Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CIRCOLARE 10 marzo 2016, n. 21801
Modalita' e termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle microimprese localizzate nella zona franca, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilita' 2016) nei territori della Lombardia, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.


Alle imprese interessate
Ai Comuni della zona franca della regione
Lombardia
Alla Regione Lombardia
Alle Camere di commercio interessate
Alle Prefetture - Uffici territoriali del
Governo interessati
All'Agenzia delle entrate
1. Premessa
L'art. 1, comma 445, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, una zona franca nei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 con zone rosse nei centri storici.
I criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni fiscali alle microimprese che svolgono la propria attivita' nella zona franca, nonche' l'individuazione delle aree dei comuni che rientrano nella zona franca, le risorse finanziarie a copertura dell'intervento, gli specifici requisiti di accesso alle agevolazioni delle imprese, le tipologie di esenzioni fiscali concedibili sono indicati dai commi da 446 a 452 del medesimo art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il comma 453 dello stesso articolo dispone che «Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 445-452 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalita' e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».
Con la presente circolare sono forniti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalita' di fruizione delle agevolazioni fiscali, nel rispetto di quanto stabilito dai richiamati commi da 446 a 453 del medesimo art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (nel seguito, legge n. 208/2015) e, per quanto da essi non diversamente disposto, dal decreto ministeriale 10 aprile 2013 (nel seguito, decreto) e sono altresi' stabiliti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto, le modalita' e i termini di presentazione da parte delle imprese delle istanze di agevolazione. 2. Perimetro della zona franca
Il comma 445 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 definisce l'area della zona franca, che comprende i centri storici o i centri abitati dei seguenti comuni:
San Giacomo delle Segnate;
Quingentole;
San Giovanni del Dosso;
Quistello;
San Benedetto Po;
Moglia;
Gonzaga;
Poggio Rusco;
Suzzara.
La perimetrazione delle aree interessate dall'intervento e' riportata nelle delibere adottate dalle rispettive Amministrazioni comunali. Sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), nell'apposita sezione dedicata alla zona franca della Lombardia, sono riportati i collegamenti alle predette delibere comunali. 3. Soggetti beneficiari delle agevolazioni
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso di tutti i requisiti di seguito riportati. 3.1 Micro dimensione
Possono accedere alle agevolazioni le «microimprese», cosi' come definite dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, operanti nei settori di attivita' economica riportati nel presente paragrafo.
Si evidenzia che, ai sensi della predetta normativa comunitaria, sono considerate «microimprese» le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato, ovvero un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro.
Per una piu' puntuale trattazione dei criteri e delle modalita' di determinazione della dimensione aziendale ai fini dell'accesso alle agevolazioni - che tengono conto anche degli eventuali rapporti di associazione o di collegamento intercorrenti tra l'impresa che presenta l'istanza di agevolazione e altre imprese o persone fisiche -, si rinvia a quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 e dal decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238.
Si evidenzia che, relativamente al solo esercizio 2014, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa deve rispettare requisiti di fatturato e di occupati piu' stringenti di quelli, sopra richiamati, previsti dalla normativa comunitaria. L'art. 1, comma 446, lettera a), della legge n. 208/2015 stabilisce, infatti, che, relativamente all'esercizio 2014, le imprese devono avere un reddito lordo inferiore a 80.000,00 euro e un numero di addetti non superiore a 5.
Saranno, pertanto, rigettate le istanze presentate dalle imprese che, seppur qualificate come «microimpresa» ai sensi della normativa comunitaria, non rispettino, per l'esercizio 2014, i piu' stringenti requisiti di fatturato e di numero di occupati previsti dal citato comma 446. 3.2 Costituzione e iscrizione al Registro delle imprese
Le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 7.
Non possono accedere alle agevolazioni le imprese costituite in data successiva al 31 dicembre 2014.
Ai fini di cui sopra, rileva la data di costituzione, ovvero di iscrizione al Registro delle imprese per le imprese non tenute alla costituzione con apposito atto, come risultante dal certificato camerale dell'impresa. 3.3 Attivita' svolta all'interno della zona franca
Le imprese istanti devono svolgere la propria attivita' all'interno della zona franca. A tali fini, l'impresa deve avere, alla data di presentazione dell'istanza, la sede principale o un'unita' locale, come risultante dal certificato camerale, ubicata all'interno della zona franca.
Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, la localizzazione della sede principale, ovvero dell'unita' locale, all'interno della zona franca e' attestata dal rappresentante legale o dal procuratore dell'impresa richiedente, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7.
Le istanze di agevolazione prive della menzionata attestazione sono irricevibili.
Sempre ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'impresa, alla data di presentazione dell'istanza di cui al paragrafo 7, deve essere «attiva». A tali fini, rileva la data di avvio attivita' comunicata alla competente Camera di commercio e risultante dal certificato camerale. 3.4 Assenza di procedure concorsuali
Le imprese istanti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. 3.5 Attivita' ammesse
Possono accedere alle agevolazioni le imprese che operano nei settori di attivita' individuati dai codici della Classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007 rientranti nelle seguenti «divisioni»:

=====================================================
| |CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'|
| CODICE DIVISIONE | ECONOMICHE ATECO 2007 |
+===================+===============================+
| |COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL |
| |DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI |
|45 |AUTOVEICOLI E MOTOCICLI |
+-------------------+-------------------------------+
| |COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO|
| |QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI |
|46 |MOTOCICLI) |
+-------------------+-------------------------------+
| |COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO|
| |QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI |
|47 |MOTOCICLI) |
+-------------------+-------------------------------+
|55 |ALLOGGIO |
+-------------------+-------------------------------+
| |ATTIVITA' DEI SERVIZI DI |
|56 |RISTORAZIONE |
+-------------------+-------------------------------+
| |ATTIVITA' DEI SERVIZI DELLE |
| |AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR |
| |OPERATOR E SERVIZI DI |
| |PRENOTAZIONE E ATTIVITA' |
|79 |CONNESSE |
+-------------------+-------------------------------+
| |ATTIVITA' SPORTIVE, DI |
| |INTRATTENIMENTO E DI |
|93 |DIVERTIMENTO |
+-------------------+-------------------------------+
| |RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI |
| |BENI PER USO PERSONALE E PER LA|
|95 |CASA |
+-------------------+-------------------------------+
| |ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI PER |
|96 |LA PERSONA |
+-------------------+-------------------------------+

Il codice di attivita' ammissibile alle agevolazioni, primario o secondario, e' quello dell'attivita' svolta nella sede principale o nell'unita' locale ubicata nella zona franca e deve risultare dal certificato camerale dell'impresa istante.
Nel caso in cui l'impresa istante svolga, congiuntamente all'attivita' ammissibile alle agevolazioni, anche un'attivita' esclusa dagli aiuti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (nel seguito, regolamento de minimis) - come, ad esempio, attivita' riconducibili al settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000, ovvero della produzione agricola - le agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per l'attivita' ammissibile. In tali casi, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, del regolamento de minimis in merito all'obbligo in capo all'impresa beneficiaria di assicurare, attraverso un'adeguata separazione delle attivita' e/o la distinzione dei costi, che le attivita' escluse dall'ambito di applicazione del regolamento de minimis non beneficino degli aiuti in oggetto. 4. Agevolazioni concedibili
Nei limiti delle risorse disponibili di cui al paragrafo 5, le imprese possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali:
a) esenzione dalle imposte sui redditi;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive;
c) esenzione dall'imposta municipale propria.
Le predette agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il periodo di imposta 2016.
Di seguito, si riportano ulteriori informazioni circa le condizioni e i limiti riferiti a ciascuna delle tipologie di esenzioni fiscali previste. a) Esenzione dalle imposte sui redditi
E' esente dalle imposte sui redditi il solo reddito derivante dall'attivita' svolta dall'impresa all'interno del territorio della zona franca, fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000,00 per il periodo di imposta ammesso (2016), fatto salvo quanto di seguito previsto in termini di maggiorazioni.
E' esente il solo reddito prodotto dall'impresa, alle condizioni ed entro i limiti riportati nella presente circolare, nel periodo di imposta 2016. Ne consegue che l'esenzione in argomento non puo' essere utilizzata dalle imprese beneficiare per il pagamento di imposte su redditi riferiti a periodi di imposta diversi da quello sopra richiamato.
Ai fini della determinazione del reddito per cui e' possibile beneficiare dell'esenzione, non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Testo unico delle imposte sui redditi (nel seguito, TUIR), ne' le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del medesimo TUIR.
Parimenti non rilevano ai fini della determinazione del reddito esente i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al 2016, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in conformita' alle disposizioni del TUIR. Cio' implica, ad esempio, che la quota di una plusvalenza rateizzata non concorre alla formazione del reddito esente, ma costituisce, in ogni caso, componente positivo di reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria.
Ai fini dell'individuazione delle perdite di periodo riportabili, non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 83 del TUIR.
Il limite di euro 100.000,00 e' maggiorato di un importo pari a euro 5.000,00 per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della zona franca e che nello stesso territorio svolga l'attivita' di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall'impresa beneficiaria. A tale fine, rilevano le nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, rispetto al numero di lavoratori, assunti con la medesima tipologia di contratto, in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell'esenzione. L'incremento e' considerato al netto delle diminuzioni verificatesi in societa' controllate o collegate all'impresa richiedente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto.
Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga la propria attivita' anche in altre sedi ubicate al di fuori del territorio della zona franca, ai fini della determinazione del reddito prodotto all'interno del predetto territorio, sussiste l'obbligo in capo all'impresa di tenere un'apposita contabilita' separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio dell'attivita' svolta all'interno del predetto territorio e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel territorio della zona franca per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall'impresa nel territorio di interesse e il totale di tutti i ricavi o compensi e altri proventi dell'impresa.
Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, rileva altresi' il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 12, comma l, 13, 15 e 16 del TUIR, il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte e' computato in aumento del reddito complessivo. Resta fermo il computo del predetto reddito ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Il reddito determinato per l'esenzione dalle imposte concorre alla formazione della base imponibile dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'addizionale comunale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. b) Esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive
Per il periodo di imposta ammesso (2016), dall'imposta regionale sulle attivita' produttive e' esentato il valore della produzione netta nel limite di euro 300.000,00 per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate.
I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti a quello 2016, la cui tassazione o deduzione e' stata rinviata in applicazione dell'art. 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonche' della disciplina vigente in data anteriore a quella di introduzione delle modifiche recate dal comma 50 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.
Nel caso in cui l'impresa svolga la propria attivita' anche in altre sedi ubicate al di fuori nel territorio della zona franca, ai fini della determinazione della quota di valore della produzione netta per cui e' possibile beneficiare dell'esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. c) Esenzione dall'imposta municipale propria
Per i soli immobili situati nel territorio della zona franca, posseduti e utilizzati dall'impresa per l'esercizio dell'attivita' d'impresa, e' riconosciuta l'esenzione dall'imposta municipale propria per il periodo d'imposta ammesso (2016).
N.B.: Come piu' ampiamente specificato al paragrafo 10, tutti i contribuenti che intendono fruire delle agevolazioni devono versare, mediante il modello F24, le imposte per le quali e' prevista l'esenzione utilizzando in compensazione l'ammontare dell'agevolazione riconosciuto con il provvedimento di concessione del Ministero.
Al riguardo, si precisa che la compensazione va effettuata anche nell'ipotesi in cui le imposte per le quali e' prevista l'esenzione siano state gia' versate. In tal caso, eventuali eccedenze di versamento sono recuperate dai contribuenti attraverso le ordinarie modalita' previste per ciascuna imposta per la quale si fruisce dell'esenzione (a titolo esemplificativo, le eccedenze di versamento relative alle imposte sui redditi devono essere indicate nel quadro RX del modello UNICO). 5. Risorse finanziarie disponibili
Per la concessione delle agevolazioni sono disponibili, al netto degli oneri per la gestione degli interventi di cui all'art. 8, comma 9, del decreto, euro 4.900.000 per l'esercizio 2016. 6. Intensita' delle agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis.
Non e' applicabile alle agevolazioni in argomento l'ulteriore regolamento «de minimis» richiamato dal comma 447 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (regolamento UE n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo), poiche' tra le attivita' economiche ammesse alle agevolazioni previste dal comma 446, lettera b), della predetta legge non figurano attivita' rientranti nel settore dell'agricoltura.
Ciascuna impresa puo' beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00, tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni gia' ottenute dall'impresa a titolo di «de minimis» nell'esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell'istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.
Il predetto massimale di euro 200.000,00 e' riconosciuto anche per le imprese che, congiuntamente a una delle attivita' ammissibili alle agevolazioni riportate nella tabella di cui al punto 3.5, svolgano altresi' attivita' di trasporto di merci su strada per conto terzi, a condizione che l'impresa assicuri, con mezzi adeguati quali la separazione delle attivita' o la distinzione dei costi, che l'attivita' di trasporto di merci su strada non benefici delle agevolazioni in oggetto.
Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere riferito all'impresa istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questa e altre imprese e che qualificano la cosiddetta «impresa unica» di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento de minimis. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del predetto regolamento de minimis, per «impresa unica» si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtu' di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtu' di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtu' di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da a) a d) per il tramite di una o piu' altre imprese sono anch'esse considerate una «impresa unica».
Nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7, l'impresa richiedente deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni gia' ottenute a titolo di «de minimis» e in termini di «impresa unica» alla data di presentazione dell'istanza, nel predetto periodo temporale di riferimento.
A tali fini, l'esercizio finanziario dovra' coincidere con quello di riferimento dell'impresa, cosi' come indicato dalla stessa impresa nel modulo di istanza, nell'ambito dell'apposita sezione relativa ai «dati identificativi dell'impresa richiedente». L'esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell'impresa, che, per talune attivita', puo' non coincidere con l'anno solare. 7. Modalita' e termini di presentazione dell'istanza
Le istanze per l'accesso alle agevolazioni sono presentate con le modalita' telematiche di seguito indicate, sulla base del modello di istanza il cui «facsimile» e' riportato nell'allegato alla presente circolare.
Le istanze, firmate digitalmente, devono essere presentate in via esclusivamente telematica tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione «ZF Lombardia» del sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).
L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). L'accesso alla procedura e' riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima impresa. Il rappresentante legale dell'impresa, previo accesso alla procedura tramite la Carta nazionale dei servizi, puo' conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione dell'istanza tramite la citata procedura informatica. L'istanza deve essere firmata digitalmente dal soggetto che compila e presenta l'istanza.
In fase di compilazione dell'istanza, la procedura informatica esporra', in via preliminare, l'esito degli accertamenti volti a verificare alcuni dei requisiti di ammissibilita'.
I citati accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei dati estratti in modalita' telematica dal Registro delle imprese, il registro pubblico informatico tenuto dalle Camere di commercio ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni.
L'esito di tali accertamenti, qualora negativo, e' bloccante e ostativo alla finalizzazione della presentazione dell'istanza. Le imprese potranno verificare l'esito degli accertamenti tramite la procedura informatica e, eventualmente, provvedere a sanare la propria posizione presso le competenti Camere di commercio al fine di procedere con la finalizzazione della presentazione dell'istanza.
Pertanto, si invitano le imprese interessate, al fine di consentire agli enti preposti di effettuare le eventuali variazioni nel tempo utile, a verificare tempestivamente, anche per il tramite della procedura informatica, la propria posizione, con particolare riferimento alle informazioni risultanti dal certificato camerale, quali:
1) l'iscrizione al Registro delle imprese di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva;
2) l'iscrizione al Registro delle imprese della sede o dell'unita' locale di cui al paragrafo 3.3;
3) l'attribuzione esplicita alla sede o unita' locale ubicata nella zona franca di almeno uno dei codici di attivita' ammissibili alle agevolazioni;
4) l'assenza di procedure di cui al paragrafo 3.4.
Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 dell'8 aprile 2016 e sino alle ore 12:00 del 16 maggio 2016.
Si evidenzia che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio ne' penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.
Le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, cosi' come le istanze redatte o inviate con modalita' difformi da quelle indicate, non saranno prese in considerazione. 8. Modalita' di concessione delle agevolazioni
L'importo dell'agevolazione riconosciuta a ciascuna impresa beneficiaria e' calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili tra tutte le imprese ammissibili sulla base degli importi delle agevolazioni richiesti nel modulo di istanza.
In coerenza con quanto previsto dall'art. 14 del decreto, il riparto delle agevolazioni e' di tipo proporzionale. Esso sara', quindi, effettuato dal Ministero ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie disponibili di cui al paragrafo 5 tra tutte le imprese ammissibili, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle medesime risorse disponibili e l'importo delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese, come risultante dai moduli di istanza.
Ciascuna impresa ammissibile partecipa al riparto con l'importo dell'agevolazione richiesta come indicato dalla medesima impresa nel modulo di istanza. Tale importo non puo' essere, in ogni caso, superiore al massimale di aiuto previsto dal regolamento de minimis (euro 200.000,00), detratti gli eventuali aiuti a titolo di «de minimis» ottenuti dall'«impresa unica» (vedi quanto precisato al paragrafo 6) nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Si evidenzia che, per effetto delle predette modalita' di riparto, l'importo dell'agevolazione concessa dal Ministero potra' essere inferiore a quello dell'agevolazione richiesta dall'impresa nel modulo di istanza nel caso in cui l'ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese istanti superi la dotazione finanziaria dell'intervento. In tale ipotesi, infatti, l'importo dell'agevolazione concessa alla singola impresa e' dato dall'applicazione della seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

con Rd < Azf e dove,
ACi = importo dell'agevolazione concessa dal Ministero all'i-sima impresa;
ARi = importo dell'agevolazione richiesta dall'i-sima impresa come indicato nel modulo di istanza;
Rd= risorse disponibili di cui al paragrafo 5;
Azf= ammontare delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese della zona franca.
Gli importi delle agevolazioni spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero, pubblicato anche nel sito istituzionale (www.mise.gov.it). 9. Informazioni antimafia
Laddove previsto dalla vigente normativa, il Ministero provvede alla necessaria verifica circa l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa.
In ogni caso, l'efficacia del provvedimento di concessione delle agevolazioni resta subordinata all'avvenuto riscontro dell'insussistenza di condizioni interdittive. 10. Modalita' di fruizione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalita' e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
Le agevolazioni sono fruite dalle imprese beneficiarie fino al raggiungimento dell'importo dell'agevolazione concessa, cosi' come determinato dal Ministero a seguito del riparto di cui al paragrafo 8.
Al fine di consentire la fruizione dell'esenzione dalle imposte sui redditi anche ai soci delle societa' «trasparenti», nonche' ai collaboratori/coadiuvanti di imprese familiari in conformita' con quanto indicato nella circolare n. 39/E del 24 dicembre 2013 dell'Agenzia delle entrate, le imprese interessate possono indicare i dati identificativi di ciascun socio ovvero collaboratore/coadiuvante, compreso il relativo codice fiscale, nel modulo di istanza di cui al paragrafo 7. 11. Informazioni e contatti
Ulteriori informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di accesso alle agevolazioni possono essere richiesti ai contatti riportati nell'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) dedicata alle agevolazioni per le zone franche urbane.
Roma, 10 marzo 2016

Il direttore generale
per gli incentivi alle imprese
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Parte di provvedimento in formato grafico

 
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