Gazzetta n. 59 del 11 marzo 2016 (vai al sommario)
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERA 24 febbraio 2016
Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' per l'anno 2016. (Delibera n. 25876).


L'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 24 febbraio 2016;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Visto il comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90 e che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima;
Visto in particolare il comma 7-quater dell'art. 10 della legge n. 287/90, introdotto dal comma 1 dell'art. 5-bis, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, il contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all'Autorita' con le modalita' determinate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e delle modalita' di contribuzione possono essere adottate dall'Autorita' medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente all'adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di contribuzione di cui al comma 7-ter;
Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013, il contributo agli oneri di funzionamento dell'Autorita' e' stato pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 287/90;
Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in data 22 gennaio 2014, con la quale l'Autorita', al fine di limitare quanto piu' possibile gli oneri a carico delle imprese, ha operato una riduzione del contributo per l'anno 2014 dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;
Vista la propria delibera n. 25293, del 28 gennaio 2015, con la quale l'Autorita' ha confermato per l'anno 2015, la riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90;
Considerato che la misura del contributo per gli anni 2014 e 2015 ha subito una sostanziale e significativa riduzione, pari al 25%, rispetto all'aliquota fissata dalla legge per l'anno 2013;
Considerato che le esigenze di spesa di funzionamento dell'Autorita', anche in ragione delle previsioni di legge finalizzate al contenimento della spesa alle quali l'Autorita' si e' prontamente adeguata e delle ulteriori misure di spending review spontaneamente adottate, consentono di mantenere invariata detta aliquota, confermando per l'anno 2016 la misura del contributo nello 0,06 per mille del fatturato;
Ritenuto di dover adottare la delibera prevista dall'art. 10, comma 7-quater, della legge n. 287/90 al fine di individuare la misura del contributo dovuto per l'anno 2016;

Delibera:

1. di confermare per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater della legge n. 287/90, la riduzione del contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello 0,06 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/90.
2. che la soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 300 mila euro.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino e sul sito internet dell'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato.

Roma, 24 febbraio 2016

Il presidente: Pitruzzella
Il segretario generale: Chieppa
 
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