Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 5 febbraio 2016
Modifiche al decreto 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» e successive modificazioni.


IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell' art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante: «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo del 10 febbraio 2014 concernente la rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dai vivo e il loro funzionamento ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112;
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 5 novembre 2014, concernente modifiche al decreto ministeriale 1° luglio 2014, con riguardo al ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo della Fondazione Piccolo Teatro di Milano;
Ritenuta l'opportunita' di apportare ulteriori modificazioni al decreto ministeriale 1° luglio 2014;
Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, nella seduta del 20 gennaio 2016.

Decreta:

Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale 1 luglio 2014

1. All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole «almeno sessanta giorni prima della data di scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «in tempo utile».
b) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Il programma annuale e' presentato entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni annualita' del triennio», sono sostituite dalle seguenti: «Il programma annuale e' presentato entro il termine perentorio stabilito annualmente con decreto del Direttore generale».
2. All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9 le parole: «Per il solo anno 2015,» sono soppresse;
b) al comma 10, dopo la parola: «deficit», e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il deficit di ciascuna annualita' esposto a preventivo, a partire dal secondo anno di ciascun triennio, non potra' comunque superare il valore del deficit della annualita' precedente, esposto in preventivo, maggiorato del 20%.».
3. All'art. 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «solo per la prima annualita' del triennio» sono soppresse;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «per il primo anno» sono sostituite dalle seguenti: «per il medesimo anno»;
c) al comma 3, lettera d) le parole «una autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del citato decreto n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'art. 1, comma 4, del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «una dichiarazione mediante la quale il soggetto si impegna a pagare i costi di progetto ammissibili, come definiti dall'art. 1, comma 4, del presente decreto, entro il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si e' ottenuto il contributo»;
d) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente comma 8-bis: «Ai fini della liquidazione del saldo il soggetto e' tenuto a presentare entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello per il quale si e' ottenuto il contributo, una autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante l'avvenuto pagamento dei costi di progetto ammissibili come definiti dall'art. 1, comma 4, del presente decreto».
4. All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), la parola: «due» e' sostituita dalla seguente: «quattro». Dopo la parola: «coproduzione» sono aggiunte le seguenti: «e della attribuzione dei relativi bordero' tra i coproduttori».
5. All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «quaranta»;
b) al comma 2, lettera h), la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «trenta»;
c) al comma 2 lettera h), dopo la parola «appartenenza» si aggiunge «con esclusione delle recite all'estero»;
d) al comma 2, lettera i) le parole: «il venti» sono sostituite con le parole «il trenta»;
e) al comma 2, lettera i) le parole: «e siano effettuate solo con altri teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale» sono soppresse.
6. All'art. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), la parola: «cinquanta» e' sostituita dalla seguente: «quaranta»;
b) al comma 2, lettera h) la parola: «quaranta» e' sostituita dalla seguente: «cinquanta».
c) al comma 2, lettera h) dopo la parola «appartenenza» inserire la seguente frase «con esclusione delle recite all'estero»;
d) al comma 3, si aggiunge: «Per i teatri di cui al presente comma, al fine del raggiungimento dei limiti minimi previsti, si tiene conto anche delle rappresentazioni coprodotte od ospitate presso i teatri degli Stati ove la lingua della minoranza e' lingua ufficiale.
7. All'art. 39 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «dalle Commissioni consultive per materia, riunite in apposita seduta plenaria», sono sostituite dalle seguenti: «dai Presidenti delle Commissioni consultive competenti per materia e da un componente tra quelli designati dalla Conferenza Unificata, individuato dalle stesse commissioni».
8. All'art. 44 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, le parole: «e non oltre il 31 gennaio di ogni anno», dopo la parola «entro», sono sostituite dalle seguenti: «il termine perentorio stabilito annualmente con decreto del Direttore generale» e, nel secondo periodo, le parole: «da formalizzare entro il 31 gennaio di tale anno», sono sostituite dalle seguenti: «da formalizzare entro il termine perentorio stabilito annualmente con decreto del Direttore generale».
9. All'art. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo, le parole: «Per il solo 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per le annualita' 2015, 2016 e 2017»;
 
Art. 2
Modifica all'allegato C del decreto ministeriale 1 luglio 2014

1. All'allegato C del decreto ministeriale 1° luglio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 3 la formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

Da intendersi come rapporto tra la somma delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato a consuntivo, e la somma dei punteggi massimi attribuibili agli indicatori, ai sensi dell'art. 5 comma 4, oggetto di variazione tra preventivo e consuntivo. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero.
 
Art. 3
Modifica all'allegato D del decreto ministeriale 1 luglio 2014

All'allegato D del decreto ministeriale 1° luglio 2014 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce «Giornate lavorative», le parole: «8 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «8, 12, 14 e 22» e le parole: «15 e 27» sono sostituite dalle seguenti: «15, 19, 21 e 27»;
b) alla voce «Giornate lavorative», dopo la parola «personale» della prima riga e' aggiunto l'inciso, «anche dei complessi terzi di cui all'art. 19, comma 1,»;
c) alla voce «Oneri sociali», le parole: «8 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «8, 12, 14 e 22» e le parole: «15 e 27» sono sostituite dalle seguenti: «15, 19, 21 e 27»;
d) alla voce «Oneri sociali», dopo la parola «personale» della prima riga e' aggiunto l'inciso «, anche dei complessi terzi di cui all'art. 19, comma 1,»;
e) alla voce «Recite/concerti/rappresentazioni», dopo la parola: «concesso» e' aggiunto il seguente periodo: Per quanto concerne i soggetti di cui all'art. 19 si fa riferimento a recite liriche; per quanto concerne i soggetti di cui all'art. 20 si fa riferimento a concerti sinfonici.»;
f) al punto 3 la formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

Da intendersi come rapporto tra la somma delle variazioni percentuali registrate per ogni indicatore, ponderato per la sua importanza, nel confronto tra quanto dichiarato nel programma annuale presentato a preventivo e quanto rendicontato a consuntivo, e la somma dei punteggi massimi attribuibili agli indicatori, ai sensi dell'art. 5 comma 5, oggetto di variazione tra preventivo e consuntivo. Le variazioni positive del dato relativo a ciascun indicatore sono parificate a zero.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 5 febbraio 2016

Il Ministro: Franceschini

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 533
 
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