Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 marzo 2016
Determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento (CE) n. 607/2009.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il Reg. (CE) n. 607 del 14 luglio 2009 della Commissione recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Visto il Reg. (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, che abroga i Regolamenti (CE) nn. 509 e 510 del 29 marzo 2006;
Visto il Reg. (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti;
Visto il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 inerente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee", che prevede che i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificita' sono costituiti ai sensi dell'art. 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi relativi alle denominazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di contabilita' e finanza pubblica e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2014, foglio n. 1075, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;
Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2015, n. 1998, recante "Disposizioni attuative dell'art. 6, comma 1, decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51 relative al trasferimento delle funzioni svolte dalla gestione commissariale di cui all'art. 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 1995, n. 105", registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2015, Reg. n. 2514, con il quale sono state apportate delle modifiche al decreto ministeriale del 13 febbraio 2014;
Considerato che la decisione della Commissione europea n. 7167 del 30 settembre 2009, che prevede la ripartizione delle risorse per le misure di cui all'art. 4 della legge n. 499/1999, e' terminata il 30 settembre 2015;
Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
Considerata la necessita' di attuare un nuovo regime ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 e ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, tenuto conto degli orientamenti sopra citati;
Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2015 n. 4398, con il quale e' stato abrogato il decreto ministeriale 22 dicembre 2010 n. 20609 e s.m.i., inerente la determinazione dei criteri e delle modalita' di concessione contributi volti alla valorizzazione dei prodotti DOP e IGP;
Ritenuto necessario emanare un nuovo decreto al fine di determinare i criteri e le modalita' per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento (CE) n. 607/2009, anche in considerazione della necessita' di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e fornire chiare indicazioni in merito alla presentazione delle richieste di contribuzione ed alle modalita' per la concessione dei predetti contributi;

Decreta:

Art. 1
Finalita'

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, criteri e modalita' per la concessione di contributi, da parte del Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, finalizzati a:
a) sviluppare azioni di informazione e di divulgazione per migliorare la comunicazione sull'origine, le proprieta', le caratteristiche e la qualita' dei prodotti contraddistinti dal riconoscimento U.E., ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e del Regolamento (CE) n. 607/2009, di seguito prodotti DOP e IGP;
b) sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti DOP e IGP;
c) sviluppare azioni di monitoraggio sul mercato per verificare l'uso corretto delle denominazioni dei prodotti DOP e IGP;
d) favorire azioni che garantiscono un'adeguata protezione giuridica dei prodotti DOP e IGP.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Iniziative

1. Per la realizzazione delle finalita' indicate all'art. 1 del presente decreto, sia in campo nazionale che internazionale, possono essere finanziate:
A) iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza e favorire la divulgazione dei prodotti DOP e IGP attraverso le seguenti attivita':
a) organizzazione e partecipazione a fiere, convegni, esposizioni, concorsi, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
b) pubblicazione e divulgazione di conoscenze destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti DOP e IGP, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 24 del Regolamento (UE) n. 702/2014;
c) informazione sui prodotti DOP e IGP, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
d) scambi interaziendali di breve durata, ivi comprese le visite di aziende agricole nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
B) iniziative volte a garantire la salvaguardia ed a sostenere lo sviluppo dei prodotti DOP e IGP attraverso le seguenti attivita':
a) formazione professionale e acquisizione di competenze e attivita' dimostrative, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
b) studi e ricerche idonei a monitorare il mercato, a garantire la salvaguardia e lo sviluppo dei prodotti DOP e IGP nel rispetto dell'art. 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 25 del Reg. (UE) 651/2014;
c) consulenza, limitata ai prodotti di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014 nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 18 di tale Regolamento.
I progetti possono riguardare una o piu' attivita' indicate alla lettera A) ed una o piu' attivita' indicate alla lettera B), di seguito lettera A) e lettera B).
 
Art. 3
Soggetti proponenti

1. Sono ammessi a presentare istanza di contributo per le iniziative di cui alla lettera A) e alla lettera B), del precedente art. 2, i seguenti soggetti:
a) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 o del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
b) Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
c) Associazioni temporanee di imprese, di seguito ATI, tra i soggetti proponenti di cui alle precedenti lettere a) e b) e/o gli Organismi associativi operanti nel settore delle DOP ed IGP.
 
Art. 4
Soggetti esclusi

1. Non possono presentare istanza di contributo:
a) le grandi imprese, come definite dall'allegato I al Regolamento (UE) n. 702/2014;
b) le imprese in difficolta', ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto (14) del Regolamento (UE) n. 702/2014 ed ai sensi dell'art. 1, par. 4, punto c) del Regolamento (UE) n. 651/2014;
c) i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Regolamento (UE) 702/2014.
 
Art. 5
Requisiti dei soggetti proponenti

1. I soggetti di cui all'art. 3 del presente decreto devono dimostrare di possedere capacita' tecnico-organizzativa, mezzi e strumenti idonei per la realizzazione e la gestione delle iniziative proposte, nonche' eventuali esperienze acquisite o in corso nel settore, comprovate da idonea documentazione come specificato nell'allegato B), che e' parte integrante del presente decreto. Tali soggetti devono risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti come indicato nell'allegato B) del presente decreto.
2. I soggetti proponenti devono soddisfare, altresi', i requisiti di cui all'allegato I, articoli 1 e 2, del Regolamento (UE) 702/2014 e del Regolamento (UE) 651 del 1° luglio 2014.
 
Art. 6
Termini e modalita' di presentazione

1. Le istanze per la richiesta di contributi per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2 del presente decreto devono pervenire - pena l'esclusione - al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro e non oltre le ore 17.00 dell'8 marzo di ogni anno, in duplice copia, secondo le indicazioni contenute nell'allegato B) del presente decreto.
Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo il termine per la presentazione delle istanze e' prorogato al primo giorno utile lavorativo. Le istanze, pena l'esclusione, devono essere compilate e presentate secondo i termini e le condizioni di cui all'allegato B) del presente decreto.
2. Il soggetto proponente puo' presentare un'unica istanza per le iniziative di cui alla lettera A) ed un'unica istanza per le iniziative di cui alla lettera B) del presente decreto in buste separate secondo quanto previsto dall'allegato B) del presente decreto.
3. Ogni istanza deve contenere, pena l'esclusione, tutte le indicazioni e la documentazione previste all'allegato B) del presente decreto.
4. I soggetti proponenti che si costituiscono in ATI presentano un'unica istanza allegando un protocollo d'intesa da cui risultino gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli associati.
5. E' consentita la presentazione dell'istanza da parte di ATI non ancora costituite. In tale caso, il protocollo d'intesa, sottoscritto da tutti i soggetti, deve contenere l'impegno, nel caso di approvazione del progetto - entro 20 giorni dalla notifica del decreto di concessione contributo- a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di presentazione dell'istanza e qualificato come mandatario, al quale l'Amministrazione eroga l'eventuale contributo, pena la revoca dello stesso. In caso di ritiro di uno o piu' soggetti dall'ATI che rechi pregiudizio allo svolgimento del progetto stesso, l'Amministrazione revochera' il contributo.
6. L'istanza presentata dall'ATI deve contenere, pena l'esclusione, per ogni componente dell'ATI tutte le indicazioni e la documentazione previste all'allegato B) del presente decreto.
7. Gli Organismi associativi operanti nel settore delle DOP e IGP - che possono partecipare come componenti di ATI - oltre a non avere finalita' di lucro, devono possedere, tra le proprie finalita' statutarie, pena l' esclusione, la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti DOP e IGP.
8. Non e' consentito ai soggetti facenti parte di un'ATI di presentare istanza di contributo in forma individuale.
 
Art. 7
Criteri e stanziamenti

1. I criteri, per la valutazione delle istanze di cui alle lettere A) e B) sono indicati all'allegato A), che e' parte integrante del presente decreto.
2. Le istanze sono ammesse a contributo come di seguito riportato:
lettera A
importo massimo di contributo 60.000,00 euro, graduato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di cui al successivo art. 8.
lettera B
importo massimo di contributo 250.000,00 euro, graduato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione di cui al successivo art. 8.
3. Gli stanziamenti complessivi disponibili, per le lettere A) e B), sono pubblicati sul sito del Ministero. La pubblicazione puo' avvenire successivamente alla data di presentazione delle istanze, di cui all'art. 6, comma 1 del presente decreto.
 
Art. 8
Iter istruttorio e determinazione dei beneficiari
e del contributo

1. Con provvedimento direttoriale e' istituita una Commissione che provvede a verificare l'ammissibilita' delle istanze e della relativa documentazione nonche' a valutare quelle ammissibili assegnando ad ognuna un punteggio, utilizzando la scheda contenente i criteri di valutazione di cui all'allegato A) del presente decreto.
2. Sono ammissibili a contributo i progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore o uguale a 65 purche' abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a 25 per il seguente criterio: "1. Coerenza delle attivita' previste nel progetto con il raggiungimento delle finalita' di cui alle lettere a) e b) del presente decreto" e 7 punti per il seguente criterio: "3. Risultati che si intendono raggiungere, compresa la ricaduta sulla denominazione e/o consumatore con l'indicazione del metodo di misurazione individuato", di cui all'allegato A) del presente decreto. I relativi soggetti proponenti sono individuati con decreto di approvazione delle graduatorie pubblicato sul sito del Ministero.
3. Ai soggetti proponenti non presenti in graduatoria e' comunicato il punteggio della Commissione, entro 30 giorni dal termine dei lavori della stessa.
4. L'idoneita' delle istanze presentate non comporta l'ammissione a contributo, qualora non vi siano disponibilita' finanziarie sul pertinente capitolo di bilancio.
5. La ripartizione dei fondi disponibili sara' effettuata in misura direttamente proporzionale rispetto al punteggio attribuito dalla Commissione, ed in base all'ordine di graduatoria, come indicato al precedente art. 7, sulla base delle disponibilita' finanziarie dell'anno in corso.
6. La percentuale massima di contributo da erogare non supera il 90% delle spese che saranno ammesse, fermo restando percentuali diverse di contribuzione indicate all'allegato C) che e' parte integrante del presente decreto.
 
Art. 9
Termini e modalita' di concessione del contributo

1. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita' di cassa, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'intesse legale e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e la sua operativita' entro 15 giorni a semplice richiesta all'Amministrazione.
2. L'eventuale concessione delle varianti, le modalita' e i tempi concernenti la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, nonche' la presentazione della documentazione necessaria al fine della liquidazione del contributo sono contenute in specifici decreti direttoriali di concessione contributo.
3. La realizzazione delle iniziative deve essere completata entro 15 mesi dalla data di emanazione dei decreti di concessione contributo.
4. Il Ministero si riserva la facolta' di concedere la proroga del termine di scadenza del progetto previa presentazione di motivata istanza e di relazione sullo stato di attuazione delle attivita' realizzate.
5. Il responsabile del procedimento amministrativo e' il dirigente dell'Ufficio PQAI IV - Direzione Generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Dipartimento delle Politiche Competitive della qualita' agroalimentare ippiche e della pesca.
 
Art. 10
Esenzione

1. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 21, 24 e 31 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1º luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
2. Gli aiuti di Stato previsti dal presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi degli articoli 3, 18, 19, 25 e 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187/1 del 26 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti.
 
Art. 11
Trasmissione alla Commissione europea
ed entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, la sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso.
2. Il presente decreto entra in vigore dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.
 
Art. 12
Disposizioni transitorie

1. Con riferimento all'annualita' 2016, il termine per la presentazione delle istanze di cui all'art. 6 del presente decreto e' fissato al 14 aprile 2016, entro e non oltre le ore 17,00, pena l'esclusione.
2. Le istanze possono essere presentate dal giorno di pubblicazione sul sito internet del Ministero, del numero di identificazione dell'aiuto riportato sulla ricevuta inviata dalla Commissione europea.
3. Gli allegati A), B), C) e D) nonche' l'art. 12, comma 1 del presente decreto, possono essere modificati con Decreti Direttoriali nel rispetto della procedura prevista agli articoli 11 e 12 del presente decreto.
 
Art. 13
Pubblicazione

1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall'art. 9, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e dall'art. 9 del Regolamento (CE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
2. Il presente decreto e' inviato all'Organo di Controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermo restando quanto disposto all'art. 11 del presente decreto.
Roma, 1° marzo 2016

Il Ministro: Martina

Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 639
 
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