Gazzetta n. 73 del 29 marzo 2016 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2016, n. 44
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Visto l'articolo 48-bis dello Statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;
Vista la legge 13 luglio 2015, n.107 ed, in particolare, l'articolo 1, commi 77, 180 e seguenti;
Visto il protocollo d'intesa relativo all'individuazione di specifiche misure per armonizzare le disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107, con il peculiare ordinamento scolastico della Regione, del 25 luglio 2015 tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste;
Vista la proposta della Commissione paritetica, approvata nella riunione del 5 ottobre 2015;
Acquisito il parere del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, espresso nella seduta del 4 novembre 2015;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

1. In considerazione delle specificita' dell'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta derivanti dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonche' dagli adattamenti dei programmi di insegnamento alle necessita' locali, la Regione autonoma Valle d'Aosta individua con propria legge le modalita' e i tempi per l'applicazione dei principi della legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla completa attuazione del processo di realizzazione dell'autonomia scolastica di cui alla legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, al potenziamento delle conoscenze e delle competenze degli studenti, al ruolo e competenze del dirigente scolastico, alle modalita' di assegnazione del personale docente ai posti della dotazione organica regionale, alla formazione in servizio del personale docente, alla valutazione del sistema scolastico regionale e delle sue componenti ed al consolidamento dei rapporti tra istruzione e formazione professionale.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4
(Statuto speciale per la Valle d'Aosta), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948.
- Il testo dell'art. 48-bis della legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 4, introdotto dall'art. 3 della legge
costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993), e' il
seguente:
«Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di
attuazione del presente statuto e le disposizioni per
armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento
della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle
particolari condizioni di autonomia attribuita alla
regione.
Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da
una commissione paritetica composta da sei membri nominati,
rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio
regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere
del consiglio stesso.».
- La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.
Il testo dei commi 77 e 180 e seguenti dell'art. 1 e' il
seguente:
«Art. 1 (Omissis). - 77. Restano salve le diverse
determinazioni che la regione Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che
possono adottare in materia di assunzione del personale
docente ed educativo in considerazione delle rispettive
specifiche esigenze riferite agli organici regionali e
provinciali.
(Omissis).
180. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi al fine di provvedere al
riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in
coordinamento con le disposizioni di cui alla presente
legge.
181. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di
cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, nonche' dei seguenti:
a) riordino delle disposizioni normative in materia
di sistema nazionale di istruzione e formazione attraverso:
1) la redazione di un testo unico delle disposizioni in
materia di istruzione gia' contenute nel testo unico di cui
al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonche'
nelle altre fonti normative;
2) l'articolazione e la rubricazione delle disposizioni
di legge incluse nella codificazione per materie omogenee,
secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;
3) il riordino e il coordinamento formale e sostanziale
delle disposizioni di legge incluse nella codificazione,
anche apportando integrazioni e modifiche innovative e per
garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica,
nonche' per adeguare le stesse all'intervenuta evoluzione
del quadro giuridico nazionale e dell'Unione europea;
4) l'adeguamento della normativa inclusa nella
codificazione alla giurisprudenza costituzionale e
dell'Unione europea;
5) l'indicazione espressa delle disposizioni di legge
abrogate;
b) riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di
docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, mediante:
1) l'introduzione di un sistema unitario e coordinato
che comprenda sia la formazione iniziale dei docenti sia le
procedure per l'accesso alla professione, affidando i
diversi momenti e percorsi formativi alle universita' o
alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica e alle istituzioni scolastiche statali, con una
chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze in un
quadro di collaborazione strutturata;
2) l'avvio di un sistema regolare di concorsi nazionali
per l'assunzione, con contratto retribuito a tempo
determinato di durata triennale di tirocinio, di docenti
nella scuola secondaria statale. L'accesso al concorso e'
riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di
laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo
livello per le discipline artistiche e musicali, coerente
con la classe disciplinare di concorso. I vincitori sono
assegnati a un'istituzione scolastica o a una rete tra
istituzioni scolastiche. A questo fine sono previsti:
2.1) la determinazione di requisiti per l'accesso al
concorso nazionale, anche in base al numero di crediti
formativi universitari acquisiti nelle discipline
antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le
metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il
limite minimo di ventiquattro crediti conseguibili sia come
crediti curricolari che come crediti aggiuntivi;
2.2) la disciplina relativa al trattamento economico
durante il periodo di tirocinio, tenuto anche conto della
graduale assunzione della funzione di docente;
3) il completamento della formazione iniziale dei
docenti assunti secondo le procedure di cui al numero 2)
tramite:
3.1) il conseguimento, nel corso del primo anno
di contratto, di un diploma di specializzazione per
l'insegnamento secondario al termine di un corso annuale
istituito, anche in convenzione con istituzioni scolastiche
o loro reti, dalle universita' o dalle istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,
destinato a completare la preparazione degli iscritti nel
campo della didattica delle discipline afferenti alla
classe concorsuale di appartenenza, della pedagogia, della
psicologia e della normativa scolastica;
3.2) la determinazione degli standard nazionali
per la valutazione finalizzata al conseguimento del diploma
di specializzazione, nonche' del periodo di apprendistato;
3.3) per i vincitori dei concorsi nazionali,
l'effettuazione, nei due anni successivi al conseguimento
del diploma, di tirocini formativi e la graduale assunzione
della funzione docente, anche in sostituzione di docenti
assenti, presso l'istituzione scolastica o presso la rete
tra istituzioni scolastiche di assegnazione;
3.4) la possibilita', per coloro che non hanno
partecipato o non sono risultati vincitori nei concorsi
nazionali di cui al numero 2), di iscriversi a proprie
spese ai percorsi di specializzazione per l'insegnamento
secondario di cui al numero 3.1);
4) la sottoscrizione del contratto di lavoro a
tempo indeterminato, all'esito di positiva conclusione e
valutazione del periodo di tirocinio, secondo la disciplina
di cui ai commi da 63 a 85 del presente articolo;
5) la previsione che il percorso di cui al numero
2) divenga gradualmente l'unico per accedere
all'insegnamento nella scuola secondaria statale, anche per
l'effettuazione delle supplenze; l'introduzione di una
disciplina transitoria in relazione ai vigenti percorsi
formativi e abilitanti e al reclutamento dei docenti
nonche' in merito alla valutazione della competenza e della
professionalita' per coloro che hanno conseguito
l'abilitazione prima della data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui alla presente lettera;
6) il riordino delle classi disciplinari di
afferenza dei docenti e delle classi di laurea magistrale,
in modo da assicurarne la coerenza ai fini dei concorsi di
cui al numero 2), nonche' delle norme di attribuzione degli
insegnamenti nell'ambito della classe disciplinare di
afferenza secondo principi di semplificazione e di
flessibilita', fermo restando l'accertamento della
competenza nelle discipline insegnate;
7) la previsione dell'istituzione di percorsi di
formazione in servizio, che integrino le competenze
disciplinari e pedagogiche dei docenti, consentendo,
secondo principi di flessibilita' e di valorizzazione,
l'attribuzione di insegnamenti anche in classi disciplinari
affini;
8) la previsione che il conseguimento del diploma
di specializzazione di cui al numero 3.1) costituisca il
titolo necessario per l'insegnamento nelle scuole
paritarie;
c) promozione dell'inclusione scolastica degli
studenti con disabilita' e riconoscimento delle differenti
modalita' di comunicazione attraverso:
1) la ridefinizione del ruolo del personale docente
di sostegno al fine di favorire l'inclusione scolastica
degli studenti con disabilita', anche attraverso
l'istituzione di appositi percorsi di formazione
universitaria;
2) la revisione dei criteri di inserimento nei
ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la
continuita' del diritto allo studio degli alunni con
disabilita', in modo da rendere possibile allo studente di
fruire dello stesso insegnante di sostegno per l'intero
ordine o grado di istruzione;
3) l'individuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni scolastiche, sanitarie e sociali, tenuto conto
dei diversi livelli di competenza istituzionale;
4) la previsione di indicatori per
l'autovalutazione e la valutazione dell'inclusione
scolastica;
5) la revisione delle modalita' e dei criteri
relativi alla certificazione, che deve essere volta a
individuare le abilita' residue al fine di poterle
sviluppare attraverso percorsi individuati di concerto con
tutti gli specialisti di strutture pubbliche, private o
convenzionate che seguono gli alunni riconosciuti disabili
ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che
partecipano ai gruppi di lavoro per l'integrazione e
l'inclusione o agli incontri informali;
6) la revisione e la razionalizzazione degli
organismi operanti a livello territoriale per il supporto
all'inclusione;
7) la previsione dell'obbligo di formazione
iniziale e in servizio per i dirigenti scolastici e per i
docenti sugli aspetti pedagogico-didattici e organizzativi
dell'integrazione scolastica;
8) la previsione dell'obbligo di formazione in
servizio per il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, rispetto alle specifiche competenze,
sull'assistenza di base e sugli aspetti organizzativi ed
educativo-relazionali relativi al processo di integrazione
scolastica;
9) la previsione della garanzia dell'istruzione
domiciliare per gli alunni che si trovano nelle condizioni
di cui all'art. 12, comma 9, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
d) revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale, nel rispetto dell'art. 117 della
Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi
dell'istruzione e formazione professionale, attraverso:
1) la ridefinizione degli indirizzi, delle
articolazioni e delle opzioni dell'istruzione
professionale;
2) il potenziamento delle attivita' didattiche
laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parita'
di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con
particolare riferimento al primo biennio;
e) istituzione del sistema integrato di educazione e
di istruzione dalla nascita fino a sei anni, costituito dai
servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole
dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle
bambine pari opportunita' di educazione, istruzione, cura,
relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali, nonche' ai
fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di
lavoro dei genitori, della promozione della qualita'
dell'offerta educativa e della continuita' tra i vari
servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle
famiglie, attraverso:
1) la definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi
educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore
interregionale degli interventi e dei servizi sociali,
sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, prevedendo:
1.1) la generalizzazione della scuola
dell'infanzia;
1.2) la qualificazione universitaria e la
formazione continua del personale dei servizi educativi per
l'infanzia e della scuola dell'infanzia;
1.3) gli standard strutturali, organizzativi e
qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e della
scuola dell'infanzia, diversificati in base alla tipologia,
all'eta' dei bambini e agli orari di servizio, prevedendo
tempi di compresenza del personale dei servizi educativi
per l'infanzia e dei docenti di scuola dell'infanzia,
nonche' il coordinamento pedagogico territoriale e il
riferimento alle Indicazioni nazionali per il curricolo
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione,
adottate con il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16
novembre 2012, n. 254;
2) la definizione delle funzioni e dei compiti
delle regioni e degli enti locali al fine di potenziare la
ricettivita' dei servizi educativi per l'infanzia e la
qualificazione del sistema integrato di cui alla presente
lettera;
3) l'esclusione dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia dai servizi a
domanda individuale;
4) l'istituzione di una quota capitaria per il
raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo il
cofinanziamento dei costi di gestione, da parte dello Stato
con trasferimenti diretti o con la gestione diretta delle
scuole dell'infanzia e da parte delle regioni e degli enti
locali al netto delle entrate da compartecipazione delle
famiglie utenti del servizio;
5) l'approvazione e il finanziamento di un piano di
azione nazionale per la promozione del sistema integrato di
cui alla presente lettera, finalizzato al raggiungimento
dei livelli essenziali delle prestazioni;
6) la copertura dei posti della scuola
dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione
nazionale per la promozione del sistema integrato anche
avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo
grado di istruzione come risultante alla data di entrata in
vigore della presente legge;
7) la promozione della costituzione di poli per
l'infanzia per bambini di eta' fino a sei anni, anche
aggregati a scuole primarie e istituti comprensivi;
8) l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dello Stato, di un'apposita commissione con
compiti consultivi e propositivi, composta da esperti
nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, dalle regioni e dagli enti locali;
f) garanzia dell'effettivita' del diritto allo studio
su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle
competenze delle regioni in tale materia, attraverso la
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia
in relazione ai servizi alla persona, con particolare
riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai
servizi strumentali; potenziamento della Carta dello
studente, tenuto conto del sistema pubblico per la gestione
dell'identita' digitale, al fine di attestare attraverso la
stessa lo status di studente e rendere possibile l'accesso
a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale,
a servizi per la mobilita' nazionale e internazionale, ad
ausili di natura tecnologica per lo studio e per l'acquisto
di materiale scolastico, nonche' possibilita' di associare
funzionalita' aggiuntive per strumenti di pagamento
attraverso borsellino elettronico;
g) promozione e diffusione della cultura umanistica,
valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali,
musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno
della creativita' connessa alla sfera estetica, attraverso:
1) l'accesso, nelle sue varie espressioni
amatoriali e professionali, alla formazione artistica,
consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel
contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme
artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:
1.1) il potenziamento della formazione nel
settore delle arti nel curricolo delle scuole di ogni
ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonche' la
realizzazione di un sistema formativo della
professionalita' degli educatori e dei docenti in possesso
di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze
artistico-musicali e didattico-metodologiche;
1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di
scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni
anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le
istituzioni interessate;
1.3) il potenziamento e il coordinamento
dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli
ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in
funzione dell'educazione permanente;
2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento
delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale
nonche' l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad
altri settori artistici nella scuola secondaria di primo
grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a
orientamento artistico e performativo;
3) la presenza e il rafforzamento delle arti
nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo
grado;
4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e
artistici promuovendo progettualita' e scambi con gli altri
Paesi europei;
5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta
la filiera del settore artistico-musicale, con particolare
attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti
musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e all'universita';
6) l'incentivazione delle sinergie tra i linguaggi
artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze
di ricerca e innovazione;
7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni
artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia
italiane che straniere, finalizzati anche alla
valorizzazione di giovani talenti;
8) la sinergia e l'unitarieta' degli obiettivi
nell'attivita' dei soggetti preposti alla promozione della
cultura italiana all'estero;
h) revisione, riordino e adeguamento della normativa
in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane
all'estero al fine di realizzare un effettivo e sinergico
coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nella gestione della rete
scolastica e della promozione della lingua italiana
all'estero attraverso:
1) la definizione dei criteri e delle modalita' di
selezione, destinazione e permanenza in sede del personale
docente e amministrativo;
2) la revisione del trattamento economico del
personale docente e amministrativo;
3) la previsione della disciplina delle sezioni
italiane all'interno di scuole straniere o internazionali;
4) la revisione della disciplina dell'insegnamento
di materie obbligatorie secondo la legislazione locale o
l'ordinamento scolastico italiano da affidare a insegnanti
a contratto locale;
i) adeguamento della normativa in materia di
valutazione e certificazione delle competenze degli
studenti, nonche' degli esami di Stato, anche in raccordo
con la normativa vigente in materia di certificazione delle
competenze, attraverso:
1) la revisione delle modalita' di valutazione e
certificazione delle competenze degli studenti del primo
ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione
formativa e di orientamento della valutazione, e delle
modalita' di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del
primo ciclo;
2) la revisione delle modalita' di svolgimento
degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della
scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto
previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89.
182. I decreti legislativi di cui al comma 180 sono
adottati su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle
finanze nonche' con gli altri Ministri competenti, previo
parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i
profili finanziari, che si esprimono nel termine di
sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti possono comunque essere adottati. Se il
termine previsto per l'espressione del parere da parte
delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine per l'esercizio della
delega previsto al comma 180, o successivamente,
quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
183. Con uno o piu' decreti adottati ai sensi dell'art.
17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, sono raccolte per materie
omogenee le norme regolamentari vigenti negli ambiti di cui
alla presente legge, con le modificazioni necessarie al
fine di semplificarle e adeguarle alla disciplina
legislativa conseguente all'adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 180 del presente articolo.
184. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi e con la
procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente
articolo, il Governo puo' adottare disposizioni integrative
e correttive dei decreti medesimi.
185. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 180
e 184 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti
previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione dei
commi 180 e 184 le amministrazioni competenti provvedono
attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse
umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione
alle medesime amministrazioni. In conformita' all'art. 17,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno
o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori
oneri che non trovino compensazione al proprio interno,
essi sono emanati solo successivamente o contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi
compresa la legge di stabilita', che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.».

Note all'art. 1:
- La legge 13 luglio 2015, n. 107, e' citata nelle note
alle premesse.
- La legge regionale 26 luglio 2000, n. 19 (Autonomia
delle istituzioni scolastiche), e' pubblicata nel
Bollettino Ufficiale Valle d'Aosta 1° agosto 2000, n. 33.
 
Art. 2

1. Spetta alla Regione l'adozione degli opportuni provvedimenti per l'adattamento alle necessita' locali delle misure contenute negli atti adottati dal Governo in esecuzione della delega per il riordino delle disposizioni legislative in materia di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 180 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini della salvaguardia delle caratteristiche e delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni di lingua tedesca dei comuni della Valle del Lys individuati dalla legge regionale 19 agosto 1998, n. 47.

Note all'art. 2:
- Il testo dei comma 180 e seguenti dell'art. 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e' integralmente riportato
nelle note alle premesse.
- La legge regionale 19 agosto 1998, n. 47
(Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni
linguistiche e culturali delle popolazioni walser della
valle del Lys), e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Valle d'Aosta 25 agosto 1998, n. 36.
 
Art. 3

1. Ferma restando la competenza regionale in materia di organici scolastici, la Regione applica le disposizioni statali in materia di stato giuridico e di trattamento economico del personale dirigente, docente ed educativo compatibilmente con il sistema di costituzione e gestione delle dotazioni organiche dei propri ruoli regionali e adotta le necessarie misure per armonizzare tali disposizioni con l'appartenenza del suddetto personale ai ruoli regionali.
 
Art. 4

1. Nell'esercizio delle competenze in materia di «istruzione materna, elementare e media», ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), dello Statuto speciale, la Regione mantiene e valorizza, nell'ambito del proprio sistema regionale di istruzione, le specificita' e l'unicita' del modello pedagogico delle proprie scuole dell'infanzia in quanto funzionale all'alfabetizzazione bi-plurilingue precoce dei bambini.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 3 della citata legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' il seguente:
«Art. 3. - La Regione ha la potesta' di emanare norme
legislative di integrazione e di attuazione delle leggi
della Repubblica, entro i limiti indicati nell'articolo
precedente, per adattarle alle condizioni regionali, nelle
seguenti materie:
a) industria e commercio;
b) istituzione di enti di credito di carattere locale;
c) espropriazione per pubblica utilita' per opere non a
carico dello Stato;
d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche
ad uso idroelettrico;
e) disciplina della utilizzazione delle miniere;
f) finanze regionali e comunali;
g) istruzione materna, elementare e media;
h) previdenza e assicurazioni sociali;
i) assistenza e beneficenza pubblica;
l) igiene sanita', assistenza ospedaliera e
profilattica;
m) antichita' e belle arti;
n) annona;
o) assunzione di pubblici servizi.».
 
Art. 5

1. In considerazione del sistema scolastico bi-plurilingue della Regione, nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta si svolge, in aggiunta alle prove INVALSI di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, previste per il restante territorio nazionale, una prova di conoscenza delle lingue francese e inglese secondo le modalita' definite dalla Regione, ed e' introdotto, a partire dalla scuola primaria, l'insegnamento in lingua inglese di discipline non linguistiche con modalita' CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Note all'art. 5:
- Il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286
(Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche'
riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e
3 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2004, n. 282.
 
Art. 6

1. Nell'ambito degli adattamenti dei programmi alle necessita' locali, ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto speciale e dell'articolo 28 della legge 16 maggio 1978, n. 196, sono individuati gli obiettivi formativi prioritari del sistema scolastico regionale, in coerenza con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi gradi e ordini di scuola determinati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Entro l'avvio dell'anno scolastico 2016-2017, il Governo e la Regione procedono al completamento degli adattamenti e alla revisione di quelli attualmente in vigore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 marzo 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Giannini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca

Padoan, Ministro dell'economia e delle
finanze

Madia, Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 40 della citata legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e' il seguente:
«Art. 40. - L'insegnamento delle varie materie e'
disciplinato dalle norme e dai programmi in vigore nello
Stato, con gli opportuni adattamenti alle necessita'
locali.
Tali adattamenti, nonche' le materie che possono essere
insegnate in lingua francese, sono approvati e resi
esecutivi, sentite Commissioni miste composte di
rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, di
rappresentanti del Consiglio della Valle e di
rappresentanti degli insegnanti.».
La legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione
dello statuto speciale della Valle d'Aosta) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1978, n. 141. Il testo
dell'art. 28 e' il seguente:
«Art. 28. - Gli adattamenti dei programmi di
insegnamento alle necessita' locali, di cui all'art. 40
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 4,
vengono approvati e resi esecutivi dalla regione, previa
intesa con il Ministro della pubblica istruzione, sulla
base delle proposte del consiglio scolastico regionale,
sentite le commissioni miste di cui all'art. 40 medesimo,
nominate dal presidente della giunta regionale.
Con la stessa procedura si provvede alla determinazione
delle materie da insegnare in lingua francese, con gli
adempimenti necessari per consentire l'inserimento per gli
alunni provenienti da altre parti del territorio.
I presidenti e i membri delle commissioni per gli esami
di maturita' sono di norma nominati tra il personale avente
adeguata conoscenza della lingua francese. In ogni caso
almeno tre membri della commissione devono avere tale
conoscenza.
I titoli di studio conseguiti nelle scuole della
regione della Valle d'Aosta sono validi a tutti gli
effetti.».
 
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