Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2016 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2016, n. 40
Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo», e in particolare l'articolo 13 dell'Allegato 2 «Norme di attuazione», che reca norme sul processo telematico, l'articolo 39 dell'Allegato 1 «Codice del processo amministrativo», nonche' l'articolo 136 del medesimo Allegato 1, in materia di comunicazioni, depositi informatici e firma digitale;
Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facolta' di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale»;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)»;
Visto l'articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della PEC», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2005, n. 266;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di ministri in data 6 maggio 2009, recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, recante «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, recante «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 2015, n. 8;
Rilevata la necessita' di adottare le regole tecniche previste dall'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
Acquisito il parere espresso in data 25 settembre 2015 dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa;
Acquisito il parere espresso in data 15 ottobre 2015 dall'Agenzia per l'Italia Digitale;
Acquisito il parere espresso in data 9 novembre 2015 dal Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Prof. Claudio De Vincenti, e' stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) codice del processo amministrativo, di seguito denominato CPA: Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modificazioni «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo»;
b) codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
c) codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato «Codice dei dati personali»: decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;
d) sistema informativo della giustizia amministrativa, di seguito denominato SIGA: l'insieme delle risorse hardware e software, mediante le quali la giustizia amministrativa tratta in via automatizzata attivita', dati, servizi, comunicazioni e procedure relative allo svolgimento dell'attivita' processuale;
e) portale dei servizi telematici: struttura tecnologica-organizzativa che fornisce l'accesso ai servizi telematici resi disponibili dal SIGA, secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto;
f) gestore dei servizi telematici: sistema informatico che consente l'interoperabilita' tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata della giustizia amministrativa;
g) posta elettronica certificata, di seguito denominata PEC: sistema di posta elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
h) upload: sistema di riversamento informatico diretto su server;
i) firma digitale: firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
l) fascicolo informatico: versione informatica del fascicolo processuale, di cui all'articolo 5 dell'Allegato 2 «Norme di attuazione», del CPA;
m) documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), del CAD;
n) copia informatica di documento analogico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-bis), del CAD;
o) copia per immagine su supporto informatico del documento analogico: documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui e' tratto, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-ter), del CAD;
p) copia informatica di documento informatico: il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui e' tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), del CAD;
q) duplicato informatico: il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del CAD;
r) responsabile del SIGA: Segretariato generale della giustizia amministrativa - Servizio Centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione;
s) soggetti abilitati: i soggetti pubblici e privati, interni ed esterni, abilitati all'utilizzo dei servizi telematici della giustizia amministrativa e ad interagire con il S.I.G.A. con modalita' telematiche; in particolare si intende: per soggetti abilitati interni, i magistrati e il personale degli uffici giudiziari; per soggetti abilitati esterni, gli esperti e gli ausiliari del giudice, i difensori e le parti pubbliche e private;
t) spam: messaggi indesiderati;
u) software antispam: programma studiato e progettato per rilevare ed eliminare lo spam;
v) log: documento informatico contenente la registrazione cronologica di una o piu' operazioni informatiche, generato automaticamente dal sistema informatico.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1-2 (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4-4-ter (Omissis).».
- Il testo dell'art. 13 dell'allegato 2 (Norme di
attuazione) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al Governo per il riordino del processo
amministrativo) e' il seguente:
«Art. 13 (Processo telematico). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA,
sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale
applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo
telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilita' e
di continuo adeguamento delle regole informatiche alle
peculiarita' del processo amministrativo, della sua
organizzazione e alla tipologia di provvedimenti
giurisdizionali.
1-bis. In attuazione del criterio di graduale
introduzione del processo telematico, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e
fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla
sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali
amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato.
L'individuazione delle concrete modalita' attuative della
sperimentazione e' demandata agli Organi della Giustizia
Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto
decreto.».
- Il testo degli articoli 39 e 136 dell'Allegato 1
(Codice del processo amministrativo) al citato decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' il seguente:
«Art. 39 (Rinvio esterno). - 1. Per quanto non
disciplinato dal presente codice si applicano le
disposizioni del codice di procedura civile, in quanto
compatibili o espressione di principi generali.
2. Le notificazioni degli atti del processo
amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di
procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la
notificazione degli atti giudiziari in materia civile.».
«Art. 136 (Disposizioni sulle comunicazioni e sui
depositi informatici). - 1. I difensori indicano nel
ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che
puo' essere anche diverso da quello del domiciliatario. La
comunicazione a mezzo fax e' eseguita esclusivamente
qualora sia impossibile effettuare la comunicazione
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante
da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema
informatico della giustizia amministrativa. E' onere dei
difensori comunicare alla segreteria e alle parti
costituite ogni variazione del recapito di fax.
2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui
stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del
giudice depositano tutti gli atti e i documenti con
modalita' telematiche. In casi eccezionali, il presidente
puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal
presente comma, secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all'art. 13 delle norme di attuazione.
2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice,
dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
delle parti possono essere sottoscritti con firma
digitale.».
- La legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facolta' di
notificazioni di atti civili, amministrativi e
stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 1994, n. 20.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il testo dell'art. 16 e dell'art. 16-bis del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale) e' il seguente:
«Art. 16 (Riduzione dei costi amministrativi a carico
delle imprese). - 1. All'art. 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla fine del comma 9 e' aggiunto il seguente
periodo: «La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo
ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del
contribuente equivale a silenzio assenso.»;
b) il comma 10 e' soppresso.
2. All'art. 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248 i commi da 33 a 37-ter sono abrogati.
3. All'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 i
commi da 30 a 32 sono abrogati.
4. All'art. 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i
commi da 363 a 366 sono abrogati.
5. Nell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole «un ottavo» sono
sostituite dalle seguenti: «un dodicesimo»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «un quinto» sono
sostituite dalle seguenti: «un decimo»;
c) al comma 1, lettera c), le parole: «un ottavo»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «un
dodicesimo».
5-bis. La lettera h) del comma 4 dell'art. 50-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi
indicate, relative a beni consegnati al depositario,
costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA
senza tempi minimi di giacenza ne' obbligo di scarico dal
mezzo di trasporto. L'introduzione si intende realizzata
anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia
necessaria la preventiva introduzione della merce nel
deposito. Si devono ritenere assolte le funzioni di
stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli
articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano
il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal
deposito IVA per la sua immissione in consumo nel
territorio dello Stato, qualora risultino correttamente
poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato art.
50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, l'imposta sul
valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta.
6. Le imprese costituite in forma societaria sono
tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata nella domanda di iscrizione al registro delle
imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su
tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della
ricezione delle comunicazioni e l'integrita' del contenuto
delle stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi
sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto tutte le imprese,
gia' costituite in forma societaria alla medesima data di
entrata in vigore, comunicano al registro delle imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel
registro delle imprese e le sue successive eventuali
variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti
di segreteria.
6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve
una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita
in forma societaria che non ha iscritto il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo
dell'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 2630 del
codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa
che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica
certificata.
7. I professionisti iscritti in albi ed elenchi
istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi
ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Gli ordini e i collegi pubblicano in
un elenco riservato, consultabile in via telematica
esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati
identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di
posta elettronica certificata.
7-bis. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato
previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto reiterato di
comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti
dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e
di commissariamento del collegio o dell'ordine
inadempiente.
8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, qualora non abbiano provveduto ai
sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a), del Codice
dell'Amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituiscono una casella
di posta certificata o analogo indirizzo di posta
elettronica di cui al comma 6 per ciascun registro di
protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede
alla pubblicazione di tali caselle in un elenco
consultabile per via telematica. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere
nell'ambito delle risorse disponibili.
9. Salvo quanto stabilito dall'art. 47, commi 1 e 2,
del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni tra i
soggetti di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo,
che abbiano provveduto agli adempimenti ivi previsti,
possono essere inviate attraverso la posta elettronica
certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui
al comma 6, senza che il destinatario debba dichiarare la
propria disponibilita' ad accettarne l'utilizzo.
10. La consultazione per via telematica dei singoli
indirizzi di posta elettronica certificata o analoghi
indirizzi di posta elettronica di cui al comma 6 nel
registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti ai
sensi del presente articolo avviene liberamente e senza
oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi e' consentita
alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni
relative agli adempimenti amministrativi di loro
competenza.
10-bis. Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art.
31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340,
sono obbligati a richiedere per via telematica la
registrazione degli atti di trasferimento delle
partecipazioni di cui all'art. 36, comma 1-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonche'
al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli
stessi liquidata e sono altresi' responsabili ai sensi
dell'art. 57, commi 1 e 2, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131. In materia di imposta di bollo si applicano le
disposizioni previste dall'art. 1, comma 1-bis.1, numero
3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita
dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive
modificazioni.
10-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate sono stabiliti i termini e le modalita' di
esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al
comma 10-bis.
11. Il comma 4 dell'art. 4 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, e' abrogato.
12. I commi 4 e 5 dell'art. 23 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione
digitale», sono sostituiti dai seguenti:
«4. Le copie su supporto informatico di qualsiasi
tipologia di documenti analogici originali, formati in
origine su supporto cartaceo o su altro supporto non
informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante
l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto
delle regole tecniche di cui all'art. 71.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.».
12-bis. Dopo l'art. 2215 del codice civile e' inserito
il seguente:
«Art. 2215-bis (Documentazione informatica). - I libri,
i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta
e' obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento
o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni
dell'impresa possono essere formati e tenuti con strumenti
informatici. Le registrazioni contenute nei documenti di
cui al primo comma debbono essere rese consultabili in ogni
momento con i mezzi messi a disposizione dal soggetto
tenutario e costituiscono informazione primaria e originale
da cui e' possibile effettuare, su diversi tipi di
supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla
legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione
e gli altri obblighi previsti dalle disposizioni di legge o
di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e
scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei
medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti
informatici, mediante apposizione, ogni tre mesi a far data
dalla messa in opera, della marcatura temporale e della
firma digitale dell'imprenditore, o di altro soggetto dal
medesimo delegato, inerenti al documento contenente le
registrazioni relative ai tre mesi precedenti. Qualora per
tre mesi non siano state eseguite registrazioni, la firma
digitale e la marcatura temporale devono essere apposte
all'atto di una nuova registrazione, e da tale apposizione
decorre il periodo trimestrale di cui al terzo comma. I
libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti
informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo,
hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e
2710 del codice civile.».
12-ter. L'obbligo di bollatura dei documenti di cui
all'art. 2215-bis del codice civile, introdotto dal comma
12-bis del presente articolo, in caso di tenuta con
strumenti informatici, e' assolto in base a quanto previsto
all'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2004.
12-quater. All'art. 2470 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «dell'iscrizione nel
libro dei soci secondo quanto previsto nel» sono sostituite
dalle seguenti: «del deposito di cui al»;
b) al secondo comma, il secondo periodo e' soppresso e,
al terzo periodo, le parole: «e l'iscrizione sono
effettuati» sono sostituite dalle seguenti: «e'
effettuato»;
c) il settimo comma e' sostituito dal seguente:
«Le dichiarazioni degli amministratori previste dai
commi quarto e quinto devono essere depositate entro trenta
giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale».
12-quinquies. Al primo comma dell'art. 2471 del codice
civile, le parole: «Gli amministratori procedono senza
indugio all'annotazione nel libro dei soci» sono soppresse.
12-sexies. Al primo comma dell'art. 2472 del codice
civile, le parole: «libro dei soci» sono sostituite dalle
seguenti: «registro delle imprese».
12-septies. All'art. 2478 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 1) del primo comma e' abrogato;
b) al secondo comma, le parole: «I primi tre libri»
sono sostituite dalle seguenti: «I libri indicati nei
numeri 2) e 3) del primo comma» e le parole: «e il quarto»
sono sostituite dalle seguenti: «; il libro indicato nel
numero 4) del primo comma deve essere tenuto».
12-octies. Al secondo comma dell'art. 2478-bis del
codice civile, le parole: «devono essere depositati» sono
sostituite dalle seguenti: «deve essere depositata» e le
parole: «e l'elenco dei soci e degli altri titolari di
diritti sulle partecipazioni sociali» sono soppresse.
12-novies. All'art. 2479-bis, primo comma, secondo
periodo, del codice civile, le parole: «libro dei soci»
sono sostituite dalle seguenti: «registro delle imprese».
12-decies. Al comma 1-bis dell'art. 36 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
secondo periodo e' soppresso.
12-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da
12-quater a 12-decies entrano in vigore il sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. Entro tale
termine, gli amministratori delle societa' a
responsabilita' limitata depositano, con esenzione da ogni
imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le
risultanze del registro delle imprese con quelle del libro
dei soci.».
«Art. 16-bis (Misure di semplificazione per le famiglie
e per le imprese). - 1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto di cui al comma 3 e secondo le
modalita' ivi previste, i cittadini comunicano il
trasferimento della propria residenza e gli altri eventi
anagrafici e di stato civile all'ufficio competente. Entro
ventiquattro ore dalla conclusione del procedimento
amministrativo anagrafico, l'ufficio di anagrafe trasmette
le variazioni all'Indice nazionale delle anagrafi, di cui
all'art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.
1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle
accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. In caso
di ritardo nella trasmissione all'Indice nazionale delle
anagrafi, il responsabile del procedimento ne risponde a
titolo disciplinare e, ove ne derivi pregiudizio, anche a
titolo di danno erariale.
2. La richiesta al cittadino di produrre dichiarazioni
o documenti al di fuori di quelli indispensabili per la
formazione e le annotazioni degli atti di stato civile e di
anagrafe costituisce violazione dei doveri d'ufficio, ai
fini della responsabilita' disciplinare.
3. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, sono stabilite le modalita' per
l'attuazione del comma 1.
4. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5.
6.
7.
8.
9. All'art. 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, in conformita' a quanto previsto dagli standard
del Sistema pubblico di connettivita' (SPC)»;
b) dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) le regole tecniche idonee a garantire
l'attestazione della data, l'autenticita' dell'origine e
l'integrita' del contenuto della fattura elettronica, di
cui all'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, per ogni fine di legge».
10. In attuazione dei principi stabiliti dall'art. 18,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e dall'art. 43, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, il documento unico di
regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti
abilitati al rilascio in tutti i casi in cui e' richiesto
dalla legge.
11. In deroga alla normativa vigente, per i datori di
lavoro domestico gli obblighi di cui all'art. 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, si intendono assolti con la
presentazione all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), attraverso modalita' semplificate, della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga del rapporto di lavoro.
12. L'INPS trasmette, in via informatica, le
comunicazioni semplificate di cui al comma 11 ai servizi
competenti, al Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nonche' alla prefettura-ufficio territoriale del Governo,
nell'ambito del Sistema pubblico di connettivita' (SPC) e
nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza, di cui
all'art. 71, comma 1-bis, del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche ai fini di quanto
previsto dall'art. 4-bis, comma 6, del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre
2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di
funzionalita' del sistema giudiziario) e' il seguente:
«Art. 4 (Misure urgenti per la digitalizzazione della
giustizia). - 1. Con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
e il Garante per la protezione dei dati personali,
adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei
principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche
del processo civile telematico continuano ad applicarsi
fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai
commi 1 e 2.
2. Nel processo civile e nel processo penale, tutte le
comunicazioni e notificazioni per via telematica si
effettuano mediante posta elettronica certificata, ai sensi
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e delle regole tecniche stabilite
con i decreti previsti dal comma 1. Fino alla data di
entrata in vigore dei predetti decreti, le notificazioni e
le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme
previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. All'art. 51, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli
uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le
notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma
dell'art. 170 del codice di procedura civile, la
notificazione di cui al primo comma dell'art. 192 del
codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al
consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo
di posta elettronica certificata di cui all'art. 16 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo
stesso modo si procede per le notificazioni e le
comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato
a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151,
comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o
comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata
solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul
sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto
integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti
di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82.
2. Con uno o piu' decreti aventi natura non
regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010,
sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio
nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati
interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica,
accerta la funzionalita' dei servizi di comunicazione,
individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1,
le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
alle parti che non hanno provveduto ad istituire e
comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo
comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria
dell'ufficio giudiziario.»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il secondo comma dell'art. 16 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e'
sostituito dal seguente: "Nell'albo e' indicato, oltre al
codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica
certificata comunicato ai sensi dell'art. 16, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Gli
indirizzi di posta elettronica certificata ed i codici
fiscali, aggiornati con cadenza giornaliera, sono resi
disponibili per via telematica al Consiglio nazionale
forense ed al Ministero della giustizia nelle forme
previste dalle regole tecniche per l'adozione nel processo
civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione."».
3-bis. Il secondo comma dell'art. 16 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36,
introdotto dal comma 5 dell' art. 51 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dal seguente:
«Nell'albo e' indicato, oltre al codice fiscale,
l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato ai
sensi dell'art. 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2. Gli indirizzi di posta elettronica
certificata e i codici fiscali, aggiornati con cadenza
giornaliera, sono resi disponibili per via telematica al
Consiglio nazionale forense e al Ministero della giustizia
nelle forme previste dalle regole tecniche per l'adozione
nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione».
4. All'art. 40 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-bis. Con il decreto di cui al comma 1, l'importo del
diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo e' fissato
in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di
quello previsto per il rilascio di copia in formato
elettronico.».
5. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'art.
40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, i diritti di copia di cui agli
Allegati n. 6 e n. 7 del medesimo decreto sono aumentati
del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in
formato elettronico di atti esistenti nell'archivio
informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in
ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura
precedentemente fissata per le copie cartacee.
Conseguentemente, fino alla stessa data, e' sospesa
l'applicazione dell'Allegato n. 8 al medesimo decreto
limitatamente ai supporti che contengono dati informatici
per i quali e' possibile calcolare le pagine memorizzate.
6. Il maggior gettito derivante dall'aumento dei
diritti di cui ai commi 4 e 5 e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato, per la quota
parte eccedente rispetto a quanto previsto dall'art. 2,
comma 2, lettera b), ad appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero della giustizia per il
funzionamento e lo sviluppo del sistema informatico, con
esclusione delle spese di personale.
7. Il Ministero della giustizia puo' avvalersi di
Consip S.p.a., anche in qualita' di centrale di committenza
ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, per l'attuazione delle iniziative in tema di
digitalizzazione dell'Amministrazione della giustizia e per
le ulteriori attivita' di natura informatica individuate
con decreto del Ministero della giustizia. Il Ministero
della giustizia e Consip S.p.a. stipulano apposite
convenzioni dirette a disciplinare i rapporti relativi alla
realizzazione delle attivita' di cui al presente comma,
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini dell'esercizio dei diritti dell'azionista, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le
disposizioni del presente comma si applicano
subordinatamente all'autorizzazione della Commissione
europea, previa notifica da parte del Ministero della
giustizia.
8. Al codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 125, primo comma, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «che indica il proprio codice fiscale»;
b) all'art. 163, terzo comma, n. 2), le parole: «il
cognome e la residenza dell'attore» sono sostituite dalle
seguenti: «il cognome, la residenza e il codice fiscale
dell'attore» e le parole: «il nome, il cognome, la
residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle
persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il
cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o
la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente
li rappresentano o li assistono»;
c) all'art. 167, primo comma, dopo le parole: «Nella
comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le
sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore
a fondamento della domanda, indicare» sono inserite le
seguenti: «le proprie generalita' e il codice fiscale,»;
d) dopo l'art. 149 e' inserito il seguente:
«Art. 149-bis (Notificazione a mezzo posta
elettronica). - Se non e' fatto espresso divieto dalla
legge, la notificazione puo' eseguirsi a mezzo posta
elettronica certificata, anche previa estrazione di copia
informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale
giudiziario trasmette copia informatica dell'atto
sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta
elettronica certificata del destinatario risultante da
pubblici elenchi.
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui
il gestore rende disponibile il documento informatico nella
casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui
all'art. 148, primo comma, su documento informatico
separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto
all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della
giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui
all'art. 148, secondo comma, sostituito il luogo della
consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il
quale l'atto e' stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia
informatica del documento cartaceo sono allegate, con le
modalita' previste dal quarto comma, le ricevute di invio e
di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario
restituisce all'istante o al richiedente, anche per via
telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di
notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.»;
d-bis) all'art. 530 sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
«Il giudice dell'esecuzione puo' stabilire che il
versamento della cauzione, la presentazione delle offerte,
lo svolgimento della gara tra gli offerenti e l'incanto, ai
sensi degli articoli 532, 534 e 534-bis, nonche' il
pagamento del prezzo, siano effettuati con modalita'
telematiche.
In ogni caso il giudice dell'esecuzione puo' disporre
che sia effettuata la pubblicita' prevista dall'art. 490,
secondo comma, almeno dieci giorni prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto»;
d-ter) all'art. 533, primo comma, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Il commissionario assicura agli
interessati la possibilita' di esaminare, anche con
modalita' telematiche, le cose poste in vendita almeno tre
giorni prima della data fissata per l'esperimento di
vendita e non puo' consegnare la cosa all'acquirente prima
del pagamento integrale del prezzo»;
d-quater) il primo comma dell'art. 540 e' abrogato;
d-quinquies) all'art. 569, dopo il terzo comma e'
inserito il seguente:
«Con la stessa ordinanza, il giudice puo' stabilire che
il versamento della cauzione, la presentazione delle
offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei
casi previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo,
siano effettuati con modalita' telematiche»;
d-sexies) all'art. 591-bis, primo comma, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Si applica l'art. 569,
quarto comma».
8-bis. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'art. 161-bis e' inserito il seguente:
«Art. 161-ter (Vendite con modalita' telematiche). - Il
Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le
regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita
di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi
previsti dal codice, nel rispetto dei principi di
competitivita', trasparenza, semplificazione, efficacia,
sicurezza, esattezza e regolarita' delle procedure
telematiche. Con successivi decreti le regole
tecnico-operative di cui al primo comma sono adeguate
all'evoluzione scientifica e tecnologica»;
b) nel titolo IV, capo II, dopo l'art. 169-ter sono
aggiunti i seguenti:
«Art. 169-quater (Ulteriori modalita' del pagamento del
prezzo di acquisto). - Il prezzo di acquisto puo' essere
versato con sistemi telematici di pagamento ovvero con
carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi
di pagamento con moneta elettronica disponibili nei
circuiti bancario e postale.
Art. 169-quinquies (Prospetto riepilogativo delle stime
e delle vendite). - I soggetti nominati commissionari a
norma dell'art. 532 del codice, o ai quali sono affidate le
vendite con incanto a norma dell'art. 534 del medesimo
codice, al termine di ciascun semestre trasmettono al
giudice dell'esecuzione, al presidente del tribunale e
all'ufficiale giudiziario dirigente un prospetto
informativo, redatto su supporto informatico, riepilogativo
di tutte le vendite effettuate nel periodo con indicazione,
per ciascuna procedura esecutiva, della tipologia dei beni
pignorati, del valore ad essi attribuito ai sensi dell'art.
518 del codice, della stima effettuata dall'esperto
nominato e del prezzo di vendita»;
c) l'art. 173-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 173-quinquies (Ulteriori modalita' di
presentazione delle offerte d'acquisto, di prestazione
della cauzione e di versamento del prezzo). - Il giudice,
con l'ordinanza di vendita di cui all'art. 569, terzo
comma, del codice, puo' disporre che la presentazione
dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai
sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo
codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento
ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con
altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili
nei circuiti bancario e postale e mediante la
comunicazione, a mezzo di telefax o posta elettronica, di
una dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dai
predetti articoli, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici
teletrasmessi.
Il versamento del prezzo puo' essere effettuato con le
stesse modalita' di cui al primo comma».
8-ter. Il decreto del Ministro della giustizia che
stabilisce le regole tecnico-operative per lo svolgimento
delle vendite con modalita' telematiche, previsto dall'art.
161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dal
comma 8-bis, lettera a), del presente articolo, e' adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
9. Per consentire il pagamento, da parte dei privati,
con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di
debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di
pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti
bancario e postale, del contributo unificato, del diritto
di copia, del diritto di certificato, delle spettanze degli
ufficiali giudiziari relative ad attivita' di notificazione
ed esecuzione, delle somme per il recupero del patrocinio a
spese dello Stato, delle spese processuali, delle spese di
mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni
amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie il
Ministero della giustizia si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, di intermediari
abilitati che, ricevuto il versamento delle somme, ne
effettuano il riversamento alla Tesoreria dello Stato,
registrando in apposito sistema informatico a disposizione
dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa
causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli
e gli articoli d'entrata. Entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto il Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, determina con proprio decreto, sentito il
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, le modalita' tecniche per il riversamento,
la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di
pagamento, nonche' il modello di convenzione che
l'intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare
servizio. Il Ministero della giustizia, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, stipula apposite
convenzioni a seguito di procedura di gara ad evidenza
pubblica per la fornitura dei servizi e delle
infrastrutture senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato. Le convenzioni di cui al presente
articolo prevedono che gli oneri derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema
informatico sono a carico degli intermediari abilitati.
10. Il Ministro della giustizia e' autorizzato ad
adottare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, un regolamento al fine di disciplinare
la tipologia e le modalita' di estrazione, raccolta e
trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione della
giustizia all'archivio informatico centralizzato esistente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
11. Si considerano in ogni caso necessarie, ai sensi
dell' art. 34, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, le spese continuative relative alla gestione dei
sistemi informatici del Ministero della giustizia,
derivanti dall'adesione a contratti quadro stipulati dal
Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione.».
- Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n.
245, S.O.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilita' 2013) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.
- Il testo dell'art. 38 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli
uffici giudiziari) e' il seguente:
«Art. 38 (Processo amministrativo digitale). - 1. Il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della
giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale
rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta,
decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso.
1-bis. A decorrere dal 1° luglio 2016, il comma 2-bis
dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, di
cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104, e' sostituito dal seguente:
"2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice,
dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e
delle parti sono sottoscritti con firma digitale.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123 (Regolamento recante disciplina
sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo
civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi
alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 2001, n. 89.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma
dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.
- Il decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 2 novembre 2005 (Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione e la validazione, anche
temporale, della posta elettronica certificata) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2005, n.
266.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
data 6 maggio 2009 (Disposizioni in materia di rilascio e
di uso della casella di posta elettronica certificata
assegnata ai cittadini) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 maggio 2009, n. 119.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
3 dicembre 2013 (Regole tecniche per il protocollo
informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis
e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione,
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e
validazione temporale dei documenti informatici nonche' di
formazione e conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22,
23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
gennaio 2015, n. 8.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
in data 23 aprile 2015 (Delega di funzioni al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri prof. Claudio De Vincenti) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2015, n. 102.

Note all'art. 1:
- Il citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n.
156, S.O.
- Il citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
S.O.
- Il citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, S.O.
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' il
seguente:
«Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. Il presente
regolamento stabilisce le caratteristiche e le modalita'
per l'erogazione e la fruizione di servizi di trasmissione
di documenti informatici mediante posta elettronica
certificata.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) busta di trasporto, il documento informatico che
contiene il messaggio di posta elettronica certificata;
b) Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA»,
l'organismo di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come modificato
dall'art. 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
c) dati di certificazione, i dati inseriti nelle
ricevute indicate dal presente regolamento, relativi alla
trasmissione del messaggio di posta elettronica
certificata;
d) dominio di posta elettronica certificata, l'insieme
di tutte e sole le caselle di posta elettronica certificata
il cui indirizzo fa riferimento, nell'estensione, ad uno
stesso dominio della rete Internet, definito secondo gli
standard propri di tale rete;
e) log dei messaggi, il registro informatico delle
operazioni relative alle trasmissioni effettuate mediante
posta elettronica certificata tenuto dal gestore;
f) messaggio di posta elettronica certificata, un
documento informatico composto dal testo del messaggio, dai
dati di certificazione e dagli eventuali documenti
informatici allegati;
g) posta elettronica certificata, ogni sistema di posta
elettronica nel quale e' fornita al mittente documentazione
elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti
informatici;
h) posta elettronica, un sistema elettronico di
trasmissione di documenti informatici;
i) riferimento temporale, l'informazione contenente la
data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta
elettronica certificata;
l) utente di posta elettronica certificata, la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi ente, associazione o organismo, nonche' eventuali
unita' organizzative interne ove presenti, che sia mittente
o destinatario di posta elettronica certificata;
m) virus informatico, un programma informatico avente
per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema
informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso
contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione,
totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.».
- Il testo dell'art. 5 dell'Allegato 2 al citato
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' il seguente:
«Art. 5 (Formazione e tenuta dei fascicoli di parte e
d'ufficio. Surrogazione di copie agli originali mancanti e
ricostituzione di atti). - 1. Ciascuna parte, all'atto
della propria costituzione in giudizio, consegna il proprio
fascicolo, contenente gli originali degli atti ed i
documenti di cui intende avvalersi nonche' il relativo
indice.
2.
3. Allorche' riceve il deposito dell'atto introduttivo
del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in
formato digitale, corredato di indice cronologico degli
atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per
estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei
suoi ausiliari e della segreteria.
4. Il segretario, dopo aver controllato la regolarita'
anche fiscale degli atti e dei documenti depositati da
ciascuna parte, data e sottoscrive l'indice del fascicolo
ogni qualvolta viene inserito in esso un atto o un
documento.
5. In caso di smarrimento, furto o distruzione del
fascicolo d'ufficio o di singoli atti il presidente del
tribunale o della sezione, ovvero, se la questione sorge in
udienza, il collegio, ne da' comunicazione al segretario e
alle parti al fine, rispettivamente, di ricerca o deposito
di copia autentica, che tiene luogo dell'originale. Qualora
non si rinvenga copia autentica il presidente, con decreto,
fissa una camera di consiglio, di cui e' dato avviso alle
parti, per la ricostruzione degli atti o del fascicolo. Il
collegio, con ordinanza, accerta il contenuto dell'atto
mancante e stabilisce se, e in quale tenore, esso debba
essere ricostituito; se non e' possibile accertare il
contenuto dell'atto il collegio ne ordina la rinnovazione,
se necessario e possibile, prescrivendone il modo.».
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento
dei dati presenti in piu' archivi finalizzato alla verifica
della corrispondenza delle informazioni in essi contenute;
b) autenticazione del documento informatico: la
validazione del documento informatico attraverso
l'associazione di dati informatici relativi all'autore o
alle circostanze, anche temporali, della redazione;
c) carta d'identita' elettronica: il documento
d'identita' munito di elementi per l'identificazione fisica
del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalita' di
dimostrare l'identita' anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato
su supporto informatico per consentire l'accesso per via
telematica ai servizi erogati dalle pubbliche
amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici
che collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati
per verificare le firme elettroniche;
f) certificato qualificato: il certificato elettronico
conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva
1999/93/CE, rilasciati da certificatori che rispondono ai
requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce
altri servizi connessi con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
quale si appone la firma digitale sul documento
informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il
quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
i-bis) copia informatica di documento analogico: il
documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento analogico da cui e' tratto;
i-ter) copia per immagine su supporto informatico di
documento analogico: il documento informatico avente
contenuto e forma identici a quelli del documento analogico
da cui e' tratto;
i-quater) copia informatica di documento informatico:
il documento informatico avente contenuto identico a quello
del documento da cui e' tratto su supporto informatico con
diversa sequenza di valori binari;
i-quinquies) duplicato informatico: il documento
informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo
stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del documento originario;
l) dato a conoscibilita' limitata: il dato la cui
conoscibilita' e' riservata per legge o regolamento a
specifici soggetti o categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato
formato, o comunque trattato da una pubblica
amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
n-bis) riutilizzo: uso del dato di cui all'art. 2,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio
2006, n. 36;
o) disponibilita': la possibilita' di accedere ai dati
senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme di
legge;
p) documento informatico: la rappresentazione
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
p-bis) documento analogico: la rappresentazione non
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione
logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
identificazione informatica;
q-bis) firma elettronica avanzata: insieme di dati in
forma elettronica allegati oppure connessi a un documento
informatico che consentono l'identificazione del firmatario
del documento e garantiscono la connessione univoca al
firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario puo'
conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai
quali detta firma si riferisce in modo da consentire di
rilevare se i dati stessi siano stati successivamente
modificati;
r) firma elettronica qualificata: un particolare tipo
di firma elettronica avanzata che sia basata su un
certificato qualificato e realizzata mediante un
dispositivo sicuro per la creazione della firma;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma
elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e
su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare
tramite la chiave privata e al destinatario tramite la
chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l'integrita' di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici;
t) fruibilita' di un dato: la possibilita' di
utilizzare il dato anche trasferendolo nei sistemi
informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle
attivita' finalizzate alla registrazione e segnatura di
protocollo, nonche' alla classificazione, organizzazione,
assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni,
nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
u-bis) gestore di posta elettronica certificata: il
soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti
informatici mediante la posta elettronica certificata;
u-ter) identificazione informatica: la validazione
dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed
univoco ad un soggetto, che ne consentono l'individuazione
nei sistemi informativi, effettuata attraverso opportune
tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza
dell'accesso;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre
scritture o documenti di cui sia obbligatoria la
conservazione, anche se in possesso di terzi;
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di
comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta
consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire
ricevute opponibili ai terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici
non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le
agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
aa) titolare: la persona fisica cui e' attribuita la
firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la
creazione della firma elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura
informatica con cui si attribuiscono, ad uno o piu'
documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai
terzi.».
 
Allegato A

(art. 19 del Regolamento)

SPECIFICHE TECNICHE
Art. 1.
Definizioni

1. Ferme le definizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento, ai fini del presente Allegato si intende per:
a) Amministrazione: organizzazione della Giustizia Amministrativa;
b) Codice dell'amministrazione digitale, di seguito denominato CAD: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
c) Regolamento: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri «Regolamento recante le regole tecnico operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico»;
d) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del CAD;
e) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014: Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del CAD;
f) Sito istituzionale: il sito internet della Giustizia amministrativa www.giustizia-amministrativa.it;
g) Portale dell'Avvocato: sezione del Sito Istituzionale attraverso il quale gli avvocati hanno accesso diretto al S.I.G.A.;
h) Portale del Magistrato: sezione del Sito Istituzionale attraverso il quale i magistrati hanno accesso alle informazioni contenute nel S.I.G.A.;
i) Cooperazione applicativa: sistema di scambio di dati strutturati tra sistemi informativi sulla base di accordi di servizio tra Amministrazioni
l) Upload: sistema di riversamento informatico diretto sul server del S.I.G.A.;
m) HTTPS (HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer) protocollo di crittografia per il trasferimento riservato di dati nel web;
n) PAdES (PDF Advanced Electronic Signature): formato di firma digitale che consente l'identificazione dell'autore del documento e delle informazioni nello stesso contenute;
o) Pubblici elenchi: gli elenchi di indirizzi PEC indicati nell'articolo 16-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
p) ReGIndE: Registro Generale degli Indirizzi Elettronici;
q) Registro delle PP.AA.: Registro contenente gli indirizzi PEC delle Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 16, comma 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221;
r) PDF (Portable Document Format): formato di documento digitale;
s) RTF (Rich Text Format): formato di documento digitale con formattazione;
t) TXT: estensione di file di testo destinato alla lettura senza formattazione;
u) XML (eXtensible Markup Language): formato di documento digitale che consente di definire il significato degli elementi contenuti in un testo;
v) SPC: Sistema Pubblico di Connettivita';
z) ModuloDepositoRicorso: modello PDF, messo a disposizione dall'Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, del ricorso e dei suoi allegati;
aa) ModuloDepositoAtto: modello PDF, messo a disposizione dall'Amministrazione per il deposito, in unico contenitore, degli atti successivi al ricorso.
 
Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative previste dall'articolo 13 delle disposizioni di attuazione del CPA per la realizzazione del processo amministrativo telematico, mediante l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, si procede al trattamento dei dati con modalita' informatiche automatiche, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Codice dei dati personali.

Note all'art. 2:
- Per il testo del citato art. 13 dell'Allegato 2 al
decreto legislativo n. 104 del 2010, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo degli articoli 46 e 47 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il seguente:
«Art. 46 (Titolari dei trattamenti). - 1. Gli uffici
giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il
Ministero della giustizia sono titolari dei trattamenti di
dati personali relativi alle rispettive attribuzioni
conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della giustizia sono
individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati
con strumenti elettronici, relativamente a banche di dati
centrali od oggetto di interconnessione tra piu' uffici o
titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui
al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi
effettuati sono riportati nell'allegato C) con decreto del
Ministro della giustizia.».
«Art. 47 (Trattamenti per ragioni di giustizia). - 1.
In caso di trattamento di dati personali effettuato presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il
Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di
autogoverno e il Ministero della giustizia, non si
applicano, se il trattamento e' effettuato per ragioni di
giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38,
commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono
effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati
personali direttamente correlati alla trattazione
giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia
di trattamento giuridico ed economico del personale di
magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonche' le attivita' ispettive su uffici
giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono
per l'ordinaria attivita' amministrativo-gestionale di
personale, mezzi o strutture, quando non e' pregiudicata la
segretezza di atti direttamente connessi alla predetta
trattazione.».
 

Art. 2.
Organizzazione del S.I.G.A. - art. 3 del Regolamento

1. Il S.I.G.A. si avvale di un'infrastruttura unitaria e centralizzata.
2. Il collegamento informatico tra gli Uffici giudiziari dislocati sul territorio, i magistrati e il personale addetto alle Segreterie avviene tramite SPC.
3. Il Sito istituzionale e' gestito in hosting dal fornitore, secondo le regole del contratto SPC interoperabilita' e sicurezza.
4. Il Segretario generale della Giustizia amministrativa emana le direttive per l'organizzazione e la gestione del sistema informativo.
5. L'Amministrazione assicura la conservazione dei dati e dei documenti, garantendone le caratteristiche di autenticita', integrita', affidabilita', leggibilita', reperibilita', in attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del CAD, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 e dal disciplinare tecnico di cui all'Allegato B del Codice dei dati personali, indicate nel manuale di conservazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013, nonche' nel rispetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014.
L'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' dei provvedimenti giurisdizionali redatti sotto forma di documenti informatici e' assicurata nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 e dalle relative specifiche tecniche, nonche' dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014, nel rispetto della disciplina rilevante in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, del Codice dei dati personali.
6. Il S.I.G.A. prevede l'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' delle attestazioni riguardanti i periodi di oggettiva impossibilita' di funzionamento del sistema, anche ai fini di cui all'articolo 9, comma 8 del Regolamento per 5 anni a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
7. Ai fini di cui ai commi 5 e 6, il responsabile della conservazione opera d'intesa con il responsabile del trattamento dei dati personali, con il responsabile della sicurezza e con il responsabile del S.I.G.A., oltre che con il responsabile della gestione documentale ovvero con il coordinatore della gestione documentale ove nominato, secondo quanto prescritto dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.
 
Art. 3
Organizzazione
del Sistema Informativo della giustizia amministrativa

1. Il SIGA e' organizzato in conformita' alle prescrizioni del CPA, alle disposizioni di legge speciali regolanti il processo amministrativo telematico, al CAD e al Codice dei dati personali.
2. Il Responsabile del SIGA e' responsabile della gestione dei sistemi informativi della giustizia amministrativa.
3. I dati del SIGA sono custoditi in infrastrutture informatiche che garantiscono l'affidabilita', la riservatezza e la sicurezza dei dati e dei documenti ivi contenuti, ai sensi delle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
4. Gli uffici giudiziari di primo e di secondo grado, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei dati personali. Il responsabile del trattamento dei dati e' facoltativamente designato dal titolare.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, e' il seguente:
«Art. 28 (Titolare del trattamento). - 1. Quando il
trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, titolare del trattamento e'
l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo
periferico che esercita un potere decisionale del tutto
autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento,
ivi compreso il profilo della sicurezza.».
 

Art. 3.
Fascicolo processuale informatico - art. 5 del Regolamento

1. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo d'ufficio e contiene tutte le informazioni e dati ad esso relativi, nonche' tutti gli atti, documenti e provvedimenti in formato digitale.
2. Il numero di ricorso e' attribuito automaticamente dal S.I.G.A. al momento del perfezionamento del deposito telematico, secondo quanto specificato dall'articolo 6.
3. In caso di deposito di istanza di misure cautelari anteriori alla causa, il numero di ricorso viene attribuito al momento del deposito del ricorso al quale l'istanza si riferisce.
4. Le istanze di misure cautelari anteriori alla causa e i relativi decreti sono conservati in apposita sezione del S.I.G.A., dove sono accessibili e visualizzabili dai soggetti abilitati fino al deposito del ricorso introduttivo, nel cui fascicolo informatico sono successivamente inseriti.
5. Il S.I.G.A. gestisce in una apposita area del fascicolo informatico la relata di notifica comprendente il dettaglio delle notifiche inviate a tutte le parti e le relative ricevute in formato digitale o quali copia informatica dell'originale cartaceo.
6. Ciascun atto pervenuto unitamente al ricorso introduttivo viene protocollato singolarmente all'interno del fascicolo informatico.
7. Tutti gli atti e documenti depositati successivamente sono protocollati e indicizzati automaticamente all'interno del medesimo fascicolo.
8. Il fascicolo processuale informatico contiene, altresi', un estratto del verbale d'udienza, in formato PDF, sottoscritto digitalmente, e ogni atto e provvedimento del giudice o dei suoi ausiliari, in formato digitale o, nei casi consentiti, quale copia informatica di originale cartaceo, protocollati dal S.I.G.A. in modo automatico. Nel caso di oscuramento dei dati sensibili, gli atti e i provvedimenti sono gestiti nella duplice versione «originale» e «oscurata».
9. Le operazioni di accesso al fascicolo informatico consentite ai soggetti abilitati sono registrate e conservate con caratteristiche di inalterabilita' ed integrita', per 5 anni dalla definitivita' del provvedimento che conclude il procedimento, in un apposito file di log. Quanto agli accessi dei soggetti abilitati esterni, il file di log contiene le seguenti informazioni: a) il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso; b) il riferimento al documento informatico prelevato o consultato identificativo di registrazione del documento informatico nell'ambito del Sistema documentale; c) la data e l'ora dell'accesso; quanto agli accessi dei soggetti abilitati interni il file di log contiene i dati identificativi del soggetto che accede e i dati di cui alle lettere b) e c), nonche' le informazioni relative alle eventuali modifiche apportate durante l'accesso.
10. Il S.I.G.A contempla funzionalita' automatizzate per il controllo della regolarita', anche fiscale, degli atti e dei documenti depositati da ciascuna parte.
 
Art. 4
Compiti
del Sistema Informativo della giustizia amministrativa

1. Il SIGA gestisce con modalita' informatiche in ogni grado del giudizio la formazione del fascicolo, le operazioni di individuazione del procedimento giurisdizionale, la tenuta dei registri, il deposito, la conservazione, la visualizzazione e l'estrazione di copie degli atti del fascicolo, la pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali, le comunicazioni di segreteria, la trasmissione dei fascicoli ed ogni altra attivita' inerente al processo amministrativo telematico.
 

Art. 4. Registro generale dei ricorsi e registri telematici particolari -
art. 6 del Regolamento

1. Il Registro generale dei ricorsi e i registri particolari di cui all'articolo 6 del regolamento, prodotti in formato PDF dal Sistema, sono conservati, archiviati e resi accessibili agli utenti abilitati nel S.I.G.A. secondo quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 2 del presente Allegato, nel rispetto delle prescrizioni del Codice per la protezione dei dati personali.
2. Il S.I.G.A. assicura la verifica di integrita' degli atti, documenti e provvedimenti e della rispondenza della firma digitale apposta su di essi ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD, subordinando all'esito positivo di tale controllo le operazioni di acquisizione e registrazione.
 
Art. 5
Fascicolo informatico

1. Il fascicolo processuale e' tenuto sotto forma di fascicolo informatico.
2. Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in forma di documento informatico, ovvero le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti.
3. Il fascicolo informatico reca l'indicazione:
a) dell'ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati ivi inseriti;
b) del numero del ricorso;
c) dell'oggetto sintetico del ricorso;
d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori;
e) dell'elenco dei documenti contenuti, anche depositati in forma cartacea, ai sensi dell'articolo 9, comma 8.
4. In esso sono inserite, altresi', informazioni riguardanti:
a) i componenti del Collegio e i suoi ausiliari, le parti e i difensori (tipologia di parte; data di costituzione, data di rinuncia; partita IVA/codice fiscale);
b) l'oggetto del ricorso per esteso, consistente nella precisa indicazione dei provvedimenti impugnati e/o dell'oggetto della domanda proposta nonche' l'indicazione della materia del ricorso;
c) le comunicazioni di Segreteria nonche' le relative ricevute di PEC;
d) le camere di consiglio e le udienze;
e) i ricorsi collegati;
f) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza, in caso di appello, regolamento di competenza, revocazione e negli altri casi previsti;
g) i provvedimenti impugnati;
h) le spese di giustizia;
i) il patrocinio a spese dello Stato.
5. Il fascicolo informatico costituisce il fascicolo di ufficio ed e' formato in modo da garantire la facile reperibilita' ed il collegamento degli atti ivi contenuti in relazione alla data di deposito, al contenuto ed alle finalita' dei singoli documenti.
6. Con le specifiche tecniche di cui all'articolo 19 sono definite le modalita' per il salvataggio dei log relativi alle operazioni di accesso al fascicolo informatico.
7. L'archiviazione, la conservazione e la reperibilita' di tutti gli atti del fascicolo redatti sotto forma di documenti informatici e' assicurata secondo quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2015.
8. Il Segretario dell'ufficio giudiziario competente controlla la regolarita' anche fiscale degli atti e dei documenti secondo quanto indicato dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

Note all'art. 5:
- Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di
sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi
3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e
71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59, S.O.
- Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 3 dicembre 2013 (Regole tecniche per il protocollo
informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis
e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al
decreto legislativo n. 82 del 2005) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2014, n. 59, S.O.
- Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione
e validazione temporale dei documenti informatici nonche'
di formazione e conservazione dei documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20,
22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del
Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 12 gennaio 2015, n. 8.
 

Art. 5.
Provvedimenti del giudice in formato digitale
- art. 7 del Regolamento

1. I magistrati utilizzano per la redazione e il deposito dei provvedimenti giurisdizionali in formato digitale il sistema denominato «Scrivania del magistrato», consistente in un'applicazione software inserita su supporto rimovibile e protetto.
2. I provvedimenti sono redatti quali documenti informatici, in formato PDF, ottenuto da una trasformazione di documento testuale senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritto con firma digitale in formato PAdES, nel rispetto delle disposizioni del CAD.
3. La «Scrivania del magistrato», attraverso apposita funzionalita', consente al magistrato di disporre l'oscuramento dei dati personali ai sensi delle disposizioni del Codice dei dati personali.
4. I provvedimenti sono trasmessi su canale sicuro attraverso la rete interna della giustizia amministrativa ovvero, dall'esterno, attraverso VPN, al gestore documentale di S.I.G.A. e sono conservati con le modalita' di cui all'articolo 2.
5. Il Segretario della Sezione pubblica digitalmente il provvedimento giurisdizionale, depositandolo nel fascicolo informatico attraverso l'apposita funzionalita' messa a disposizione dal Sistema.
6. All'atto della pubblicazione nel fascicolo informatico, il S.I.G.A. assegna automaticamente il numero e la data del provvedimento.
7. La copia uso studio dei provvedimenti, in formato aperto, e' contestualmente inserita nel Sito istituzionale della copia, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali e con modalita' tali da precluderne la indicizzazione da parte di motori di ricerca esterni.
8. Le funzionalita' di cui al comma 5 sono consentite esclusivamente ai soggetti che, per ragioni di ufficio, sono a cio' abilitati, in base alle direttive impartite dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, mediante credenziali basate su un sistema di identificazione personale, secondo quanto previsto dall'articolo 14.
9. Nel caso in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema informatico, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia fatto in forma cartacea, la Segreteria provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento nel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento.
10. L'originale del provvedimento digitale o, nei casi di cui al comma 9, la copia informatica del provvedimento cartaceo sono pubblicati, in forma integrale, nel fascicolo informatico.
 
Art. 6
Registro generale dei ricorsi
e registri telematici particolari

1. I registri di presentazione dei ricorsi e i registri particolari, di cui agli articoli 1 e 2 delle disposizioni di attuazione del CPA sono gestiti con modalita' informatiche, assicurando la numerazione progressiva dei ricorsi, la certezza della data e dell'oggetto delle registrazioni e l'identificazione del soggetto che procede alle registrazioni informatiche, nonche' secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
2. Sono gestiti con modalita' automatizzata, in particolare, i seguenti registri:
a) registro generale dei ricorsi;
b) ricorsi con patrocinio a spese dello Stato;
c) processi verbali;
d) provvedimenti dell'Adunanza plenaria;
e) provvedimenti collegiali (escluse le ordinanze cautelari);
f) provvedimenti monocratici (esclusi i decreti cautelari e cautelari ante causam);
g) provvedimenti cautelari (decreti cautelari, decreti cautelari ante causam, ordinanze cautelari);
h) istanze di fissazione di udienza;
i) istanze di prelievo.

Note all'art. 6:
- Il testo degli articoli 1 e 2 dell'Allegato 2 (Norme
di attuazione) al citato decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, e' il seguente:
«Art. 1 (Registro generale dei ricorsi). - 1. Presso
ciascun ufficio giudiziario e' tenuto il registro di
presentazione dei ricorsi, diviso per colonne, nel quale
sono annotate tutte le informazioni occorrenti per
accertare esattamente la presentazione del ricorso, del
ricorso incidentale, della domanda riconvenzionale, dei
motivi aggiunti, della domanda di intervento, degli atti e
documenti prodotti, nonche' le notificazioni effettuate,
l'esecuzione del pagamento del contributo unificato,
l'indicazione dei mezzi istruttori disposti o compiuti e i
provvedimenti adottati, la notizia delle impugnazioni
proposte avverso i provvedimenti del giudice e il relativo
esito. La proposizione dell'impugnazione e' registrata
quando la segreteria del giudice ne riceve notizia ai sensi
dell'art. 6, comma 2, dell'allegato 2, ovvero ai sensi
dell'art. 369, comma 3, del codice di procedura civile, o
ai sensi dell'art. 123 delle disposizioni di attuazione al
codice di procedura civile. La segreteria del giudice a cui
l'impugnazione e' proposta trasmette senza ritardo copia
del provvedimento giurisdizionale che definisce il giudizio
di impugnazione.
2. I ricorsi sono iscritti giornalmente secondo
l'ordine di presentazione.
3. Il registro e' vistato e firmato in ciascun foglio
dal segretariato, con l'indicazione in fine del numero dei
fogli di cui il registro si compone.
4. Il registro e' chiuso ogni giorno con l'apposizione
della firma di un addetto al segretariato generale.».
«Art. 2 (Ruoli e registri particolari, collazione dei
provvedimenti e forme di comunicazione). - 1. Le segreterie
degli organi di giustizia amministrativa tengono i seguenti
registri:
a) il registro delle istanze di fissazione di udienza,
vistato e firmato in ciascun foglio dal segretario
generale, con l'indicazione in fine del numero dei fogli di
cui il registro si compone;
b) il registro delle istanze di prelievo;
c) il registro per i processi verbali di udienza;
d) il registro dei decreti e delle ordinanze del
presidente;
e) il registro delle ordinanze cautelari;
f) il registro delle sentenze e degli altri
provvedimenti collegiali;
g) il registro dei ricorsi trattati con il beneficio
del patrocinio a spese dello Stato;
g-bis) il registro dei provvedimenti dell'Adunanza
plenaria.
2. Il segretario, ricevuta l'istanza di cui alle
lettere a) e b) del comma 1, ne fa annotazione nei relativi
registri e ne rilascia ricevuta, se richiesta.
3. Nei registri di cui alle lettere d) ed e) del comma
1 sono annotati gli estremi della comunicazione dei
provvedimenti.
4. La segreteria cura la formazione dei ruoli secondo
le disposizioni del presidente.
5.
6. La segreteria effettua le comunicazioni alle parti
ai sensi dell' art. 136, comma 1, del codice, o,
altrimenti, nelle forme di cui all'art. 45 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile.».
 

Art. 6.
Redazione e deposito degli atti digitali
- art. 9 del Regolamento

1. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nei formati di cui all'articolo 12, e' effettuato utilizzando il modulo denominato ModuloDepositoRicorso, scaricabile dal Sito Istituzionale, da compilare secondo le indicazioni ivi rese disponibili.
2. Il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nei formati di cui all'articolo 12, si effettua utilizzando l'apposito modulo, denominato ModuloDepositoAtto, scaricabile dal Sito Istituzionale, in cui deve essere indicato il numero di ricorso generale attribuito dal S.I.G.A. al momento del deposito del ricorso introduttivo.
3. Il deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati, nonche' degli altri atti processuali, puo' essere effettuato autonomamente da ciascuno dei difensori della parte, anche nel caso in cui sia stata conferita una procura congiunta.
4. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES.
5. I documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi 1 e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in un unico contenitore. La firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti i documenti in essi contenuti.
6. Il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono inseriti nel sistema informatico che tratta in forma automatica i dati in essi contenuti. Il S.I.G.A. prevede funzionalita' per la verifica e l'integrazione delle informazioni da parte del personale di Segreteria.
7. Il deposito dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte si effettua tramite PEC, secondo quanto indicato dall'articolo 7.
8. Nel caso in cui non sia possibile, per comprovate ragioni tecniche, il deposito con PEC, come attestato dal messaggio di cui all'articolo 7, comma 7, o nel caso in cui la dimensione del documento da depositare superi i 30 MB, e' consentito il caricamento diretto attraverso il Sito Istituzionale (upload), secondo quanto indicato dall'articolo 8.
9. Il deposito dell'atto introduttivo e degli altri atti processuali da parte dell'Avvocatura dello Stato avviene con modalita' di cooperazione applicativa nel rispetto delle disposizioni dettate dai commi 6 e 7.
10. In tutti i casi in cui, a causa del mancato funzionamento del sistema informatico o nelle ulteriori ipotesi consentite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il deposito del provvedimento giurisdizionale sia eseguito in forma cartacea, salve ragioni tecniche ostative la Segreteria provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e, dopo averne attestata la conformita' all'originale con firma digitale, procede all'inserimento nel S.I.G.A. utilizzando l'apposita funzione di caricamento.
 
Art. 7
Provvedimenti del giudice

1. I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla Segreteria per il deposito.
2. Il Segretario di sezione sottoscrive con la propria firma digitale i provvedimenti di cui al comma 1, provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento, nel SIGA e sul sito INTERNET della giustizia amministrativa, con le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare nel rispetto della disciplina dettata dagli articoli 51 e 52 del Codice dei dati personali, secondo le modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
3. Il deposito del documento redatto su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa e' consentito esclusivamente quando il Responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non e' in grado di ricevere il deposito telematico degli atti. In tal caso, il Segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19 e la inserisce nel fascicolo informatico.
4. Il deposito dei provvedimenti con modalita' informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalita' cartacee.

Note all'art. 7:
- Il testo degli articoli 51 e 52 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e' il seguente:
«Art. 51 (Principi generali). - 1. Fermo restando
quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti
la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e
documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado
sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche
mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il
sito istituzionale della medesima autorita' nella rete
Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorita'
giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in
cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche
attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale
della medesima autorita' nella rete Internet, osservando le
cautele previste dal presente capo.».
«Art. 52 (Dati identificativi degli interessati). - 1.
Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di
altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorita'
giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato puo'
chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata
nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede
prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che
sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria,
sull'originale della sentenza o del provvedimento,
un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione
della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per
finalita' di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, l'indicazione delle generalita' e di altri
dati identificativi del medesimo interessato riportati
sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce
con decreto, senza ulteriori formalita', l'autorita' che
pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La
medesima autorita' puo' disporre d'ufficio che sia apposta
l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o
della dignita' degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del
deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o
segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la
seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi
del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le
generalita' e gli altri dati identificativi di.....".
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di
sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di
cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, e'
omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati
identificativi dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 734-bis del
codice penale relativamente alle persone offese da atti di
violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorita' giudiziaria di
ogni ordine e grado e' tenuto ad omettere in ogni caso,
anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le
generalita', altri dati identificativi o altri dati anche
relativi a terzi dai quali puo' desumersi anche
indirettamente l'identita' di minori, oppure delle parti
nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di
stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi
dell'art. 825 del codice di procedura civile. La parte puo'
formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima
della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo
l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma
2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera
arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'art. 32 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in
caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo e'
ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche
integrale di sentenze e di altri provvedimenti
giurisdizionali.».
 

Art. 7.
Deposito tramite PEC - art. 9 del Regolamento

1. L'invio tramite PEC dell'atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte e' effettuato dalla casella PEC individuale dell'avvocato difensore alla casella PEC della sede giudiziaria adita pubblicata sul Sito Istituzionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 3.
2. L'avvocato che utilizza la PEC deve abilitare l'opzione di «ricevuta completa» sulla propria casella PEC prima di inviare il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
3. L'avvocato riceve automaticamente:
a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con indicazione della data e dell'ora di accettazione;
b) successivamente, dal gestore dell'Amministrazione un messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito.
4. Il S.I.G.A. invia all'avvocato, entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla ricezione della PEC di avvenuta consegna, un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione di deposito», che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto.
5. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto il messaggio di cui al comma 4, il deposito si considera effettuato nel momento in cui e' stata generata la ricevuta di accettazione della PEC, di cui al comma 3, lettera a).
6. Il messaggio di registrazione di deposito contiene le indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate nel deposito.
7. Se il deposito non puo' essere elaborato dal S.I.G.A. a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il mittente riceve a mezzo PEC, nello stesso termine di cui al comma 4, un messaggio di «mancato deposito», attestante il mancato perfezionamento del deposito.
8. L'avvenuta registrazione del deposito puo' essere verificata anche attraverso l'apposita funzione del Portale dell'Avvocato.
9. Nel caso di messaggi eccedenti il limite di capacita' della casella di posta certificata del mittente, il S.I.G.A. consente il frazionamento del deposito del ricorso introduttivo e dei relativi allegati. In tal caso, nel primo modulo inviato, deve essere inserito l'indice di tutti i documenti in corso di deposito, mentre nei successivi invii deve farsi riferimento al primo modulo inviato.
10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto a mezzo PEC e' comunque consentito, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, il deposito dei relativi allegati nonche' degli atti successivi al primo anche tramite upload.
 
Art. 8
Procura alle liti e conferimento
dell'incarico di assistenza e difesa

1. La procura alle liti e' autenticata dal difensore, nei casi in cui e' il medesimo a provvedervi, mediante apposizione della firma digitale.
2. Nei casi in cui la procura e' conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine su supporto informatico, compiendo l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento della relativa dichiarazione nel medesimo o in un distinto documento sottoscritto con firma digitale.
3. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce:
a) quando e' rilasciata su documento informatico separato depositato con modalita' telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce;
b) quando e' rilasciata su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalita' telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.
4. In caso di ricorso collettivo, ove le procure siano conferite su supporti cartacei, il difensore inserisce in un unico file copia per immagine di tutte le procure.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 22, comma 2, del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -
1. (Omissis).
2. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e'
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 71.
3.-6. (Omissis).».
 

Art. 8.
Deposito tramite upload - art. 9 del Regolamento

1. Il deposito con upload e' consentito tramite canale sicuro, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, mediante collegamento al Sito Istituzionale, nell'apposita sezione presente nel Portale dell'Avvocato, utilizzando la funzione «deposito ricorso» o «deposito atti» e seguendo le istruzioni ivi riportate.
2. L'avvocato deve indicare la ragione che non ha consentito il deposito mediante PEC e digitare il codice identificativo del messaggio di mancato deposito.
3. Ad avvenuto completamento della procedura l'avvocato invia il ricorso o gli altri atti processuali, utilizzando l'apposita funzione presente nel Sito Istituzionale. Il S.I.G.A. genera un messaggio, immediatamente visualizzabile, di ricezione.
4. Ai fini del rispetto dei termini processuali, il deposito con upload si considera effettuato nel momento in cui il S.I.G.A. ha registrato l'invio del ricorso o degli altri atti processuali, ai sensi del comma 3.
5. Il S.I.G.A. consente la stampa del messaggio di ricezione, di cui al comma 3, in formato PDF, con l'indicazione della data e dell'ora del deposito.
6. Il deposito ricevuto e' inserito automaticamente nel S.I.G.A. che prevede apposite funzionalita' per l'integrazione delle informazioni necessarie per la corretta gestione procedurale a cura della Segreteria.
7. La Segreteria della sede giudiziaria adita invia all'avvocato entro le ore 24.00 del giorno lavorativo successivo alla elaborazione del messaggio di ricezione un messaggio PEC, denominato Registrazione deposito, che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti depositati con upload.
8. Se il deposito non puo' essere elaborato dal S.I.G.A. a causa del mancato rispetto delle caratteristiche tecniche, il S.I.G.A segnala il mancato deposito, evidenziando le anomalie di carattere tecnico riscontrate.
9. L'avvenuto deposito del ricorso o degli altri atti processuali puo' essere verificato attraverso l'apposita funzione del Portale dell'Avvocato a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della PEC di cui al comma 7.
10. Qualora il deposito del ricorso introduttivo sia fatto, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, a mezzo upload, e' comunque consentito il deposito dei relativi allegati nonche' degli altri atti successivi a mezzo PEC.
 
Art. 9
Atti delle parti e degli ausiliari del giudice

1. Salvo diversa espressa previsione, il ricorso introduttivo, le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo, anche proveniente dagli ausiliari del giudice, sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD.
2. Salvo quanto previsto nei commi 8 e 9, il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica.
3. Il deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 1, effettuato mediante posta elettronica certificata, e' tempestivo quando entro le ore 24 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. Se al mittente perviene il messaggio di mancata consegna della PEC di deposito, l'attivita' di deposito deve essere ripetuta con il medesimo contenuto e ai fini della rimessione in termini da parte del Giudice, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al mittente, deve essere allegato il messaggio di mancata consegna unitamente alla ricevuta di avvenuta accettazione generata tempestivamente.
4. Nei casi in cui il codice prevede il deposito di atti o documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio, il deposito effettuato con modalita' telematiche deve avvenire entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno consentito.
5. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima gestibile dalla casella del mittente, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante l'invio di piu' messaggi di posta elettronica certificata. In tal caso il deposito, ove andato a buon fine, si perfeziona con la generazione dell'ultima ricevuta di accettazione. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 3.
6. Nel caso in cui, per ragioni tecniche o per la particolare dimensione del documento, il deposito non puo' avvenire mediante PEC ad esso puo' procedersi mediante upload attraverso il sito istituzionale. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini, il deposito si considera perfezionato all'atto della registrazione dell'invio da parte del SIGA.
7. La protocollazione degli atti e dei documenti di cui al comma 1, attestata da un successivo messaggio PEC di avvenuta protocollazione, e' effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
8. Nel corso del giudizio, il giudice puo', per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti. In questo caso viene fatta menzione del deposito in copia cartacea nell'indice del fascicolo. Con le stesse modalita' si procede nei casi di produzione autorizzata di documenti ai sensi dell'articolo 55, commi 7 e 8, del CPA nonche' nei casi di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e nei casi di dispensa dal deposito telematico di cui all'articolo 136, comma 2, del CPA.
9. Nei casi di oggettiva impossibilita' di funzionamento del SIGA, attestata dal Responsabile del SIGA secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, e nelle ipotesi di cui al comma 8, gli atti e documenti depositati in formato cartaceo sono acquisiti dalla Segreteria dell'Ufficio Giudiziario, che, salva la ricorrenza di ragioni tecniche ostative o di contrarie disposizioni del Presidente nei casi di cui all'articolo 136, comma 2, del CPA, provvede ad effettuarne copia informatica ed inserirla nel fascicolo informatico, apponendo la firma digitale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD.
10. Gli atti e documenti depositati in formato cartaceo dei quali non e' effettuata copia informatica per le ragioni di cui al comma 9 sono raccolti e conservati in un fascicolo cartaceo che riporta gli elementi identificativi del procedimento nel cui ambito e' stato operato il deposito. Tale fascicolo forma parte integrante del fascicolo informatico ed e' formato e tenuto con le modalita' di cui all'articolo 5 delle disposizioni di attuazione del CPA.
11. Gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari utilizzabili per il deposito di cui al presente articolo sono pubblicati sul portale Internet della giustizia amministrativa.

Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve
riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'art. 71, la validita' del certificato stesso, nonche'
gli elementi identificativi del titolare e del
certificatore e gli eventuali limiti d'uso.».
- Il testo dell'art. 55, commi 7 e 8, dell'Allegato 1
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' il
seguente:
«Art. 55 (Misure cautelari collegiali). - 1.-6.
(Omissis).
7. Nella camera di consiglio le parti possono
costituirsi e i difensori sono sentiti ove ne facciano
richiesta. La trattazione si svolge oralmente e in modo
sintetico.
8. Il collegio, per gravi ed eccezionali ragioni, puo'
autorizzare la produzione in camera di consiglio di
documenti, con consegna di copia alle altre parti fino
all'inizio della discussione.
9.-13. (Omissis).».
- Il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme
di attuazione dello Statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari) e' il
seguente:
«Art. 10. - 1.-4. (Omissis).
5. Le parti possono stare in giudizio anche
personalmente davanti alla sezione e possono presentare
memorie non oltre i cinque giorni liberi prima
dell'udienza. La sezione decide in camera di consiglio,
entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso,
sentite le parti, se comparse.
6.-9. (Omissis). ».
- Il testo dell'art. 136, comma 2, dell'Allegato 1 al
citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' il
seguente:
«Art. 136 (Disposizioni sulle comunicazioni e sui
depositi informatici). - 1. (Omissis).
2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui
stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del
giudice depositano tutti gli atti e i documenti con
modalita' telematiche. In casi eccezionali, il presidente
puo' dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal
presente comma, secondo quanto previsto dalle regole
tecniche di cui all'art. 13 delle norme di attuazione.
2-bis.(Omissis).».
Il testo dell'art. 22 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 22 (Copie informatiche di documenti analogici). -
1. I documenti informatici contenenti copia di atti
pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi
gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo formati in
origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai
depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali,
hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715
del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da
parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma
digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro
esibizione e produzione sostituisce quella dell'originale.
2. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono estratte, se la loro conformita' e'
attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio'
autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche
stabilite ai sensi dell'art. 71.
3. Le copie per immagine su supporto informatico di
documenti originali formati in origine su supporto
analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui
all'art. 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli
originali da cui sono tratte se la loro conformita'
all'originale non e' espressamente disconosciuta.
4. Le copie formate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali
formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad
assolvere gli obblighi di conservazione previsti dalla
legge, salvo quanto stabilito dal comma 5.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri possono essere individuate particolari tipologie
di documenti analogici originali unici per le quali, in
ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane
l'obbligo della conservazione dell'originale analogico
oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro
conformita' all'originale deve essere autenticata da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al
documento informatico.
6. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al
comma 5 per tutti i documenti analogici originali unici
permane l'obbligo della conservazione dell'originale
analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la
loro conformita' all'originale deve essere autenticata da
un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato
con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed
allegata al documento informatico.».
- Per il testo dell'art. 5 dell'Allegato 2 al citato
decreto legislativo n. 104 del 2010, si vedano le note
all'art. 1.
 

Art. 9.
Deposito degli atti digitali degli ausiliari del Giudice
e degli atti delle parti - art. 9 del Regolamento

1. Il deposito degli atti processuali in formato digitale da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori si effettua, nei formati di cui all'articolo 12, con le modalita' descritte dagli articoli 7 e 8, utilizzando gli appositi moduli in formato PDF, scaricabili dal Sito Istituzionale, in cui deve essere indicato il numero del ricorso introduttivo.
2. La Segreteria trasmette, con PEC, all'ausiliario del Giudice, le credenziali per accedere alle informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni assegnategli. Tali credenziali sono generate automaticamente dal S.I.G.A. e associate in modo univoco al provvedimento giurisdizionale di assegnazione delle funzioni.
3. La parte privata, nei casi in cui e' autorizzata a stare in giudizio personalmente, procede al deposito del ricorso introduttivo e degli atti successivi al primo con le stesse modalita' di cui agli articoli 7 e 8.
4. Ai fini di cui al comma 3, la parte deve dotarsi di una casella PEC, nonche' di firma digitale. Qualora intenda avvalersi della modalita' di deposito tramite upload, nei casi di cui all'articolo 6, comma 8, la parte richiede le credenziali di accesso con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 12.
 
Art. 10
Atti del Segretario

1. Il processo verbale dell'udienza pubblica e dei procedimenti in camera di consiglio, redatto come documento informatico, e' sottoscritto con firma digitale da chi presiede l'udienza o la camera di consiglio e dal Segretario di udienza ed e' conservato con modalita' informatiche.
2. Gli atti redatti dal Segretario dell'ufficio giudiziario riguardanti ogni singolo giudizio sono sottoscritti con firma digitale e sono inseriti nel fascicolo informatico.
3. Con le stesse modalita' si procede per la redazione del processo verbale nei casi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e'
il seguente:
«Art. 10. - 1. (Omissis).
2. Il ricorso puo' essere proposto, anche verbalmente,
davanti alla cancelleria della sezione che provvede a
redigere il processo verbale; il presidente della sezione
autonoma fissa, con proprio decreto, l'udienza nella quale
sara' trattato il ricorso.
3-9 (Omissis).».
 

Art. 10.
Atti del Segretario - art.10 del Regolamento

1. Gli atti di cui all'articolo 10 del Regolamento vengono redatti dal Segretario utilizzando apposita funzionalita' del S.I.G.A., alla quale egli accede con le proprie credenziali.
2. Gli atti di cui al comma 1, prodotti in formato PDF e sottoscritti con firma digitale, sono inseriti nei fascicoli informatici nonche' nella Sezione del S.I.G.A. denominata «udienze», accessibile esclusivamente agli utenti abilitati, e sono conservati con le modalita' di cui all'articolo 2.
 
Art. 11
Formato degli atti, dei documenti e modalita' di deposito

1. I formati degli atti, dei documenti informatici e delle copie informatiche dei documenti analogici allegati agli atti del processo, nonche' le modalita' di deposito di atti, documenti e verbali sono stabiliti dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
 

Art. 11. Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche - art. 12 del
Regolamento

1. La trasmissione dei fascicoli informatici di primo grado con modalita' telematiche da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, avviene, tramite S.I.G.A., mediante accesso diretto al fascicolo di primo grado da parte dei soggetti abilitati.
2. La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli atti, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica con le modalita' stabilite in virtu' di apposite Convenzioni stipulate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
 
Art. 12
Trasmissione dei fascicoli con modalita' telematiche

1. La trasmissione telematica da parte dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Tribunale Regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige del fascicolo informatico di primo grado al Consiglio di Stato o al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, tramite SIGA, avviene con modalita' finalizzate ad assicurarne la data certa, nonche' l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
2. La trasmissione del fascicolo informatico o di singoli atti dello stesso, nei casi consentiti dalla normativa vigente, da e verso organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1 avviene, in ogni stato e grado del giudizio, per via telematica su canale sicuro.
3. Ove formato, viene altresi' trasmesso agli organi giurisdizionali di cui ai commi 1 e 2 il fascicolo cartaceo di cui all'articolo 9, comma 10.
 

Art. 12.
Formato degli atti e dei documenti processuali
- art. 11 del Regolamento

1. L'atto del processo in forma di documento informatico puo' essere depositato esclusivamente nei seguenti formati:
a) PDF - PDF/A ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti. Non e' ammessa la scansione di copia per immagine, fatta eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4;
b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
c) testo formattato (estensione RTF);
d) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti.
2. I formati indicati non devono contenere restrizioni al loro utilizzo per selezione e copia integrale o parziale.
3. I documenti allegati e la procura alle liti possono essere depositati esclusivamente nei seguenti formati:
a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;
b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);
c) Extended Markup Language (estensione xml);
d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);
e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg), purche' contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti;
f) archivio compresso WinZip (estensione zip) o WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere da a) a f) del presente comma.
4. I documenti digitali possono essere depositati in un formato diverso dai formati indicati al comma 3 quando il diverso formato e' richiesto da specifiche disposizioni normative.
5. Il deposito di atti e documenti in formato Immagini e di documenti PDF ottenuti da copia per immagini di originali cartacei e' ammesso esclusivamente nel caso in cui i documenti originali siano disponibili solo in versione cartacea.
6. La struttura del documento con firma digitale e' PAdES-BES.
7. La modalita' di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata e' del tipo «firme multiple» e prevede che uno o piu' soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento. Il sistema consente anche l'apposizione di una firma singola.
 
Art. 13
Comunicazioni per via telematica

1. Le comunicazioni di segreteria sono effettuate esclusivamente con modalita' telematiche, nei confronti di ciascun avvocato componente il collegio difensivo ovvero, alternativamente, nei confronti dell'avvocato domiciliatario eventualmente nominato, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi; per l'Avvocatura dello Stato e gli altri soggetti pubblici le comunicazioni sono effettuate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD, attraverso canale sicuro.
2. Le comunicazioni di Segreteria sono altresi' effettuate a mezzo PEC nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC, agli indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi, da acquisirsi secondo le modalita' di cui alle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
3. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni sono effettuate esclusivamente agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.
4. Con modalita' telematiche si procede altresi' alle comunicazioni nei confronti di qualsiasi soggetto processuale che, pur non essendovi obbligato ex lege, abbia comunicato alla Segreteria dell'Ufficio Giudiziario presso cui e' stato incardinato il ricorso di voler ricevere le comunicazioni con PEC. In tal caso e' specificamente indicato l'indirizzo PEC al quale si intendono ricevere le comunicazioni, con efficacia limitata al ricorso per cui tale comunicazione e' resa.
5. Le comunicazioni di cui ai commi da 1 a 4 sono effettuate mediante invio di un messaggio dall'indirizzo PEC dell'ufficio giudiziario mittente, secondo quando precisato nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19, all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.
6. La comunicazione a mezzo PEC da parte dell'ufficio giudiziario si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del CAD.
7. Qualora non sia possibile procedere alla comunicazione telematica per cause imputabili al malfunzionamento del SIGA, il Segretario della sezione procede ad effettuare la comunicazione a mezzo fax e, nel caso di ulteriore impossibilita', procede secondo le modalita' descritte nell'articolo 45 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
8. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna sono conservati nel fascicolo informatico.
9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulta andata a buon fine per causa imputabile al destinatario, attestata dalla ricevuta di mancata consegna secondo quanto previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata di cui al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, la comunicazione si ha per eseguita con il deposito del provvedimento nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
10. La comunicazione di un atto che contiene dati sensibili e' effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nel fascicolo elettronico accessibile agli aventi diritto attraverso l'apposita sezione del portale dei servizi telematici, con modalita' tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita', secondo quanto stabilito dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, fatta eccezione per le comunicazioni all'istante o al concessionario che non abbiano espressamente dichiarato di voler ricevere le comunicazioni con modalita' telematica.

Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 47, comma 1, del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 47 (Trasmissione dei documenti attraverso la
posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni). - 1.
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta
elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide
ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne
sia verificata la provenienza.
1-bis-3 (Omissis).».
- Il testo dell'art. 16, comma 12, del citato
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e' il seguente:
«Art. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e
notificazioni per via telematica). - 1-11. (Omissis).
12. Al fine di favorire le comunicazioni e
notificazioni per via telematica alle pubbliche
amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero
della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo
di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le
comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal
Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente
dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni,
esecuzioni e protesti, e dagli avvocati.
13.-17-bis (Omissis).».
- Il testo degli articoli 45 e 48 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1. I
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al
proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.".
«Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La
trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di
una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito DigitPA.
2. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale,
salvo che la legge disponga diversamente, alla
notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono
opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1.».
- Il testo dell'art. 45 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie, e' il seguente:
«Art. 45 (Forma delle comunicazioni del cancelliere). -
Quando viene redatto su supporto cartaceo biglietto, col
quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma
dell'art. 136 del codice, si compone di due parti uguali
una delle quali deve essere consegnata al destinatario e
l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.
Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione
dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa
e' assegnata, dell'istruttore se e' nominato, del numero
del ruolo generale sotto il quale l'affare e' iscritto e
del ruolo dell'istruttore il nome delle parti ed il testo
integrale del provvedimento comunicato.
Nella parte che viene inserita nel fascicolo d'ufficio
deve essere stesa la relazione di notificazione
dell'ufficiale giudiziario o scritta la ricevuta del
destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del
servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo
d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata.
Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica
certificata il biglietto di cancelleria e' costituito dal
messaggio di posta elettronica certificata, formato ed
inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici raccomandata.».
- Il decreto del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie 2 novembre 2005 (Regole tecniche per la
formazione, la trasmissione e la validazione, anche
temporale, della posta elettronica certificata) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2005, n.
266.
- Il testo dell'art. 10, comma 4, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e'
il seguente:
«Art. 10. - 1-3. (Omissis).
4. Il ricorso, con il pedissequo decreto, e' comunicato
almeno dieci giorni prima dell'udienza all'organo,
all'ufficio o al concessionario controinteressati, nonche'
all'istante.
5-9 (Omissis).».
 

Art. 13.
Comunicazioni per via telematica
- art. 13 del Regolamento

1. Le comunicazioni di Segreteria nei confronti di qualsiasi soggetto tenuto per legge a dotarsi di PEC sono effettuate esclusivamente con modalita' telematiche, avvalendosi di funzionalita' disponibili nel sistema informatico, agli indirizzi PEC individuali risultanti dai pubblici elenchi. Le comunicazioni avvengono attraverso un gestore di dominio certificato e predefinito, che rilascia e gestisce appositi indirizzi di PEC, dedicati in maniera esclusiva allo svolgimento di tale funzionalita'.
2. Le comunicazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi PEC del Registro delle PP.AA. L'accesso ai Registri formati e gestiti presso il Ministero della giustizia nonche' presso il Ministero dello sviluppo economico avviene previo accordo e con le modalita' tecniche concordate con i medesimi Ministeri.
3. Alle comunicazioni a mezzo PEC nei confronti dell'Avvocatura dello Stato o di altri soggetti pubblici si procede in cooperazione applicativa, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del CAD.
4. In tutti i casi in cui il codice del processo amministrativo prevede che sia data comunicazione del provvedimento giurisdizionale, questa avviene mediante messaggio PEC contenente gli estremi del provvedimento e l'indicazione che il provvedimento e' visualizzabile nel fascicolo informatico e, comunque, nell'area pubblica del Sito istituzionale della Giustizia Amministrativa.
5. La comunicazione di segreteria e' allegata in formato PDF al messaggio PEC che riporta un codice che la identifica univocamente.
6. Le ricevute di consegna e di mancata consegna sono di tipo completo e contengono in allegato il messaggio originale e i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario.
7. Le ricevute di consegna e di mancata consegna, elaborate dal S.I.G.A., sono conservate nel fascicolo informatico.
8. Qualora la comunicazione non possa essere eseguita per un errore non superabile imputabile al Sistema, l'invio della comunicazione viene ripetuto e, in caso di ulteriore avviso di mancata consegna, la comunicazione viene effettuata dalla Segreteria a mezzo fax; in caso di ulteriore impossibilita', si procede secondo le modalita' di cui all'articolo 45 disp. att. c.p.c.
9. Quando la comunicazione a mezzo PEC non risulti andata a buon fine per cause imputabili al destinatario, come attestato dalla ricevuta di mancata consegna, la comunicazione si ha per eseguita presso la Segreteria dell'Ufficio Giudiziario presso cui pende il ricorso. Il S.I.G.A. consente al difensore, attraverso il portale dell'avvocato ovvero attraverso ulteriori modalita' telematiche, successivamente definite e che verranno rese note sul Sito istituzionale, di essere informato circa l'esito della comunicazione.
10. La comunicazione che contiene dati sensibili e' effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del Sito Istituzionale, nel rispetto dei requisiti di sicurezza, con modalita' tali da garantire l'identificazione dell'autore dell'accesso e la tracciabilita' delle relative attivita'.
11. Il S.I.G.A. garantisce la conservazione dei log dei messaggi transitati attraverso il proprio gestore di posta elettronica certificata per 5 anni dalla definitivita' del provvedimento che conclude il procedimento, registrando le seguenti informazioni: Codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale, Data ed ora dell'invio, Esito invio, Destinatario messaggio, Mittente messaggio, Tipo ricevute pervenute, Eventuale errore restituito, Data e ora della consegna.
 
Art. 14
Notificazioni per via telematica

1. I difensori possono eseguire la notificazione a mezzo PEC a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
2. Le notificazioni di atti processuali alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi PEC di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
3. Ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato, secondo quanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. Le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma 5 dello stesso articolo e la procura alle liti sono depositate, unitamente al ricorso, agli altri atti e documenti processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalita' telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
5. Qualora la notificazione non sia eseguita con modalita' telematiche, la copia informatica degli atti relativi alla notificazione deve essere depositata nel fascicolo informatico secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. In tale caso l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD e' operata con inserimento della dichiarazione di conformita' all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato.
6. Nei casi di cui al comma 1, la prova della notificazione e' fornita con modalita' telematiche. Qualora tale prova non sia possibile per effetto della oggettiva indisponibilita' del SIGA, resa nota ai difensori con le modalita' definite dal Responsabile del SIGA anche attraverso il sito web della giustizia amministrativa, il difensore procede ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53. In tal caso, la Segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui l'atto notificato e' depositato procede tempestivamente ad estrarre copia informatica degli atti depositati ai fini dell'inserimento nel fascicolo informatico.
7. Nei casi di cui all'articolo 129, comma 3, lettera a), del CPA, il ricorso redatto nella forma del documento informatico puo' essere notificato anche direttamente dal ricorrente ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in quanto compatibile, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

Note all'art. 14:
- Il testo dell'art. 3-bis della citata legge 21
gennaio 1994, n. 53, e' il seguente:
«Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalita'
telematica si esegue a mezzo di posta elettronica
certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi,
nel rispetto della normativa, anche regolamentare,
concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici. La notificazione puo'
essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di
posta elettronica certificata del notificante risultante da
pubblici elenchi.
2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un
documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre
copia informatica dell'atto formato su supporto analogico,
attestandone la conformita' con le modalita' previste
dall'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221. La notifica si esegue mediante allegazione
dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica
certificata.
3. La notifica si perfeziona, per il soggetto
notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta
di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e,
per il destinatario, nel momento in cui viene generata la
ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68.
4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione:
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994".
5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su
documento informatico separato, sottoscritto con firma
digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica
certificata. La relazione deve contenere:
a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato
notificante;
b);
c) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito
la procura alle liti;
d) il nome e cognome o la denominazione e ragione
sociale del destinatario;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui
l'atto viene notificato;
f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto
indirizzo e' stato estratto;
g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.
6. Per le notificazioni effettuate in corso di
procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio
giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.».
- Per il testo dell'art. 16, comma 12, del citato
decreto-legge n. 179 del 2012 , si vedano le note all'art.
13.
- Il Regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1933, n.
286.
- Il testo dell'art. 6, comma 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e' il
seguente:
«Art. 6 (Ricevuta di accettazione e di avvenuta
consegna). - 1-3. (Omissis).
4. La ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere
anche la copia completa del messaggio di posta elettronica
certificata consegnato secondo quanto specificato dalle
regole tecniche di cui all'art. 17.
5-7. (Omissis).».
- Per il testo dell'art. 22, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, si vedano le note
all'art. 8.
- Il testo dell'art. 9, comma 1-bis, della citata legge
21 gennaio 1994, n. 53, e' il seguente:
«Art. 9. - 1. (Omissis).
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con
modalita' telematiche dell'atto notificato a norma
dell'art. 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto
analogico del messaggio di posta elettronica certificata,
dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di
avvenuta consegna e ne attesta la conformita' ai documenti
informatici da cui sono tratte ai sensi dell'art. 23, comma
1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
1-ter (Omissis).».
- Il testo dell'art. 129, comma 3, lettera a), del
citato decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' il
seguente:
«Art. 129 (Giudizio avverso gli atti di esclusione dal
procedimento preparatorio per le elezioni comunali,
provinciali e regionali). - 1-2. (Omissis).
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi
previsto, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo
difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta
elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato
l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli
eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha
emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi
all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami
per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per
avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
b) (Omissis).
4-10 (Omissis).».
 

Art. 14.
Notificazioni per via telematica
- articoli 8 e 14 del Regolamento

1. Le notificazioni da parte dei difensori possono essere effettuate esclusivamente utilizzando l'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi, nei confronti dei destinatari il cui indirizzo PEC risulti dai medesimi pubblici elenchi.
2. Le notificazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni non costituite in giudizio sono effettuate esclusivamente avvalendosi degli indirizzi PEC del Registro delle P.P. AA., fermo restando quanto previsto, anche in ordine alla domiciliazione delle stesse, dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.
3. Il difensore procede al deposito della copia per immagine della procura conferita su supporto cartaceo e ne attesta la conformita' all'originale, ai sensi dell'articolo 22 del CAD, mediante sottoscrizione con firma digitale.
4. In presenza di piu' procure e' possibile l'allegazione all'atto notificato di uno o piu' documenti contenenti la scansione per immagini di una o piu' procure.
5. Il deposito della documentazione riguardante la notificazione e' effettuato con modalita' telematiche, secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8.
6. Qualora l'atto di parte sia stato notificato con modalita' cartacea, il relativo deposito in giudizio deve essere comunque effettuato con modalita' telematiche, nel rispetto dei formati di cui all'articolo 12. Quando la notifica abbia riguardato la copia analogica di un atto in originale informatico, la prova della medesima e' data mediante deposito di copia informatica della relativa documentazione, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei formati previsti per i documenti. Qualora l'atto notificato con modalita' cartacea consista, nei casi consentiti, in un atto nativo analogico, la prova della notifica e' data mediante il deposito di copia informatica della relativa documentazione analogica, dichiarata conforme a quanto notificato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 5, del Regolamento, nel rispetto dei formati previsti per i documenti.
7. Nel ricorso elettorale, di cui all'articolo 129, comma 3, lettera a) del CPA, il ricorrente in possesso di firma digitale e di un proprio indirizzo PEC puo' effettuare la notifica del ricorso a mezzo PEC nei confronti dei destinatari con indirizzi PEC risultanti dai pubblici elenchi di cui ai commi 1 e 2.
8. La segreteria dell'Ufficio giudiziario adito, ricevuto il deposito del ricorso elettorale con modalita' telematiche, provvede alla sua immediata pubblicazione sul Sito istituzionale, area «Ricorsi elettorali» accessibile a tutti, senza necessita' di previa autenticazione.
 
Art. 15
Requisiti della casella di PEC
del soggetto abilitato esterno

1. Il difensore e gli altri soggetti abilitati all'utilizzo della PEC a fini processuali, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2005, sono tenuti ad utilizzare servizi di gestori che:
a) utilizzano software antispam idonei a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati;
b) sono dotati di terminale informatico provvisto di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza;
c) conservano, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio della giustizia amministrativa;
d) dispongono di uno spazio-disco minimo, definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19;
e) sono dotati di un servizio automatico per la verifica della effettiva disponibilita' dello spazio della casella PEC a disposizione e di un avviso sull'imminente saturazione della casella stessa.

Note all'art. 15:
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n. 68, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97.
- Per i riferimenti al decreto del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, si vedano le
note alle premesse.
 

Art. 15. Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno - art.
15 del Regolamento

1. La casella PEC del difensore contenuta nei pubblici elenchi ed utilizzata nel processo amministrativo telematico deve disporre di uno spazio disco non inferiore a 1 Gigabyte.
 
Art. 16
Richiesta delle copie di atti
e documenti del fascicolo processuale

1. La parte interessata procede alla richiesta di rilascio di duplicato informatico o di copia informatica, anche per immagine, degli atti contenuti nel fascicolo informatico, alla segreteria dell'ufficio giudiziario presso cui e' incardinato il ricorso.
2. La segreteria dell'ufficio giudiziario comunica alla parte richiedente l'importo del diritto dovuto per il rilascio, con mezzi telematici.
3. Alla richiesta di copia e' associato un identificativo univoco che, in caso di pagamento dei diritti di copia non contestuale, viene evidenziato nel sistema informatico per consentire il versamento secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.
4. La ricevuta telematica e' associata all'identificativo univoco.
5. Il rilascio di copia conforme di atti e documenti del processo avviene di norma a mezzo PEC con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del richiedente, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
6. La conformita' dell'atto all'originale digitale o analogico contenuto nel fascicolo processuale e' attestata dalla sottoscrizione della PEC da parte del Segretario, con apposizione della propria firma digitale, o, nel caso di rilascio cartaceo, con firma autografa. Qualora siano richieste piu' copie del medesimo atto o documento, la conformita' deve essere attestata separatamente per ciascuna di esse anche se inoltrate via PEC.
7. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Note all'art. 16:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n. 139,
S.O.
 

Art. 16.
Richiesta e rilascio di copie di atti e documenti
- art. 16 del Regolamento

1. La richiesta telematica di copie di atti e documenti processuali e' effettuata attraverso apposita funzionalita' disponibile sul Sito Istituzionale.
2. La richiesta e' effettuata indicando il numero di protocollo degli atti, documenti o provvedimenti di cui si richiede duplicato informatico o copia autentica, digitale o cartacea.
3. La richiesta e' effettuata mediante la compilazione di un apposito modulo disponibile sul Sito Istituzionale.
4. Al richiedente e' assegnato un codice identificativo univoco associato all'intero flusso di gestione della richiesta e di rilascio della copia.
5. Il rilascio della copia informatica di atti e documenti e' eseguito previo pagamento dei relativi diritti, con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni.
6. Il S.I.G.A. comunica all'interessato in apposita sezione del Sito istituzionale l'importo da versare per i diritti di copia, calcolato in base alle vigenti disposizioni normative, secondo le indicazioni fornite dall'interessato al momento dell'individuazione dei documenti di cui ha chiesto copia. Insieme all'importo dei diritti e degli oneri viene comunicato all'interessato anche l'identificativo univoco associato al flusso di gestione della richiesta di rilascio della copia.
7. La copia richiesta e' rilasciata a mezzo PEC o, ove richiesto, con modalita' cartacee direttamente dalla Segreteria, solo dopo che e' pervenuta la ricevuta telematica del pagamento.
8. Se la copia richiesta riguarda documenti che, per la loro tipologia o dimensione, non possono essere inviati con PEC, la Segreteria comunica al richiedente, con messaggio PEC, che la copia puo' essere ritirata presso gli uffici giudiziari.
9. La copia «uso studio» dei provvedimenti, resa disponibile nel Sito istituzionale, e' visualizzabile e scaricabile da chiunque vi abbia interesse, senza pagamento dei diritti di copia.
 
Art. 17
Accesso al fascicolo informatico

1. L'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti come risultanti dal SIGA, secondo le modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19, e' consentito al Presidente o al magistrato delegato per i provvedimenti monocratici, a ciascun componente il collegio giudicante nonche', nei limiti di cui al comma 2, agli esperti ed ausiliari del Giudice.
2. Gli esperti e gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione nel limite dell'incarico ricevuto e dell'autorizzazione concessa dal giudice.
3. L'accesso di cui al comma 1 e' altresi' consentito ai difensori muniti di procura, agli avvocati domiciliatari, alle parti personalmente nonche', previa autorizzazione del Giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio.
4. In caso di delega, il SIGA consente l'accesso ai fascicoli dei procedimenti patrocinati dal delegante previa comunicazione, a cura di parte, di copia della delega stessa, o di dichiarazione del sostituto da cui risulti il conferimento di delega verbale, al responsabile dell'ufficio giudiziario, che provvede ai conseguenti adempimenti. L'accesso e' consentito fino alla comunicazione della revoca della delega.
5. La delega o la dichiarazione, sottoscritta con firma digitale, e' redatta in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.
6. Fermo quanto previsto dal comma 3, gli avvocati e i procuratori dello Stato accedono alle informazioni contenute nei fascicoli dei procedimenti nei quali e' parte un soggetto che si avvale o puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
7. L'identificazione informatica dei soggetti cui e' consentito l'accesso ai sensi del presente articolo avviene in conformita' all'articolo 64 del CAD secondo le modalita' previste dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 64 del citato decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 64 (Modalita' di accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. La carta
d'identita' elettronica e la carta nazionale dei servizi
costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia
necessaria l'identificazione informatica.
2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire
l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono
l'identificazione informatica anche con strumenti diversi
dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purche' tali strumenti consentano
l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con
l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-bis, le
pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in
rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui
al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo
sistema SPID. L'accesso con carta d'identita' elettronica e
carta nazionale dei servizi e' comunque consentito
indipendentemente dalle modalita' di accesso predisposte
dalle singole amministrazioni.
2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in rete e
agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e
imprese, anche in mobilita', e' istituito, a cura
dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese
(SPID).
2-ter. Il sistema SPID e' costituito come insieme
aperto di soggetti pubblici e privati che, previo
accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale,
secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma
2-sexies, gestiscono i servizi di registrazione e di messa
a disposizione delle credenziali e degli strumenti di
accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per
conto delle pubbliche amministrazioni, in qualita' di
erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su
richiesta degli interessati.
2-quater. Il sistema SPID e' adottato dalle pubbliche
amministrazioni nei tempi e secondo le modalita' definiti
con il decreto di cui al comma 2-sexies.
2-quinquies. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi
in rete, e' altresi' riconosciuta alle imprese, secondo le
modalita' definite con il decreto di cui al comma 2-sexies,
la facolta' di avvalersi del sistema SPID per la gestione
dell'identita' digitale dei propri utenti. L'adesione al
sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi
erogati in rete per i quali e' richiesto il riconoscimento
dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di
sorveglianza delle attivita' sui propri siti, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
2-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono definite le
caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:
a) al modello architetturale e organizzativo del
sistema;
b) alle modalita' e ai requisiti necessari per
l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale;
c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche
e organizzative da adottare anche al fine di garantire
l'interoperabilita' delle credenziali e degli strumenti di
accesso resi disponibili dai gestori dell'identita'
digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli
strumenti di cui al comma 1;
d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini e
imprese in qualita' di utenti di servizi in rete;
e) ai tempi e alle modalita' di adozione da parte delle
pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
servizi in rete;
f) alle modalita' di adesione da parte delle imprese
interessate in qualita' di erogatori di servizi in rete.
3.».
 

Art. 17. Consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti e
accesso al fascicolo informatico
- articoli 17 e 18 del Regolamento

1. L'accesso ai servizi di consultazione dei dati identificativi delle questioni pendenti, l'accesso al fascicolo informatico e alle altre informazioni rese disponibili dalla Giustizia Amministrativa avviene tramite il Sito Istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del CAD e del Codice dei dati personali.
2. L'accesso ai dati essenziali identificativi delle questioni pendenti, resi ostensibili in modo tale da garantire la riservatezza dei nomi delle parti ai sensi dell'articolo 51 del Codice dei dati personali, e' consentito, senza necessita' di autenticazione, a chiunque vi abbia interesse attraverso il Sito Istituzionale, Area pubblica, attivita' istituzionale, attraverso appositi link. In tale aerea sono accessibili, in forma anonima, le informazioni riguardanti Udienza, Calendario Udienze, Ruolo Udienza, Ricorsi, Provvedimenti.
3. Con le medesime modalita' descritte al comma 2, e' consentito l'accesso alle copie «uso studio» dei provvedimenti giudiziari pubblicati nel «Motore di ricerca» del Sito Istituzionale, ai sensi dell'articolo 56 del CAD, con le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
4. L'accesso alle altre informazioni e' consentito esclusivamente ai soggetti abilitati, tramite apposite credenziali rilasciate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
 
Art. 18
Servizi di consultazione

1. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate nel fascicolo informatico sono resi accessibili, nei termini di cui all'articolo 56 del CAD, tramite il portale dei servizi telematici della Giustizia amministrativa ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice dei dati personali, secondo quanto stabilito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 19.

Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 56 del citato decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
«Art. 56 (Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado).
- 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili
a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema
informativo interno e sul sito istituzionale delle
autorita' emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice
amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante
deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel
sistema informativo interno e sul sito istituzionale,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia
di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti,
le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria
o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e
grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell'art.
51 del codice in materia di protezione dei dati personali
approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.».
- Per il testo degli articoli 51 e 52 del citato
decreto legislativo n. 196 del 2003, si vedano le note
all'art. 7.
 
Art. 18.
Accesso al fascicolo informatico
- articoli 17 e 18 del Regolamento

1. I magistrati accedono alle informazioni, agli atti, ai documenti e ai provvedimenti contenuti nei fascicoli informatici di loro competenza, nonche' a tutti i dati relativi alla propria attivita' istituzionale, attraverso la sezione riservata del Sito Istituzionale denominata «Portale del magistrato», utilizzando le proprie credenziali (username e password).
2. Gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione del fascicolo processuale, nei limiti dell'incarico ricevuto, attraverso una sezione riservata del Sito Istituzionale denominata «Ausiliari del Giudice», inserendo le proprie credenziali (username e password). La richiesta di credenziali e' effettuata per via telematica utilizzando l'apposita funzione del sito istituzionale. Le credenziali sono rilasciate a mezzo PEC, con le stesse modalita' di seguito previste per i difensori, all'indirizzo risultante da pubblici elenchi e sono disattivate al termine dell'incarico.
3. L'avvocato difensore munito di procura, anche se non costituito in giudizio, puo' richiedere il rilascio delle credenziali di accesso al fascicolo informatico utilizzando l'apposita funzione presente nel Portale dell'Avvocato. Le credenziali, rilasciate con le modalita' indicate nel presente articolo, sono disattivate decorsi 60 giorni dalla data del rilascio.
4. Ai fini del rilascio delle credenziali di accesso, l'avvocato difensore deve fornire i propri dati identificativi.
5. Le credenziali di accesso sono inviate all'indirizzo PEC del difensore, previa verifica della correttezza dei dati identificativi comunicati.
6. La password comunicata deve essere necessariamente cambiata al primo accesso.
7. I difensori appartenenti agli uffici legali di enti pubblici che abbiano dichiarato al ReGIndE una PEC collettiva, anche al fine di accedere ai fascicoli informatici dei giudizi nei quali assumono il patrocinio, devono comunicare al ReGIndE un indirizzo di PEC personale, con le modalita' specificate in apposita sezione del Sito Istituzionale. Le credenziali di accesso sono inviate dal S.I.G.A. a tale indirizzo, previa verifica della correttezza dei dati identificativi.
8. Le parti che possono stare in giudizio personalmente possono accedere al S.I.G.A. tramite una apposita sezione riservata del Sito Istituzionale. La richiesta delle credenziali di accesso (username e password) e' presentata all'Ufficio giudiziario interessato, anche attraverso invio tramite PEC di apposito modulo reso disponibile sul sito istituzionale, ed e' inoltrata dall'Ufficio giudiziario al Segretariato della Giustizia Amministrativa mediante l'apposita funzione presente nel Sito Istituzionale.
9. L'accesso delle parti private e pubbliche abilitate all'accesso al fascicolo processuale tenuto con modalita' informatiche avviene attraverso una sezione riservata del Sito istituzionale denominata «Parti», utilizzando apposite credenziali di accesso personale (username e password). Le credenziali sono rilasciate, previa identificazione, alla PEC del soggetto richiedente.
10. Il Segretariato della Giustizia Amministrativa fornisce al personale delle Segreterie le credenziali necessarie all'espletamento delle proprie attivita' istituzionali. La richiesta di rilascio delle credenziali di accesso e' presentata con PEC dal Segretario Generale dell'ufficio giudiziario o dal Dirigente amministrativo, responsabili della corretta gestione delle credenziali, al Responsabile del SIGA nel rispetto delle direttive impartite dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.
11. La password assegnata agli aventi titolo e' efficace per non oltre tre mesi dalla data di rilascio trascorsi i quali deve essere cambiata, ed e' comunque disattivata decorsi 6 mesi dalla data del rilascio senza che sia stata utilizzata.
12. Nel caso di scadenza della password o di accesso al S.I.G.A. con password erronea per piu' di tre tentativi, l'accesso al sito e' interdetto e la procedura di accreditamento deve essere ripetuta.
13. Le credenziali di accesso rilasciate per l'accesso al S.I.G.A. sono strettamente personali e sono incedibili. Il titolare delle credenziali e' responsabile del loro uso e risponde per ogni accesso indebito al sistema nonche' per l'eventuale indebita divulgazione a terzi di dati riservati.
14. Gli accessi ai dati processuali del S.I.G.A. sono tracciati da log che sono conservati con modalita' protetta per dieci anni e sono consegnati periodicamente al Responsabile per il trattamento dei dati.
15. Diverse modalita' per l'identificazione degli aventi titolo all'accesso e per il rilascio delle relative password possono essere stabilite dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
16. Ulteriori modalita' di autenticazione informatica potranno essere adottate a seguito di evoluzione tecnologica del Sistema secondo le previste procedure di adeguamento dei parametri tecnici.
17. In tutti i casi di cui alla presente disposizione l'accesso, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e' consentito previa identificazione degli utenti abilitati in conformita' all'articolo 64 del CAD.
 
Art. 19
Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche per l'esecuzione del presente regolamento sono disciplinate nell'Allegato A).
2. I parametri tecnici sono adeguati ed aggiornati in base all'evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA, previa comunicazione al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti la protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, e le modifiche sono pubblicate sul sito web della giustizia amministrativa.
 
Art. 20
Verifica dello stato di attuazione
del processo amministrativo telematico

1. Il Responsabile del SIGA trasmette, con cadenza semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, una relazione sullo stato di attuazione del processo amministrativo telematico, prospettando eventuali ragioni di modifica del presente regolamento su intesa con il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
 
Art. 21
Disposizioni finali

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dal 1° luglio 2016, data di introduzione del processo amministrativo telematico.
2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1-bis, delle disposizioni di attuazione del CPA, dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2016 si procede all'applicazione in via sperimentale delle disposizioni in esso contenute presso i Tribunali Amministrativi regionali, il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Siciliana, secondo modalita' dettate dagli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4. In tale fase il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa cura la predisposizione dei mezzi e la formazione del personale per l'applicazione del processo telematico.
3. La sperimentazione puo' valersi di modalita' di simulazione e della redazione di protocolli funzionali alla graduale verifica del Sistema. Ove la sperimentazione interessi la generalita' dei ricorsi da presentarsi in specifiche sedi, delle modalita' e della data di avvio di essa nel singolo Ufficio Giudiziario e' dato avviso con provvedimento del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Nella fase della sperimentazione continuano ad essere applicate le previgenti disposizioni in materia di perfezionamento degli adempimenti processuali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 febbraio 2016

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
De Vincenti
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 676

Note all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 13, comma 1-bis, Allegato 2,
al citato decreto legislativo n. 104 del 2010, si vedano le
note alle premesse.
 
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