Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 10 marzo 2016
Disciplina del versamento del contributo 2015-2016 a carico degli operatori postali di cui all'articolo 2, comma 114, lettera b), del decreto legislativo n. 261/99.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio", come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58;
Visto in particolare l'art. 2, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, il quale dispone, tra l'altro, che agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale "si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio relativi al settore postale, versato da tutti gli operatori del settore medesimo, e al netto, per il fornitore del servizio universale, dell'onere relativo al servizio universale stesso e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'art. 4" e che "la misura del contributo e le modalita' di versamento al bilancio dell'Agenzia sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia";
Visto in particolare l'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, a norma del quale "a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, comma 18, il fornitore del servizio universale e i soggetti esercenti servizi postali di cui agli articoli 5 e 6 contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorita' di regolamentazione mediante il contributo di cui all'art. 2, comma 14, lettera b), del presente decreto";
Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare l'art. 21, che sopprime l'Agenzia nazionale di regolamentazione postale e attribuisce le relative funzioni all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito, "Autorita'" oppure "AGCOM");
Vista la decisione della Commissione europea (2010/C 217/07), del 10 agosto 2010, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi postali e la comunicazione, del 27 dicembre 2011, al Presidente di ERG-Post in cui l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e' designata quale Autorita' nazionale di regolamentazione per il settore postale, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 97/67/CE e s.m.i.;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 26 gennaio 2015, recante "Misura e modalita' del versamento del contributo dovuto dai soggetti operanti nel settore postale all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per gli anni 2012, 2013 e 2014", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2015, n. 30;
Viste le note prot. nn. 55429 dell'8 luglio 2015 e 75344 del 5 novembre 2015, con le quali l'AGCOM ha chiesto a questo Ministero di procedere all'emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per gli anni 2015 e 2016;
Vista la delibera dell'Autorita' n. 688/15/CONS, del 16 dicembre 2015, recante "Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - Approvazione dell'esercizio provvisorio";
Vista la nota di questo Ministero prot. n. 76242 del 22 dicembre 2015, con cui e' stato chiesto all'AGCOM di comunicare dati e informazioni di dettaglio sui costi di funzionamento dell'Autorita' in relazione al settore postale, e la lettera di risposta della stessa Autorita' prot. n. 1437 del 13 gennaio 2016;
Vista la sentenza n. 1933/2016 del TAR del Lazio - Sez. I, depositata il 10 febbraio 2016, che ha annullato il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 26 gennaio 2015, sopra citato;
Considerato che, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 2, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per gli anni 2015 e 2016, l'Autorita' non puo' far fronte alle spese di funzionamento definite nel bilancio di previsione 2016;
Considerata la situazione di estrema difficolta' finanziaria in cui versa l'AGCOM per l'assenza di risorse destinate a coprire i costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite alla stessa nel settore postale e che ha portato all'approvazione, da parte dell'Autorita', con la delibera n. 688/15/CONS sopra citata, della gestione provvisoria del bilancio di previsione per l'esercizio 2016;
Considerata l'esigenza di salvaguardare la continuita' delle funzioni di regolamentazione, vigilanza e tutela del settore postale attribuite all'AGCOM quale Autorita' nazionale di regolamentazione incaricata di svolgere i compiti previsti dalle direttive comunitarie in materia di liberalizzazione, promozione della concorrenza e costruzione del mercato unico europeo dei servizi postali;
Ritenuto di dover assicurare all'Autorita' - nelle more dell'emanazione da parte di questo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del decreto di cui all'art. 2, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, relativo al contributo per gli anni 2015 e 2016 - le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle sue funzioni di regolazione, vigilanza e tutela del settore postale;

Decreta:

Art. 1

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, adotta entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il decreto di determinazione del contributo per gli anni 2015 e 2016 a carico degli operatori del settore postale di cui all'art. 2, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, gli operatori postali di cui all'art. 2, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, versano, per l'anno 2016, un importo pari allo 0,68 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2014, salvo conguaglio sul valore del contributo come determinato dal suddetto decreto ministeriale.
2. L'importo di cui al presente decreto e' determinato applicando l'aliquota di cui al comma 1 ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura e' subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni).
3. Ai sensi dell'art. 2, comma 14, lett. b), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, per il fornitore del servizio universale l'ammontare dei ricavi del settore postale di cui alla voce A1 del conto economico e' determinato al netto dell'onere relativo al servizio universale e dei proventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo.
4. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio versano l'importo di cui al comma 1 sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma 1 per l'anno 2016 alla corrispondente voce delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio 2014. Le societa' che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS applicano l'aliquota di cui al comma 1 per l'anno 2016 ai ricavi conseguiti nel settore postale risultanti dalla voce corrispondente alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico dell'anno 2014.
5. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' e' tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio.
6. La societa' capogruppo nella propria dichiarazione indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna societa', a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata, che opera nei mercati di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
 
Art. 2

1. Sono esentati dal versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno precedente a quello in cui sorge l'obbligo del versamento del contributo.
 
Art. 3

1. Il versamento dell'importo di cui all'art. 1, comma 1, e' eseguito nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle istruzioni adottate dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Il mancato o parziale pagamento dell'importo di cui al presente decreto entro il termine indicato al comma 1 comporta l'avvio della procedura di riscossione e l'applicazione degli interessi di mora, nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 10 marzo 2016

Il Ministro
dello sviluppo economico
Guidi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan
 
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