Gazzetta n. 72 del 26 marzo 2016 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 24 marzo 2016
Attivita' di rimborso alle regioni in attuazione del meccanismo prezzo/volume, per i medicinali «Sovaldi» e «Harvoni». (Determina n. 445/2016).


IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;
Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Vista la determinazione n. 1353/2014 del 12 novembre 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2014, relativa alla specialita' medicinale «Sovaldi»;
Vista la determinazione n. 544/2015 dell'8 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2015, relativa alla specialita' medicinale «Harvoni»;
Visti gli accordi negoziali stipulati in data 29 gennaio 2015 tra AIFA e la societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio per le specialita' medicinali «Sovaldi» e «Harvoni», in cui si prevede l'applicazione di un meccanismo prezzo/volume alle condizioni ivi specificate;
Vista la decisione del CPR dell'AIFA, adottata nella seduta del 30 settembre-1° ottobre 2015, di accettare le restituzioni previste sulla base dell'accordo prezzo/volume di «Sovaldi» e «Harvoni» tramite emissione di note di credito, anziche' tramite payback, gia' consentito ed attuato con det. AIFA n. 982/2015;
Considerato il raggiungimento del terzo scaglione relativo all'applicazione del meccanismo prezzo/volume di cui al paragrafo precedente;
Considerata la rilevante posizione debitoria delle strutture sanitarie ospedaliere, nei confronti della Gilead, per fatture relative all'acquisto di «Sovaldi/Harvoni» che, in alcune regioni, non sono state ancora evase e per le quali non e' possibile procedere alla restituzione tramite payback, non essendo le stesse ancora state pagate/saldate;
Vista la determinazione n. 227/2016 del 12 febbraio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2016, di riforma della precedente determinazione n. 1427/2015, il cui contenuto e' richiamato integralmente;

Determina:

Art. 1

Applicazione meccanismo prezzo/volume

1. Ai fini dell'applicazione del meccanismo prezzo/volume per le specialita' medicinali «Sovaldi» e «Harvoni», l'azienda farmaceutica dovra' provvedere all'emissione di note di credito alle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle Regioni riportati nell'allegato elenco (allegato 1), che e' parte integrante della presente determinazione, congiuntamente alla nota metodologica recante le modalita' di calcolo degli importi stessi (allegato 2).
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2
Metodologia di determinazione dell'importo a carico del titolare di
AIC dei medicinali Sovaldi/Harvoni, in applicazione dell'accordo
prezzo/volume e della relativa ripartizione regionale, da
corrispondere attraverso emissione di note di credito alle
strutture sanitarie.

La determinazione dell'importo a carico del titolare di AIC dei medicinali Sovaldi/Harvoni, in applicazione dell'accordo prezzo/volume, da corrispondere attraverso emissione di note di credito, e' condotta sulla base del monitoraggio a livello nazionale dei pazienti e dei relativi trattamenti inseriti nel registro AIFA. L'ambito di applicazione del presente procedimento considera i pazienti associati ad almeno una dispensazione dei farmaci in questione. Sulla base del riferimento cronologico della prima dispensazione, nel momento in cui viene raggiunto a livello nazionale il numero dei pazienti previsto dai singoli scaglioni del meccanismo prezzo/volume, AIFA provvede ad emanare, con propria determinazione, l'atto che consente l'applicazione dei termini dell'accordo confidenziale sottoscritto tra l'azienda farmaceutica e l'Agenzia per i medicinali Sovaldi/Harvoni, ai sensi del'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i.
La presente metodologia descrive la procedura di quantificazione dell'importo dovuto e la relativa ripartizione regionale, in applicazione del terzo sconto previsto dall'accordo negoziale prezzo/volume al raggiungimento della corrispondente quota attesa di pazienti avviati al trattamento (di seguito terzo scaglione di sconto). Sulla base dei dati contenuti nei registri di monitoraggio AIFA, sono individuati il numero dei trattamenti e le relative confezioni effettivamente dispensate in ogni regione per ogni schema terapeutico. Nel caso in cui un paziente abbia ricevuto la dispensazione di confezioni da piu' di una regione, il valore economico relativo al trattamento del paziente sara' ripartito tra le regioni in base al numero delle confezioni effettivamente dispensate al momento della verifica.
In particolare, la metodologia ha previsto che:
1) Il valore economico complessivo nazionale a carico dell'azienda titolare dei medicinali e' calcolato come differenza tra il prezzo ex-factory al netto dell'IVA e dello sconto per la cessione alle strutture sanitarie pubbliche - richiamato in determinazione di autorizzazione del prezzo e della rimborsabilita' di Sovaldi e Harvoni - ed il medesimo prezzo ulteriormente calcolato al netto dello sconto previsto dall'accordo prezzo/volume in corrispondenza del completamento del terzo scaglione di pazienti applicabile allo specifico trattamento (di seguito definito ∆prezzo ), moltiplicato per il numero delle confezioni effettivamente dispensate tra la precedente verifica e la seconda verifica prevista, per ognuno degli schemi di trattamento, fino al limite massimo delle tre confezioni previste per il trattamento al termine della dodicesima settimana.
Ai fini della composizione del valore del payback complessivo nazionale, come precisato nella nota metodologica allegata al primo procedimento di rimborso a carico di Gilead (Determina AIFA n. 982/2015), e' stato calcolato, per i trattamenti non completati al momento della prima e della seconda verifica (i.e. ovvero che non hanno raggiunto il limite massimo delle 12 settimane di trattamento), il numero delle confezioni ulteriormente dispensate. Ad esso e' stata applicata rispettivamente la prima e la seconda scontistica prevista al momento della prima dispensazione farmaco concorrendo a comporre il valore economico dovuto relativo al terzo scaglione di sconto a carico del titolare di AIC.
2) Il valore economico complessivo a livello nazionale e' ripartito tra le regioni in funzione del numero dei pazienti e delle corrispondenti confezioni dispensate. A tal fine sono stati quantificati il numero dei trattamenti attesi in ogni regione ed i corrispondenti scaglioni, sulla base dell'incidenza percentuale della popolazione regionale residente (dato ISTAT al 1° gennaio 2014) sul totale nazionale. Ai fini del pay-back da accordo P/V concorrono al secondo scaglione i pazienti che hanno ricevuto un numero di confezioni massimo pari a tre, o inferiore in caso di interruzione del trattamento, ovvero in caso di recente avvio dello stesso. Successivamente, e' stata individuata la numerosita' dei pazienti raggiunta (o meno) da ogni regione rispetto a quella attesa al completamento del secondo scaglione di sconto, distintamente da quella delle regioni nelle quali tale numerosita' ha superato quella prevista al termine del medesimo scaglione.
Poiche' ogni paziente puo' aver ottenuto tutte le dispensazioni registrate nell'ambito di una sola regione o, in alternativa, in piu' regioni, il valore del pay-back e' calcolato in base alla scontistica della regione in cui e' avvenuta la prima dispensazione ed e' ripartito tenendo conto delle confezioni effettivamente dispensate in ogni regione. Per esempio, se una regione non ha raggiunto almeno la quota minima di pazienti attesi (i.e.: scaglione zero con ∆prezzo =0), essa concorre al raggiungimento del primo scaglione di sconto a livello nazionale, ma, tuttavia, al momento della verifica (e solo a tale data) non e' attribuibile alcun importo alla suddetta.
Il prodotto del numero delle confezioni dispensate in ogni regione, per i soli pazienti che ricadono nel secondo scaglione, moltiplicato per il ∆prezzo , individua la ripartizione regionale dell'importo maturato a livello regionale. Tuttavia, in quelle regioni che hanno avviato al trattamento un numero di pazienti, rilevato attraverso il registro di monitoraggio AIFA, superiore rispetto a quello atteso al completamento del secondo scaglione, la quota dovuta sara' calcolata sulla base della moltiplicazione del numero delle confezioni relative a tali pazienti per il ∆prezzo corrispondente allo scaglione successivo al secondo.
La quantificazione del pay-back descritta al punto 2) della presente nota metodologica rappresenta il valore derivante dall'applicazione delle scontistiche previste dall'accordo prezzo/volume a livello regionale, considerando anche quelle previste al termine dei successivi scaglioni. Tale approccio individua gli importi a livello regionale che vengono utilizzati per riproporzionare l'importo complessivamente dovuto a livello nazionale (punto 1). Cosi' si ottiene la ripartizione regionale dei valori delle note di credito a carico del titolare di AIC ad ogni struttura sanitaria autorizzata della regione (allegato 1).
A questo proposito si fa presente che, per agevolare le regioni nella rendicontazione delle note di credito, nell'allegato 1 della presente determinazione, oltre all'importo complessivo a carico di Gilead, per ciascuna regione sono stati esplicitati gli importi di competenza del 2015 e gli importi di competenza del 2016.
Si precisa che, in corrispondenza delle verifiche relative al completamento dei successivi (al primo) scaglioni di sconto a livello nazionale si calcolera', per i trattamenti non completati al momento della precedente verifica (i.e. ovvero che non hanno raggiunto il limite massimo delle 12 settimane di trattamento), il numero delle confezioni ulteriormente dispensate. Ad esse verra' applicata la corrispondente scontistica prevista al momento della prima dispensazione farmaco che, tuttavia, concorrera' a comporre il valore economico dovuto per i successivi scaglioni di sconto a carico del titolare di AIC.
Inoltre, l'eventuale trattamento di pazienti in eccedenza rispetto a quelli massimi complessivamente previsti nelle singole regioni (i.e. successivi al completamento dell'ultimo scaglione regionale), nel caso in cui si chiudesse prima del raggiungimento, a livello nazionale, del numero totale di pazienti previsti dall'accordo negoziale, sara' associato ad un pay-back temporaneamente sospeso, fino alla sua eventuale rideterminazione ad esito di un nuovo accordo negoziale tra AIFA ed il titolare di AIC.
Ai fini dell'applicazione del meccanismo prezzo/volume per le specialita' medicinali «Sovaldi» e «Harvoni», l'azienda dovra' provvedere all'emissione di note di credito. Tali note dovranno essere emesse a favore delle strutture sanitarie autorizzate fino a concorrenza degli importi dovuti alle singole regioni riportati nell'allegato 1, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della relativa determinazione.
Le note di credito dovranno essere riproporzionate tra le diverse strutture sanitarie della regione in base ai dati del registro AIFA e dovranno essere comunicate sia ad AIFA (indirizzo PEC: upr.neg@aifa.mailcert.it) che alle regioni entro le scadenze stabilite in formato cartaceo e digitale in modo da garantirne la verifica.
 
Art. 2

Modalita' di emissione delle note di credito

1. Le note di credito dovranno essere intestate esclusivamente alle strutture sanitarie ospedaliere acquirenti a compensazione di fatture emesse dall'azienda farmaceutica e non ancora saldate, per le quali siano gia' scaduti i termini di pagamento pattuiti, per importi non superiori a quelli delle medesime fatture, entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente determinazione.
2. Le note di credito non vincolano in alcun modo l'azienda sanitaria rispetto ad acquisti futuri nei confronti della azienda farmaceutica, in quanto limitate a un effetto compensatorio di debiti-crediti pregressi.
3. Le note di credito dovranno essere comunicate sia ad AIFA che alle regioni entro le scadenze stabilite.
 
Art. 3

Disposizioni finali

1. La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 24 marzo 2016

p. il direttore generale: Mastroianni
 
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