Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 29
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, e, in particolare, gli articoli 1 e 18, lettera g);
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua le disposizioni della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali.

Avvertenza
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
-Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Capo III - Potesta' normativa del Governo
Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La decisione quadro 2009/948/GAI e' pubblicata nella
G.U.U.E. 15 dicembre 2009, n. L 328.
- Il testo degli articoli 1 e 18 della legge 9 luglio
2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea) - legge di delegazione europea 2014, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176 , cosi
recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.»
«Art. 18 (Delega al Governo per l'attuazione delle
decisioni quadro). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e secondo le procedure di cui all'art. 31,
commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;
b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea
dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio;
c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del
24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento
delle sanzioni pecuniarie;
d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del
27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio
del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni
di sospensione condizionale in vista della sorveglianza
delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni
sostitutive;
e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del
26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro
2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e
2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle
persone e promuovendo l'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in
assenza dell'interessato al processo;
f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del
23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri
dell'Unione europea del principio del reciproco
riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla
detenzione cautelare;
g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei
conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei
procedimenti penali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle
singole decisioni quadro, nonche' dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), e), f) e
g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento
delle decisioni quadro di cui al comma 1 e' acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le
modalita' ed i tempi di cui all'art. 31, comma 3, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a),
ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi alla decisione quadro
2009/948/GAI si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «procedimenti paralleli»: procedimenti penali, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale, pendenti in due o piu' Stati membri per gli stessi fatti nei confronti della medesima persona;
b) «autorita' competente»: l'autorita' giudiziaria o altra autorita' legittimata in forza della legislazione dello Stato membro di appartenenza a prendere contatti e a scambiare informazioni al fine di raggiungere un accordo sulla concentrazione dei procedimenti penali paralleli;
c) «autorita' contattante»: l'autorita' di uno Stato membro dinanzi alla quale e' in corso un procedimento penale che contatta l'autorita' di un altro Stato membro per verificare l'esistenza di procedimenti paralleli;
d) «autorita' contattata»: l'autorita' di uno Stato membro cui l'autorita' contattante di altro Stato membro chiede di confermare l'esistenza di procedimenti penali paralleli.
 
Art. 3
Autorita' competenti

1. Le autorita' competenti per l'ordinamento italiano sono il Ministro della giustizia e l'autorita' giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.
 
Art. 4
Obbligo di contattare l'autorita' competente
di altro Stato membro

1. L'autorita' giudiziaria italiana procedente, qualora abbia fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento parallelo in altro Stato membro, prende contatto, in forma scritta, con l'autorita' competente di tale Stato per verificare siffatta contestuale pendenza e, in caso di risposta affermativa, per avviare le consultazioni dirette finalizzate all'eventuale concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro.
2. Quando e' ignota l'autorita' competente da contattare, l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
 
Art. 5

Obbligo di fornire risposta alla richiesta proveniente dall'autorita'
di altro Stato membro

1. Quando sono richieste informazioni dall'autorita' competente di altro Stato membro sulla esistenza in Italia di un procedimento parallelo, l'autorita' giudiziaria italiana risponde entro il termine indicato o, se non e' indicato alcun termine, senza indebito ritardo. Se nel procedimento pendente dinanzi all'autorita' giudiziaria italiana l'indagato o l'imputato e' sottoposto a misura cautelare, la richiesta e' trattata con urgenza.
2. Quando non e' in grado di rispondere entro il termine stabilito, l'autorita' giudiziaria italiana ne espone, senza ritardo, le ragioni e indica il nuovo termine di risposta.
3. Se il procedimento parallelo non si svolge dinanzi all'autorita' giudiziaria italiana contattata, quest'ultima trasmette, senza ritardo, la richiesta all'autorita' giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorita' contattante.
 
Art. 6

Contenuto della richiesta di informazioni inviata all'autorita' di
altro Stato membro

1. La richiesta dell'autorita' giudiziaria italiana diretta, ai sensi dell'articolo 4, all'autorita' competente di altro Stato membro contiene le seguenti informazioni:
a) indicazione dell'autorita' competente;
b) descrizione dei fatti e delle circostanze oggetto del procedimento penale;
c) identita' dell'indagato o dell'imputato e, se del caso, delle persone offese e di quelle danneggiate dal reato;
d) fase, stato e grado del procedimento penale;
e) custodia cautelare cui e' sottoposto l'indagato o l'imputato;
f) ogni altra informazione che si ritenga opportuno fornire.
 
Art. 7

Contenuto della risposta da fornire alla richiesta proveniente
dall'autorita' di altro Stato membro

1. La risposta dell'autorita' giudiziaria italiana, contattata dall'autorita' competente di un altro Stato membro, alla richiesta di cui all'articolo 5 contiene le seguenti informazioni:
a) se e' in corso o e' stato definito un procedimento penale nei confronti della stessa persona per alcuni o tutti i medesimi fatti oggetto del procedimento parallelo all'estero;
b) indicazione dell'autorita' competente;
c) fase, stato e grado del procedimento e, ove adottata, decisione e suo contenuto.
2. L'autorita' italiana contattata puo' fornire ulteriori informazioni.
 
Art. 8
Obbligo di consultazioni dirette

1. Il procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorita' giudiziaria contattante o contattata e' autorita' competente allo svolgimento delle consultazioni dirette, finalizzate alla concentrazione dei procedimenti paralleli in un solo Stato membro.
2. Accertata l'esistenza di procedimenti paralleli in base allo scambio di informazioni, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7, il procuratore generale, a tal fine richiesto dall'autorita' giudiziaria italiana contattante o contattata, avvia le consultazioni dirette e ne da' notizia al Ministro della giustizia, inviandogli la documentazione pertinente e le proprie osservazioni.
3. Il Ministro della giustizia, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvio delle consultazioni dirette, puo' disporre che non si dia corso alla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro qualora rilevi che, a seguito del mancato esercizio della giurisdizione in Italia, possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
4. Durante le consultazioni dirette il procuratore generale tiene conto dei seguenti criteri:
a) luogo in cui e' avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;
b) luogo in cui si e' verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;
c) luogo in cui risiede, dimora o e' domiciliato l'indagato o l'imputato;
d) prognosi maggiormente favorevole di consegna o di estradizione in altre giurisdizioni;
e) maggior tutela delle parti offese e minor sacrificio dei testimoni;
f) omogeneita' del trattamento sanzionatorio;
g) ogni altro fattore ritenuto pertinente.
5. Nel corso delle consultazioni dirette il procuratore generale scambia con l'autorita' competente dell'altro Stato membro interessato informazioni sugli atti rilevanti compiuti nel processo. Puo' rifiutare la trasmissione di specifiche informazioni quando la loro comunicazione possa compromettere interessi nazionali essenziali in materia di sicurezza o la sicurezza di una persona.
 
Art. 9
Cooperazione con Eurojust

1. In ogni momento le autorita' competenti italiane e degli altri Stati membri coinvolte nelle consultazioni dirette possono sottoporre la questione sulla risoluzione del conflitto di giurisdizione a Eurojust, nei casi di cui all'articolo 4 della decisione 2002/187/GAI che istituisce Eurojust, come modificata dalla decisione 2009/426/GAI.
 
Art. 10
Effetti delle consultazioni dirette sul procedimento

1. Le consultazioni dirette di cui all'articolo 8 non sospendono il procedimento, ma il giudice non puo' pronunciare sentenza.
2. La sospensione del processo conseguente al divieto di pronunciare sentenza, di cui e' data immediata notizia al procuratore generale, non puo' avere durata superiore a venti giorni.
 
Art. 11
Effetti della concentrazione dei procedimenti

1. Quando e' raggiunto il consenso sulla concentrazione dei procedimenti in Italia, il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero e' computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657 del codice di procedura penale. Gli atti probatori compiuti all'estero mantengono efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana.
2. Nel caso di accordo sulla concentrazione dei procedimenti in altro Stato membro, il giudice dichiara la sopravvenuta improcedibilita'.
3. Il procuratore generale presso la Corte di appello da' in ogni caso comunicazione al Ministro della giustizia dell'esito delle consultazioni dirette.

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 303, 304 e 657 del codice di
procedura penale cosi' recita:
«Art. 303 (Termini di durata massima della custodia
cautelare). - 1. La custodia cautelare perde efficacia
quando:
a) dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i
seguenti termini senza che sia stato emesso il
provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi
dell'art. 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti;
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
numero 3);
3) un anno, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena
della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni
ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2,
lettera a), sempre che per lo stesso la legge preveda la
pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni ;
b) dall'emissione del provvedimento che dispone il
giudizio o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
1) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) un anno, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
dal numero 1);
3) un anno e sei mesi, quando si procede per un
delitto per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel
massimo a venti anni;
3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui
all'art. 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai
numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
termine e' imputato a quello della fase precedente ove non
completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla
lettera d) per la parte eventualmente residua. In
quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera d) sono
proporzionalmente ridotti;
b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il
giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini
senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai
sensi dell'art. 442:
1) tre mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
2) sei mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
nel numero 1;
3) nove mesi, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la
pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni ;
c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di
primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata
pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
1) nove mesi, se vi e' stata condanna alla pena
della reclusione non superiore a tre anni;
2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena della
reclusione non superiore a dieci anni;
3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna alla
pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci
anni;
d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in
grado di appello o dalla sopravvenuta esecuzione della
custodia sono decorsi gli stessi termini previsti dalla
lettera c) senza che sia stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla
lettera b), numero 3-bis). Tuttavia, se vi e' stata
condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica
soltanto la disposizione del comma 4.
2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con
rinvio da parte della Corte di cassazione o per altra
causa, il procedimento regredisca a una fase o a un grado
di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
dalla data del procedimento che dispone il regresso o il
rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento .
3. Nel caso di evasione dell'imputato sottoposto a
custodia cautelare, i termini previsti dal comma 1
decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
custodia cautelare.
4. La durata complessiva della custodia cautelare,
considerate anche le proroghe previste dall'art. 305, non
puo' superare i seguenti termini:
a) due anni, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a sei anni;
b) quattro anni, quando si procede per un delitto per
il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non
superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto
dalla lettera a);
c) sei anni, quando si procede per un delitto per il
quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a venti anni .»
«Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima
della custodia cautelare). - 1. I termini previsti
dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a
norma dell'art. 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento
dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta
dell'imputato o del suo difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per
esigenze di acquisizione della prova o a seguito di
concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
presentazione, dell'allontanamento o della mancata
partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
assistenza uno o piu' imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei
termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in
cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi
indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei
termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.
2. I termini previsti dall'art. 303 possono essere
altresi' sospesi quando si procede per taluno dei reati
indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), nel caso di
dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente
complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o
si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel
giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e'
disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.
4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera
a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
dell'art. 310, se l'udienza preliminare e' sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere
a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
al comma 4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi
di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si
proceda nei loro confronti previa separazione dei processi
.
6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque
superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303,
commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine
previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)
e i termini aumentati della meta' previsti dall'art. 303,
comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i due terzi del
massimo della pena temporanea prevista per il reato
contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che
per il limite relativo alla durata complessiva della
custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di
sospensione di cui al comma 1, lettera b).»
«Art. 657 (Computo della custodia cautelare e delle
pene espiate senza titolo). - 1. Il pubblico ministero, nel
determinare la pena detentiva da eseguire, computa il
periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per
altro reato, anche se la custodia e' ancora in corso. Allo
stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di
una misura di sicurezza detentiva, se questa non e' stata
applicata definitivamente.
2. Il pubblico ministero computa altresi' il periodo di
pena detentiva espiata per un reato diverso, quando la
relativa condanna e' stata revocata [c.p.p. 637], quando
per il reato e' stata concessa amnistia o quando e' stato
concesso indulto, nei limiti dello stesso.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato
puo' chiedere al pubblico ministero che i periodi di
custodia cautelare e di pena detentiva espiata, operato il
ragguaglio, siano computati per la determinazione della
pena pecuniaria o della sanzione sostitutiva da eseguire;
nei casi previsti dal comma 2, puo' altresi' chiedere che
le sanzioni sostitutive espiate siano computate nelle
sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.
4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia
cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del
reato per il quale deve essere determinata la pena da
eseguire.
5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve
essere notificato al condannato e al suo difensore.».
 
Art. 12
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone