Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 3 febbraio 2016
Criteri per l'attivita' cinematografica d'essai.


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche;
Visto l'art. 19 del citato decreto legislativo, che prevede che con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d'essai ed alle sale delle comunita' ecclesiali o religiose;
Visto l'art. 27, comma 8, del citato decreto legislativo;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 22 dicembre 2009 e successive modificazioni, recante «criteri per l'attivita' cinematografica d'essai»;
Ravvisata la necessita' di sostituire il predetto decreto ministeriale con un nuovo decreto contenente criteri per l'attivita' cinematografica d'essai, alla luce delle rinnovate esigenze volte a determinare un piu' efficiente andamento del sostegno statale alla programmazione dei film d'essai;
Sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche:
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 2016;

Decreta:

Art. 1

Qualifica di sala d'essai e adempimenti delle sale della comunita'
ecclesiale o religiosa per l'attivita' d'essai

1. La qualifica di sala d'essai si ottiene a seguito di dichiarazione del titolare della sala attestante l'impegno, per almeno un biennio, alla programmazione di film d'essai ed equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, e delle disposizioni del presente decreto. La dichiarazione e' presentata sui moduli predisposti dalla direzione generale cinema del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, d'ora in avanti: Amministrazione entro il 31 gennaio dell'anno a cui si riferisce la suddetta dichiarazione. Tali moduli sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dei benefici di cui al presente decreto, il titolare della sala della comunita' ecclesiale o religiosa di cui all'art. 2, comma 10 del decreto legislativo si impegna con propria dichiarazione, per almeno un biennio, a programmare film d'essai secondo le previsioni stabilite al suddetto articolo per tale tipologia di sala.
3. L'amministrazione provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco delle sale d'essai, nonche' delle sale della comunita' ecclesiale o religiosa che svolgano attivita' d'essai.
4. La dichiarazione d'impegno di cui al comma 1 si intende tacitamente rinnovata solo in presenza di richiesta di premi.
5. La qualifica di sala d'essai decade:
a) nel caso di richiesta dell'interessato;
b) nel caso di mancata effettuazione, dichiarata dall'interessato o accertata dall'Amministrazione, della programmazione di cui all'art. 2, comma 9, del decreto legislativo.
6. Ai fini del presente decreto, per giorno di effettiva programmazione cinematografica si intende quello nel quale siano proiettati film con la qualifica d'essai, secondo le indicazioni contenute in apposito decreto del direttore generale cinema, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
7. L'Amministrazione procede, a campione, alle opportune verifiche in merito alla veridicita' dei dati riportati nell'elenco della programmazione inviata. Nel caso in cui da tali verifiche emergano dichiarazioni false, l'Amministrazione, fatte salve le ordinarie conseguenze di legge, provvede alla cancellazione della sala dall'elenco di cui al comma 3 del presente articolo. La medesima sala non potra', altresi', essere inserita in tale elenco per i successivi cinque anni.
 
Art. 2
Qualifica di film d'essai

1. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo provvede al riconoscimento dei film d'essai tra quelli che hanno ottenuto il visto di revisione cinematografica, ad eccezione dei film indicati al successivo comma 3. La Commissione si riunisce almeno sei volte all'anno.
2. Ai fini dell'espressione del parere, i componenti della Commissione visionano il film messo a loro disposizione dalla direzione generale cinema, ovvero dichiarano di aver gia' visionato l'opera anche privatamente.
Ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo, la qualifica di film d'essai e' attribuita dalla Commissione di cui all'art. 8 del medesimo decreto a film italiani, europei e stranieri, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuiscano alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'espressione del parere, la Commissione tiene conto anche di un'eventuale partecipazione del film a festival o manifestazioni internazionali. La qualifica di film d'essai e' automaticamente attribuita nelle ipotesi previste all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo.
3. La qualifica e' attribuita ai film inseriti nelle selezioni ufficiali dei Festival, dei Premi e delle Rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale individuati con il decreto del direttore generale previsto all'art. 1, comma 6 del presente decreto e che abbiano ottenuto una candidatura nelle categorie «miglior film», «miglior regista», «miglior film straniero», «miglior opera prima, «miglior documentario», «miglior film di animazione». Sono in ogni caso considerati d'essai i film presentati in concorso ai festival di Berlino, Cannes, Venezia, Locarno e le candidature sopra richiamate ai Premi David di Donatello, European Film Awards, Oscar. Per tali film la qualifica di film d'essai puo' essere attributa anche precedentemente alla concessione del visto di revisione cinematografica.
4. Nell'ambito delle proprie competenze, e ai soli fini dell'attribuzione del premio di cui all'art. 3 del presente decreto, la Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo attribuisce attestazioni di eccellenza a film d'essai di particolare livello artistico e culturale, anche tra le opere qualificate automaticamente sulla base del comma 5 del presente articolo.
 
Art. 3
Condizioni di ammissibilita'

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera c), del decreto legislativo, sono concessi premi per l'attivita' d'essai su apposita istanza dei titolari delle sale di cui all'art. 1 del presente decreto, verificate le condizioni di ammissibilita' di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Sono condizioni di ammissibilita' dell'istanza di premio:
a) aver svolto la programmazione, per un periodo non inferiore a due anni, di film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. Tale quota e' ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. In entrambe le ipotesi, almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea. Tale programmazione, limitatamente alle sale della comunita' ecclesiale o religiosa, deve tener conto delle indicazioni contenute nell'ultimo capoverso del suddetto art. 2, comma 10, del decreto legislativo;
b) per entrambe le tipologie di sala, essere in regola con gli adempimenti rispettivamente richiesti nell'art. 1 del presente decreto;
c) le modalita' di programmazione e i relativi punteggi validi per l'attribuzione del premio sono definiti con decreto del Direttore Generale del Cinema nel rispetto di quanto indicato nell'art. 2 e 19 del decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004;
 
Art. 4
Istanza di premio

1. L'istanza di concessione del premio d'essai, redatta secondo le modalita' indicate con il decreto del direttore generale cinema previsto all'art. 1, comma 6, del presente decreto e' presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di svolgimento dell'attivita' d'essai per la quale si richiede il premio.
2. L'elenco dei soggetti beneficiari del premio viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione. Tale pubblicazione costituisce formale comunicazione agli interessati.
 
Art. 5
Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione del presente decreto, la dichiarazione del titolare della sala attestante l'impegno, per almeno un biennio, alla programmazione di film d'essai ed equiparati deve essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito web della Direzione generale cinema del decreto direttoriale previsto all'art. 1, comma 6, del presente decreto. Le istanze gia' presentate ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2009 afferenti l'esercizio finanziario 2016 saranno esaminate sulla base del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' trasmesso ai competenti organi di controllo.
3. Il decreto ministeriale 22 dicembre 2009, e successive modificazioni, recante «criteri per l'attivita' cinematografica d'essai», e' abrogato.

Roma, 3 febbraio 2016

Il Ministro: Franceschini
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 536
 
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