IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese; Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 123 del 1998, che prevede, in particolare, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, in conformita' con le disposizioni dell'Unione europea, indichi e aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2016 con il quale, tenuto conto della natura gestionale dell'adempimento predetto, il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e' stato delegato alla firma del decreto di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 (G.U.U.E. n. C14 del 19 gennaio 2008) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, con la quale sono state altresi' sostituite le precedenti comunicazioni relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione; Considerato che il nuovo metodo prevede che il tasso di riferimento e attualizzazione venga determinato aggiungendo al tasso base fissato dalla Commissione europea 100 punti base; Considerato che la Commissione europea rende pubblico il predetto tasso base su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html; Considerato che la citata comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/0 prevede che l'aggiornamento del tasso e' effettuato su base annua e che, per tener conto di variazioni significative e improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosti di piu' del 15% dal tasso valido in quel momento; Considerato che il predetto tasso base e' stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza 1° marzo 2016, nella misura pari al 0,06 %;
Decreta:
Art. 1
1. A decorrere dal 1° marzo 2016, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese e' pari al 1,06 %. Roma, 11 marzo 2016
Il direttore generale: Sappino |