Gazzetta n. 73 del 29 marzo 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2016, n. 43
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei conti.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 79;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6;
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di universita' degli studi, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ed in particolare l'articolo 14;
Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1;
Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, di cui all'articolo 107, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Udito il parere n. 3/2015/CONS delle Sezioni riunite della Corte dei conti, reso nell'adunanza dell'11 novembre 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 305, relativo al controllo della Corte dei conti

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, dopo le parole: «Province autonome di Trento e di Bolzano» sono inserite le seguenti: «, degli enti locali, nonche' degli altri enti pubblici di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670» e in fine e' aggiunto il seguente periodo: «Nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la Corte puo' chiedere alle amministrazioni pubbliche previste dal primo periodo dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria.»;
b) il comma 3-bis, e' sostituito dal seguente:
«3-bis. La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.».
2. L'attivita' di vigilanza dei collegi dei revisori dei conti, istituiti ai sensi del comma 1, e' esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 305 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle
sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di
Bolzano e per il personale ad esse addetto) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1988, n. 178.
- Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 (Norme
di attuazione dello statuto speciale per la Regione
Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative
ed amministrative statali alla Provincia di Trento in
materia di Universita' degli studi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 agosto 2011, n. 195.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670 ( Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. Il testo dell'art. 79
e' il seguente:
«Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale
integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli
enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge
24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e
all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi
derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea:
a) con l'intervenuta soppressione della somma
sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto
all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi
statali di settore;
b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante
ai sensi dell'art. 78;
c) con il concorso finanziario ulteriore al
riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione
di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche
delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia
e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative
e di progetti, relativi anche ai territori confinanti,
complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia.
L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100
milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori
confinanti risultino per un determinato anno di un importo
inferiore a 40 milioni di euro complessivi;
d) con le modalita' di coordinamento della finanza
pubblica definite al comma 3.
2. Le misure di cui al comma 1 possono essere
modificate esclusivamente con la procedura prevista
dall'art. 104 e fino alla loro eventuale modificazione
costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza
pubblica di cui al comma 1.
3. Fermo restando il coordinamento della finanza
pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'art. 117 della
Costituzione, le province provvedono al coordinamento della
finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti
locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e
privati e di quelli degli enti locali, delle aziende
sanitarie, delle universita', incluse quelle non statali di
cui all'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n.
127, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento
regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via
ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini
di saldo netto da finanziare previsti in capo alla regione
e alle province ai sensi del presente articolo, spetta alle
province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti
degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva
competenza. Le province vigilano sul raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al
presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di
finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati
conseguiti.
4. Nei confronti della regione e delle province e degli
enti appartenenti al sistema territoriale regionale
integrato non sono applicabili disposizioni statali che
prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve
all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi
quelli afferenti il patto di stabilita' interno, diversi da
quelli previsti dal presente titolo. La regione e le
province provvedono, per se' e per gli enti del sistema
territoriale regionale integrato di rispettiva competenza,
alle finalita' di coordinamento della finanza pubblica
contenute in specifiche disposizioni legislative dello
Stato, adeguando, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione
ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o
5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando,
conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e
contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione
del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle
dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni
pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con
l'ordinamento dell'Unione europea.
4-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il
contributo della regione e delle province alla finanza
pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito
al sistema territoriale regionale integrato, e' pari a
905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091
milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il
contributo delle province, ferma restando l'imputazione a
ciascuna di esse del maggior gettito derivante
dall'attuazione dell'art. 13, comma 17, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'art. 1, commi 521 e
712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' ripartito tra
le province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto
interno lordo del territorio di ciascuna provincia sul
prodotto interno lordo regionale; le province e la regione
possono concordare l'attribuzione alla regione di una quota
del contributo.
4-ter. A decorrere dall'anno 2023 il contributo
complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la
ripartizione dello stesso tra la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
rideterminato annualmente applicando al predetto importo la
variazione percentuale degli oneri del debito delle
pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno
disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza
rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro e'
ripartita tra le province sulla base dell'incidenza del
prodotto interno lordo del territorio di ciascuna provincia
sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo
precedente e' considerato il prodotto interno lordo
indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.
4-quater. A decorrere dall'anno 2016, la regione e le
province conseguono il pareggio del bilancio come definito
dall'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli
anni 2016 e 2017 la regione e le province accantonano in
termini di cassa e in termini di competenza un importo
definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze tale da garantire la neutralita' finanziaria per i
saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai
predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano
il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in
materia di patto di stabilita' interno in contrasto con il
pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente
comma.
4-quinquies. Restano ferme le disposizioni in materia
di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai
commi 460, 461 e 462 dell'art. 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228.
4-sexies. A decorrere dall'anno 2015, il contributo in
termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del
15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province e'
versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, art.
1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di
ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata
del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della
relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero
dell'economia e delle finanze, quest'ultimo e' autorizzato
a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle
somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a
ciascuna provincia relativamente alla propria quota di
contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate
per le somme introitate per il tramite della Struttura di
gestione.
4-septies. E' fatta salva la facolta' da parte dello
Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i
contributi in termini di saldo netto da finanziare e di
indebitamento netto posti a carico della regione e delle
province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far
fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza
pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti
contributi stessi. Contributi di importi superiori sono
concordati con la regione e le province. Nel caso in cui
siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare
il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio
del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere
incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale
ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo
precedente, non superiore al 10 per cento.
4-octies. La regione e le province si obbligano a
recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre
2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e
presupposti, in modo da consentire l'operativita' e
l'applicazione delle predette disposizioni nei termini
indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per
le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno,
subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale
volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a
devoluzioni di tributi erariali e la possibilita' di dare
copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo
positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese
correnti.».
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 6. - 1. Per il controllo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio della regione e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, nonche'
degli altri enti pubblici di cui all'art. 79, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, per lo svolgimento dell'attivita' e per il
funzionamento delle sezioni di Trento e di Bolzano e dei
relativi uffici di controllo, nonche' per l'esercizio delle
funzioni dei presidenti di sezione preposti al
coordinamento si applicano, per quanto non disciplinato dal
presente decreto, le leggi dello Stato che disciplinano
l'ordinamento, le attribuzioni e le procedure della Corte
dei conti. Nell'ambito delle predette funzioni di
controllo, la Corte puo' chiedere alle amministrazioni
pubbliche previste dal primo periodo dati economici e
patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati
dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria.
2. Le sezioni di controllo aventi sede a Trento e a
Bolzano definiscono annualmente i programmi e i criteri di
riferimento del controllo sulla gestione del bilancio e del
patrimonio delle regioni e delle province autonome e ne
danno comunicazione agli enti interessati.
3. Il controllo sulla gestione concerne il
perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di
principio e di programma regionali, provinciali ovvero
statali, in quanto applicabili.
3-bis. La Regione e le Province istituiscono con
proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi
stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio
dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla
regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro
dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto,
in raccordo con le competenti sezioni di controllo della
Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.
3-ter. La Regione e le Province possono richiedere
ulteriori forme di collaborazione alle sezioni della Corte
dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria e
dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica anche
per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli
altri enti e organismi individuati dall'art. 79, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670.».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e'
citato nelle note al titolo. Il testo dell'art. 3, come
modificato dal presente decreto, e' il seguente:
«Art. 3 (Disposizioni riguardanti l'Universita'). - 1.
L'Universita' e' disciplinata dal proprio Statuto, definito
nel rispetto della Costituzione e di quanto disposto dal
presente decreto. Il predetto Statuto e' altresi' definito
in armonia con i principi fondamentali delle leggi statali
in materia di universita' e nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) il perseguimento di una pluralita' di finalita',
nello svolgimento di ciascuna delle quali l'Universita'
deve tendere al raggiungimento di livelli di qualita'
allineati ai migliori standard internazionali;
b) la particolare rilevanza assegnata allo sviluppo di
aree scientifiche, in ambito sia umanistico che
scientifico-tecnologico, secondo un approccio del tipo
research-intensive, con la presenza di Scuole di dottorato
orientate al raggiungimento di livelli di elevata qualita'
aventi come riferimento parametri europei, quali quelli
adottati dalle principali agenzie di finanziamento alla
ricerca, aperte alla partecipazione competitiva di tutti i
ricercatori europei;
c) la definizione di un modello organizzativo,
funzionale e di governo dell'Universita' in cui ciascuna
articolazione o struttura e' chiamata ad un esercizio di
auto-valutazione, di individuazione delle funzioni nelle
quali ritiene di potere eccellere in un quadro comparativo
internazionale e di conseguente definizione degli obiettivi
sui quali ottenere risorse ed essere successivamente
valutata;
d) l'attribuzione agli organi centrali dell'Ateneo
della valutazione della congruenza fra obiettivi e risorse
a disposizione della struttura da un lato e obiettivi
complessivi dell'Universita' e risorse attivabili
dall'altro;
e) l'adozione di un progetto strategico che stabilisce
per ciascuna articolazione dell'Ateneo e per ciascuna
struttura una composizione adeguata fra le diverse
finalita' perseguite dall'Universita' e la successiva
valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi
stabiliti. Il metodo di valutazione e' congruente con gli
obiettivi e le funzioni da valutare e si ispira, in
coerenza al loro specifico scopo, al principio del giudizio
indipendente dei pari per le attivita' scientifiche ovvero
a quello degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni
dell'Universita';
f) la individuazione di una struttura amministrativa
dell'Ateneo ispirata a principi di responsabilita', di
semplificazione delle procedure, agilita' e flessibilita',
volti a sostenere e facilitare il conseguimento degli
obiettivi;
g) il perseguimento dell'attrazione di studenti
meritevoli e di risorse umane altamente qualificate, come
elemento base per il perseguimento dell'alta qualita' di
cui alla lettera a);
h) la valorizzazione del capitale umano esistente
nonche' il riconoscimento della capacita' e del merito in
tutte le componenti che operano al suo interno,
incentivando risultati coerenti con le strategie e le
finalita' dell'Ateneo e promuovendo politiche idonee a
garantire il radicamento nella realta' universitaria anche
attraverso la residenzialita';
i) la previsione delle modalita' che assicurano il
raccordo dell'attivita' dell'Universita' con le altre
universita' nell'ambito del sistema universitario italiano
e in quello europeo ed internazionale nonche' con il
sistema educativo dell'istruzione e della formazione;
j) il perseguimento del principio costituzionale delle
pari opportunita' tra persone dell'uno e dell'altro sesso.
2. Lo Statuto dell'Universita' prevede, tra l'altro,
nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri
direttivi di cui al comma 1:
a) gli organi, la composizione, le procedure di
elezione o nomina, i requisiti e le cause di
ineleggibilita' e incompatibilita', la durata in carica e
le relative attribuzioni, secondo i principi di efficienza,
efficacia, trasparenza e semplificazione nonche' di chiara
individuazione dei poteri e delle correlate
responsabilita', in coerenza con i seguenti principi e
criteri direttivi:
1) semplificazione degli organi di governo, che implica
una composizione degli stessi con un numero limitato di
membri;
2) previsione dell'istituzione dell'Organo di
amministrazione, del Presidente, del Rettore e dell'Organo
di governo scientifico, rispettando il principio della
distinzione dei ruoli e delle responsabilita';
3) previsione che i componenti degli organi accademici
che hanno il compito di assegnare le risorse siano diversi
dai responsabili delle strutture che utilizzano le risorse
medesime per la realizzazione dei piani scientifici e
didattici; tali strutture utilizzatrici rispondono a quelle
assegnanti della qualita' del loro operato e del
raggiungimento degli obiettivi, sulla base della
valutazione di organismi di controllo indipendenti, alla
quale possono seguire effetti sanzionatori, nel rispetto
del principio di responsabilita';
4) individuazione delle qualita' e delle competenze
necessarie per ricoprire le cariche di governo dell'Ateneo;
5) previsione che l'Organo di Amministrazione approvi i
piani di sviluppo scientifici e didattici formulati dal
Rettore; garantisca la stabilita' finanziaria dell'Ateneo;
approvi i bilanci consuntivi e preventivi; indirizzi e
controlli l'utilizzo delle risorse disponibili rispetto
agli obiettivi programmati ed approvi la relazione annuale
del Rettore sull'attivita' dell'Ateneo. Esso e' formato da
un numero dispari (inferiore a dieci) di membri. I membri
devono possedere elevate doti di professionalita' e
conoscenza del sistema universitario e della ricerca. Le
candidature all'OdA sono vagliate da un Comitato per le
candidature. I membri dell'OdA devono avere scadenze
sfalsate in modo che non sia possibile rinnovare
contemporaneamente una maggioranza dei membri stessi. I
componenti dell'OdA devono rappresentare l'interesse
dell'Ateneo nel suo complesso. L'OdA ed il suo Presidente
sono nominati dalla Provincia, previo parere vincolante del
Comitato per le candidature. Lo Statuto prevede, tra
l'altro, i requisiti per la candidatura, le eventuali cause
di ineleggibilita' o incompatibilita' con la carica, le
modalita' e le procedure di presentazione e di esame delle
stesse, di formulazione del parere e i relativi termini. Lo
Statuto medesimo puo' prevedere altresi' che fino a tre
componenti, in possesso dei requisiti previsti e sui quali
vi sia il parere favorevole del Comitato predetto, possano
essere scelti nell'ambito di rose di candidati proposte
dalle strutture accademiche indicate dallo Statuto
medesimo, individuandoli anche tra i laureati presso
l'Universita' degli studi di Trento non appartenenti al
corpo docente dell'Universita' medesima. Fanno parte di
diritto dell'OdA il Rettore, il Presidente del Consiglio
degli Studenti e un componente nominato dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il
Presidente assicura il collegamento con la provincia ed
opera per il reperimento delle risorse necessarie
all'Universita', di concerto con il Rettore e con l'ausilio
dei membri dell'OdA;
6) previsione che il Comitato per le candidature sia
formato da persone in possesso di comprovata ed adeguata
competenza professionale ed esperienza in incarichi di
carattere scientifico o di amministrazione di strutture
complesse, che non si trovino comunque in condizione di
conflitto di interesse - come sara' specificato dallo
Statuto - con l'Universita' o con gli enti di ricerca
disciplinati dalla legge provinciale o con la provincia e i
suoi enti strumentali. Ad essa e' demandata la valutazione
dei titoli e delle competenze relative alle candidature per
ricoprire il ruolo di membro dell'OdA dell'Universita'. I
membri del Comitato per le candidature (da 3 ad un massimo
di 5) sono nominati dalla Provincia, previa intesa con
l'Universita', secondo modalita' previste dallo Statuto;
7) attribuzione al Rettore della legale rappresentanza
e della responsabilita' della gestione dell'Universita',
della formulazione dei piani di sviluppo
scientifici-didattici, dell'indirizzo e della vigilanza
sulla loro attuazione. Egli e' coadiuvato nella
programmazione e nella gestione dall'Organo di governo
scientifico. E' eletto sulla base di candidature. La
presentazione delle candidature e' formulata in modo tale
da non escludere docenti di altre universita'. Il Rettore
e' eletto nell'ambito di una rosa di candidati vagliata da
un Comitato di selezione disciplinato dallo Statuto. Il
medesimo Statuto prevede anche le norme che assicurano il
rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in
materia di eleggibilita' e durata in carica del Rettore
nonche' le disposizioni che consentono la nomina del
Comitato di selezione entro un termine temporale
prefissato;
8) previsione che il Presidente, oltre ai compiti ad
esso specificatamente assegnati da questo decreto e dallo
Statuto ed a quelli connessi con il funzionamento
dell'Organo di amministrazione, svolga la funzione di
impulso e di proposta sulle deliberazioni dell'Organo
riguardanti i bilanci e la gestione
amministrativo-finanziaria generale dell'ente nonche' di
indirizzo e vigilanza sulla loro attuazione. Curi altresi',
d'intesa con il Rettore, la definizione delle proposte e
degli atti individuati dallo Statuto medesimo, con
particolare riguardo a quelli riguardanti gli accordi di
carattere generale aventi contenuto prevalentemente
finanziario o amministrativo ed ai rapporti di carattere
istituzionale, aventi le predette caratteristiche, con
altri enti, anche nazionali ed esteri. Lo Statuto
disciplina i poteri di sottoscrizione degli atti da parte
del Presidente, individuandoli in relazione alle funzioni
ed ai compiti attribuiti ad esso o all'Organo di
amministrazione dallo Statuto medesimo o dal presente
decreto;
9) previsione che l'Organo di governo scientifico
cooperi con il Rettore per la definizione dei piani di
sviluppo scientifici e didattici, per l'attuazione delle
scelte strategiche, per l'allocazione delle risorse, per il
reclutamento dei docenti sulla base delle proposte dalle
singole strutture dell'Ateneo. La sua composizione e'
disciplinata sulla base di una combinazione tra componente
elettiva e componente nominata da parte del Rettore, in
modo da assicurare coerenza di governo ed equilibrata
presenza delle diverse aree scientifiche. Nell'Organo di
governo scientifico e' prevista una rappresentanza
studentesca per la trattazione di tutte le tematiche
relative alla didattica e ai servizi per gli studenti;
10) istituzione di un Organo di valutazione che valuti
la qualita' dell'operato dell'Universita', anche in
relazione al piano strategico di Ateneo. Esso e' composto
prevalentemente da membri esterni all'Universita', le cui
candidature sono proposte dal Presidente dell'OdA. L'Organo
di Valutazione opera per conto dell'OdA e per gli organi di
valutazione e controllo nazionali;
11) istituzione di un Organo di rappresentanza degli
studenti che abbia il compito di esprimere pareri ed
elaborare proposte su tutte le questioni che riguardano la
didattica, le tasse universitarie, il diritto allo studio,
le politiche di valorizzazione del merito, la mobilita'
internazionale degli studenti e le azioni di sostegno
post-laurea. L'Organo assembleare elegge al suo interno un
Presidente, che e' membro di diritto dell'Organo di
amministrazione;
12) istituzione di un Collegio dei revisori dei conti,
scelti fra persone di comprovata competenza ed esperienza.
Lo Statuto prevede i casi di ineleggibilita' e di
incompatibilita', i requisiti necessari, le modalita' di
nomina e la durata in carica. E' prevista altresi' la
rinnovabilita' dell'incarico per una sola volta e il
divieto di conferimento dell'incarico a personale
dipendente dell'Universita'. Il Collegio dei revisori e'
composto da tre membri nominati uno dalla Provincia, uno
dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno
dall'Universita'. Il Presidente del Collegio e' il membro
nominato dalla provincia;
13) previsione di una sede assembleare pubblica,
convocata di norma annualmente, aperta a rappresentanze
politiche, sociali, economiche ed istituzionali locali, con
il compito di fornire pareri sugli indirizzi generali, al
fine di assicurare forme di partecipazione per la comunita'
trentina;
14) previsione delle procedure di composizione delle
diverse posizioni nel caso di formale dissenso tra gli
organi dell'Ateneo in ordine all'approvazione dei bilanci,
del piano strategico o della relazione annuale del Rettore
nonche', in generale, di tutti gli atti per i quali e'
prevista l'intesa tra piu' organi, disciplinandone anche
gli effetti;
b) la definizione del modello organizzativo coerente
con i principi e criteri direttivi previsti da questo
decreto. L'articolazione interna dell'Ateneo e' definita
dallo Statuto e attua il principio dell'approccio unitario
a didattica e ricerca, al fine anche di superare la
separazione di funzioni. E' previsto altresi' che la
struttura tecnico-gestionale sia diretta da un Direttore
generale, nominato dall'OdA su proposta del Rettore
d'intesa con il Presidente dell'OdA;
c) la definizione, fermo restando quanto previsto da
questo decreto in materia di specifici regolamenti di
Ateneo, degli ambiti nei quali opera l'autonomia
regolamentare dell'Ateneo, ampliandola rispetto a quella
previgente, al fine di rendere l'organizzazione piu'
dinamica e flessibile, con standard di servizio allineati a
quelli internazionali. Tali regolamenti disciplinano, nel
rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali in
materia di universita' nonche' in materia di contrattazione
integrativa, dei principi e criteri direttivi di cui al
comma 1 e del presente comma nonche' dei vincoli di
compatibilita' finanziaria previsti dalla legge provinciale
di recepimento dell'intesa di cui all' art. 79 , comma 3,
dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, le
modalita' di reclutamento e di gestione dei rapporti di
lavoro e l'istituzione di un significativo sistema premiale
che possa efficacemente motivare e riconoscere i risultati
raggiunti;
d) l'adozione del piano strategico pluriennale di
Ateneo, approvato dall'Organo di amministrazione su
proposta del Rettore, d'intesa con l'Organo di governo
scientifico. Il predetto piano individua, tra l'altro, gli
obiettivi e i programmi di sviluppo;
e) la valutazione successiva (ex-post), che verifica il
grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano
strategico di cui alla lettera d) e in particolare i
livelli di qualita' conseguiti. Il metodo di valutazione
deve essere congruente con gli obiettivi e le funzioni da
valutare ed e' definito nel rispetto dei principi e criteri
direttivi recati da questo articolo;
f) la definizione dei principi e dei criteri generali
di programmazione degli organici e di gestione del
personale docente, dei ricercatori e del personale
dirigente e tecnico-amministrativo nonche' del personale
non strutturato, che assicurino comunque il rispetto dei
vincoli di compatibilita' finanziaria stabiliti sulla base
della legge provinciale, dei requisiti previsti dalla
legislazione statale e l'attuazione dei principi di
imparzialita' e non discriminazione, di valutazione del
merito, di chiara individuazione delle attribuzioni e delle
correlate responsabilita' del personale a cui siano
assegnate funzioni direttive e funzioni di coordinamento;
g) la previsione dei criteri generali e delle modalita'
per la programmazione e per la chiamata dei docenti
provenienti da altre universita' estere ovvero per
l'utilizzazione congiunta di docenti di universita' estere,
in attuazione delle finalita' di internazionalizzazione
dell'attivita' dell'Ateneo;
h) l'attuazione del principio di trasparenza
dell'attivita' dell'Universita' e dell'accessibilita' alle
informazioni, riguardanti anche i relativi costi, attinenti
alle attivita' ed ai progetti di ricerca e di didattica di
Ateneo ed ai risultati conseguiti;
i) i criteri e le modalita' per assicurare e sviluppare
la collaborazione dell'Universita' con altre universita'
anche estere e con altri soggetti, pubblici e privati, per
attivita' e progetti didattici e di ricerca, nonche' per
autorizzare gli organi competenti dell'Universita' medesima
a costituire, in concorso con altri enti pubblici e
privati, nel rispetto del diritto dell'Unione europea,
forme associative o partecipative, anche dotate di
personalita' giuridica, finalizzate alla realizzazione dei
propri fini istituzionali, anche sviluppando reti e sistemi
di cooperazione;
l) la facolta' dell'Universita' di istituire, in
armonia con i principi fondamentali della legislazione
statale nella materia, una Fondazione mediante la
costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad assicurare
la progressiva autonomia finanziaria dell'Universita'
stessa in particolare per progetti di innovazione didattica
e di ricerca. Lo Statuto della Fondazione puo' prevedere,
tra l'altro, che tutte le cariche per la gestione ed il
controllo siano svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso
delle spese sostenute da amministratori e sindaci per
l'esercizio delle funzioni, e che alla costituzione del
Fondo concorrano, in particolare:
1) beni immobili appartenenti al patrimonio
dell'Universita';
2) altri beni trasferiti alla Fondazione da enti
pubblici o privati;
3) una quota delle somme spettanti all'Universita' a
titolo premiale per l'ottenimento di risultati favorevoli;
4) una quota dell'avanzo di amministrazione;
5) donazioni di enti pubblici e di soggetti privati;
m) i criteri e le modalita' per promuovere, sviluppare
e sostenere il sistematico raccordo tra l'Universita' e
sistema delle imprese e delle professioni nonche' il
mercato del lavoro a livello locale, nazionale ed
internazionale, con particolare riferimento all'ambito
europeo, al fine di valorizzare, anche in termini di
opportunita' offerte e di monitoraggio sistematico dei
risultati, le risorse umane formatesi nell'attivita' di
didattica e di ricerca dell'Universita' stessa;
n) il sistema contabile adottato e i relativi principi
contabili di riferimento, fermi restando i principi di
armonizzazione dei sistemi contabili previsti dalle leggi
statali;
o) le modalita' e la procedura per le successive
modificazioni statutarie, prevedendo anche forme
semplificate per le modifiche di carattere non sostanziale,
da individuare sulla base di criteri oggettivi.
3. Per il controllo di legittimita' sugli atti si
applicano le disposizioni previste dalle norme di
attuazione dello Statuto speciale di autonomia del
Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli atti della provincia.
Sono fatte salve le attribuzioni delle Province ai sensi
dell'art. 79, comma 3, dello Statuto; degli esiti
dell'attivita' di vigilanza della Provincia e' data notizia
alla competente sezione della Corte dei conti. Resta fermo
quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge 31
dicembre 2009, n. 196.».
- Il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2011, n. 188, e' stato convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216. Il testo dell'art. 14
e' il seguente:
«Art. 14 (Riduzione del numero dei consiglieri e
assessori regionali e relative indennita'. Misure
premiali). - 1. Per il conseguimento degli obiettivi
stabiliti nell'ambito del coordinamento della finanza
pubblica, le Regioni adeguano, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi
ordinamenti ai seguenti ulteriori parametri:
a) previsione che il numero massimo dei consiglieri
regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta
regionale, sia uguale o inferiore a 20 per le Regioni con
popolazione fino ad un milione di abitanti; a 30 per le
Regioni con popolazione fino a due milioni di abitanti; a
40 per le Regioni con popolazione fino a quattro milioni di
abitanti; a 50 per le Regioni con popolazione fino a sei
milioni di abitanti; a 70 per le Regioni con popolazione
fino ad otto milioni di abitanti; a 80 per le Regioni con
popolazione superiore ad otto milioni di abitanti. La
riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a
quello attualmente previsto e' adottata da ciascuna Regione
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace dalla prima legislatura
regionale successiva a quella della data di entrata in
vigore del presente decreto. Le Regioni che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbiano un numero
di consiglieri regionali inferiore a quello previsto nella
presente lettera, non possono aumentarne il numero;
b) previsione che il numero massimo degli assessori
regionali sia pari o inferiore ad un quinto del numero dei
componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento
all'unita' superiore. La riduzione deve essere operata
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e deve essere efficace, in ciascuna regione, dalla
prima legislatura regionale successiva a quella in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) riduzione a decorrere dal 1° gennaio 2012, in
attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 marzo 2010, n. 42, degli emolumenti e delle
utilita', comunque denominati, previsti in favore dei
consiglieri regionali entro il limite dell'indennita'
massima spettante ai membri del Parlamento, cosi' come
rideterminata ai sensi dell'art. 13 del presente decreto;
d) previsione che il trattamento economico dei
consiglieri regionali sia commisurato all'effettiva
partecipazione ai lavori del Consiglio regionale;
e) istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, di un
Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza
sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
gestione dell'ente; il Collegio, ai fini del coordinamento
della finanza pubblica, opera in raccordo con le sezioni
regionali di controllo della Corte dei conti; i componenti
di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un
elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti
previsti dai principi contabili internazionali, avere la
qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica
qualificazione professionale in materia di contabilita'
pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli
enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla
Corte dei conti;
f) passaggio, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e con efficacia a decorrere
dalla prima legislatura regionale successiva a quella in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri
regionali.
2. L'adeguamento ai parametri di cui al comma 1 da
parte delle Regioni a Statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano costituisce condizione per
l'applicazione dell'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n.
42, nei confronti di quelle Regioni a statuto speciale e
province autonome per le quali lo Stato, ai sensi del
citato art. 27, assicura il conseguimento degli obiettivi
costituzionali di perequazione e di solidarieta', ed
elemento di riferimento per l'applicazione di misure
premiali o sanzionatorie previste dalla normativa
vigente.».
- Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in
favore delle zone terremotate nel maggio 2012), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 2012, n. 237, e' stato
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre
2012, n. 286, S.O. Il testo dell'art. 1 e' il seguente:
«Art. 1 (Rafforzamento della partecipazione della Corte
dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle
regioni). - 1. Al fine di rafforzare il coordinamento della
finanza pubblica, in particolare tra i livelli di governo
statale e regionale, e di garantire il rispetto dei vincoli
finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea, le disposizioni del presente articolo
sono volte ad adeguare, ai sensi degli articoli 28, 81, 97,
100 e 119 della Costituzione, il controllo della Corte dei
conti sulla gestione finanziaria delle regioni di cui
all'art. 3, comma 5, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
all'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
successive modificazioni.
2. Annualmente le sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una
relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno
precedente e sulle tecniche di quantificazione degli oneri.
3. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei
conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti
consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il
Servizio sanitario nazionale, con le modalita' e secondo le
procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del
rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di
stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in
materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della
Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento e
dell'assenza di irregolarita' suscettibili di pregiudicare,
anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari
degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i
rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono
trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con
propria relazione.
4. Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti verificano altresi' che i
rendiconti delle regioni tengano conto anche delle
partecipazioni in societa' controllate e alle quali e'
affidata la gestione di servizi pubblici per la
collettivita' regionale e di servizi strumentali alla
regione, nonche' dei risultati definitivi della gestione
degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali
resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2-sexies,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'art.
2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
dall'art. 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il rendiconto generale della regione e' parificato
dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui
al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di
parifica e' allegata una relazione nella quale la Corte dei
conti formula le sue osservazioni in merito alla
legittimita' e alla regolarita' della gestione e propone le
misure di correzione e gli interventi di riforma che
ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare
l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la
relazione sono trasmesse al presidente della giunta
regionale e al consiglio regionale.
6. Il presidente della regione trasmette ogni dodici
mesi alla Sezione regionale di controllo della Corte dei
conti una relazione sul sistema dei controlli interni,
adottata sulla base delle linee guida deliberate dalla
Sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui
controlli effettuati nell'anno.
7. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 3 e 4,
l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, di squilibri
economico-finanziari, della mancata copertura di spese,
della violazione di norme finalizzate a garantire la
regolarita' della gestione finanziaria o del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno comporta per le amministrazioni interessate
l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla
comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento,
i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a
ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti
sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della
Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta
giorni dal ricevimento. Qualora la regione non provveda
alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica
delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e'
preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e'
stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza
della relativa sostenibilita' finanziaria.
8. Le relazioni redatte dalle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti ai sensi dei commi
precedenti sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per
le determinazioni di competenza.
9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali
approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato
secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la
corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare
tenuta della contabilita', nonche' per definire la
documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni
caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse
trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con
indicazione del titolo del trasferimento, nonche' le misure
adottate per consentire la tracciabilita' dei pagamenti
effettuati.
9-bis. Al fine di agevolare la rimozione degli
squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano
adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi
dell'art. 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle
finanze, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo di
rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro,
denominato «Fondo di rotazione per la concessione di
anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio
finanziario», finalizzato a concedere anticipazioni di
cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei
debiti fuori bilancio accertati, nonche' per il concorso al
sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato
piano di stabilizzazione finanziaria ovvero per la regione
Campania al finanziamento del piano di rientro di cui al
comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
9-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, da emanare entro il termine del 31 marzo
2013 sono individuati i criteri per la determinazione
dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma
9-bis attribuibile a ciascuna regione, nonche' le modalita'
per la concessione e per la restituzione della stessa in un
periodo massimo di 10 anni, decorrente dall'anno successivo
a quello in cui viene erogata l'anticipazione. I criteri
per la determinazione dell'anticipazione attribuibile a
ciascuna Regione sono definiti nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 10 per abitante e della
disponibilita' annua del Fondo.
9-quater. Alla copertura degli oneri derivanti per
l'anno 2013 dalle disposizioni di cui ai commi 9-bis e
9-ter, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di
rotazione di cui all'art. 4, comma 1. Il Fondo di cui al
comma 9-bis e' altresi' alimentato dalle somme del Fondo
rimborsate dalle regioni.
9-quinquies. Con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di
bilancio.
9-sexies. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 9-bis e seguenti, alle regioni
interessate, in presenza di eccezionali motivi di urgenza,
puo' essere concessa un'anticipazione a valere sul Fondo di
rotazione di cui al comma 9-bis, da riassorbire secondo
tempi e modalita' disciplinati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 9-ter.
9-septies. Il piano di stabilizzazione finanziaria di
cui al comma 9-bis, per le regioni che abbiano gia'
adottato il piano stesso, e' completato entro il 30 giugno
2016 e l'attuazione degli atti indicati nel piano deve
avvenire entro il 31 dicembre 2017. Per le restanti regioni
i predetti termini sono, rispettivamente, di quattro e
cinque anni dall'adozione del ripetuto piano di
stabilizzazione finanziaria. Conseguentemente, sono
soppressi i commi 13, 14 e 15 dell'art. 1 del decreto-legge
10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213.
10. Il rendiconto e' trasmesso da ciascun gruppo
consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo
trasmette al presidente della regione. Entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della
regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento, sulla regolarita' dello stesso con apposita
delibera, che e' trasmessa al presidente della regione per
il successivo inoltro al presidente del consiglio
regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di
esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto e',
altresi', pubblicato in allegato al conto consuntivo del
consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
11. Qualora la competente sezione regionale di
controllo della Corte dei conti riscontri che il rendiconto
di esercizio del gruppo consiliare o la documentazione
trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle
prescrizioni stabilite a norma del presente articolo,
trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del
rendiconto, al presidente della regione una comunicazione
affinche' si provveda alla relativa regolarizzazione,
fissando un termine non superiore a trenta giorni. La
comunicazione e' trasmessa al presidente del consiglio
regionale per i successivi adempimenti da parte del gruppo
consiliare interessato e sospende il decorso del termine
per la pronuncia della sezione. Nel caso in cui il gruppo
non provveda alla regolarizzazione entro il termine
fissato, decade, per l'anno in corso, dal diritto
all'erogazione di risorse da parte del consiglio regionale.
La decadenza di cui al presente comma comporta l'obbligo di
restituire le somme ricevute a carico del bilancio del
consiglio regionale e non rendicontate.
12. La decadenza e l'obbligo di restituzione di cui al
comma 11 conseguono alla mancata trasmissione del
rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma
10, ovvero alla delibera di non regolarita' del rendiconto
da parte della sezione regionale di controllo della Corte
dei conti. Avverso le delibere della Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, di cui al presente comma,
e' ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte
dei conti in speciale composizione, con le forme e i
termini di cui all'art. 243-quater, comma 5, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13.
14.
15.
16. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio
ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro
un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
17. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670:
«Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
norme di attuazione del presente statuto, sentita una
commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo
linguistico tedesco.
In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
istituita una speciale commissione per le norme di
attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia.
Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve
appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo
linguistico italiano.».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal
presente decreto , e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 18
luglio 2011, n. 142, come modificato dal presente decreto ,
e' riportato nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Modificazione del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142,
concernente disposizioni riguardanti l'Universita' degli studi di
Trento

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142 e' sostituito dal seguente: «Sono fatte salve le attribuzioni delle Province ai sensi dell'articolo 79, comma 3, dello Statuto; degli esiti dell'attivita' di vigilanza della Provincia e' data notizia alla competente sezione della Corte dei conti.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 marzo 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Madia, Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 18
luglio 2011, n. 142, come modificato dal presente decreto,
e' riportato nelle note alle premesse.
 
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