Gazzetta n. 64 del 17 marzo 2016 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 4 marzo 2016
Modifiche ed integrazioni al provvedimento n. 18 del 5 agosto 2014. (Provvedimento n. 43).


L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, adottato sulla base dell'art. 150, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28. In particolare, l'art. 13 che disciplina l'Organizzazione e la gestione del sistema di risarcimento diretto;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;
Visto il Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
Visto il Regolamento ISVAP n. 22, del 4 aprile 2008, come modificato ed integrato dai Provvedimenti ISVAP n. 2771 del 29 gennaio 2010 e n. 2845 del 17 novembre 2010, concernente le disposizioni e gli schemi per la redazione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui al titolo VIII (bilancio e scritture contabili) capo I (disposizioni generali sul bilancio), capo II (bilancio di esercizio) e capo V (revisione contabile) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il Regolamento ISVAP n. 27, del 14 ottobre 2008, come modificato dal Provvedimento ISVAP n. 2796 del 16 aprile 2010, concernente la tenuta dei registri assicurativi di cui all'art. 101 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private;
Vista la comunicazione interpretativa del 2 febbraio 2000 della Commissione europea in materia di libera prestazione di servizi e interesse generale nel settore delle assicurazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;
Considerato che la legge 24 marzo 2012, n. 27, all'art. 29 (Efficienza produttiva del risarcimento diretto) attribuisce all'IVASS il potere di individuare un criterio per il calcolo del valore dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono definite le compensazioni tra compagnie, nonche' il potere di stabilire annualmente il limite delle stesse;
Considerato che il suddetto criterio di calcolo ha lo scopo di incentivare l'efficienza produttiva delle imprese assicurative e in particolare di controllare i costi dei rimborsi e di individuare le frodi;

A d o t t a

il seguente provvedimento:

Art. 1

Modifiche al provvedimento IVASS
n. 18 del 5 agosto 2014

1. L'art. 1 e' modificato come segue:
a) al comma 1, la lettera e) viene cosi' sostituita: "imprese": le imprese di assicurazione aderenti alla convenzione CARD;
b) al comma 1, la lettera f) viene cosi' sostituita: "autoveicoli": autovetture, autobus, autocarri e macchine operatrici;
2. L'art. 3 e' modificato come segue:
a) ai commi 1 e 2 le parole "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli" sono sostituite dalla parola "autoveicoli";
b) e' aggiunto il comma 5: "Per la determinazione delle compensazioni sono considerati tutti i flussi informativi verso la Stanza di Compensazione riferiti all'esercizio di competenza e trasmessi entro il 31 marzo dell'esercizio successivo".
3. All'art. 4, comma 2, lettera b), le parole "veicoli diversi da ciclomotori e motocicli" sono sostituite dalla parola "autoveicoli".
4. L'art. 5, comma 3, e' sostituito dal seguente: "L'IVASS rende noti, entro il 31 maggio dell'anno successivo all'esercizio di calcolo, gli importi minimi e massimi dei sinistri da includere nell'algoritmo di calcolo degli incentivi. Tali importi sono determinati dall'IVASS facendo riferimento al costo totale dei sinistri CARD-CID con pagamento definitivo nell'esercizio."
5. L'art. 6, comma 1, lettera b), e' sostituito dal seguente: "del modulo 29A.2-SINISTRI CARD e del relativo allegato 1, di cui al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, secondo le modalita' previste dal regolamento stesso."
6. L'art. 7 e' cosi' sostituito:
1. Le imprese trasmettono all'IVASS entro il 30 aprile di ogni anno i dati sui sinistri CARD riferiti al precedente esercizio, secondo lo schema e le istruzioni descritti nel "Manuale Rilevazione Card" disponibile nel sito web dell'Istituto (www.ivass.it) nella sezione "Raccolta dati via Internet". Le informazioni sull'utilizzo del sistema Infostat sono disponibili nella medesima sezione.
2. Le imprese, ad eccezione di quelle poste in liquidazione coatta amministrativa, che hanno cessato di aderire alla CARD, trasmettono per ulteriori due esercizi i dati di cui al comma 1.
3. Le imprese forniscono i dati di cui al comma 1 includendo i sinistri CARD acquisiti a seguito di operazioni straordinarie di fusione o trasferimento totale o parziale di portafoglio, che abbiano effetto entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello di competenza.
4. Nei medesimi termini e con le medesime finalita' di cui al comma 1, le imprese redigono una relazione nella quale sono illustrate le modalita' operative seguite per l'elaborazione dei dati trasmessi alla Stanza di Compensazione e riferiscono in merito all'analisi svolta per verificare che le eventuali differenze riscontrate, rispetto ai dati contenuti nella modulistica di vigilanza, siano giustificate dalle differenti modalita' di rilevazione delle voci di costo. Nel documento sono, inoltre, fornite adeguate motivazioni in merito a ogni altro eventuale disallineamento rispetto alla modulistica di vigilanza o, per le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, al modulo di cui all'art. 6 comma 1, lettera b).
5. La relazione di cui al comma 4 e' sottoscritta, per le imprese di assicurazione autorizzate in Italia, dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile della Funzione Attuariale ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo, che aderiscono alla procedura di risarcimento diretto, comunicano all'IVASS il nominativo del responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 4, indicandolo nell'apposita sezione dello schema di rilevazione di cui al comma 1.
7. Le imprese conservano presso la propria sede in Italia la relazione di cui al comma 4, comprensiva degli elaborati tecnici utilizzati per la redazione della stessa. Le imprese operanti in regime di libera prestazione di servizi conservano la relazione presso la sede del rappresentante per la gestione dei sinistri.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Sostituzione dell'allegato 1 del provvedimento IVASS n. 18 del 5
agosto 2014

1. L'allegato 1 del Provvedimento IVASS n. 18 del 5 agosto 2014 e' sostituito dall'allegato 1 al presente provvedimento.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. L'art. 9 e' cosi' sostituito:
1. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'IVASS, entra in vigore a decorrere dalla sua pubblicazione nel sito internet dell'IVASS.
2. Con riguardo agli adempimenti di cui agli articoli 3, comma 4, e 7, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, le disposizioni del provvedimento sono applicabili a decorrere dall'esercizio 2015.
Roma, 4 marzo 2016

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4
dello Statuto IVASS)
Cesari
Approvazione in via d'urgenza ex art. 9 dello Statuto IVASS
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone