Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2016
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, on. avv. Enrico Costa, in materia di affari regionali e autonomie, nonche' di famiglia.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 gennaio 2016 con il quale l'On. Enrico Costa e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 2016 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per gli affari regionali e le autonomie;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare gli articoli 12, 19 e 26 relativi al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, al Dipartimento per le politiche della famiglia e all'Ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, con il quale sono state delegate al Ministro Giuliano Poletti le funzioni in materia di politiche giovanili, servizio civile nazionale, politiche della famiglia e integrazione;
Ritenuto opportuno delegare al Ministro per gli affari regionali e le autonomie le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1
Delega, di funzioni in materia
di affari regionali e autonomie

1. A decorrere dal 10 febbraio 2016 al Ministro senza portafoglio On. Avv. Enrico Costa, sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di affari regionali e autonomie, come anche specificate nei successivi articoli.
 
Art. 2
Delega di funzioni in materia
di affari regionali e autonomie

1. Il Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie, On. Avv. Enrico Costa - di seguito, Ministro - e' delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, di esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, relativamente a tutte le materie che riguardano le seguenti aree:
a) cura dell'azione di Governo in materia di rapporti con il sistema delle autonomie, anche al fine di individuare modalita' di efficiente svolgimento dei servizi;
b) agevolazione della collaborazione tra Stato, regioni, province autonome ed autonomie locali, nonche' del coordinamento dei rapporti diretti tra regioni e province autonome con le istituzioni europee, fatte salve le competenze dell'Autorita' delegata ad esercitare le funzioni in materia di affari europei;
c) promozione delle iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie ed esercizio coordinato e coerente dei poteri e rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 120, della Costituzione e agli articoli 137, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
d) esame delle leggi regionali e delle province autonome e questioni di legittimita' costituzionale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 127 della Costituzione; conflitti di attribuzione tra Stato e regioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 della Costituzione; questioni di legittimita' costituzionale sugli Statuti regionali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione; partecipazione alle funzioni di controllo della spesa sanitaria; collaborazione con i ministri competenti per settore ai fini dell'individuazione di azioni coordinate del Governo con il sistema delle autonomie per l'esame in sede di Conferenza;
e) cura, in raccordo con i ministri interessati, delle questioni relative ai servizi pubblici locali; monitoraggio dei livelli di qualita' dei servizi pubblici locali raggiunti nei diversi ambiti territoriali e conseguenti iniziative ai sensi delle lettere c) e d);
f) azione di Governo inerente ai rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche relativamente ai rapporti tra queste e gli enti locali, nonche' il particolare procedimento per le impugnative delle leggi regionali e provinciali, conseguenti all'applicazione dell'articolo 97 dello Statuto speciale di autonomia della regione Trentino-Alto Adige;
g) elaborazione di provvedimenti di natura normativa ed amministrativa concernenti le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con riguardo alle norme di attuazione degli Statuti;
h) minoranze linguistiche e territori di confine e relativa iniziativa legislativa;
i) compimento di atti dovuti in sostituzione di organi regionali inadempienti nell'esercizio di funzioni delegate o comunque conferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, dell'articolo 118 della Costituzione e in attuazione di obblighi europei, definendo le relative proposte in collaborazione con i ministri competenti per settore;
l) attivita' dei rappresentanti dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, nelle regioni a statuto ordinario, dei Commissari di Governo e delle corrispondenti rappresentanze dello Stato nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, inerenti alla dipendenza funzionale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nelle materie di competenza, fatte salve le competenze del Ministro dell'interno, nonche' i relativi profili organizzativo, logistico, funzionale e di programmazione finanziaria; supporto all'emanazione di direttive generali del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, per le parti di interesse regionale;
m) rapporti con i Comitati interministeriali e con gli altri organi collegiali istituiti presso amministrazioni statali, le determinazioni dei quali incidono su competenze e funzioni delle autonomie, verificandone e promuovendone l'attuazione coordinata da parte di amministrazioni statali, enti pubblici e societa' a partecipazione pubblica; partecipazione alla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di' Bolzano e al Consiglio generale degli italiani all'estero, con riferimento alle funzioni di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 18 giugno 1998, n. 198, inerenti all'indicazione delle linee programmatiche per la realizzazione delle politiche delle regioni per le comunita' italiane all'estero;
n) valutazione, definizione e raccordo delle attivita' delle regioni di rilievo internazionale e europeo;
o) partecipazione ai lavori del Consiglio d'Europa e dei suoi organismi, in materia di autonomie regionali;
p) atti relativi alle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa nelle regioni, ove sia previsto l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
q) azioni governative, anche normative, dirette alla salvaguardia ed alla valorizzazione delle zone montane di cui all'articolo 44, della Costituzione, qualificabili anche come interventi speciali per la montagna, di natura territoriale, economica, sociale e culturale, ai sensi dell'articolo 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche' proposta dei criteri di ripartizione del Fondo nazionale per la montagna ai sensi dell'articolo 2, della legge citata; problemi concernenti le piccole isole, comprese le azioni governative, anche normative, dirette anche agli interventi di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
r) promozione di formule di coordinamento dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie anche ai fini del raggiungimento di accordi, nonche' delle intese di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
s) supporto conoscitivo alle regioni anche per l'individuazione delle modalita' per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi e relative iniziative legislative, nonche', d'intesa con i ministri interessati, iniziative nell'ambito del PON "Governance e azioni di sistema" relative alla cooperazione interistituzionale e alla capacita' negoziale del sistema delle autonomie; funzioni di competenza relative all'attivita' della Cabina di regia incaricata di definire priorita' e specifici piani operativi nell'impiego delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche in riferimento al monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
t) attivita' anche normative connesse all'attuazione dell'ordinamento in tema di autonomie regionali e locali; cura delle attivita' concernenti le forme di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
u) coordinamento dei tavoli interistituzionali con le regioni e gli enti locali ai fini dell'adozione di provvedimenti aventi valenza generale;
z) ogni tipo di raccordo con le autonomie per lo sviluppo in senso autonomistico dell'ordinamento, ivi compresa la cura dei rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni delegate;
aa) impulso al coordinamento e al monitoraggio dell'attuazione da parte delle autonomie dei programmi di spending review con particolare riguardo al ricorso alle centrali di acquisto e alla loro valorizzazione nonche' al rispetto delle disposizioni di legge statale in tema di coordinamento della finanza pubblica;
bb) attuazione, in raccordo con gli altri Ministri competenti, delle disposizioni costituzionali in materia di citta' metropolitane e di forme associative dei Comuni.
2. Il Ministro e' altresi' delegato ad esercitare le funzioni in materia di:
a) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e regolamentazione dell'organizzazione e funzionamento delle relative segreterie;
b) copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 22, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze rappresentate dalle autonomie territoriali e relativa convocazione d'intesa con l'Autorita' politica delegata ad esercitare le funzioni in materia di affari europei;
c) convocazione e presidenza della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, istituita nell'ambito della Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il Ministro e' altresi' delegato a:
a) definire iniziative, anche a livello normativo, inerenti all'attuazione o riformulazione ed aggiornamento del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e agli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' al monitoraggio sulla sua attuazione;
b) promuovere iniziative per la introduzione di strumenti di conciliazione tra Stato, regioni e province autonome, con particolare riguardo alle attivita' di mediazione dei conflitti e del contenzioso costituzionale;
c) promuovere iniziative, d'intesa con il Ministro dell'interno, per il supporto, anche attraverso servizi di assistenza tecnica, alle regioni, alle province autonome e agli enti locali, per l'efficiente svolgimento delle funzioni loro attribuite e la migliore utilizzazione delle risorse assegnate.
4. Il Ministro, in qualita' di Presidente della Conferenza unificata, partecipa alla Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali, di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 893, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
Art. 3
Ulteriori disposizioni in materia
di affari regionali e autonomie

1. Il Ministro e' altresi' delegato a:
a) nominare i componenti delle Commissioni paritetiche per i rapporti Stato - regioni e designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi e consultivi, operanti nelle aree oggetto del presente decreto presso altre amministrazioni ed istituzioni;
b) costituire commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie oggetto del presente decreto;
c) provvedere nelle predette aree ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di affari regionali e autonomie, il Ministro si avvale, in relazione alle specifiche competenze, del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, ad eccezione dell'Ufficio per lo Sport, nonche' dell'Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 4
Sottosegretario

1. Le funzioni in materia di affari regionali e autonomie possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Gianclaudio Bressa.
 
Art. 5
Delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e' altresi' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia.
2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli ministri, il Ministro e' delegato:
a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;
b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio delle misure di sostegno alla famiglia;
c) a promuovere la comunicazione istituzionale in materia di politiche per la famiglia;
d) a promuovere e coordinare le azioni governative in materia di regime giuridico delle relazioni familiari;
e) a promuovere e coordinare le azioni governative dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', nonche' a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni;
f) a promuovere e sviluppare le attivita' in materia di Centri per la famiglia, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute;
g) a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, in raccordo con il Dipartimento per le pari opportunita'.
3. Il Ministro e' delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, n. 43. Il Ministro esercita le funzioni attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione all'attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui agli articoli 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.
4. Il Ministro e' delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in materia di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari", di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia, ad eccezione dell'Ufficio di segreteria della Commissione per le adozioni internazionali.
 
Art. 6
Altre competenze in materia di politiche per la famiglia

1. Nelle materie di cui all'articolo 5, il Ministro e' altresi' delegato:
a) a nominare esperti, consulenti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;
b) a provvedere ad intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni;
c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.
2. In materia di politiche per la famiglia, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonche' rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e europei aventi competenza nelle materie di cui all'articolo 5, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea.
 
Art. 7
Disposizioni finali

1. Dalla data del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2014, citato in premessa, relative all'attribuzione della delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia al Ministro Giuliano Poletti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 25 febbraio 2016

Il Presidente: Renzi
Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 579
 
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