Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2016 (vai al sommario)
LEGGE 21 marzo 2016, n. 45
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. La Repubblica riconosce il giorno 3 ottobre quale Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel tentativo di emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle persecuzioni e alla miseria.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in
materia di ricorrenze festive) e' stata pubblicata nella
Gazz. Uff. 31 maggio 1949, n. 124.
 
Art. 2

1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alla solidarieta' civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignita' umana e del valore della vita di ciascun individuo, all'integrazione e all'accoglienza.
2. In occasione della Giornata nazionale le istituzioni della Repubblica, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, al fine di sensibilizzare e di formare i giovani sui temi dell'immigrazione e dell'accoglienza.
 
Art. 3

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 
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