Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 38
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 772, recante ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 18, lettera d);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con sospensione condizionale della pena o con sanzioni sostitutive ovvero delle decisioni di liberazione condizionale che impongono obblighi e prescrizioni in vista della loro sorveglianza nell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonche' in tema di diritti di liberta' e di giusto processo.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
"Capo III - Potesta' normativa del Governo
Art. 14. (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- La decisone quadro 2008/947/GAI e' pubblicata nella
G.U.U.E. 16 dicembre 2008, n. L 337.
- La legge 15 novembre 1973, n. 772 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione europea per la sorveglianza
delle persone condannate o liberate con la condizionale,
adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 1973, n. 312.
- Il testo dell'art. 1 e 18 della legge 9 luglio 2015,
n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - legge di delegazione europea 2014), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176 , cosi
recita:
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell'allegato B,
nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate
nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'art. 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234."
"Art. 18. (Delega al Governo per l'attuazione delle
decisioni quadro). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge e secondo le procedure di cui all'art. 31,
commi 2, 3, 5 e 9, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
l'attuazione delle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13
giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni;
b) decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22
luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea
dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro
probatorio;
c) decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24
febbraio 2005, relativa al reciproco riconoscimento delle
sanzioni pecuniarie;
d) decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27
novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di
sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle
misure di sospensione condizionale e delle sanzioni
sostitutive;
e) decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26
febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro
2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e
2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle
persone e promuovendo l'applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in
assenza dell'interessato al processo;
f) decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23
ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri
dell'Unione europea del principio del reciproco
riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla
detenzione cautelare;
g) decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30
novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei
conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei
procedimenti penali.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto delle disposizioni previste dalle
singole decisioni quadro, nonche' dei principi e criteri
direttivi di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), e), f) e
g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento
delle decisioni quadro di cui al comma 1 e' acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le
modalita' ed i tempi di cui all'art. 31, comma 3, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, ad eccezione del comma 1, lettera a),
ai cui oneri, pari a 310.000 euro a decorrere dall'anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
 
Allegato I
(di cui all'articolo 3, comma 2)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II
(di cui all'articolo 13, comma 3)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «decisione quadro»: la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea;
b) «sentenza»: una decisione definitiva emessa da un organo giurisdizionale penale di uno Stato membro dell'Unione europea con la quale viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o comunque restrittiva della liberta' personale con sospensione condizionale oppure una sanzione sostitutiva;
c) «sospensione condizionale della pena»: una pena detentiva o una misura restrittiva della liberta' personale, la cui esecuzione e' sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi e prescrizioni;
d) «condanna condizionale»: una sentenza in cui l'irrogazione della pena sia condizionalmente differita con l'imposizione di uno o piu' obblighi e prescrizioni o in cui detti obblighi e prescrizioni siano disposti in luogo della pena detentiva o della misura restrittiva della liberta' personale;
e) «sanzione sostitutiva»: una sanzione, diversa dalla pena detentiva o da una misura restrittiva della liberta' personale o dalla pena pecuniaria, che impone obblighi e impartisce prescrizioni;
f) «liberazione condizionale»: una decisione che prevede la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che questa abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e prescrizioni;
g) «misure di sospensione condizionale»: gli obblighi e le prescrizioni imposti da un'autorita' nei confronti di una persona fisica in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una liberazione condizionale;
h) «Stato di emissione»: lo Stato membro in cui viene emessa una sentenza o una decisione di liberazione condizionale;
i) «Stato di esecuzione»: lo Stato membro al quale e' trasmessa la sentenza di condanna, che prevede la sospensione condizionale della pena o sanzioni sostitutive, ovvero la decisione di liberazione condizionale, ai fini del riconoscimento in vista della sorveglianza della osservanza dei relativi obblighi e prescrizioni.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti alla decisone quadro 2008/947/GAI,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Autorita' competenti

1. Le autorita' competenti per le finalita' di cui all'articolo 2 della decisione quadro sono il Ministero della giustizia e l'autorita' giudiziaria, secondo le attribuzioni individuate dal presente decreto.
2. Il Ministero della giustizia provvede alla trasmissione e alla ricezione delle sentenze e decisioni e del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, nonche' della corrispondenza ad essi relativa. Il Ministero della giustizia cura, altresi', la corrispondenza relativa ad ogni altra richiesta, che non debba essere soddisfatta direttamente dall'autorita' giudiziaria competente.
3. Nei limiti indicati dal presente decreto, e' consentita la corrispondenza diretta tra le autorita' giudiziarie. In tale caso, l'autorita' giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministero della giustizia della trasmissione o della ricezione di una sentenza o di una decisione di liberazione condizionale.
 
Art. 4
Obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale
della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale

1. Il presente decreto si applica ai seguenti obblighi e prescrizioni impartiti con la sospensione condizionale della pena, le sanzioni sostitutive o la liberazione condizionale:
a) obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro all'autorita' indicata nel provvedimento impositivo;
b) divieto di frequentare determinati locali, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
d) prescrizioni che impongono determinate condotte o che attengono alla residenza, all'istruzione e alla formazione, alle attivita' ricreative, o, ancora, che limitano o prescrivono modalita' di esercizio di un'attivita' professionale;
e) obbligo di presentarsi nelle ore fissate all'autorita' indicata nel provvedimento impositivo;
f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;
g) obbligo di non utilizzare determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati a fini di reato;
h) obbligo di risarcire i danni causati dal reato e di darne conseguentemente prova;
i) obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile;
l) obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza o con un rappresentante di un servizio sociale;
m) obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione.
 
Art. 5

Competenza

1. Il pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale provvede, osservate le condizioni di cui all'articolo 6, alla trasmissione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale all'autorita' competente dello Stato membro in cui la persona condannata ha la residenza legale e abituale. Su richiesta della persona condannata, la trasmissione e' disposta in favore dell'autorita' competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale, sempre che detta autorita' abbia prestato il consenso.

Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 665 del codice di procedura
penale cosi' recita:
"TITOLO III
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI GIURISDIZIONALI
Capo I
Giudice dell'esecuzione
Art. 665. (Giudice competente). - 1. Salvo diversa
disposizione di legge, competente a conoscere
dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha
deliberato.
2. Quando e' stato proposto appello, se il
provvedimento e' stato confermato o riformato soltanto in
relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle
disposizioni civili, e' competente il giudice di primo
grado; altrimenti e' competente il giudice di appello.
3. Quando vi e' stato ricorso per cassazione e questo
e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando
la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento
impugnato, e' competente il giudice di primo grado, se il
ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile
ovvero a norma dell'art. 569, e il giudice indicato nel
comma 2 negli altri casi. Quando e' stato pronunciato
l'annullamento con rinvio, e' competente il giudice di
rinvio.
4. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi
da giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso
il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici
ordinari o giudici speciali, e' competente in ogni caso il
giudice ordinario .
4-bis. Se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti
emessi dal tribunale in composizione monocratica e
collegiale, l'esecuzione e' attribuita in ogni caso al
collegio.".
 
Art. 6

Condizioni di trasmissione

1. La trasmissione all'estero e' disposta immediatamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi.
2. Il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, corredata del certificato di cui all'allegato I al presente decreto, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettivita'.
3. La trasmissione per l'esecuzione all'autorita' competente di uno Stato membro diverso da quello della residenza legale e abituale del condannato, secondo quanto previsto dall'articolo 5, e' preceduta dalla verifica del consenso di tale autorita'.
4. La trasmissione e' disposta in favore di un solo Stato di esecuzione per volta.
5. Quando e' ignota l'autorita' competente dello Stato di esecuzione l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.
 
Art. 7

Procedimento

1. Il provvedimento con cui e' disposta la trasmissione all'estero e' inviato, unitamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e al certificato di cui all'allegato I al presente decreto debitamente compilato, al Ministero della giustizia che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato.
2. Se la traduzione del certificato non e' necessaria o se a questa provvede l'autorita' giudiziaria, il provvedimento puo' essere inviato direttamente all'autorita' competente dello Stato di esecuzione; in tale caso, esso e' altresi' comunicato, per conoscenza, al Ministero della giustizia. La sentenza o la decisione di liberazione condizionale e il certificato sono trasmessi in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne faccia richiesta.
3. Il pubblico ministero ritira il certificato, purche' non abbia avuto inizio l'esecuzione all'estero, quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione, a tal fine richiesta, comunica che la legislazione di quello Stato prevede, in riferimento al reato per cui e' intervenuta condanna e per il caso di violazione degli obblighi e prescrizioni oggetto di esecuzione, l'applicazione di una misura restrittiva della liberta' personale della durata superiore a quella prevista per situazioni corrispondenti dalla legislazione interna. Allo stesso modo, e sempre che l'esecuzione non abbia avuto inizio, puo' provvedere quando riceve comunicazione che l'autorita' dello Stato di esecuzione ha assunto la decisione di adattare le misure di sospensione condizionale secondo la legislazione di quello Stato.
4. Del ritiro del certificato e' data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia, se questi ha prima provveduto a curare la trasmissione, e all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, tempestivamente e comunque nei dieci giorni dalla decisione.
 
Art. 8

Effetti del riconoscimento

1. Quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione informa dell'avvenuto riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale l'autorita' giudiziaria italiana non e' piu' tenuta alla adozione dei provvedimenti necessari alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti, salvo nei casi di ritiro del certificato di cui all'allegato I al presente decreto ai sensi dell'articolo 7, comma 3.
2. L'autorita' giudiziaria italiana riassume l'esercizio del potere di sorveglianza in conseguenza della comunicazione, ad opera dell'autorita' competente dello Stato di esecuzione, della cessazione della propria competenza per l'esecuzione, in ragione del fatto che la persona condannata si e' sottratta all'esecuzione o non ha piu' in quello Stato la residenza e la dimora abituale. Puo', inoltre, riassumere la competenza quando tiene conto, ai fini della decisione da assumere, della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata e' stata sorvegliata all'estero.
 
Art. 9

Competenza

1. La competenza a decidere sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza appartiene alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel momento in cui il provvedimento e' trasmesso all'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, o li' ha manifestato la volonta' di trasferire la sua residenza legale e abituale.
2. Quando la corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti alla corte di appello competente, dandone tempestiva informazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di emissione.
 
Art. 10

Condizioni per il riconoscimento

1. La corte di appello riconosce la sentenza o la decisione di liberazione condizionale quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la persona condannata ha la residenza legale e abituale nel territorio dello Stato o ha manifestato la volonta' di ivi recarsi per stabilire la residenza legale e abituale;
b) il fatto per cui la persona e' stata condannata e' previsto come reato anche dalla legge nazionale, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato, salvo quanto previsto dall'articolo 11;
c) la durata e la natura degli obblighi e prescrizioni impartiti sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilita' di un adattamento nei limiti stabiliti dai commi 2 e 3.
2. Se la natura o la durata degli obblighi e delle prescrizioni impartiti ovvero la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale sono incompatibili con la disciplina prevista dall'ordinamento italiano per corrispondenti reati, la corte di appello, dandone informazione alla autorita' competente dello Stato di emissione, procede ai necessari adeguamenti, con le minime deroghe necessarie rispetto a quanto previsto dallo Stato di emissione. In ogni caso l'adeguamento non puo' comportare l'aggravamento, per contenuto o durata, degli obblighi e delle prescrizioni originariamente imposti.
3. Se la durata degli obblighi e delle prescrizioni o la durata della sospensione condizionale della pena, delle sanzioni sostitutive o della liberazione condizionale supera il massimo previsto dalla legislazione italiana, l'adattamento e' operato con riferimento al limite massimo previsto per reati equivalenti.
 
Art. 11

Deroghe alla doppia punibilita'

1. Si fa luogo al riconoscimento, indipendentemente dalla doppia incriminazione, se il reato per il quale e' chiesta la trasmissione e' punito nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della liberta' personale della durata massima non inferiore a tre anni e si riferisce a una delle seguenti fattispecie:
a) associazione per delinquere;
b) terrorismo;
c) tratta di esseri umani;
d) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
g) corruzione;
h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
i) riciclaggio;
l) falsificazione e contraffazione di monete;
m) criminalita' informatica;
n) criminalita' ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
o) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali di cittadini non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea;
p) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
q) traffico illecito di organi e tessuti umani;
r) sequestro di persona;
s) razzismo e xenofobia;
t) furti organizzati o con l'uso di armi;
u) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
v) truffa;
z) estorsione;
aa) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
bb) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
cc) falsificazione di mezzi di pagamento;
dd) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
ee) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
ff) traffico di veicoli rubati;
gg) violenza sessuale;
hh) incendio;
ii) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
ll) dirottamento di nave o aeromobile;
mm) sabotaggio.
2. In tale caso, la corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali e' richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.
 
Art. 12

Procedimento

1. Spetta alla corte di appello competente ai sensi dell'articolo 9 la ricezione delle richieste di riconoscimento di una sentenza o di una decisione di liberazione condizionale proposte dall'autorita' competente di altro Stato membro.
2. La corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, puo' richiedere all'autorita' competente dello Stato di emissione l'invio di un nuovo certificato, fissando a tal fine un termine congruo, in caso di incompletezza del certificato trasmesso, di sua manifesta difformita' rispetto alla sentenza ovvero alla decisione di liberazione condizionale o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.
3. Il procedimento si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sul riconoscimento e sul trasferimento della sorveglianza e' emessa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta e degli atti ad essa allegati. Se, per circostanze eccezionali, non e' possibile rispettare il termine per la decisione, il presidente della corte informa dei motivi, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione. In questo caso il termine e' prorogato di venti giorni.
4. La decisione di riconoscimento emessa dalla corte di appello e' trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale.
5. La sentenza della corte di appello e' soggetta a ricorso per cassazione e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69.
6. In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni.
7. La decisione definitiva e' immediatamente trasmessa al Ministero della giustizia che provvede a informarne l'autorita' competente dello Stato di emissione.

Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n.
69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla
decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno
2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle
procedure di consegna tra Stati membri), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2005, n. 98, cosi' recita:
"Art. 22. (Ricorso per cassazione). - 1. Contro i
provvedimenti che decidono sulla consegna la persona
interessata, il suo difensore e il procuratore generale
presso la corte di appello possono proporre ricorso per
cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla
conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli
articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro
quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di
cui all' art. 127 del codice di procedura penale. L'avviso
alle parti deve essere notificato o comunicato almeno
cinque giorni prima dell'udienza.
4. La decisione e' depositata a conclusione
dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la
redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte
di cassazione, data comunque lettura del dispositivo,
provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto
giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento e' immediatamente trasmessa,
anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio,
gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale
decide entro venti giorni dalla ricezione".
 
Art. 13

Motivi di rifiuto del riconoscimento

1. La corte di appello puo' rifiutare, dandone informazione alla autorita' competente dello Stato di emissione, il riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale in uno dei seguenti casi:
a) se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, e per i reati non elencati all'articolo 11, se i fatti oggetto della sentenza o decisione straniera non sono previsti come reato anche dalla legislazione italiana;
b) se il certificato trasmesso insieme alla sentenza o alla decisione da riconoscere e' incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza o alla decisione di liberazione condizionale e non e' stato completato o corretto entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 12, comma 2;
c) se risulta che il riconoscimento della sentenza e il trasferimento della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale o delle sanzioni sostitutive viola il divieto di sottoporre una persona, gia' definitivamente giudicata, ad altro processo per i medesimi fatti;
d) se la pena e' prescritta secondo la legge italiana e per il fatto per il quale e' intervenuta condanna sussiste la giurisdizione italiana;
e) se sussiste una causa di immunita' riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione;
f) se la pena e' stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per l'eta', secondo la legge italiana;
g) se, alla data di ricezione della sentenza o della decisione di liberazione condizionale da parte del Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 12, gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo inferiore a sei mesi;
h) se l'interessato non e' comparso personalmente al processo terminato con la sentenza, a meno che il certificato attesti:
1) che, a tempo debito, e' stato citato personalmente e, come tale, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne e' stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, in modo da stabilirsi inequivocabilmente che ne era al corrente, nonche' che e' stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa anche in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero;
2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, ha conferito mandato ad un difensore, anche se originariamente nominato d'ufficio, da cui e' stato assistito in giudizio; ovvero;
3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;
i) se la sentenza o la decisione di liberazione condizionale prevede una misura di trattamento medico o psichiatrico incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario italiano, salvo quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3;
l) se la sentenza si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), g), h), i) ed l), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento e il trasferimento della sorveglianza, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.
3. Nei casi di cui al comma 1, in particolare in relazione alle lettere a) ed l), la corte di appello puo' decidere, d'accordo con l'autorita' competente dello Stato di emissione, di sorvegliare gli obblighi e le prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale senza assumere la competenza ad adottare decisioni di modifica o revoca ovvero di imposizione di misure restrittive della liberta' personale. In tali ipotesi la corte di appello e' tenuta ad informare, tramite il modulo di cui all'allegato II al presente decreto, l'autorita' competente dello Stato di emissione di qualsiasi circostanza o elemento conoscitivo che potrebbe comportare l'adozione di uno o piu' decisioni di cui all'articolo 14, comma 3.
 
Art. 14

Effetti del riconoscimento

1. Quando e' pronunciata sentenza di riconoscimento, la sorveglianza e' disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano altresi' le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.
2. Alla sorveglianza provvede il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.
3. La corte di appello e' competente per le decisioni connesse alla sospensione condizionale della pena, alla liberazione condizionale e alle sanzioni sostitutive, in particolare in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti o qualora venga commesso un nuovo reato. Delle decisioni adottate informa, senza ritardo, l'autorita' competente dello Stato di emissione.
 
Art. 15

Cessazione della competenza sull'esecuzione
dell'autorita' giudiziaria italiana

1. Qualora la persona condannata si sottrae all'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni impartiti o non ha la residenza legale e abituale nello Stato italiano, il procuratore generale presso la corte di appello informa l'autorita' competente dello Stato di emissione dell'avvenuta cessazione dei poteri di sorveglianza.
2. Qualora lo Stato di emissione ne faccia richiesta e sia ivi in corso un nuovo procedimento penale contro la persona condannata, la corte di appello puo' decidere, su richiesta del procuratore generale, senza formalita', di rimettere all'autorita' competente dello Stato di emissione l'esercizio dei poteri di sorveglianza.
 
Art. 16

Spese

1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti con la sentenza o la decisione di liberazione condizionale.
 
Art. 17

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 18

Norme applicabili

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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