Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 10 marzo 2016 |
Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 concernente le modalita' di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO dei trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale
Visto l'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato "codice della strada" concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la conferma di validita' della patente di guida; Visto l'art. 23 della legge 29 luglio 2010, n. 120 che rinvia ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina delle modalita' di trasmissione della certificazione medica, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici necessari al conseguimento della patente di guida, rilasciata dai medici previsti all'art. 119 del codice della strada e dall'art. 103, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, recante: "Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento ed il rinnovo di validita' della patente di guida"; Ritenuto di abrogare la disposizione di cui all'art. 4 del decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, che attiene a procedure non in atto, in forza dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 agosto 2013, recante "Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validita' della patente"; Considerata la necessita' di tutelare il generale rispetto delle norme in materia di certificazione dei requisiti di idoneita' psicofisica dei conducenti di veicoli a motore anche in funzione di garanzia dell'ordine pubblico nonche' della sicurezza e della fede pubblica, esigenza garantita dall'assenza di condanne penali; Ritenuto necessario integrare il decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011 con una disposizione che inibisca l'attivita' certificativa di cui all'art. 119 del codice della strada a sanitari non piu' in possesso del requisito di onorabilita' in seguito a condanna per delitti contro la fede pubblica;
Decreta:
Art. 1 Abrogazione dell'art. 4 del decreto dirigenziale 31 gennaio 2011
1. L'art. 4 del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011 e' abrogato. |
| Art. 2 Modifiche all'art. 5 del decreto dirigenziale 31 gennaio 2011
1. All'art. 5 del decreto del capo del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011 sono aggiunti i seguenti commi: a) "3. Con provvedimento del direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' disposta la revoca dei codici di identificazione rilasciati a medici non piu' in possesso del requisito dell'onorabilita' in seguito a condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero anche con sentenza di cui all'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti al libro II, titolo VII, del codice penale. Non potra' essere richiesto un nuovo codice identificativo se non dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla revoca del precedente codice."; b) "4. Con provvedimento del direttore generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' disposta la sospensione dei codici di identificazione rilasciati a medici non piu' in possesso del requisito dell'onorabilita' in seguito a condanna, in via non definitiva, per i reati previsti al libro II, titolo VII, del codice penale.". Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2016
Il capo del Dipartimento: Fumero |
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