Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2016 (vai al sommario)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 16 marzo 2016
Individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato.


IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni, che demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei beni di proprieta' dello Stato;
Visto, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
Vista la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;
Visto l'elenco predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati beni immobili di proprieta' dello Stato;
Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Decreta:

Art. 1

Sono di proprieta' dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili in capo allo Stato e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 
Art. 3

Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 
Art. 4

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 
Art. 5

Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
 
Art. 6

Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprieta' dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2016

Il direttore: Reggi
 
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