Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2016 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DECRETO 29 febbraio 2016
Regole tecniche ed operative per la trasmissione dei rendiconti degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, secondo le tassonomie XBRL.


IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Vista la legge 21 marzo 1958, n. 259, recante «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria» ed in particolare l'art. 2 e l'art. 12;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese» ai sensi dell'art. 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, recante «Regolamento concernente le modalita' di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2016/120 della Commissione del 28 gennaio 2016 relativa all'identificazione dell'eXtensible Business Reporting Language 2.1 (XBRL) ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici;
Considerato che, ai sensi dell'art. 68, comma 2 del decreto legislativo n. 82/2005, sopra richiamato, e' necessario adottare soluzioni informatiche che assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione dei dati in piu' formati di cui almeno uno di tipo aperto, come definito dal comma 3 del medesimo articolo;
Considerato che, a seguito degli approfondimenti svolti in sede tecnica, il linguaggio XBRL (2.1), di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2008, individuato per la rappresentazione delle predette informazioni contabili, ha le caratteristiche di «formato aperto» ai sensi della normativa sopra citata;
Considerato che la Sezione controllo enti e' dotata di un sistema informativo denominato SICE (Sistema informativo controllo enti), per l'acquisizione telematica dei dati contabili degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, accessibile attraverso il sito istituzionale nella sezione Servizi on line (portale SOLE) della Corte dei conti; il SICE puo' utilizzare anche XBRL (2.1) come linguaggio di rappresentazione delle informazioni contabili degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, avvalendosi di apposite tassonomie;
Considerato che gli enti possono comunicare in modalita' telematica sia i rendiconti sia gli ulteriori dati contabili richiesti dalla Corte dei conti, oltre che utilizzando le tassonomie XBRL (2.1), anche tramite i file Excel scaricati dall'applicazione SICE o inserendo i dati nelle apposite maschere dell'applicazione SICE;
Considerato che per l'adozione del linguaggio XBRL (2.1) occorre rendere tempestivamente disponibili agli enti interessati le tassonomie per la rappresentazione delle informazioni contabili necessarie alla prima fase di sviluppo del sistema SICE;
Vista la nota n. 799 del 25 febbraio 2016 con la quale il Magistrato referente per i sistemi informativi automatizzati ha trasmesso su supporto informatico le tassonomie XBRL per la rappresentazione delle informazioni contabili di rendiconto ai fini della trasmissione nel sistema SICE;

Decreta
di adottare le seguenti regole tecniche ed operative per la trasmissione dei rendiconti degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti secondo le tassonomie XBRL.
Art. 1

Oggetto

1. In conformita' all'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente l'informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti, il presente decreto stabilisce le tassonomie XBRL che possono essere utilizzate dagli enti per la trasmissione attraverso il SICE (Sistema informativo controllo enti) delle informazioni contabili dei propri rendiconti.
 
Art. 2

Pubblicazione delle tassonomie

1. Le tassonomie e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito internet della Corte dei conti all'indirizzo www.corteconti.it/servizi_/sice/ e sui siti internet di AGID e di XBRL Italia.
 
Art. 3

Trasmissione dei dati di rendiconto

1. Le modalita' operative per la trasmissione dei dati relativi al rendiconto da parte degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti sono indicate sul sito internet della Corte.
2. La trasmissione e l'acquisizione dei rendiconti tramite SICE sostituisce l'inoltro cartaceo dei documenti medesimi previsto dall'art. 4 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
 
Art. 4

Decorrenza

1. Gli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti, che intendano avvalersi della modalita' di rappresentazione dei dati contabili basata sul linguaggio XBRL, adottano le tassonomie definite dal presente decreto per la trasmissione dei rendiconti a partire da quello dell'esercizio 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 febbraio 2016

Il presidente: Squitieri
 
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