Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 febbraio 2016
Modificazioni al decreto 6 ottobre 2004, recante: «Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, societa' per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge».


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (di seguito il «D.L. 269»), che dispone la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (di seguito «CDP S.p.A.»);
Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, recante «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»;
Visto il decreto ministeriale 6 giugno 2002 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Nuova disciplina dei libretti di risparmio postale» (di seguito il «D.M. 6 giugno 2002»);
Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Emissione di un libretto di risparmio postale nominativo speciale intestato ai minori di eta'» (di seguito il «D.M. 9 gennaio 2003»);
Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 2004 del Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi e prestiti, societa' per azioni, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge» ed in particolare, gli articoli 7, 8 , 9, 10 ed 11 (di seguito il «D.M. 6 ottobre 2004»);
Considerato che l'art. 5, comma 11, lettere a), b) e c) del D.L. 269, prevede che per l'attivita' della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina, tra l'altro, con propri decreti di natura non regolamentare, i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato, le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e comunicazioni periodiche;
Considerato che la Cassa depositi e prestiti utilizza fondi rimborsabili anche sotto forma di libretti di risparmio postale, assistiti dalla garanzia dello Stato;
Considerato che l'art. 5, comma 9, del D.L. 269 dispone che al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8 del medesimo articolo;
Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze non esercita direzione e coordinamento delle societa' partecipate ai sensi dell'art. 2497 e seguenti del codice civile;
Ritenuta l'opportunita' di consentire, nell'attuale contesto di mercato, la dematerializzazione dei libretti di risparmio postale e favorire cosi' l'accesso al risparmio attraverso il ricorso ad uno strumento rappresentato unicamente da registrazioni contabili, in aggiunta a libretti rappresentati da documento cartaceo;
Ritenuta altresi' la necessita' di ricondurre ad unita' la disciplina generale sui libretti di risparmio postale e di adeguare i limiti del saldo contabile e dei depositi e/o prelevamenti gia' fissati per i libretti di risparmio postale nominativi speciali intestati ai minori di eta' nel D.M. 9 gennaio 2003, provvedendo a tal fine ad apportare al D.M. 6 ottobre 2004 le opportune modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1
Modifiche al D.M. 6 ottobre 2004 del Ministro dell'economia e delle
finanze, recante «Determinazioni ai sensi dell'art. 5, comma 11,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, ed esercizio del potere di indirizzo della gestione separata
della Cassa depositi e prestiti, societa' per azioni, a norma
dell'art. 5, comma 9, del citato decreto-legge».

1. All'art. 6, comma 1, del D.M. 6 ottobre 2004 l'inciso finale "(di seguito il «Foglio Informativo»)" e' eliminato.
2. All'art. 7 del D.M. 6 ottobre 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituto dal seguente:
"1. I libretti di risparmio postale sono prodotti finanziari nominativi o al portatore. I libretti di risparmio postale al portatore sono emessi in forma cartacea (di seguito "libretti cartacei"); i libretti di risparmio postale nominativi possono essere emessi, a scelta del titolare, in forma cartacea o in forma dematerializzata (di seguito "libretti dematerializzati"). I libretti cartacei sono rappresentati da un documento fisico; i libretti, dematerializzati sono rappresentati unicamente dalle registrazioni contabili. Per "titolare" di un libretto di risparmio postale si intende il soggetto intestatario di un libretto cartaceo o dematerializzato. Il titolare puo' delegare un rappresentante debitamente legittimato a operare per suo conto sul libretto, nei limiti e con gli effetti e le modalita' indicate nel contratto di cui all'art. 9, comma 2.";
b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. I libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati anche a piu' soggetti. Le operazioni possono essere disposte da ciascun titolare, anche separatamente, salvo, qualora consentito da CDP S.p.A., patto contrario da notificare a Poste Italiane S.p.A., ove lo stesso non sia contenuto nel contratto di cui all'art. 9, comma 2 e ad eccezione dei casi previsti dalle leggi vigenti. I versamenti e i prelevamenti effettuati da ciascun titolare separatamente liberano pienamente Poste Italiane S.p.A. nei confronti degli altri titolari, eccettuati i casi di notifica di atti da cui risulti che il credito non e' piu' nella disponibilita' di ciascun titolare.";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I versamenti e i prelevamenti effettuati a valere sui libretti di risparmio postale, anche a fronte di operazioni preventivamente autorizzate dal titolare, sono registrati contabilmente e annotati sui libretti, nel caso di libretti cartacei e solo registrati contabilmente, nel caso di libretti dematerializzati. Le annotazioni sui libretti cartacei sono firmate dall'impiegato dell'ufficio postale che appare addetto al servizio e fanno prova nei rapporti fra Poste Italiane S.p.A. e titolare fino a querela di falso; e' nullo ogni patto contrario. Le registrazioni contabili relative ai versamenti e i prelevamenti effettuati a valere sui libretti dematerializzati fanno prova nei rapporti fra Poste Italiane S.p.A. e titolare fino a querela di falso, e' nullo ogni patto contrario.";
d) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Per i libretti cartacei, i versamenti e i prelevamenti possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di strumenti o servizi idonei preventivamente individuati, indicati nei fogli informativi e rilasciati a richiesta del titolare; le annotazioni di operazioni preventivamente autorizzate dal titolare, nonche' quelle effettuate tramite l'utilizzo di strumenti o servizi, possono essere riportate anche in epoca successiva all'esecuzione delle operazioni stesse, in occasione della presentazione del libretto. Per i libretti dematerializzati, i versamenti e i prelevamenti possono essere effettuati esclusivamente tramite l'utilizzo di strumenti o servizi idonei tempo per tempo individuati, indicati nei fogli informativi e rilasciati a richiesta del titolare, anche presso gli uffici postali, e sono oggetto unicamente di registrazione contabile alla data di perfezionamento dell'operazione di versamento o prelevamento.";
e) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I libretti di risparmio postale nominativi possono essere intestati anche ai minori di eta'; tali libretti sono cartacei e, ove indicato nei fogli informativi, possono essere emessi, a scelta del titolare, anche in forma dematerializzata. Non sono consentite cointestazioni. Per la gestione dei libretti di risparmio postale nominativi intestati ai minori di eta', si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, per tutto quanto non disciplinato nel presente decreto.";
f) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Ai libretti di risparmio postale relativi ai depositi giudiziari trova applicazione la disciplina prevista dal presente decreto per i libretti nominativi cartacei, ferme restando le specifiche modalita' operative di gestione, nell'ambito delle quali potranno anche essere utilizzati, ove previsto nei fogli informativi, supporti durevoli in formato elettronico e strumenti telematici, in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Ai libretti di risparmio postale relativi ai depositi giudiziari non si applica il comma 9 dell'art. 7 del presente decreto.";
g) dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti commi:
"4. Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuta annotazione delle operazioni sul libretto cartaceo o dalla data in cui il rendiconto delle registrazioni contabili di cui all'art. 9 comma 5-bis e' messo a disposizione per i libretti dematerializzati, esse si intendono approvate, salvo opposizione sottoscritta da tutti i titolari del libretto di risparmio postale, notificata dagli stessi a Poste Italiane S.p.A. entro il predetto termine.
5. I versamenti e i prelevamenti possono essere effettuati anche presso un ufficio postale diverso da quello che ha provveduto al rilascio del libretto cartaceo o presso il quale il libretto dematerializzato e' stato collocato.
6. Il credito portato dai libretti di risparmio postale nominativi puo' essere ceduto, in tutto o in parte, secondo le norme del codice civile in materia di cessione di credito, in quanto compatibili. Ai fini dell'efficacia della cessione, la notifica deve essere effettuata a Poste Italiane S.p.A.
7. I libretti di risparmio postale possono essere costituiti in pegno, secondo le modalita' previste nel codice civile.
8. La forma ed i segni caratteristici dei libretti cartacei e dei libretti dematerializzati sono rimessi alla determinazione dei competenti organi della CDP S.p.A., tenuto conto dei requisiti tecnico operativi rappresentati da Poste Italiane S.p.A.
9. I titolari di libretti cartacei possono chiedere agli uffici postali la sostituzione di questi libretti con libretti dematerializzati, previa restituzione del documento cartaceo.".
3. Dopo l'art. 7 del D.M. 6 ottobre 2004, e' aggiunto il seguente articolo:
"7-bis. (Libretti di risparmio nominativo speciale intestato a minori d'eta').
1. E' autorizzata l'emissione, da parte della CDP S.p.A., attraverso Poste Italiane S.p.A,. di libretti di risparmio postale nominativi speciali che possono essere intestati esclusivamente ai minori di eta'. I libretti di risparmio postale nominativi speciali intestati ai minori di eta' sono emessi in forma cartacea e, ove indicato nei fogli informativi, possono essere emessi, a scelta del titolare, anche in forma dematerializzata. I libretti di risparmio postale nominativi speciali intestati ai minori di eta' sono aperti con limiti di giacenza e prelievo che ne consentano, anche per fasce d'eta', l'utilizzo e la gestione direttamente da parte dei minori titolari ovvero mediante i loro rappresentanti legali o di terzi, in conformita' alle disposizioni contenute nel presente articolo.
2. I libretti di risparmio postale nominativi speciali, intestati esclusivamente ai minori di eta', sono regolati dalle condizioni previste dal presente articolo e, per tutto quanto non espressamente ivi previsto, dalle restanti disposizioni del presente decreto.
3. I libretti di cui al precedente comma sono articolati secondo le seguenti fasce di eta':
fascia A) - dalla nascita fino al compimento dei dodici anni di eta';
fascia B) - dal giorno successivo al compimento dei dodici anni fino al compimento dei quattordici anni di eta';
fascia C) - dal giorno successivo al compimento dei quattordici anni di eta' fino al compimento dei diciotto anni di eta'.
4. Il contratto relativo al collocamento dei libretti di cui al comma 1, da redigersi secondo le modalita' previste dall'art. 9, comma 2, del presente decreto, e' sottoscritto congiuntamente dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero dal genitore che la esercita in via esclusiva.
5. Non e' consentito fare versamenti sui libretti di cui al comma 1 che determinino un saldo contabile superiore all'importo di quindicimila/00 euro.
6. Le operazioni di versamento e/o prelevamento sui libretti di fascia A) di cui al comma 3 possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti indicati al comma 4.
7. Relativamente ai libretti di fascia B) e di fascia C), all'atto della sottoscrizione del contratto, i soggetti indicati al comma 4 autorizzano, in via preventiva, il minore ad effettuare le operazioni di versamento e/o prelevamento entro i limiti di valore massimi giornalieri e mensili di seguito indicati, fatta salva la possibilita' di superare i predetti limiti esclusivamente per i versamenti giornalieri.
Per la fascia B) sono consentiti i versamenti e/o prelevamento entro i seguenti limiti:
giornaliero 30 euro;
mensile 250,00 euro.
Per la fascia C) sono consentiti i versamenti e/o prelevamenti entro i seguenti limiti:
giornaliero 50,00 euro;
mensile 500,00 euro.
8. Resta comunque ferma la facolta' dei soggetti indicati al comma 4 di effettuare versamenti e/o prelevamenti senza limiti di importo, salvo quanto previsto al comma 5. Ai medesimi soggetti e' altresi' consentita la facolta' di effettuare, anche disgiuntamente, operazioni di versamento e/o prelevamento nei limiti stabiliti nei contratti di cui al comma 4, e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 5.
9. I terzi, previa presentazione del libretto, possono compiere esclusivamente operazioni di versamento entro i limiti e con le modalita' indicate nel foglio informativo di cui all'art. 9, comma 1.
10. A partire dal giorno successivo al compimento dell'eta' massima rispettivamente prevista per i libretti di fascia A) e di fascia B), si determina il passaggio automatico alle condizioni contrattuali della fascia superiore e, per i libretti di fascia C), al raggiungimento della maggiore eta', il passaggio automatico al libretto di risparmio nominativo cosi' come disciplinato dal presente decreto.
11. I soggetti di cui al comma 4, nell'esercizio dei loro poteri, hanno facolta' di revocare, congiuntamente e in qualsiasi momento, la predetta autorizzazione, di effettuare prelevamenti nonche' di provvedere alla richiesta di estinzione del libretto.".
4. Dopo l'art. 7-bis del D.M. 6 ottobre 2004, e' aggiunto il seguente articolo:
"7-ter. (Libretti di risparmio postale al portatore).
1. Il libretto di risparmio postale al portatore puo' essere intestato al nome di una persona fisica o di un ente.
2. Fatta salva l'ipotesi in cui sia stata effettuata una denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento, nei modi di cui all'art. 8-ter, comma 1, Poste Italiane S.p.A. considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso, senza nessun obbligo di fare indagini circa la legittimita' del possesso ed adempiendo nei confronti del presentatore medesimo e' liberata da ogni obbligo.".
5. Dopo l'art. 8 del D.M. 6 ottobre 2004, e' aggiunto il seguente articolo: "8 bis. Interessi applicabili ai libretti di risparmio postale.
1. Sulle somme depositate sui libretti di risparmio postale matura un interesse nella misura stabilita da CDP S.p.A. e risultante dal foglio informativo di cui all'art. 9, comma 1.
2. Gli interessi decorrono dal giorno in cui e' effettuato il versamento delle somme, e sono dovuti fino al giorno del prelevamento, parziale o totale, del credito liquido risultante.
3. Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile nella misura e con le modalita' indicate nel foglio informativo di cui all'art. 9, comma 1. Gli interessi sono conteggiati con il metodo scalare sul credito liquido risultante e sono riconosciuti con le modalita' e periodicita' indicate nel detto foglio informativo e in occasione dell'estinzione del libretto.
4. Il riconoscimento degli interessi maturati avviene mediante una registrazione contabile e per i libretti cartacei anche mediante una annotazione sul libretto all'atto della presentazione.
5. Se il credito del libretto di risparmio postale e' pari o inferiore a duecentocinquanta euro, il libretto cessa di essere fruttifero trascorsi cinque anni dalla data dell'ultima operazione disposta dal titolare sul libretto stesso e registrata contabilmente. L'annotazione o la registrazione contabile dei soli interessi non interrompe il decorso del termine. Il libretto torna ad essere fruttifero a decorrere dalla data di una nuova operazione disposta dal titolare sul libretto stesso e registrata contabilmente.".
6. Dopo l'art. 8-bis, del D.M. 6 ottobre 2004, e' aggiunto il seguente articolo:
"8-ter. (Ammortamento e rinnovo).
1. Nel caso di sottrazione, distruzione o smarrimento di libretti cartacei, si applicano le disposizioni della legge 30 luglio 1951, n. 948, tenuto conto che tutti gli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'Istituto emittente sono svolti da Poste Italiane S.p.A., dietro pagamento di una commissione.
2. Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il libretto cartaceo sul quale non vi sia piu' spazio per ulteriori annotazioni, o che si sia comunque deteriorato, e' sostituito senza spese da Poste Italiane S.p.A., a richiesta del titolare.".
7. All'art. 9, del D.M. 6 ottobre 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"l. Per il collocamento dei libretti di risparmio postale Poste Italiane S.p.A. mette a disposizione del cliente nei locali aperti al pubblico i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali.";
b) al comma 2, dopo le parole "al sottoscrittore" sono aggiunte le seguenti: "al momento della sottoscrizione" e, dopo la parola "libretto", e' infine aggiunta le seguente: "laddove cartaceo.";
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5, per i libretti dematerializzati Poste Italiane S.p.A., mette a disposizione del titolare, mediante l'accesso alla propria piattaforma digitale o con eventuali altri strumenti idonei, il rendiconto delle registrazioni contabili, con le modalita' indicate nel contratto di cui al comma 2, del presente articolo".
 
Art. 2
Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il D.M. 6 giugno 2002 e il D.M. 9 gennaio 2003 sono abrogati.
2. I libretti di risparmio postale emessi con le caratteristiche tecniche definite dal decreto del Ministro delle Poste e telecomunicazioni 30 gennaio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 2 maggio 1964 e successive modificazioni, saranno sostituiti, a richiesta del titolare, con un libretto cartaceo.
3. Le carte nominative a banda magnetica (postcard o portafoglio elettronico), istituite con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, e successivo regolamento di attuazione, recato con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, e collegate al servizio dei risparmi, non piu' emesse dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 6 giugno 2002, rientrano, a tutti gli effetti, nella disciplina dei libretti di risparmio postale.
4. I rapporti relativi ai libretti di risparmio postale gia' in essere alla data del 30 giugno 2002 continuano ad essere regolati dalle norme legislative e regolamentari vigenti prima di tale data; agli stessi si applicano anche le disposizioni recate dall'art. 1, comma 2, lettera c), e commi 4 e 5, del presente decreto con riferimento ai libretti cartacei.
5. I libretti dematerializzati saranno resi disponibili entro il 15 novembre 2016.
6. A norma dell'art. 5, comma 21, del D.L. 269, ai decreti emanati in base alle norme contenute nel medesimo art. 5, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Roma, 29 febbraio 2016

Il Ministro: Padoan
 
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