Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 28
Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), e in particolare l'articolo 15 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 2006/117/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/EURATOM in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/EURATOM in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visti gli articoli 35 e 36 del trattato EURATOM;
Vista la raccomandazione 2000/473/EURATOM sull'applicazione dell'articolo 35 del trattato EURATOM riguardante il controllo del grado di radioattivita' ambientale allo scopo di determinare l'esposizione dell'insieme della popolazione;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 17 dicembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. In particolare, esso stabilisce i principi e disciplina le modalita' del controllo delle sostanze radioattive mediante parametri indicatori, nonche' i relativi valori di parametro.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia ai
sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2013/51/Euratom e' pubblicata nella
G.U.U.E. 7 novembre 2013, n. L 296.
- Il testo dell'art.15 e dell'Allegato B della legge 9
luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
cosi' recita:
«Art. 15. (Criteri direttivi per l'attuazione della
direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre
2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano). - 1.
Nell'esercizio della delega per l'attuazione della
direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre
2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute
della popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano, il Governo
e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi
di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri
direttivi specifici:
a) introduzione, ove necessario e in linea con i
presupposti della direttiva 2013/51/Euratom, di misure di
protezione della popolazione piu' rigorose rispetto alle
norme minime previste dalla direttiva medesima, fatto salvo
il rispetto della libera circolazione delle merci;
b) previsione, nel caso di esenzione dai controlli di
alcune tipologie di acque, ai sensi dell'articolo 3 della
direttiva 2013/51/Euratom, oltre all'obbligo di
informazione alle popolazioni interessate sulla presenza di
acque esentate da controlli, anche dell'obbligo di
informazione sul diritto ad ottenere dalle autorita'
competenti lo svolgimento di verifiche atte a escludere, in
concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale
presenza di sostanze radioattive.»
«Allegato B (articolo 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
(termine di recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 9 ottobre 2012, che stabilisce le
procedure informative per lo scambio tra Stati membri di
organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza
e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi
elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
e che abroga la direttiva 2004/40/CE (termine di
recepimento 1° luglio 2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
di informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita'
dello Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1° luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1°giugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1°gennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della
Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli articoli
pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1°gennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e
(UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,
che attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilita' per gli
Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di
organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro
territorio (senza termine di recepimento)
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo
scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni
in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).».
- Il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176
(Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione
e la commercializzazione delle acque minerali naturali) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2011, n.
258.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006 , n. 152 (Norme
in materia ambientale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219
(Attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive
direttive di modifica relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche' della
direttiva 2003/94/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 giugno 2006, n. 142, S.O.
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31
(Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'
delle acque destinate al consumo umano), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230
(Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni
ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza
nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in
materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei
rifiuti radioattivi derivanti da attivita' civili), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136,
S.O.
- Il regolamento (CE) 852/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139. Entrato in vigore il 20
maggio 2004. Il testo del presente regolamento e' stato
cosi' sostituito in base alla rettifica pubblicata nella
G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226
- Il regolamento (CE) 882/2004 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 165. Entrato in vigore il 20
maggio 2004. Il testo del presente regolamento e' stato
cosi' sostituito dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E.
28 maggio 2004, n. L 191.
- Il testo degli articoli 35 e 36 del trattato Euratom
(trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia
atomica (EURATOM).) Trattato firmato a Roma il 25 marzo
1957 ed entrato in vigore il 1° gennaio 1958. Ratificato
con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella G.U.
23 dicembre 1957, n. 317, S.O., cosi' recita:
«Art. 35. Ciascuno Stato membro provvede agli impianti
necessari per effettuare il controllo permanente del grado
di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque e del suolo,
come anche al controllo sull'osservanza delle norme
fondamentali.
La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti
di controllo e puo' verificarne il funzionamento e
l'efficacia».
«Art. 36. Le informazioni relative ai controlli
contemplati dall'art. 35 sono regolarmente comunicate dalle
autorita' competenti alla Commissione, per renderla edotta
del grado di radioattivita' di cui la popolazione possa
eventualmente risentire.».
- La raccomandazione 2000/473/Euratom e' pubblicata
nella G.U.C.E. 27 luglio 2000, n. L 191.
 
Allegato I

Valori di parametro per radon, trizio e dose indicativa (DI)
per le acque destinate al consumo umano

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono fissati i valori di parametro, riportati nella seguente tabella:
===================================================================== | |  Valore di | Unita' di | | |  Parametro | parametro | misura | Note | +=============================+=================+===========+=======+ | Concentrazione di attivita' | | | | | di radon | 100 | Bq/l |Nota 1 | +-----------------------------+-----------------+-----------+-------+ | Concentrazione di attivita' | | | | | di trizio | 100 | Bq/l | | +-----------------------------+-----------------+-----------+-------+ | Dose Indicativa (DI) | 0,10 | mSv | | +-----------------------------+-----------------+-----------+-------+

Nota 1: I provvedimenti correttivi e le misure cautelative, di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c), sono considerati giustificati da motivi di protezione radiologica, senza ulteriori considerazioni, quando la concentrazione di attivita' di radon supera il livello stabilito nell'articolo 5, comma 4.
 
Allegato II

Controlli delle sostanze radioattive
1. Principi generali
Tutti i parametri per i quali sono fissati dei valori di parametro, riportati in Allegato I, sono soggetti a controllo, nell'ambito dei programmi di controllo di cui all'art. 4, comma 1 del presente decreto, a seguito del verificarsi delle condizioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente allegato, e con le modalita' stabilite nel presente allegato e nell'allegato III.
Non e' richiesto il controllo, per un determinato periodo, di un parametro specifico nelle acque destinate al consumo umano qualora non si verifichino le condizioni riportate nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente allegato, cioe' quando si possa stabilire, tramite valutazioni preliminari effettuate sulla base di indagini rappresentative, informazioni sulle fonti di radioattivita', risultati di analisi di radioattivita' o altre informazioni attendibili, che e' improbabile che tale parametro superi il corrispondente valore di parametro. La regione o provincia autonoma determina il periodo, non superiore a 5 anni, per il quale non e' richiesto il controllo del parametro, e comunica i motivi di tale decisione al Ministero della salute, cui fornisce tutta la documentazione a sostegno di tale decisione, compresi i risultati di eventuali indagini, controlli o verifiche effettuati. Il Ministero della salute effettua, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanita', le necessarie valutazioni, e provvede ad informare la Commissione Europea, inviando la documentazione di sostegno. 2. Radon
Le regioni e province autonome assicurano che siano effettuate indagini rappresentative dei livelli di concentrazione di radon nelle acque destinate al consumo umano provenienti in tutto o in parte da fonti sotterranee situate in diverse aree geologiche o da bacini superficiali di origine vulcanica, e assicurano che nell'ambito di tali indagini siano raccolte informazioni su elementi quali le caratteristiche geologiche e idrologiche della zona, la radioattivita' della roccia o del terreno e del tipo di captazione, che possano risultare utili per l'identificazione successiva delle aree con possibili livelli elevati di concentrazione di attivita' di radon nelle acque. Il controllo della concentrazione di attivita' di radon nelle acque destinate al consumo umano e' attivato allorche', in base ai risultati delle suddette indagini rappresentative e di eventuali altre informazioni attendibili, vi sono motivi di temere il superamento del valore di parametro fissato nell'allegato I.
Tale controllo e' effettuato con le frequenze minime di cui alle tabelle 1 e 2 del presente allegato. 3. Trizio
Le regioni e province autonome assicurano che il controllo della concentrazione di trizio nelle acque destinate al consumo umano sia attivato in caso di possibile presenza di fonti antropogeniche di trizio nell'area di approvvigionamento e non sia possibile dimostrare, sulla base di programmi di sorveglianza o altre indagini effettuate, che il livello di trizio si attesta al di sotto del suo valore di parametro riportato nell'allegato I.
Tale controllo e' effettuato con le frequenze di cui alle tabelle 1 e 2 del presente allegato.
Qualora la concentrazione di attivita' di trizio superi il valore di parametro, occorre effettuare ulteriori indagini analitiche per valutare l'eventuale presenza di altri radionuclidi artificiali, utilizzando le stesse modalita' previste per la valutazione della dose indicativa in presenza di fonti di radioattivita' artificiale. 4. Dose indicativa
Le regioni e province autonome assicurano che il controllo della dose indicativa nelle acque destinate al consumo umano sia attivato in caso di presenza di una o piu' possibili fonti di radioattivita' artificiale, o di radioattivita' naturale elevata o di NORM nell'area di approvvigionamento e non sia possibile dimostrare, sulla base di programmi di sorveglianza o altre indagini effettuate, che il livello della dose indicativa si attesta al di sotto del suo valore di parametro riportato nell'allegato I.
Tale controllo e' effettuato, per quel che riguarda i radionuclidi artificiali e i NORM, con le frequenze minime di cui alle tabelle 1 e 2 del presente allegato e, per quel che riguarda i radionuclidi naturali, con una frequenza - stabilita dalla regione o provincia autonoma - anche inferiore ai valori riportati nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato, ma con un minimo di una volta all'anno per volumi d'acqua superiori a 100 m³/d. Nei casi in cui sia prevista una frequenza di controllo di 1 campione all'anno o meno, e' necessario procedere a un ulteriore controllo nel caso di cambiamenti dell'approvvigionamento tali da influire potenzialmente sulle concentrazioni di radionuclidi nell'acqua destinata al consumo umano. 5. Trattamento delle acque
In caso di trattamento volto a ridurre la concentrazione di radionuclidi nelle acque destinate al consumo umano, i controlli sono in ogni caso effettuati con le frequenze minime indicate nelle tabelle 1 e 2 del presente allegato, al fine di verificare il mantenimento dell'efficacia di tale trattamento. 6. Frequenze minime di campionamento e analisi
La frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli delle acque destinate al consumo umano e' stabilita nella seguente tabella:

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli sulle acque destinate al consumo umano distribuite ogni giorno dalla rete di distribuzione o da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentari

===================================
|  Volume di | Numero di |
|acqua (in m³/d)|campioni all'anno|
| (Nota 1) | (Nota 2) |
+===============+=================+
|volume ≤ 100  |(Nota 3) |
+---------------+-----------------+
|100 < volume | |
|≤ 1 000  |1 |
+---------------+-----------------+
| |1 + 1 per ogni 3 |
| |300 m³/d del |
| |volume totale e |
|1 000 < volume |relativa frazione|
|≤ 10 000 |(min=2, max=4)  |
+---------------+-----------------+
| |3 + 1 per ogni 10|
| |000 m³/d del |
| |volume totale e |
|10 000 < volume|relativa frazione|
|≤ 100 000  |(min=5, max=13) |
+---------------+-----------------+
| |10 + 1 per ogni |
| |25 000 m³/d del |
| |volume totale e |
|volume ˃ 100 |relativa frazione|
|000 |(min=15) |
+---------------+-----------------+

Nota 1: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima e' possibile basarsi sul numero di abitanti serviti dalla rete di distribuzione invece che sul volume d'acqua distribuito, assumendo un consumo di 0,2 m³ pro capite al giorno.
Nota 2: il numero di campioni deve essere uniformemente distribuito nell'arco dell'anno.
Nota 3: la frequenza viene stabilita dalla regione o provincia autonoma secondo le indicazioni a carattere tecnico-scientifico contenute nel provvedimento di cui all'art. 8 del presente decreto; tale frequenza non puo' essere inferiore a 1 campione ogni 3 anni per volumi d'acqua superiori a 10 m³/d.

Tabella 2
Frequenza minima di campionamento e analisi per i controlli delle
acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o altri
contenitori

=============================================
|  Volume di acqua | |
|confezionato ogni giorno | Numero di |
| (in m³/d) |campioni all'anno|
+=========================+=================+
| volume ≤ 1 | 1 |
+-------------------------+-----------------+
| 1 < volume ≤ 10 | 1 |
+-------------------------+-----------------+
| |1 + 1 per ogni 33|
| | m³/d del volume |
| |totale e relativa|
| |frazione (min=2, |
| 10 < volume ≤ 100 | max=4) |
+-------------------------+-----------------+
| | 3 + 1 per ogni |
| | 100 m³/d del |
| | volume totale e |
| |relativa frazione|
| 100 < volume ≤ 1000 | (min=5, max=13) |
+-------------------------+-----------------+
| | 10 + 1 per ogni |
| | 250 m³/d del |
| | volume totale e |
| |relativa frazione|
| volume ˃1000 | (min=15) |
+-------------------------+-----------------+
7. Verifica del superamento su base annua del valore di parametro
Allorche' un valore di parametro e' superato in un dato campione, l'azienda sanitaria locale interessata, ovvero altro ente pubblico individuato da leggi regionali, avvalendosi delle ARPA/APPA, effettua le verifiche del caso sulle misure effettuate su quel campione e, tenendo conto della frequenza di campionamento e dell'entita' del superamento del valore di parametro, procede ad effettuare ulteriori campionamenti delle acque al fine di garantire che l'insieme dei valori misurati fornisca un valore rappresentativo e adeguatamente preciso della concentrazione di attivita' media durante l'anno civile in corso.
 
Allegato III
Controllo della dose indicativa e caratteristiche di prestazione
analitica
1. Controllo del rispetto della dose indicativa (DI)
La dose indicativa (DI) deve essere calcolata sulla base del contenuto di radioattivita' dell'acqua, e in particolare della concentrazione dei radionuclidi in essa presenti.
Nell'ambito del programmi di controllo di cui all'articolo 4 comma 1 del presente decreto, la verifica del rispetto della DI deve essere effettuata mediante una strategia di screening del contenuto di radioattivita' nell'acqua destinata al consumo umano, basata sulla misura della concentrazione di attivita' alfa totale e beta totale(1) . In particolari casi, adeguatamente motivati, si puo' applicare una strategia di screening che prevede la misura di singoli radionuclidi. --------
(1) Se del caso, la concentrazione di attivita' beta totale puo' essere sostituita con la concentrazione di attivita' beta residua, ottenuta sottraendo alla concentrazione di attivita' beta totale la concentrazione di attivita' del K-40.
a) Strategia di screening basata sulla misura dell'attivita' alfa totale e beta totale
Il livello di screening per l'attivita' alfa totale e' fissato a 0,1 Bq/l; il livello di screening per l'attivita' beta totale e' fissato a 0,5 Bq/l.
Se le concentrazioni di attivita' alfa totale e beta totale risultano inferiori, rispettivamente, a 0,1 Bq/l e 0,5Bq/l, la DI risulta generalmente inferiore al valore di parametro di 0,1 mSv e quindi non sono necessarie ulteriori analisi, a meno che non vi siano indicazioni circa la probabile presenza nell'acqua di specifici radionuclidi in grado di determinare una DI superiore a 0,1 mSv. In tali casi va accertato se l'entita' della presenza di tali specifici radionuclidi sia tale da determinare una DI superiore a 0,1 mSv, e, a tale scopo, e' utile determinare preventivamente l'attivita' beta residua.
Nel caso in cui la concentrazione di attivita' alfa totale superi 0,1 Bq/l o la concentrazione di attivita' beta totale superi 0,5 Bq/l, occorre determinare la concentrazione di specifici radionuclidi, al fine di stabilire se il superamento dei livelli di screening comporti il superamento di 0,1 mSv per la DI. I radionuclidi da misurare sono stabiliti tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti alle probabili fonti di radioattivita'. Nel caso in cui la concentrazione di attivita' beta totale sia superiore a 0,5 Bq/l e' utile determinare preventivamente la concentrazione di attivita' beta residua. b) Strategia di screening basata sull'analisi della concentrazione di singoli radionuclidi
I radionuclidi da misurare sono stabiliti tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti alle probabili fonti di radioattivita'. 2. Calcolo della dose indicativa (DI)
La DI e' calcolata a partire dalle concentrazioni di attivita' dei radionuclidi e utilizzando i coefficienti di dose riportati nell'allegato III, tabella A, della direttiva 96/29/Euratom o i coefficienti di dose adottati con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6 comma 2, sulla base di documenti piu' recenti elaborati da organismi internazionali competenti in materia.
In particolare, sulla base dei suddetti coefficienti di dose e assumendo un'ingestione annua di acqua di 730 litri, vengono calcolate, per i singoli radionuclidi, le concentrazioni derivate di attivita' a cui corrisponde una dose efficace impegnata di 0,1 mSv all'anno (tabella 1). La DI e' quindi determinata dalla seguente formula:


Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 1
Concentrazioni di attivita' derivate relative alla radioattivita'
nelle acque destinate al consumo umano(1)


===================================================================== | | | Tipo di | Concentrazione | | Origine | Radionuclide | decadimento | derivata | +===============+=================+==============+==================+ | | U-238 (2) | Alfa | 3,0 Bq/l | | |-----------------+--------------+------------------+ | | U-234 (2) | Alfa | 2,8 Bq/l | | |-----------------+--------------+------------------+ | Naturale | Ra-226 | Alfa | 0,5 Bq/l | | |-----------------+--------------+------------------+ | | Ra-228 | Beta | 0,2 Bq/l | | |-----------------+--------------+------------------+ | | Pb-210 | Beta | 0,2 Bq/l | | |-----------------+--------------+------------------+ | | Po-210 | Alfa | 0,1 Bq/l | +---------------+-----------------+--------------+------------------+ | | C-14 | Beta | 240 Bq/l | | |-----------------+--------------+------------------+ | | Sr-90 | Beta | 4,9 Bq/l | | |-----------------+--------------+------------------+ | | Pu-239/Pu-240 | Alfa | 0,6 Bq/l | | |-----------------+--------------+------------------+ | Artificiale | Am-241 | Alfa | 0,7 Bq/l | | |-----------------+--------------+------------------+ | | Co-60 | Beta | 40 Bq/l | | |-----------------+--------------+------------------+ | | Cs-134 | Beta | 7,2 Bq/l | | |-----------------+--------------+------------------+ | | Cs-137 | Beta | 11 Bq/l | | |-----------------+--------------+------------------+ | | I-131 | Beta | 6,2 Bq/l | +---------------+-----------------+--------------+------------------+


(1) La tabella comprende i valori dei radionuclidi naturali e artificiali piu' comuni; si tratta di valori calcolati per una dose di 0,1 mSv e un'ingestione annua di 730 litri, utilizzando i coefficienti di dose stabiliti nell'allegato III, tabella A, della direttiva 96/29/Euratom; le concentrazioni derivate per altri radionuclidi possono essere calcolate sulla stessa base.
(2) La tabella si riferisce esclusivamente alle proprieta' radiologiche dell'uranio e non alla sua tossicita' chimica, piu' elevata di quella radiologica.
3. Caratteristiche di prestazione analitica dei metodi di analisi
Per i seguenti parametri e radionuclidi, il metodo di analisi utilizzato deve, come minimo, essere in grado di misurare le concentrazioni di attivita' con un limite di rivelazione specificato di seguito:

Tabella 2
Limiti di rivelazione per alcuni radionuclidi e parametri
===================================================================== | | Limite di rivelazione | | | Parametri e radionuclidi | (Note 1 e 2) | Note | +================================+=========================+========+ |Trizio  | 10      Bq/l | Nota 3 | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |Radon | 10      Bq/l | Nota 3 | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |Concentrazione di attivita' alfa| | | |totale Concentrazione di | | Nota 4 | |attivita' beta totale  | 0,04 Bq/l  0,2   Bq/l | Nota 4 | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |U-238 | 0,02 Bq/l | | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |U-234 | 0,02 Bq/l |   | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |Ra-226 | 0,04 Bq/l |   | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |Ra-228 | 0,02 Bq/l | Nota 5 | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |Pb-210  | 0,02 Bq/l | | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |Po-210 |   0,01 Bq/l |   | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |C-14 | 20      Bq/l | | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |Sr-90 | 0,4   Bq/l | | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |Pu-239/Pu-240 | 0,04 Bq/l | | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |Am-241 | 0,06 Bq/l | | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |Co-60 | 0,5   Bq/l | | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |Cs-134 | 0,5   Bq/l | | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |Cs-137 | 0,5   Bq/l | | +--------------------------------+-------------------------+--------+ |I-131 | 0,5   Bq/l | | +--------------------------------+-------------------------+--------+

Nota 1: il limite di rivelazione e' calcolato conformemente alla norma ISO 11929, relativa ai fondamenti e alle applicazioni della determinazione dei limiti caratteristici (soglia di decisione, limite di rivelazione e limiti dell'intervallo di confidenza) per le misure delle radiazioni ionizzanti, con probabilita' di errore del primo e secondo tipo di 0,05 in ciascun caso.
Nota 2: le incertezze di misura sono calcolate e riportate come incertezze standard combinate o come incertezze standard estese con un fattore di estensione pari a 1,96, conformemente alla guida ISO per l'espressione dell'incertezza nelle misurazioni.
Nota 3: il limite di rivelazione del trizio e del radon e' pari al 10% del suo valore di parametro (100 Bq/l).
Nota 4: il limite di rivelazione delle attivita' alfa totale e dell'attivita' beta totale e' pari al 40% dei valori di screening 0,1 Bq/l e 0,5 Bq/l, rispettivamente.
Nota 5: questo limite di rivelazione si applica esclusivamente allo screening iniziale per la DI di una nuova fonte di acqua; se dalle verifiche iniziali emerge che non e' plausibile che il Ra-228 superi il 20% della concentrazione derivata, il limite di rivelazione puo' essere aumentato a 0,08 Bq/l per le misurazioni specifiche di routine del Ra-228 finche' non sia necessario ripetere il controllo.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «acque destinate al consumo umano»:
1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione o la cottura di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o altri contenitori;
2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinati al consumo umano;
b) «sostanza radioattiva»: qualsiasi sostanza contenente uno o piu' radionuclidi di cui, ai fini della radioprotezione, non si puo' trascurare l'attivita' o la concentrazione;
c) «parametri» o «parametri indicatori»: le grandezze fisiche o dosimetriche adottate nel presente decreto per il controllo della radioattivita' nelle acque destinate al consumo umano, quali, in particolare, la concentrazione di attivita' di radon, la concentrazione di attivita' di trizio, la dose indicativa;
d) «dose indicativa» o «DI»: la dose efficace impegnata per un anno d'ingestione risultante da tutti i radionuclidi, di origine naturale e artificiale, presenti nelle acque destinate al consumo umano, ad eccezione di trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon a vita breve;
e) «valore di parametro»: il valore di attenzione del parametro, ovvero il valore con cui confrontare la media annua dei valori misurati del parametro e al di sopra del quale e' obbligatorio valutare se la presenza di sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento, inclusa, ove necessario, l'adozione di provvedimenti correttivi volti a migliorare la qualita' dell'acqua, per quanto riguarda la presenza di sostanze radioattive, e a garantire che essa soddisfi i requisiti del presente decreto;
f) «programma di controllo»: insieme delle attivita' atte a verificare, mediante il monitoraggio dei parametri indicatori, il rispetto dei valori di parametro nelle acque destinate al consumo umano, fissati ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto;
g) «NORM»: acronimo di Naturally Occurring Radioactive Materials indicante materiali, generalmente materie prime, o prodotti secondari, o residui di attivita' industriali, contenenti radionuclidi di origine naturale e regolati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
h) «gestore»: il gestore del servizio idrico integrato cosi' come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione idrica, oppure chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso cisterne, fisse o mobili, o attraverso impianti idrici autonomi, oppure chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori; sono altresi' considerati gestori le imprese alimentari che utilizzano acque di cui alla lettera a), numero 2, se queste derivano da fonti proprie o comunque non sono fornite attraverso rete di distribuzione idrica;
i) «rete di distribuzione idrica»: insieme degli impianti e strutture finalizzate alla produzione e fornitura di acqua destinata al consumo umano attraverso le fasi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione alle utenze.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 230, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 74, del decreto legislativo 3
aprile 2006 , n. 152, citato nelle note alle premesse,
cosi' recita:
«Art. 74. (Definizioni). - 1. Ai fini della presente
sezione si intende per:
a) abitante equivalente: il carico organico
biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno
a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
b) acque ciprinicole: le acque in cui vivono o
possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae)
o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
c) acque costiere: le acque superficiali situate
all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in
ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal
punto piu' vicino della linea di base che serve da
riferimento per definire il limite delle acque territoriali
e che si estendono eventualmente fino al limite esterno
delle acque di transizione;
d) acque salmonicole: le acque in cui vivono o
possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i
temoli e i coregoni;
e) estuario: l'area di transizione tra le acque dolci
e le acque costiere alla foce di un fiume, i cui limiti
esterni verso il mare sono definiti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare; in via transitoria tali limiti sono fissati a
cinquecento metri dalla linea di costa;
f) acque dolci: le acque che si presentano in natura
con una concentrazione di sali tale da essere considerate
appropriate per l'estrazione e il trattamento al fine di
produrre acqua potabile;
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti
da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e
derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da
attivita' domestiche;
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque
reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono
attivita' commerciali o di produzione di beni, diverse
dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di
dilavamento;
i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il
miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue
industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in
reti fognarie, anche separate, e provenienti da
agglomerato;
l) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano
al di sotto della superficie del suolo, nella zona di
saturazione e in diretto contatto con il suolo e il
sottosuolo;
m) acque termali: le acque minerali naturali di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 24 ottobre
2000, n. 323, utilizzate per le finalita' consentite dalla
stessa legge;
n) agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero
le attivita' produttive, sono concentrate in misura tale da
rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in
rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane
verso un sistema di trattamento o verso un punto di
recapito finale;
o) applicazione al terreno: l'apporto di materiale al
terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli
strati superficiali, iniezione, interramento;
p) utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti
di allevamento, acque di vegetazione residuate dalla
lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da
aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla
loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al
loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati
all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei
medesimi contenute;
q) ente di governo dell'ambito (325): la forma di
cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del
servizio idrico integrato;
r) gestore del servizio idrico integrato: il soggetto
che gestisce il servizio idrico integrato in un ambito
territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del
servizio pubblico soltanto fino alla piena operativita' del
servizio idrico integrato;
s) bestiame: tutti gli animali allevati per uso o
profitto;
t) composto azotato: qualsiasi sostanza contenente
azoto, escluso quello allo stato molecolare gassoso;
u) concimi chimici: qualsiasi fertilizzante prodotto
mediante procedimento industriale;
v) effluente di allevamento: le deiezioni del
bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di
bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi
compresi i reflui provenienti da attivita' di piscicoltura;
z) eutrofizzazione: arricchimento delle acque di
nutrienti, in particolare modo di composti dell'azoto e/o
del fosforo, che provoca una abnorme proliferazione di
alghe e/o di forme superiori di vita vegetale, producendo
la perturbazione dell'equilibrio degli organismi presenti
nell'acqua e della qualita' delle acque interessate;
aa) fertilizzante: fermo restando quanto disposto
dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748, le sostanze contenenti
uno o piu' composti azotati, compresi gli effluenti di
allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi,
sparse sul terreno per stimolare la crescita della
vegetazione;
bb) fanghi: i fanghi residui, trattati o non
trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle
acque reflue urbane;
cc) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta,
a seguito di attivita' umana, di sostanze o di calore
nell'aria, nell'acqua o nel terreno che possono nuocere
alla salute umana o alla qualita' degli ecosistemi
acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono
direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando,
deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri
legittimi usi dell'ambiente;
dd) rete fognaria: un sistema di condotte per la
raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
ee) fognatura separata: la rete fognaria costituita
da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla
raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche
di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la
raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e
la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle
acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di
prima pioggia;
ff) scarico: qualsiasi immissione effettuata
esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento
che collega senza soluzione di continuita' il ciclo di
produzione del refluo con il corpo ricettore acque
superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria,
indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche
sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono
esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114;
gg) acque di scarico: tutte le acque reflue
provenienti da uno scarico;
hh) scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue
urbane che alla data del 13 giugno 1999 erano in esercizio
e conformi al regime autorizzativo previgente e gli
scarichi di impianti di trattamento di acque reflue urbane
per i quali alla stessa data erano gia' state completate
tutte le procedure relative alle gare di appalto e
all'affidamento dei lavori, nonche' gli scarichi di acque
reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 erano in
esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e
gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del
13 giugno 1999 erano in esercizio e gia' autorizzati;
ii) trattamento appropriato: il trattamento delle
acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema
di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la
conformita' dei corpi idrici recettori ai relativi
obiettivi di qualita' ovvero sia conforme alle disposizioni
della parte terza del presente decreto;
ll) trattamento primario: il trattamento delle acque
reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi
mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a
seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque
in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i
solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
mm) trattamento secondario: il trattamento delle
acque reflue mediante un processo che in genere comporta il
trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o
mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati
i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla
parte terza del presente decreto;
nn) stabilimento industriale, stabilimento: tutta
l'area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella
quale si svolgono attivita' commerciali o industriali che
comportano la produzione, la trasformazione e/o
l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla
parte terza del presente decreto, ovvero qualsiasi altro
processo produttivo che comporti la presenza di tali
sostanze nello scarico;
oo) valore limite di emissione: limite di
accettabilita' di una sostanza inquinante contenuta in uno
scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per
unita' di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa
per unita' di tempo; i valori limite di emissione possono
essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o
categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle
sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita
delle emissioni dall'impianto, senza tener conto
dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di
depurazione di acque reflue puo' essere preso in
considerazione nella determinazione dei valori limite di
emissione dell'impianto, a condizione di garantire un
livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo
insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori
nell'ambiente;
pp) zone vulnerabili: zone di territorio che
scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di
origine agricola o zootecnica in acque gia' inquinate o che
potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di
scarichi.».
 
Art. 3

Ambito di applicazione ed esenzioni

1. Il presente decreto si applica alle acque destinate al consumo umano.
2. Il presente decreto non si applica:
a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, che attua la direttiva 2009/54/CE;
b) alle acque medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che attua la direttiva 2001/83/CE.
3. Con decreto del Ministro della salute, possono essere esentate dall'applicazione del presente decreto le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroga in media meno di 10 m³ al giorno o che approvvigiona meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di una attivita' commerciale o pubblica.
4. In caso di esenzione ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome provvedono a che:
a) la popolazione interessata sia informata al riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano;
b) la popolazione interessata sia informata della possibilita' di chiedere alle autorita' competenti lo svolgimento di verifiche atte ad escludere, in concreto, rischi per la salute connessi all'eventuale presenza di sostanze radioattive;
c) la popolazione interessata riceva tempestivamente i consigli appropriati allorche' si manifesti un pericolo potenziale per la salute umana derivante dalla qualita' di tali acque.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 8
ottobre 2011, n. 176, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi al decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4

Obblighi generali

1. Le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, finalizzato alla verifica del rispetto dei valori di parametro di cui all'articolo 5, attraverso l'elaborazione e la messa in atto di un programma di controllo.
2. Le regioni e le province autonome inviano al Ministero della salute il testo del programma di controllo elaborato, completo della relativa documentazione di supporto. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanita', esamina il testo del programma e la documentazione di supporto e invia, entro tre mesi, un parere alla regione o provincia autonoma. La regione o la provincia autonoma adotta il programma di controllo, modificato per tener conto del parere del Ministero della salute.
3. Il programma di controllo deve essere aggiornato nei casi in cui cambino le condizioni sulla base delle quali e' stato elaborato, seguendo le stesse modalita' di cui al comma 2.
4. In caso di superamento di uno o piu' valori di parametro di cui all'articolo 5, le regioni e le province autonome, avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali e delle ARPA/APPA, assicurano che:
a) venga valutato il rischio per la salute a cui e' esposta la popolazione interessata;
b) vengano adottati, ove necessario, provvedimenti correttivi volti a ridurre la concentrazione di radioattivita' nell'acqua destinata al consumo umano per renderla conforme ai requisiti del presente decreto;
c) vengano adottate, ove necessario, misure cautelative a tutela della salute pubblica.
5. Ai fini dell'elaborazione del programma di controllo delle acque destinate al consumo umano di cui al comma 1, le regioni e le province autonome effettuano le valutazioni preliminari di cui all'Allegato II avvalendosi delle aziende sanitarie locali, ovvero da altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, e delle ARPA/APPA. La pianificazione e le risultanze delle suddette valutazioni preliminari sono parte integrante del programma di controllo di cui al comma 1.
 
Art. 5

Valori di parametro
e punti in cui i valori devono essere rispettati

1. I valori di parametro sono riportati nell'allegato I.
2. I valori di parametro devono essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione idrica nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
3. La definizione dei punti di cui al comma 2 avviene fatta salva la scelta del punto di prelievo per il controllo dei parametri indicatori, che puo' essere un punto qualsiasi della rete di distribuzione idrica ovvero del sistema idropotabile, a condizione che non vi siano modifiche peggiorative della qualita' dell'acqua per quel che riguarda i valori di concentrazione di radioattivita' tra il punto di prelievo per il controllo e i punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati. Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), se l'acqua introdotta nelle cisterne, confezionata in bottiglie o altri contenitori, o utilizzata nelle imprese alimentari, proviene da una rete di distribuzione idrica, il controllo della radioattivita' puo' essere considerato assolto dal controllo sulla rete di distribuzione idrica di provenienza effettuato ai sensi del presente decreto, a condizione che i contenitori, le cisterne, i serbatoi di accumulo, le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni, nonche' tutti i materiali utilizzati con cui l'acqua entra in contatto fino ai punti in cui i valori di parametro devono essere rispettati, non incrementino i valori di concentrazione di radioattivita' dell'acqua proveniente dalla rete di distribuzione idrica.
4. In aggiunta al valore di parametro, per la concentrazione di attivita' di radon e' stabilito, con decreto del Ministro della salute, un livello di riferimento inferiore a 1000 Bq/l, superato il quale l'adozione dei provvedimenti correttivi e delle misure cautelative di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c), e' giustificata da motivi di protezione radiologica, senza la necessita' di ulteriori considerazioni. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, tale livello di riferimento e' fissato a 1000 Bq/l.
 
Art. 6

Controlli e analisi

1. Al fine di verificare che le acque destinate al consumo umano fornite mediante una rete di distribuzione idrica, utilizzate nelle imprese alimentari, fornite attraverso cisterne, o confezionate per la distribuzione in bottiglie o altri contenitori, soddisfano i requisiti di conformita' di cui all'articolo 5, comma 2, sono effettuati, nell'ambito dei programmi di controllo di cui all'articolo 4, comma 1, controlli delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano, mediante analisi della radioattivita' presente nelle acque, atte ad accertare se siano superati o meno i valori di parametro di cui all'articolo 5, comma 1. Tali controlli, definiti «controlli esterni», sono effettuati dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, ovvero da altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, avvalendosi delle ARPA/APPA anche in forme consortili, e devono essere pianificati ed effettuati in modo da assicurare che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualita' dell'acqua consumata nel corso dell'anno. I risultati dei controlli esterni devono essere conservati, a cura delle aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, per un periodo di almeno 5 anni. Ove gli impianti di una rete di distribuzione ricadano nell'area di competenza territoriale di piu' aziende sanitarie locali, ovvero di altri enti pubblici individuati con legge regionale, la regione puo' individuare l'azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli. Per le reti acquedottistiche interregionali l'organo sanitario di controllo e' individuato d'intesa fra le regioni interessate.
2. I controlli esterni sono effettuati nell'ambito del programma di controllo di cui all'articolo 4, comma 1. Tali controlli devono essere effettuati in conformita' ai principi generali, alle frequenze, alle strategie di screening e ai requisiti analitici stabiliti negli allegati II e III. In relazione all'evoluzione delle conoscenze tecnico-scientifiche, con decreto del Ministro della salute, possono esser modificate la tabella 2 di cui all'allegato II, il valore dei parametri di screening per l'attivita' alfa totale e l'attivita' beta totale e le tabelle 1 e 2 di cui all'allegato III.
3. I risultati dei controlli esterni sono inviati dalle regioni e dalle province autonome al Ministero della salute, il quale, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', gestisce un archivio nazionale contenente i dati, le informazioni e la documentazione riguardanti le misure di radioattivita' nelle acque destinate al consumo umano e le altre attivita' connesse disciplinate dal presente decreto, anche ai fini di informare la popolazione sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano. I risultati dei controlli effettuati in applicazione del presente decreto sono comunicati dal Ministero della salute alla Commissione europea, se richiesti dalla Commissione medesima.
4. Le regioni e le province autonome assicurano che i laboratori in cui sono analizzati i campioni di acqua per la verifica della conformita' ai valori di parametro del presente decreto adottino un sistema di qualita' conforme ad una norma tecnica approvata e pubblicata da un organismo internazionale. L'Istituto superiore di sanita' provvede a sottoporre i predetti laboratori a verifiche periodiche del sistema di qualita'. La disposizione contenuta nel precedente periodo non si applica in caso di laboratori di prova accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da un ente di accreditamento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
5. I gestori sono tenuti ad effettuare controlli sulle acque destinate al consumo umano, definiti «controlli interni», finalizzati a garantire che l'acqua destinata al consumo umano distribuita, utilizzata, fornita, o confezionata per la distribuzione, sia conforme ai requisiti fissati dal presente decreto. I controlli interni fanno parte dell'analisi e gestione del rischio, che e' effettuata secondo le indicazioni e le tempistiche contenute nel decreto di cui all'articolo 8. Nel caso delle reti di distribuzione idrica, l'analisi e gestione del rischio e' effettuata anche tenendo conto dei principi e criteri contenuti nel piano di sicurezza dell'acqua (PSA) raccomandato dall'organizzazione mondiale della sanita' (OMS). I controlli interni possono essere concordati con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente ovvero con altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali. I controlli interni non possono essere eseguiti dallo stesso laboratorio che effettua i controlli esterni sulla medesima rete idrica o sistema idropotabile.
6. I risultati dei controlli interni devono essere conservati per un periodo di almeno 5 anni per eventuale consultazione da parte degli enti che effettuano i controlli esterni e delle altre autorita' ed enti competenti ai sensi del presente decreto.
7. Per le acque confezionate in bottiglie o altri contenitori, sono fatti salvi i principi HACCP di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e i principi dei controlli ufficiali definiti nel regolamento (CE) n. 882/2004.

Note all'art. 6:
- Il regolamento (CE) 765/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
- Per i riferimenti normativi al regolamento (CE)
852/2004, si veda nelle note alle premesse
- Per i riferimenti normativi al regolamento (CE)
882/2004, si veda nelle note alle premesse
 
Art. 7
Provvedimenti in caso di non conformita' dei parametri indicatori e
informazione alla popolazione

1. Le regioni e le province autonome assicurano che, nell'ambito dei controlli esterni, in caso di superamento come valore medio annuo di uno dei valori di parametro, le aziende sanitarie locali, ovvero gli altri enti pubblici competenti a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuati da leggi regionali, comunicano tale superamento al gestore e, avvalendosi delle ARPA/APPA:
a) valutano i rischi per la salute a cui e' esposta la popolazione interessata;
b) esaminano, avvalendosi della collaborazione del gestore interessato, i dati relativi al superamento al fine di individuarne la causa;
c) individuano, ove necessario, i provvedimenti correttivi e le misure cautelative di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c).
2. Le azioni di cui al comma 1 vanno eseguite tempestivamente, tenendo conto dell'entita' del superamento dei valori di parametro, e comunque entro 6 mesi dal superamento del valore di parametro.
3. Le regioni e le province autonome inviano tempestivamente, e comunque entro il termine di cui al comma 2, al Ministero della salute la documentazione relativa alla valutazione dei rischi per la salute di cui al comma 1, lettera a), le risultanze dell'esame di cui al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure cautelative e i provvedimenti correttivi individuati ai sensi del comma 1, lettera c). Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanita', esamina la documentazione ricevuta ai sensi del presente comma e trasmette alla regione o provincia autonoma un parere entro 2 mesi dal ricevimento della predetta documentazione.
4. Gli eventuali provvedimenti correttivi e le misure cautelative di cui al comma 1, lettera c), modificati per tener conto del parere del Ministero della salute di cui al comma 3, sono comunicati tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal ricevimento del parere del Ministero della salute di cui al comma 3, ai soggetti competenti per la loro attuazione che deve comunque avvenire non oltre 3 mesi dalla suddetta comunicazione. In particolare:
a) il sindaco adotta le misure cautelative a tutela della salute pubblica;
b) il gestore attua i provvedimenti correttivi, al fine di garantire il ripristino della qualita' dell'acqua secondo i requisiti del presente decreto.
5. Il sindaco, l'azienda sanitaria locale, ovvero l'altro ente pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato da leggi regionali, e il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili, provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza, a che la popolazione interessata:
a) sia tempestivamente e adeguatamente informata della valutazione del rischio di cui al comma 1, lettera a), nonche' degli eventuali provvedimenti correttivi e misure cautelative adottati; il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili informa gli utenti circa la situazione di non conformita' accertata e circa i provvedimenti correttivi attuati;
b) sia consigliata su eventuali misure cautelative supplementari utili alla tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione.
6. Nell'ambito dei controlli interni, in caso di superamento di uno dei valori di parametro in un dato campione, il gestore, comunica tale superamento alla azienda sanitaria locale, ovvero all'altro ente pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato da leggi regionali, entro 7 giorni dall'acquisizione del risultato della misura, al fine di procedere con le conseguenti valutazioni e gli eventuali interventi.
 
Art. 8

Indicazioni tecnico-operative

1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate specifiche indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico, elaborate in collaborazione con l'Istituto superiore di sanita', finalizzate a garantire uniformita' e coerenza di applicazione del presente decreto nel territorio nazionale.
 
Art. 9

Poteri sostitutivi

1. Nel caso di mancata osservanza, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte delle regioni o province autonome degli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, diffida la regione interessata ad adempiere, entro un termine stabilito in sede di diffida, agli obblighi del presente decreto.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di mancata osservanza, entro 6 mesi dal termine indicato all'articolo 7, comma 2, degli obblighi di cui all'articolo 7, comma 1.
3. Ove la regione non adempie alla diffida di cui al comma 1, ovvero gli atti posti in essere risultano, inidonei o insufficienti, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, nomina un commissario ad acta per l'attuazione degli atti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto. Gli oneri sono a carico della regione inadempiente.

Note all'art. 9:
- Il testo dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132, cosi'
recita:
«Art. 8. (Attuazione dell'articolo 120 della
Costituzione sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per
le finalita' previsti dall'articolo 120, secondo comma,
della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente per materia,
anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali,
assegna all'ente interessato un congruo termine per
adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri,
sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro
competente o del Presidente del Consiglio dei ministri,
adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero
nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
della Regione interessata al provvedimento (20).
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia.
L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'articolo 120 della
Costituzione, il Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione
non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e all'articolo 4 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.».
 
Art. 10

Sanzioni

1. Il gestore che non effettua i controlli interni, a norma dell'articolo 6, comma 5, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40.000 ad euro 120.000. Nel caso di reiterata violazione della disposizione del presente comma da parte di un gestore che presta il servizio o svolge l'attivita' sulla base di un provvedimento dell'amministrazione, la regione interessata ne da' comunicazione all'autorita' che ha adottato il provvedimento affinche' provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione idrica oppure mediante cisterne fisse o mobili, e' in ogni caso tenuto alla prosecuzione all'erogazione del servizio sino all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gestore, e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica.
2. Il gestore che non conserva per cinque anni i documenti che certificano i risultati delle analisi effettuate dai laboratori a norma dell'articolo 6, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 80.000, per ogni risultato di misura non conservato. In luogo della sanzione di cui al periodo precedente, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 150.000 per ogni risultato di misura non conservato nei confronti del gestore che, nei cinque anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole.
3. Il gestore che non comunica all'azienda sanitaria locale competente, ovvero ad altro ente pubblico individuato da leggi regionali, l'accertato superamento dei valori di parametro, a norma dell'articolo 7, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000, per ogni dato non comunicato. In luogo della sanzione di cui al periodo precedente, si applica la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 150.000 per ogni dato non comunicato nei confronti del gestore che, nei cinque anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole.
4. Il gestore che non attua, a norma dell'articolo 7, comma 4, lettera b), i provvedimenti correttivi adottati dalla azienda sanitaria locale competente, ovvero ad altro ente pubblico individuato dalla regione, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.
5. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante rete di distribuzione idrica oppure attraverso cisterne fisse o mobili, che non informa la popolazione interessata circa la situazione di non conformita' accertata e circa i provvedimenti correttivi conseguentemente attuati, non ottemperando agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 ad euro 150.000.
6. Quando e' accertato che la violazione di una delle disposizioni previste dai commi 4 o 5 e' stata commessa da un gestore che presta il servizio o svolge l'attivita' sulla base di un provvedimento dell'amministrazione, la regione o la provincia autonoma ne da' comunicazione all'autorita' che ha adottato il provvedimento affinche' provveda immediatamente alla revoca dello stesso. Il gestore del servizio idrico integrato ovvero chi fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano attraverso rete di distribuzione oppure cisterne fisse o mobili e' in ogni caso tenuto alla prosecuzione dell'erogazione del servizio sino all'ultimazione delle procedure necessarie al subentro di un diverso gestore e alla consegna a quest'ultimo delle opere e degli impianti della rete di distribuzione idrica.
 
Art. 11

Applicazione sanzioni amministrative

1. La azienda sanitaria locale competente, ovvero l'altro ente pubblico competente a svolgere controlli sulla salubrita' delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica individuato dalla regione, provvede all'accertamento delle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto. Le regioni e le provincie autonome provvedono all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 10. Si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 10 sono incamerati dalla regione o dalla provincia autonoma.

Note all'art. 11:
- Il testo del capo I, sezioni I e II, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n.
329, S.O.
«Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sezione I
Principi generali
Art. 1. (Principio di legalita')
Art. 2. (Capacita' di intendere e di volere)
Art. 3. (Elemento soggettivo)
Art. 4. (Cause di esclusione della responsabilita')
Art. 5. (Concorso di persone)
Art. 6. (Solidarieta')
Art. 7. (Non trasmissibilita' dell'obbligazione)
Art. 8. (Piu' violazioni di disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative)
Art. 8-bis. (Reiterazione delle violazioni)
Art. 9. (Principio di specialita')
Art. 10. (Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto
tra limite minimo e limite massimo)
Art. 11. (Criteri per l'applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie)
Art. 12. (Ambito di applicazione)
Sezione II
Applicazione
Art. 13. (Atti di accertamento)
Art. 14. (Contestazione e notificazione)
Art. 15. (Accertamenti mediante analisi di campioni)
Art. 16. (Pagamento in misura ridotta)
Art. 17. (Obbligo del rapporto)
Art. 18. (Ordinanza-ingiunzione)
Art. 19. (Sequestro)
Art. 20. (Sanzioni amministrative accessorie)
Art. 21. (Casi speciali di sanzioni amministrative
accessorie)
Art. 22. (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione)
Art. 22-bis. (Competenza per il giudizio di
opposizione)
Art. 23. (Giudizio di opposizione)
Art. 24. (Connessione obiettiva con un reato)
Art. 25. (Impugnabilita' del provvedimento del giudice
penale)
Art. 26. (Pagamento rateale della sanzione pecuniaria)
Art. 27. (Esecuzione forzata)
Art. 28. (Prescrizione)
Art. 29. (Devoluzione dei proventi)
Art. 30. (Valutazione delle violazioni in materia di
circolazione stradale)
Art. 31. (Provvedimenti dell'autorita' regionale)».
 
Art. 12

Disposizioni finanziarie e finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il presente decreto sostituisce la disciplina di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano; conseguentemente, nel decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, allegato I, parte C, e' soppressa la tabella relativa alla radioattivita'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lorenzin, Ministro della salute

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Orlando, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 12:
- Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, 31
(Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita'
delle acque destinate al consumo umano) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2001, n. 52, S.O.
 
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