Gazzetta n. 70 del 24 marzo 2016 (vai al sommario)
LEGGE 23 marzo 2016, n. 41
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da due a sette anni.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da otto a dodici anni.
La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, e' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
La pena di cui al comma precedente si applica altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di piu' persone, ovvero la morte di una o piu' persone e lesioni a una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni diciotto.
Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). - Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a cinque anni».
2. L'articolo 590-bis del codice penale e' sostituito dai seguenti:
«Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, e' punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi' al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, e' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Le pene di cui al comma precedente si applicano altresi':
1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocita' pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocita' superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimita' o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena e' aumentata se il fatto e' commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprieta' dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena e' diminuita fino alla meta'.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni sette.
Art. 590-ter. (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). - Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena e' aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a tre anni.
Art. 590-quater. (Computo delle circostanze). - Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 589-ter, 590-bis, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
Art. 590-quinquies. (Definizione di strade urbane e extraurbane). - Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;
b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi»;
c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
d) all'articolo 589, il terzo comma e' abrogato;
e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo e' soppresso.
4. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;
b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il piu' vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi e' data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facolta' di assistervi, senza che cio' possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».
5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) e' aggiunta la seguente:
«m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice penale»;
b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) e' aggiunta la seguente:
«m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;
c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis»;
d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;
e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;
f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale»;
g) all'articolo 552:
1) al comma 1-bis, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice»;
2) al comma 1-ter, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice».
6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 189, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di lesioni personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato»;
b) all'articolo 222:
1) al comma 2, il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui e' stata pronunciata la sentenza»;
2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non puo' conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non puo' conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine e' elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e' ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.
3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non puo' conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine e' raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e' ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.
3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e' annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495»;
c) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»;
d) all'articolo 223, comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonche' nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale»;
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validita' della patente di guida puo' essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni»;
e) all'articolo 223, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo. L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e' annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite del collegamento informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495».
7. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «nonche' ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 157, 582, 589, 590
del codice penale, come modificati dalla presente legge:
"Art. 157. Prescrizione. Tempo necessario a
prescrivere.
La prescrizione estingue il reato decorso il tempo
corrispondente al massimo della pena edittale stabilita
dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se
si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di
contravvenzione, ancorche' puniti con la sola pena
pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato
consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione
per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le
circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le
quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da
quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual
caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto
per l'aggravante.
Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il
tempo necessario a prescrivere e' determinato a norma del
secondo comma.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente
o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria,
per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha
riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da
quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il
termine di tre anni.
I termini di cui ai commi che precedono sono
raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 589,
secondo e terzo comma, e 589-bis, nonche' per i reati di
cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono
sono altresi' raddoppiati per i delitti di cui al titolo
VI-bis del libro secondo, per il reato di cui all'articolo
572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del
titolo XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis,
609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti
la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal
terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma
dell'articolo 609-quater.
La prescrizione e' sempre espressamente rinunciabile
dall'imputato.
La prescrizione non estingue i reati per i quali la
legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto
dell'applicazione di circostanze aggravanti."
"Art. 582. Lesione personale.
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla
quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti
giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti
previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle
indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo
577, il delitto e' punibile a querela della persona
offesa."
"Art. 589. Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e'
punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della
reclusione da due a sette anni.
(Abrogato).
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di
una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non puo' superare gli anni quindici."
"Art. 590. Lesioni personali colpose.
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione
personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con
la multa fino a euro 309.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da
uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se e'
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione
da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro
2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della
reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa,
salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso,
limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative
all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale.".
- Si riporta il testo degli articoli 224-bis, 359-bis,
380, 381, 406, 416, 429, 550 e 552 del codice di procedura
penale, come modificati dalla presente legge:
"Art. 224-bis. Provvedimenti del giudice per le perizie
che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere
sulla liberta' personale.
1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato
o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena
dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a
tre anni, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e
590-bis del codice penale e negli altri casi espressamente
previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia e'
necessario compiere atti idonei ad incidere sulla liberta'
personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di
mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della
determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e
non vi e' il consenso della persona da sottoporre all'esame
del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con
ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta
assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224,
l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullita':
a) le generalita' della persona da sottoporre all'esame
e quanto altro valga ad identificarla;
b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la
descrizione sommaria del fatto;
c) l'indicazione specifica del prelievo o
dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo
rendono assolutamente indispensabile per la prova dei
fatti;
d) l'avviso della facolta' di farsi assistere da un
difensore o da persona di fiducia;
e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non
dovuta a legittimo impedimento, potra' essere ordinato
l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalita' di
compimento.
3. L'ordinanza di cui al comma 1 e' notificata
all'interessato, all'imputato e al suo difensore nonche'
alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello
stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.
4. Non possono in alcun caso essere disposte operazioni
che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o
che possono mettere in pericolo la vita, l'integrita'
fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero
che, secondo la scienza medica, possono provocare
sofferenze di non lieve entita'.
5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel
rispetto della dignita' e del pudore di chi vi e'
sottoposto. In ogni caso, a parita' di risultato, sono
prescelte le tecniche meno invasive.
6. Qualora la persona invitata a presentarsi per i fini
di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo
impedimento, il giudice puo' disporre che sia accompagnata,
anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora
stabiliti. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il
proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che
siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione
fisica e' consentito per il solo tempo strettamente
necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.
7. L'atto e' nullo se la persona sottoposta al prelievo
o agli accertamenti non e' assistita dal difensore
nominato."
"Art. 359-bis. Prelievo coattivo di campioni biologici
su persone viventi.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma
2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui
all'articolo 224-bis e non vi e' il consenso della persona
interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al
giudice per le indagini preliminari che le autorizza con
ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.
2. Nei casi di urgenza, quando vi e' fondato motivo di
ritenere che dal ritardo possa derivare grave o
irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico
ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con
decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti
dal comma 2 dell'articolo 224-bis, provvedendo a disporre
l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da
sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un
legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle
operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi.
Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero
richiede al giudice per le indagini preliminari la
convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di
accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza
al piu' presto e comunque entro le quarantotto ore
successive, dandone avviso immediatamente al pubblico
ministero e al difensore.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni
degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si
applicano a pena di nullita' delle operazioni e di
inutilizzabilita' delle informazioni cosi' acquisite. Si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo
191.
3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis
del codice penale, qualora il conducente rifiuti di
sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza
alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi e' fondato motivo
di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o
irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui
al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti
possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche
oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli
ufficiali di polizia giudiziaria procedono
all'accompagnamento dell'interessato presso il piu' vicino
presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario
prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione
coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di
sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi
e' data tempestivamente notizia al difensore
dell'interessato, che ha facolta' di assistervi, senza che
cio' possa comportare pregiudizio nel compimento delle
operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e
2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive,
il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e
degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le
indagini preliminari, che provvede al piu' presto e
comunque entro le quarantotto ore successive, dandone
immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le
operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle
condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis."
"Art. 380. Arresto obbligatorio in flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di
un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della
reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel
massimo a venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli
ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono
all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei
seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti
nel titolo I del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto
dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
titolo VI del libro II del codice penale per i quali e'
stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
a tre anni o nel massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto
dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile
previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi
primo e secondo, anche se relativo al materiale
pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies
del codice penale;
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto
dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo
comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto
dall'articolo 609-octies del codice penale;
d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di cui
all'articolo 609-quater, primo e secondo comma, del codice
penale;
e) delitto di furto quando ricorre la circostanza
aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti
previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima
ipotesi, 3) e 5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo
che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis
del codice penale, salvo che ricorra la circostanza
attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4),
del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del
codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629
del codice penale;
f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata
di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del
codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o
psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico
approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per
i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge
stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e
organizzazione delle associazioni segrete previste
dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 [della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis
comma 2 del codice penale], delle associazioni di carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile
1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei
gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno
1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti
o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre
1975, n. 654;
l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione
e organizzazione della associazione di tipo mafioso
prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
l-ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo
572 e dall'articolo 612-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e
organizzazione della associazione per delinquere prevista
dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se
l'associazione e' diretta alla commissione di piu' delitti
fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
d), f), g), i) del presente comma;
m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di
documento di identificazione falso previsti dall'articolo
497-bis del codice penale;
m-ter) delitti di promozione, direzione,
organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto
di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio
dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto
dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, del codice
penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza e' eseguito se la querela viene
proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'."
"Art. 381. Arresto facoltativo in flagranza.
1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza
di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il
quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto
colposo per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in
flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui
previsto dall'articolo 316 del codice penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice
penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e
di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e
444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530
del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del
codice penale;
f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo
614, primo e secondo comma, del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635
comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646
del codice penale;
l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale
pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma,
e 600-quater del codice penale, anche se relative al
materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del
medesimo codice;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non
riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della
legge 18 aprile 1975, n. 110;
m-bis);
m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico
ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o
di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali,
previste dall'articolo 495-ter del codice penale.
m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi
o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo,
terzo, quarto e quinto comma, del codice penale.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela,
l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela
viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente
nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si
procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e'
giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla
pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o
dalle circostanze del fatto.
4-bis. Non e' consentito l'arresto della persona
richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria
o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto
delle informazioni o il rifiuto di fornirle."
"Art. 406. Proroga del termine.
1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, puo'
richiedere al giudice, per giusta causa, la proroga del
termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene
l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei
motivi che la giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal
pubblico ministero nei casi di particolare complessita'
delle indagini ovvero di oggettiva impossibilita' di
concluderle entro il termine prorogato.
2-bis. Ciascuna proroga puo' essere autorizzata dal
giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli
articoli 572, 589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo
comma, 590-bis e 612-bis del codice penale, la proroga di
cui al comma 1 puo' essere concessa per non piu' di una
volta.
3. La richiesta di proroga e' notificata, a cura del
giudice, con l'avviso della facolta' di presentare memorie
entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona
sottoposta alle indagini nonche' alla persona offesa dal
reato che, nella notizia di reato o successivamente alla
sua presentazione, abbia dichiarato di volere esserne
informata. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
4. Il giudice autorizza la proroga del termine con
ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento
del pubblico ministero e dei difensori.
5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si
debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine
previsto dal comma 3 secondo periodo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare
avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
indagini nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla
persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle
forme previste dall'articolo 127.
5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si
applicano se si procede per taluno dei delitti indicati
nell'articolo 51 comma 3-bis e nell'articolo 407, comma 2,
lettera a), numeri 4 e 7-bis. In tali casi, il giudice
provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla
presentazione della richiesta, dandone comunicazione al
pubblico ministero.
6. Se non ritiene di respingere la richiesta di
proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico
ministero a proseguire le indagini.
7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di
proroga, il giudice, se il termine per le indagini
preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore
a dieci giorni per la formulazione delle richieste del
pubblico ministero a norma dell'articolo 405.
8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione
della richiesta di proroga e prima della comunicazione del
provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre
che, nel caso di provvedimento negativo, non siano
successivi alla data di scadenza del termine
originariamente previsto per le indagini."
"Art. 416. Presentazione della richiesta del pubblico
ministero.
1. La richiesta di rinvio a giudizio e' depositata dal
pubblico ministero nella cancelleria del giudice.
La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non e'
preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis,
nonche' dall'invito a presentarsi per rendere
l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3,
qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto
di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di
cui all'articolo 415-bis, comma 3.
2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo
contenente la notizia di reato, la documentazione relativa
alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti
davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo
del reato e le cose pertinenti al reato sono allegati al
fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.
2-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli
articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale,
la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero
deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura
delle indagini preliminari."
"Art. 429. Decreto che dispone il giudizio.
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato e le altre indicazioni
personali che valgono a identificarlo nonche' le
generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora
risulti identificata;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del
fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei
fatti cui esse si riferiscono;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice
competente per il giudizio;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sara' giudicato in contumacia;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e
dell'ausiliario che l'assiste.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'
identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dal comma 1 lettere c) e f).
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il
giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti
giorni.
3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli
articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale,
il termine di cui al comma 3 non puo' essere superiore a
sessanta giorni.
4. Il decreto e' notificato all'imputato contumace
nonche' all'imputato e alla persona offesa comunque non
presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1
dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data
fissata per il giudizio."
"Art. 550. Casi di citazione diretta a giudizio.
1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale con
la citazione diretta a giudizio quando si tratta di
contravvenzioni ovvero di delitti puniti con la pena della
reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con
la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 415-bis. Per la determinazione della pena si
osservano le disposizioni dell'articolo 4.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando
si procede per uno dei seguenti reati:
a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista
dall'articolo 336 del codice penale;
b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista
dall'articolo 337 del codice penale;
c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a
norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;
d) violazione di sigilli aggravata a norma
dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;
e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo
comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in
cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato
lesioni gravi o gravissime;
e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate,
a norma dell'articolo 590-bis del codice penale;
f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice
penale;
g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice
penale.
3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione
penale con citazione diretta per un reato per il quale e'
prevista l'udienza preliminare e la relativa eccezione e'
proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma
1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli
atti al pubblico ministero."
"Art. 552. Decreto di citazione a giudizio.
1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:
a) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni
personali che valgono a identificarlo nonche' le
generalita' delle altre parti private, con l'indicazione
dei difensori;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti
identificata;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa,
delle circostanze aggravanti e di quelle che possono
comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con
l'indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio
nonche' del luogo, del giorno e dell'ora della
comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non
comparendo sara' giudicato in contumacia;
e) l'avviso che l'imputato ha facolta' di nominare un
difensore di fiducia e che, in mancanza, sara' assistito
dal difensore di ufficio;
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti,
l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, puo' presentare le richieste
previste dagli articoli 438 e 444 ovvero presentare domanda
di oblazione;
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini
preliminari e' depositato nella segreteria del pubblico
ministero e che le parti e i loro difensori hanno facolta'
di prenderne visione e di estrarne copia;
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e
dell'ausiliario che lo assiste.
1-bis. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i
reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice,
il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro
trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
1-ter. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti
dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale e per i
reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice,
la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), e'
fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del
decreto.
2. Il decreto e' nullo se l'imputato non e'
identificato in modo certo ovvero se manca o e'
insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti
dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto e'
altresi' nullo se non e' preceduto dall'avviso previsto
dall'articolo 415-bis, nonche' dall'invito a presentarsi
per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375,
comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo
abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del
medesimo articolo 415-bis.
3. Il decreto di citazione e' notificato all'imputato,
al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni
prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Nei
casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il
termine e' ridotto a quarantacinque giorni.
4. Il decreto di citazione e' depositato dal pubblico
ministero nella segreteria unitamente al fascicolo
contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati
nell'articolo 416, comma 2.".
- Si riporta il testo degli articoli 189, 219, 222 e
223 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada), come modificati dalla presente legge:
"Art. 189. Comportamento in caso di incidente.
1. L'utente della strada, in caso di incidente comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di
fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro
che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in
atto ogni misura idonea a salvaguardare la sicurezza della
circolazione e, compatibilmente con tale esigenza
adoperarsi affinche' non venga modificato lo stato dei
luoghi e disperse le tracce utili per l'accertamento delle
responsabilita'.
3. Ove dall'incidente siano derivati danni alle sole
cose, i conducenti e ogni altro utente della strada
coinvolto devono inoltre, ove possibile, evitare intralcio
alla circolazione, secondo le disposizioni dell'art. 161.
Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi,
dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla
circolazione, salva soltanto l'esecuzione, con assoluta
urgenza, degli eventuali rilievi necessari per appurare le
modalita' dell'incidente.
4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire
le proprie generalita', nonche' le altre informazioni
utili, anche ai fini risarcitori, alle persone danneggiate
o, se queste non sono presenti, comunicare loro nei modi
possibili gli elementi sopraindicati.
5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di incidente, con
danno alle sole cose, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 296 ad
euro 1.183. In tale caso, se dal fatto deriva un grave
danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80,
comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida da quindici giorni
a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso
di incidente con danno alle persone, non ottempera
all'obbligo di fermarsi, e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno
a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le
misure previste dagli articoli 281,282,283 e 284 del codice
di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti
dall'articolo 280 del medesimo codice, ed e' possibile
procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del
codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di
pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente
alle persone ferite, e' punito con la reclusione da un anno
a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un
periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore
a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI.
8. Il conducente che si fermi e, occorrendo, presti
assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona,
mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di
polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il
delitto di lesioni personali colpose, non e' soggetto
all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato;
8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le
ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si
mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria,
non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo
del comma 6.
9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente
comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi
danno a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o
protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni
misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di
soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque
non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 413 ad euro 1.656. Le persone coinvolte in un
incidente con danno a uno o piu' animali d'affezione, da
reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea
ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.
Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo
precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 83 ad euro 331."
"Art. 219. Revoca della patente di guida.
1. Quando, ai sensi del presente codice, e' prevista la
revoca della patente di guida, il provvedimento e' emesso
dal competente ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma
1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione
quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa
accessoria, nonche' nei casi previsti dall'art. 120, comma
1.
2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca
sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che
accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la
legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne da'
comunicazione al prefetto del luogo della commessa
violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni
predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata
della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di
Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da'
comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
3. Il provvedimento di revoca della patente previsto
dal presente articolo nonche' quello disposto ai sensi
dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la
perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e
fisici prescritti, e' atto definitivo.
3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova
patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal
momento in cui e' divenuto definitivo il provvedimento di
cui al comma 2.
3-ter. Quando la revoca della patente di guida e'
disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli
186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova
patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data
di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai
commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222.
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei
conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere
b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati
di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187,
costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile."
"Art. 222. Sanzioni amministrative accessorie
all'accertamento di reati.
1. Qualora da una violazione delle norme di cui al
presente codice derivino danni alle persone, il giudice
applica con la sentenza di condanna le sanzioni
amministrative pecuniarie previste, nonche' le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione o della revoca
della patente.
2. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni
a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale
colposa grave o gravissima la sospensione della patente e'
fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la
sospensione e' fino a quattro anni. Alla condanna, ovvero
all'applicazione della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice
penale consegue la revoca della patente di guida. La
disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso
in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la
sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648
del codice di procedura penale, nel termine di quindici
giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente
per il luogo della commessa violazione, che emette
provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla
guida sul territorio nazionale, per un periodo
corrispondente a quello per il quale si applica la revoca
della patente, nei confronti del soggetto contro cui e'
stata pronunciata la sentenza.
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente fino a quattro anni e' diminuita
fino a un terzo nel caso di applicazione della pena ai
sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale.
3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa
accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di
recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo
di cinque anni a decorrere dalla data della condanna
definitiva per la prima violazione.
3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione
accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del
presente articolo per i reati di cui all'articolo 589-bis,
secondo, terzo e quarto comma, del codice penale,
l'interessato non puo' conseguire una nuova patente prima
che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato
di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice
penale, l'interessato non puo' conseguire una nuova patente
prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale
termine e' elevato a venti anni nel caso in cui
l'interessato sia stato in precedenza condannato per i
reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e
2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del
presente codice. Il termine e' ulteriormente aumentato sino
a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia
ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1,
del presente codice, e si sia dato alla fuga.
3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione
accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del
presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis,
primo comma, e 590-bis del codice penale, l'interessato non
puo' conseguire una nuova patente di guida prima che siano
decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine e'
raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in
precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186,
commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui
all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il
termine e' ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel
caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli
obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato
alla fuga.
3-quater. Per i titolari di patente di guida rilasciata
da uno Stato estero, il prefetto del luogo della commessa
violazione adotta un provvedimento di inibizione alla guida
sul territorio nazionale valido per il medesimo periodo
previsto dal sesto periodo del comma 2. L'inibizione alla
guida sul territorio nazionale e' annotata nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo
225 del presente codice per il tramite del collegamento
informatico integrato di cui al comma 7 dell'articolo 403
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495."
"Art. 223. Ritiro della patente di guida in conseguenza
di ipotesi di reato.
1. Nelle ipotesi di reato per le quali e' prevista la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione o
della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo
accertatore della violazione ritira immediatamente la
patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci
giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della
commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti,
dispone la sospensione provvisoria della validita' della
patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il
provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma
11, e' comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida.
2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si
applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo
222, commi 2 e 3, nonche' nei casi previsti dagli articoli
589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis
del codice penale. La trasmissione della patente di guida,
unitamente a copia del rapporto e del verbale di
contestazione, e' effettuata dall'agente o dall'organo che
ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto,
ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi
di un'evidente responsabilita', la sospensione provvisoria
della validita' della patente di guida fino ad un massimo
di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis,
secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice
penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove
sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilita',
la sospensione provvisoria della validita' della patente di
guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di
sentenza di condanna non definitiva, la sospensione
provvisoria della validita' della patente di guida puo'
essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni.
2-bis. Qualora la sospensione di cui al comma 2, quarto
periodo, sia disposta nei confronti di titolare di patente
di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto del
luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti, nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di
inibizione alla guida sul territorio nazionale valido per
il medesimo periodo previsto dal comma 2, quarto periodo.
L'inibizione alla guida sul territorio nazionale e'
annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
di cui all'articolo 225 del presente codice per il tramite
del collegamento informatico integrato di cui al comma 7
dell'articolo 403 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la
sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi
dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel
termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al
prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della
patente, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, e'
ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.".
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace,
a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n.
468), come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. Competenza per materia.
1. Il giudice di pace e' competente:
a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli
articoli 581, 582, limitatamente alle fattispecie di cui al
secondo comma perseguibili a querela di parte, ad
esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti
elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il
convivente, 590, limitatamente alle fattispecie
perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle
fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti
commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro
o che abbiano determinato una malattia professionale
quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata
superiore a venti giorni, 594, 595, primo e secondo comma,
612, primo comma, 626, 627, 631, salvo che ricorra
l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 632, salvo che
ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis, 633, primo
comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo
639-bis, 635, primo comma, 636, salvo che ricorra l'ipotesi
di cui all'articolo 639-bis, 637, 638, primo comma, 639 ,
primo comma, e 647 del codice penale;
(Omissis).".
 
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