Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 3 marzo 2016 |
Modifica del decreto 28 dicembre 2015 relativo all'autorizzazione alla pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nei compartimenti marittimi della Calabria. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, il quale attribuisce alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante le disposizioni relative all' organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2014 con il quale il dott. Riccardo Rigillo e' stato nominato Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Visto in particolare l'art. 13 del Regolamento n. 1967/2006 che consente agli Stati membri di chiedere una deroga ai divieti sui valori minimi di distanza e di profondita' per l'uso degli attrezzi da trainati, quali la sciabica da natante, a condizione che la stessa sia giustificata da vincoli geografici specifici, qualora le attivita' di pesca non abbiano un impatto significativo sull'ambiente marino e interessino un numero limitato di imbarcazioni, e a condizione che esse non possano essere esercitate con altri attrezzi e rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'art. 19 del regolamento stesso; Visto, in particolare, l'art. 7 paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1224/2009, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attivita' di pesca specifiche, unicamente se indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validita', quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attivita' sono autorizzate rientrano: a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca; b) in un piano pluriennale; c) in una zona di restrizione della pesca; d) nella pesca a fini scientifici; e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria; Visto il Reg. di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; Visto in particolare l'art. 5 del suddetto Regolamento, inerente l'elenco delle autorizzazioni di pesca, che stabilisce che gli Stati membri rendono disponibile nella zona protetta dei loro siti web ufficiali l'elenco dei pescherecci che hanno ricevuto l'autorizzazione di pesca prima che le medesime acquistino validita'; Vista la nota prot. n. 91 del 28 ottobre 2015 con la quale l'A.C.I. - Alleanza delle Cooperative Italiane ha trasmesso la proposta per la successiva presentazione ai competenti Uffici della Commissione europea, del Piano di gestione per la deroga alla dimensione minima della maglia della rete e della distanza dalla costa articoli 9 e 13 del Reg. (CE) n. 1967/2006, per l'utilizzo della sciabica da natante e della circuizione per la pesca del rossetto (Aphia minuta) e del cicerello (Gymnammodites cicerelus) nelle acque dei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19; Vista la legge 30 ottobre 2014, n. 161 recante «disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-bis»; Considerato l'impegno assunto dall'Unione europea ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile; Considerata la necessita', alla luce di quanto indicato dalla Commissione europea, di definire, per l'attivita' di pesca in questione, informazioni scientifiche piu' precise e dettagliate, con particolare riferimento anche ai vincoli geografici che impediscono di svolgere la richiesta attivita', oltre il limite delle 3 miglia nautiche; Considerato che l'attivita' di pesca in questione puo' essere prevalentemente svolta a una distanza molto ridotta dalla costa e, pertanto, non interferisce con le attivita' di altre imbarcazioni; Tenuto conto che la durata dell'attivita' di pesca e' limitata per consentire di arricchire le conoscenze scientifiche si' da poter rimodulare, nel senso richiesto dalle pertinenti norme Comunitarie, il Piano di gestione in questione; Tenuto conto che permangono le difficili condizioni socio-economiche legate all'andamento dell'attivita' produttiva delle imprese operanti nella regione Calabria, nonche' i presupposti e le condizioni di fatto per ripetere le campagne di pesca gia' autorizzate; Ritenuto opportuno pertanto autorizzare, ai sensi del suddetto art. 7, paragrafo 1, lettera d), del Reg. (CE) n. 1224/2009, i pescherecci operanti nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria ricadenti nelle GSA 10 e 19, al fine di rilevare i dati scientifici necessari a supportare la redazione del Piano di gestione da adottare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n. 1967/2006; Ritenuto opportuno individuare le navi aventi cinque anni di attivita' di pesca comprovata da autorizzare in deroga, da inserire ufficialmente nel Piano di gestione; Ravvisata la necessita' di utilizzare la flotta peschereccia, che negli ultimi anni ha aderito alla sperimentazione, costituita, in via provvisoria, dalle imbarcazioni di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2015, imbarcazioni tutte iscritte nei Compartimenti marittimi della Regione Calabria cosi' come confermate dalle Autorita' marittime di riferimento; Viste le numerose istanze intese ad ottenere l'Autorizzazione di Pesca da parte di imprese titolari di imbarcazioni non inserite nell'elenco del decreto ministeriale 28 dicembre 2015; Tenuto conto che l'imminente scadenza del periodo di sperimentazione fissato al 15 aprile 2016, consente comunque un precauzionale approccio alla risorsa in questione;
Decreta:
Art. 1
1. A parziale rettifica dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2015 citato nelle premesse, possono svolgere l'attivita' di pesca esclusivamente le imbarcazioni munite di «Autorizzazione di Pesca» per un totale di 4 (quattro) giorni la settimana, dal lunedi' al giovedi' compresi, senza turnazione e fino al 15 aprile 2016. 2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura si riserva di individuare, alla luce delle istanze gia' presentate e/o in fase di presentazione, le ulteriori imbarcazioni, non ricomprese nell'elenco di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2015, aventi il requisito dei 5 anni di attivita' di pesca «comprovata» che potranno essere autorizzate in deroga. |
| Art. 2
1. Ferme restando le ulteriori prescrizioni e limitazioni previste dal decreto ministeriale 28 dicembre 2015. Il presente decreto, pubblicato mediante affissione presso l'albo delle Capitanerie di Porto della Regione Calabria e' divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entra in vigore in data odierna ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 marzo 2016
Il direttore generale: Rigillo |
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