Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 marzo 2016
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalita', a causa dei danni provocati dalla infestazione di dryocosmus kuriphilus, verificatisi nella Regione Lazio.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;
Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;
Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;
Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;
Visto il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015 n. 91 ed in particolare l'art. 5 riguardante «accesso al fondo di solidarieta' nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali» ed in particolare il comma 1 dove e' detto che «possono accedere agli interventi per favorire la ripresa dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102» anche le «imprese agricole che hanno subito danni a causa di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, con priorita' per quelli legati alla diffusione del batterio xylella fastidiosa, del dryocosmus kuriphilus (cinipide del castagno) e della flavescenza dorata, nel corso degli anni 2013, 2014 e 2015»;
Visto il comma 2 del citato art. 5 del decreto-legge n. 51/2015, convertito dalla legge n. 91/2015, dove e' stabilito che «le Regioni interessate, anche in deroga ai termini stabiliti all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ovvero, nel caso delle infezioni degli organismi nocivi ai vegetali verificatesi successivamente, entro sessanta giorni dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorita' nazionali ed europee.»;
Visto il decreto direttoriale 7 settembre 2015 applicativo della normativa di cui al suddetto decreto-legge n. 51/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;
Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) della Commissione n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 7 settembre 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.42901 (2015/XA);
Esaminata la proposta della Regione Lazio di declaratoria di eccezionalita' dell'infestazione della fitopatia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:
Dryocosmus Kuriphilus dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 nelle Province di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo.
Considerato che la delibera di giunta regionale con la quale e' stata approvata la richiesta di declaratoria e' stata adottata oltre i termini perentori stabiliti ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto-legge n. 51/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2015, ragione per cui non e' stato possibile accogliere la richiesta;
Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilita' 2016), ed in particolare l'art. 1, comma 454 che differisce il termine di cui sopra al 29 febbraio 2016;
Considerato che il suddetto differimento consente di considerare la richiesta regionale presentata nei termini di legge;
Dato atto alla Regione Lazio di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;
Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lazio di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale nelle aree colpite per i danni causati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1

Declaratoria del carattere di eccezionalita' della infestazione di
dryocosmus kuriphilus

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' dell'infestazione degli organismi nocivi ai vegetali elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni agricole e alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82: Frosinone:
Infestazione di Dryocosmus Kuriphilus dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), d) e comma 3 nel territorio dei comuni di Alatri, Castelliri, Fiuggi, Giuliano di Roma, Isola Liri, Patrica, Sora, Supino, Terelle, Trivigliano. Rieti:
Infestazione di Dryocosmus Kuriphilus dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), d) nel territorio dei comuni di Antrodoco, Borgovelino, Castel Sant'Angelo, Collalto Sabino, Collegiove, Marcetelli, Micigliano, Nespolo, Pescorocchiano, Turania. Roma:
Infestazione di Dryocosmus Kuriphilus dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), d) e comma 3 nel territorio dei comuni di Allumiere, Artena, Bracciano, Capranica Prenestina, Carpineto Romano, Gorga, Manziana, Montelanico, Rocca di Cave, San Vito Romano, Segni, Tolfa. Viterbo:
Infestazione di Dryocosmus Kuriphilus dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), d) e comma 3 nel territorio dei comuni di Canepina, Caprarola, Carbognano, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vignanello, Viterbo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 marzo 2016

Il Ministro: Martina
 
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