Gazzetta n. 60 del 12 marzo 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 37
Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, l'articolo 18, lettera c);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e del giusto processo.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O., cosi'
recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- La decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio
relativa all'applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle sanzioni pecuniarie e' pubblicata nella
G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. L 76.
- Il testo dell'art. 18 della legge 9 luglio 2015, n.
114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -
legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, cosi' recita:
«Art. 18 (Delega al Governo per l'attuazione delle
decisioni quadro). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e secondo le procedure di cui all'art. 31,
commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del
13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;
b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del
22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea
dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio;
c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del
24 febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento
delle sanzioni pecuniarie;
d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del
27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio
del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni
di sospensione condizionale in vista della sorveglianza
delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni
sostitutive;
e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del
26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro
2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e
2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle
persone e promuovendo l'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in
assenza dell'interessato al processo;
f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del
23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri
dell'Unione europea del principio del reciproco
riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla
detenzione cautelare;
g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del
30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei
conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei
procedimenti penali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle
singole decisioni quadro, nonche' dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), e), f) e
g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento
delle decisioni quadro di cui al comma 1 e' acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le
modalita' ed i tempi di cui all'art. 31, comma 3, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a),
ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della decisione quadro
2005/214/GAI si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato I
(di cui all'articolo 5, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decisione» una decisione definitiva che applica una sanzione pecuniaria ad una persona fisica o giuridica, che sia stata adottata da:
1) una autorita' giudiziaria che ha emesso un provvedimento penale di condanna;
2) una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si e' pronunciata in relazione a un fatto costituente reato, purche' alla persona interessata sia stata data la possibilita' di fare ricorso all'autorita' giudiziaria penale;
3) una autorita' diversa dall'autorita' giudiziaria, che si e' pronunciata in merito a una violazione amministrativa, purche' alla persona interessata sia stata data la possibilita' di fare ricorso all'autorita' giudiziaria;
4) una autorita' giudiziaria che ha emesso la decisione di cui al numero 3);
b) «sanzione pecuniaria» l'obbligo di pagare:
1) una somma di denaro a titolo di pena irrogata a seguito di condanna;
2) una somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento delle vittime e liquidata dal giudice con la sentenza di condanna, qualora le vittime non si siano costituite parte civile nel processo penale;
3) una somma di denaro dovuta per condanna alle spese di procedimenti giudiziari o amministrativi connessi alla decisione;
4) una somma di denaro per la quale vi e' condanna al versamento in favore di un fondo pubblico o di organizzazioni di assistenza alle vittime imposta nella stessa decisione.
c) «Stato della decisione» lo Stato in cui e' emessa una delle decisioni di cui al comma 1, lettera a);
d) «Stato di esecuzione» lo Stato al quale e' trasmessa una decisione a fini di esecuzione.
 
Art. 3

Autorita' competenti

1. Le autorita' competenti per le finalita' di cui al presente decreto sono il Ministero della giustizia e l'autorita' giudiziaria, secondo le attribuzioni ivi individuate.
 
Art. 4

Competenza

1. Il pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie, o nel cui circondario ha sede l'autorita' amministrativa che si e' pronunciata in merito alla sanzione amministrativa, provvede direttamente alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorita' competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale.
 
Art. 5

Condizioni di trasmissione

1. La trasmissione all'autorita' competente dello Stato di esecuzione e' disposta immediatamente dopo che la decisione sulle sanzioni pecuniarie e' divenuta definitiva, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, previa traduzione del testo del certificato allegato al presente decreto nella lingua dello Stato di esecuzione.
2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata del certificato allegato al presente decreto, anche in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.
3. Se e' ignota l'autorita' competente dello Stato di esecuzione, l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
 
Art. 6

Trasmissione all'estero

1. Il provvedimento e' inviato, unitamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto debitamente compilato, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione.
2. Se sono competenti le autorita' di piu' Stati, la decisione e' trasmessa all'autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta.
 
Art. 7

Effetti del riconoscimento

1. Quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione, anche diretta, al pubblico ministero che ha disposto la trasmissione, l'autorita' italiana non e' piu' tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione.
2. L'autorita' italiana riassume il potere di procedere all'esecuzione se:
a) l'autorita' competente dello Stato di esecuzione da' notizia della mancata esecuzione, totale o parziale;
b) l'autorita' competente dello Stato di esecuzione ha rifiutato il riconoscimento e l'esecuzione, anche per questione relativa alla violazione dei diritti fondamenti o dei principi giuridici fondamentali dell'Unione europea, fatto salvo il caso in cui il rifiuto sia dovuto all'esistenza di altra decisione, per gli stessi fatti nei confronti della stessa persona, nello Stato di esecuzione o in diverso Stato, e, in tale ultimo caso, tale decisione abbia ricevuto esecuzione;
c) alla persona condannata, e per i fatti di cui alla condanna, sia stata concessa l'amnistia o la grazia.
3. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il pubblico ministero di cui all'articolo 4, comma 1, ne da' comunicazione all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, facendo richiesta di deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.
 
Art. 8

Competenza

1. La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento e' trasmesso dall'estero.
2. Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di decisione.
 
Art. 9

Condizioni per il riconoscimento

1. La Corte di appello riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la persona condannata dispone nel territorio dello Stato di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero ha la propria sede legale;
b) il fatto per cui e' stata emessa la decisione e' previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10.
 
Art. 10

Ambito di applicazione

1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale e' chiesta la trasmissione si riferisce ad una delle seguenti fattispecie:
a) associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalita' informatica;
n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) furti organizzati o con l'uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) traffico di veicoli rubati;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio;
nn) violazioni del codice della strada, comprese quelle relative alle ore di guida, ai periodi di riposo e violazioni delle norme sul trasporto pericoloso;
oo) contrabbando di merci;
pp) violazione dei diritti di proprieta' intellettuale;
qq) minacce e atti di violenza contro le persone, commessi anche in occasione di eventi sportivi;
rr) danneggiamento;
ss) furto;
tt) i reati stabiliti dallo Stato della decisione e contemplati nell'attuazione degli obblighi derivanti dagli strumenti adottati a norma del trattato CE o del titolo VI del trattato UE.
2. In tale caso, la Corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali e' richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.
 
Art. 11

Procedimento e decisione di riconoscimento

1. Quando riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata dal certificato allegato al presente decreto, tradotto in lingua italiana, il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 8 fa richiesta di riconoscimento senza ritardo alla medesima Corte di appello.
2. In caso di incompletezza del certificato allegato al presente decreto, di manifesta difformita' rispetto alla decisione sulle sanzioni pecuniarie o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento, la Corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, puo' formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato, fissando a tale scopo un termine congruo. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.
3. Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta e' emessa entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia impossibile rispettare tale termine, il presidente della Corte ne informa lo Stato di emissione. In questo caso il termine e' prorogato di trenta giorni.
4. Quando e' pronunciata la decisione di riconoscimento la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.
5. Contro la decisione della Corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69.
6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni.
7. La decisione divenuta irrevocabile e' immediatamente trasmessa alle autorita' competenti dello Stato di emissione.
8. Se il riconoscimento e' negato perche' la decisione sulle sanzioni pecuniarie deve essere eseguita in un altro Stato membro, si provvede d'ufficio alla trasmissione dei provvedimenti, anche tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente, informandone immediatamente l'autorita' competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.

Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale
cosi' recita:
«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».
- L'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69
(Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale. 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita:
«Art. 22 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro i
provvedimenti che decidono sulla consegna la persona
interessata, il suo difensore e il procuratore generale
presso la corte di appello possono proporre ricorso per
cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla
conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli
articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro
quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di
cui all'art. 127 del codice di procedura penale. L'avviso
alle parti deve essere notificato o comunicato almeno
cinque giorni prima dell'udienza.
4. La decisione e' depositata a conclusione
dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la
redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte
di cassazione, data comunque lettura del dispositivo,
provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto
giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa,
anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio,
gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale
decide entro venti giorni dalla ricezione.».
 
Art. 12

Motivi di rifiuto del riconoscimento

1. La Corte di appello puo' rifiutare il riconoscimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie in uno dei seguenti casi:
a) se mancano una o piu' delle condizioni di cui agli articoli 9, comma 1, e 10;
b) se il certificato allegato al presente decreto e' incompleto o non corrisponde manifestamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e non e' stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
c) se risulta che la persona condannata e' stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti in Italia o in altro Stato, diverso da quello della decisione, e, in tale ultimo caso, la decisione sia stata eseguita;
d) se, per i reati non elencati nell'articolo 10, i fatti oggetto della decisione non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana;
e) se, per i fatti per i quali e' stato chiesto il riconoscimento, si e' gia' verificata la prescrizione della pena, sempre che per tali fatti sussista anche la giurisdizione italiana;
f) se sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
g) se la sanzione e' stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'eta', secondo la legge italiana;
h) se la decisione si riferisce ad atti compiuti, anche in parte, nel territorio italiano o in luogo trattato come tale, ovvero compiuti al di fuori dello Stato della decisione, e l'ordinamento italiano non consente di procedere per gli stessi fatti ove commessi fuori dal suo territorio;
i) se, in base al certificato allegato al presente decreto, la persona interessata:
1) in caso di procedura scritta, non e' stata informata, secondo la legge dello Stato della decisione, personalmente o tramite un suo difensore, del diritto di opporsi al procedimento e dei relativi termini di ricorso; ovvero,
2) non e' comparsa personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:
2.1) che, a tempo debito, e' stata citata personalmente e, come tale, informata della data e del luogo fissati per il processo o che ne e' stata di fatto informata ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche' che e' stata informata del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero
2.2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui era stata assistita in giudizio; ovvero
2.3) che, informata del procedimento e della possibilita' di comparire personalmente al processo, ha espressamente rinunciato al diritto a comparire e comunicato di non opporsi al procedimento; ovvero
2.4) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stata informata del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
2.5) se la sanzione pecuniaria applicata e' inferiore a settanta euro o all'equivalente di tale importo.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), e) ed i), la Corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione e richiede, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ogni informazione utile alla decisione.
 
Art. 13

Effetti del riconoscimento

1. Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie e' disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano, altresi', le disposizioni in materia di amnistia e grazia.
2. Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. Quando risulta che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel territorio dello Stato di emissione, la Corte di appello, se per i fatti oggetto della decisione vi e' giurisdizione dello Stato italiano, puo' decidere, ove l'ammontare della sanzione sia superiore al massimo edittale previsto per atti dello stesso tipo, di ridurre l'importo della stessa alla sanzione massima indicata dalla legislazione italiana. Converte, se necessario, l'importo della sanzione nella valuta dello Stato italiano, applicando il tasso di cambio in vigore al momento in cui la sanzione e' stata applicata.
4. Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il procuratore generale presso la Corte di appello consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato della decisione. Le parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono dedotte dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia.
5. Quando risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione sulle sanzioni pecuniarie, e' possibile l'applicazione di sanzioni alternative se lo Stato di decisione vi abbia prestato il necessario consenso nel certificato allegato al presente decreto. L'entita' della sanzione alternativa e' determinata secondo la legislazione italiana, ma non puo' superare il limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della decisione.
6. Le somme riscosse a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano, salvo diverso accordo con l'autorita' competente dello Stato della decisione.
 
Art. 14

Cessazione dell'esecuzione

1. L'Autorita' giudiziaria italiana ordina immediatamente la cessazione dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie una volta informata dell'adozione da parte dello Stato della decisione di qualsiasi provvedimento che la privi di esecutivita' ovvero la revochi.
 
Art. 15

Spese

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione della decisione.
 
Art. 16

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 17

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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