Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2016 (vai al sommario)
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
COMUNICATO
Annuncio di una richiesta di referendum abrogativo



Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 17 marzo 2016, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 10 cittadini italiani, muniti dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:
Volete voi che sia abrogata la legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 162 del 15 luglio 2015, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», limitatamente alle seguenti parti?:
Art. 1, comma 18: «Il dirigente scolastico individua i docenti da assegnare all'organico dell'autonomia con le modalita' di cui ai comma da 79 a 83»;
Art. 1, comma 79: «A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico puo' utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purche' posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purche' non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.»;
Art. 1, comma 80: «Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovato purche' in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicita' dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.»
Articolo 1, comma 81: «Nel conferire gli incarichi ai docenti, il dirigente scolastico e' tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilita' derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinita', entro il secondo grado, con i docenti stessi.»;
Articolo 1, comma 82, limitatamente alle parole: «L'incarico e' assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva piu' proposte di incarico opta tra quelle ricevute.» nonche' alle parole: «che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.»;
Articolo 1, comma 109, lettera a), limitatamente alle parole «da 79 a»;
Articolo 1, comma 109, lettera c), limitatamente alle parole «da 79 a».
Dichiarano di eleggere domicilio presso: «La Casa dei Diritti sociali», con sede in Roma, piazza Vittorio n. 2. 
 
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