Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2016 (vai al sommario)
UNIVERSITA' TELEMATICA «UNIVERSITAS MERCATORUM»
DECRETO 21 marzo 2016
Modifica dello Statuto.


IL PRESIDENTE

Visto lo Statuto dell'Universita' telematica Universitas Mercatorum autorizzato dal Ministero dell'universita' e ricerca il 10 maggio 2006;
Visto lo Statuto vigente dell'Universita' telematica Universitas Mercatorum modificato con decreto rettorale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 127 del 3 giugno 2010;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 10 novembre 2015, con la quale e' stato approvato il testo del nuovo Statuto, redatto in applicazione dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la lettera del MIUR n. 1735 del giorno 8 febbraio 2016;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2016, con la quale e' stato approvato il testo dello Statuto, modificato secondo quanto richiesto dal MIUR nella lettera n. 1735 dell'8 febbraio 2016;
Visto che il MIUR con lettera 3.609 del 14 marzo 2016 ha richiesto una ulteriore modifica all'art. 14 e ha comunicato il nulla osta, precisando che l'Universita', recepite le predette osservazioni, avrebbe potuto trasmettere il decreto di modifica dello Statuto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
Considerato che la suddetta modifica e' stata apportata al testo dello Statuto con delibera del 17 marzo 2016, ed ha interessato in particolare l'art. 14;
Considerato che il Consiglio di amministrazione ha dato mandato al Presidente Pierfrancesco Pacini di inviare al Ministero della giustizia il nuovo Statuto per la pubblicazione;
Visto il testo dello Statuto come sopra modificato;

Decreta:

E' approvato, nel testo allegato n. 1, lo Statuto dell'Universita' telematica Universitas Mercatorum.
Il presente decreto, che entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con l'unito testo del nuovo Statuto, sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 marzo 2016

Il Presidente: Pacini
 
Allegato 1

UNIVERSITAS MERCATORUM
STATUTO
Art. 1.
Istituzione e finalita'

1. E' istituita la "Universitas Mercatorum", di seguito denominata Universita', con sede centrale in Roma.
2. L'Universita' nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali.
3. La Universitas Mercatorum e' un ente privato con finalita' pubbliche.
4. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita', ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.
5. Tra le attivita' dell'Universita' rientra altresi' anche quella di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28.
6. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica.
7. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.
8. L'Universita' puo' svolgere compiti nei settori nei quali opera partecipando tra l'altro a gare nazionali e internazionali, pubbliche e private, per l'affidamento di appalti pubblici di servizi nonche' producendo e realizzando servizi per il mercato finalizzati alla promozione, realizzazione e sviluppo di attivita' strettamente strumentali alla didattica ed alla ricerca, o comunque utili, per il conseguimento di fini istituzionali.
 

Art. 2.
Principi generali

1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dalla societa' «Unimercatorum Srl» con sede in Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi e servizi specifici necessari, indispensabili e strumentali, anche verso corrispettivo e/o anche indicando i relativi fornitori, per il funzionamento e perseguimento dei fini anzidetti.
2. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.
3. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.
5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.
6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.
7. L'Universita' puo' partecipare a societa' o ad altre forme associative di diritto privato e di diritto pubblico per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attivita' di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attivita' didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. La partecipazione e' deliberata dal consiglio di amministrazione.
8. L'Universita' puo' definire convenzioni dirette a regolare le modalita' di collaborazione alle attivita' di societa' e/o di altri organismi. La collaborazione e' deliberata dal consiglio di amministrazione.
9. L'Universita' puo' regolare con specifica convenzione o contratto i rapporti con il soggetto promotore al fine del perseguimento dei propri fini istituzionali e dei relativi mezzi e servizi specifici, necessari, indispensabili e strumentali per il proprio funzionamento e per il perseguimento dei fini anzidetti.
10. L'Universita' per le proprie iniziative didattiche e di ricerca puo' costituire sedi anche all'estero, con riguardo all'ordinamento del paese nel quale ha luogo l'iniziativa e sempre nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano, anche mediante la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.
11. L'Universita' ha come propri capisaldi i principi espressi nella Costituzione Italiana agli articoli 9 (sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica), 33 (liberta' d'insegnamento) e 34 (diritto per i capaci e i meritevoli di raggiungere i gradi piu' alti degli studi). A tal fine la medesima si dota di un proprio codice etico. Il codice etico della comunita' universitaria formata dal personale docente e ricercatori, dal personale non docente, dagli studenti e dai componenti degli Organi statutari, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, si applica la normativa vigente.
 

Art. 3.
Organi e strutture

1. Sono Organi centrali della Universita':
a. il Consiglio di Amministrazione;
b. il Presidente;
c. il Comitato Esecutivo;
d. il Rettore;
e. il Senato accademico;
f. il Nucleo di valutazione interno;
g. il Collegio dei revisori dei conti.
2. Costituiscono strutture accademiche, didattiche e di ricerca:
a. i Consigli di Dipartimento;
b. i Consigli di corso di laurea;
c. i Dipartimenti;
d. i Consigli di Facolta';
e. le Facolta';
 

Art. 4.
Altri Organi - Comitato Unico di Garanzia

1. E' istituito il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito CUG, che:
a) promuove le pari opportunita' per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Universita', proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, l'origine etnica, la religione, le convinzioni personali e politiche, le condizioni di disabilita', l'eta';
b) promuove, in particolare, la parita' effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera e nella retribuzione e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle;
c) predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parita' per il genere sottorappresentato;
d) promuove la diffusione della cultura delle pari opportunita', anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attivita' a carattere scientifico, formativo e culturale;
e) attua azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
f) assicura l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
2. Il CUG assume, altresi', nell'ambito di competenza, compiti consultivi e di monitoraggio.
3. I Componenti del CUG sono nominati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su parere del Senato Accademico. Il CUG e' composto da professori/ricercatori e del personale dirigente/tecnico-amministrativo nel numero massimo di cinque componenti. E' altresi' membro del CUG uno studente eletto in rappresentanza della componente studentesca iscritta ai corsi di studio. In ogni caso la composizione complessiva del CUG dovra' assicurare, nel complesso, compatibilmente con il numero dei componenti del CUG medesimo, la presenza paritaria di entrambi i generi.
4. I componenti del CUG devono essere in possesso di:
adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del CUG;
adeguate esperienze nell'ambito delle pari opportunita' o del mobbing, del contrasto alle discriminazioni;
adeguate attitudini, intendendo per tali le caratteristiche personali, relazionali e motivazionali.
5. Le modalita' di svolgimento delle votazioni e dello scrutinio sono definite con apposito Regolamento di funzionamento.
6. Il Presidente e' eletto dal CUG tra i propri componenti.
7. Il CUG ha la medesima durata fissata per il Consiglio di Amministrazione e si rinnova contemporaneamente ad esso; la rappresentanza della componente studentesca rimane in carica per un periodo di due anni accademici. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta.
8. Il CUG e' organo indipendente e l'Ateneo ne assicura l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
 

Art. 5.
Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina e' competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
2. Il Collegio di Disciplina e' composto da due professori di prima fascia, di cui uno presidente, due professori di seconda fascia e un ricercatori.
3. I componenti del Collegio sono designati dal Senato Accademico in composizione limitata ai professori e ricercatori, di concerto con il Rettore. I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili. Per ciascuna categoria di membri sono designati altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza.
4. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal professore piu' anziano nel ruolo. A parita' di anzianita' nel ruolo prevale il piu' anziano di eta'.
5. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, esprimendosi unicamente con la presenza di componenti di qualifica almeno pari a quella del soggetto sottoposto al procedimento, nel rispetto del principio del contraddittorio.
6. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31/8/1933 n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al Collegio, formulando motivata proposta.
7. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal Rettore, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al Consiglio di Amministrazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, applica la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, in conformita' al parere vincolante espresso dal Collegio di Disciplina.
9. Il procedimento si estingue se la decisione di cui al comma precedente non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Tale termine e' sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e', altresi', sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; il Rettore da' esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
10. La partecipazione al Collegio non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o rimborsi delle spese.
 

Art. 6.
Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione e' cosi' composto:
a. dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della societa' Unimercatorum Srl o suo delegato;
b. da un numero di otto rappresentanti designati dalla societa' Unimercatorum Srl.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati in qualsiasi momento dall'ente proponente che li ha nominati; la revoca e' disposta con delibera del CdA della Unimercatorum Srl.
3. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' il cui importo minimo e' determinato con delibera del consiglio stesso.
4. La mancata designazione di uno o piu' componenti non inficia la validita' di costituzione del consiglio.
5. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i Consiglieri il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Universita'.
6. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
7. Ad ogni scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione della societa' Unimercatorum Srl, attiva le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della Universitas Mercatorum.
8. Durante il triennio ugualmente il consiglio di amministrazione della societa' Unimercatorum Srl attiva le procedure per la nomina anche di un solo o piu' componenti in caso di integrazione del numero dei consiglieri stessi e della loro sostituzione.
 

Art. 7.
Compiti e poteri del CdA

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione i piu' ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Universita'. Il consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Universita', al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e ne assicura lo svolgimento delle attivita', ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei consigli di facolta' per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico. Il Consiglio di Amministrazione:
a) delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali e ne delibera i relativi programmi;
b) nomina il Rettore tra le personalita' del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro con facolta' di revoca in qualsiasi momento;
c) delibera l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio nonche' dei corsi master, dei corsi di perfezionamento e di alta formazione, su parere del Senato Accademico;
d) sentito il parere del Rettore, nomina un rettore vicario tra personalita' di riconosciuto valore scientifico, imprenditoriale, culturale e del lavoro, che esercita le funzioni del rettore per apposita delega o in caso di assenza o impedimento dello stesso o per cessazione anticipata della carica del Rettore;
e) sentito il parere del Rettore, nomina uno o piu' pro-rettori tra i docenti dell'Ateneo che eserciteranno funzioni su specifiche deleghe del Rettore;
f) nomina, su proposta del Consiglio di Facolta', i Presidi con possibilita' di revoca in qualsiasi momento;
g) nomina, su proposta del Consiglio di Dipartimento, i Direttori con possibilita' di revoca in qualsiasi momento;
h) provvede a maggioranza assoluta dei propri componenti in ordine alle modifiche del presente Statuto secondo le norme vigenti previo parere favorevole dell'ente proponente attraverso delibera del CdA;
i) delibera su proposta del Senato Accademico espressa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti;
j) nomina l'Amministratore Delegato con facolta' di revoca in qualsiasi momento;
k) nomina il Direttore Generale con facolta' di revoca in qualsiasi momento;
l) nomina il Presidente, i membri del nucleo di valutazione di Ateneo, nonche' il Collegio dei revisori con facolta' di revoca in qualsiasi momento;
m) approva i ruoli organici del personale docente, approva le chiamate dei professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori e i collaboratori ed esperti linguistici, esperti della materia, anche per le attivita' di tutoraggio, su proposta del senato accademico e delle facolta' interessate, ed approva le proposte di azioni disciplinari nei suoi confronti pervenute dal Rettore e delibera sulla proposta di applicazione delle sanzioni pervenute dal Collegio di Disciplina;
n) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, autorizza l'assunzione di tale personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;
o) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;
p) delibera, su parere del Senato Accademico, l'istituzione di nuove facolta', corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente ivi comprese quelle definite al successivo art. 14, comma 2 e 3;
q) definisce la carta dei servizi ed il contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al Rettore;
r) delibera sull'ammontare dei contributi a carico degli studenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306;
s) delibera, su proposta del Senato Accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa;
t) delibera, sul parere del Senato Accademico, la stipula di convenzioni con altre Universita' o centri di ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;
u) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Universita';
v) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;
w) delibera la costituzione in giudizio dell'Universita' nel caso di liti attive o passive;
x) delibera a maggioranza assoluta l'approvazione dello Statuto e le sue modifiche in conformita' alla normativa vigente;
y) delibera i regolamenti della Universita' ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n. 168/1989, fatta eccezione per il regolamento didattico di Ateneo che viene approvato su proposta del Senato accademico espressa a maggioranza assoluta, nonche' per i regolamenti delle facolta' deliberati dai rispettivi consigli di facolta';
aa) puo' affidare a singoli componenti del consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;
bb) delibera su proposta del senato accademico, il regolamento per le attivita' di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti;
cc) determina eventuali compensi per il Rettore, per lo stesso consiglio d'amministrazione, per il senato accademico, per il collegio dei revisori dei conti, per il nucleo di valutazione interna e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi non sia regolata da disposizioni normative inderogabili;
dd) destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalita' proprie dell'Universita', tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;
ee) delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita' secondo le norme vigenti, nonche' quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;
ff) delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di sedi all'estero, nel rispetto della normativa vigente;
gg) delibera per il conferimento dei premi, borse di studio e perfezionamento e degli assegni di ricerca;
hh) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi;
ii) delibera su proposta del senato accademico il regolamento relativo alle chiamate dei professori ordinari e associati nonche' delibera le procedure selettive per la copertura dei posti di professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, assicurando la valutazione comparativa dei candidati; delibera inoltre, su proposta del senato accademico, i regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 aprile 2006, n. 164.
3. Le deliberazioni del consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal presidente del Consiglio di Amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti effettivamente nominati. In ogni caso le delibere del consiglio relative allo Statuto ed ai principali Regolamenti di Ateneo sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante l'invio di raccomandata o di fax o di telegramma o di e-mail. In caso di urgenza l'adunanza puo' essere convocata, mediante fax o telegramma o e-mail, con preavviso di almeno un giorno prima della adunanza stessa. Le convocazioni devono contenere la data, il luogo, l'orario in cui si dovra' svolgere l'adunanza e l'ordine del giorno.
6. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione, con intervenuti dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e cio' alle seguenti condizioni, cui dovra' essere dato atto nei relativi verbali:
che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario verbalizzante individuato tra i membri del CdA che provvederanno alla redazione e sottoscrizione del verbale;
che sia consentito al Presidente di accertare l'identita', regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi dell'adunanza oggetto di verbalizzazione;
che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Universita', nei quali componenti del consiglio di amministrazione potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
 

Art. 8.
Il Presidente del CdA

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e' nominato dal Consiglio di Amministrazione:
a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
b) nomina ad ogni seduta del consiglio un membro quale Segretario verbalizzante;
c) ha la rappresentanza legale dell'Universita' anche in giudizio;
d) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito;
e) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e della giunta salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica;
f) e' membro del Senato Accademico;
g) esercita le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonche' poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione;
h) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, ai quali gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.
 

Art. 9.
Il Comitato esecutivo

1. Il Consiglio di Amministrazione puo' provvedere a costituire un Comitato esecutivo quale sua emanazione operativa composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato dell'Universita' ove nominato, dal Rettore e da un consigliere scelto fra quelli di cui all'art. 6,), dal Direttore Generale. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale.
2. Possono essere invitati a partecipare al Comitato esecutivo, senza diritto di voto, i presidi di facolta' allorche' vengano trattate materie di loro specifica competenza.
3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione, il Comitato esecutivo delibera:
a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonche' alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;
b) sulle assunzioni del personale non docente anche con qualifica dirigenziale;
c) sentito il Consiglio di Facolta', sulle modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio;
d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;
e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonche' sugli assegni di ricerca.
4. Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza ed adotta, nei casi di necessita' ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Comitato esecutivo e' convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno tre giorni; in caso di urgenza puo' essere convocato, mediante fax o telegramma o e-mail, con preavviso di almeno un giorno. Il Comitato esecutivo puo' deliberare validamente ove siano presenti la meta' piu' uno dei suoi componenti.
 

Art. 10.
Il Rettore

1) Il Rettore e' nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto tra le personalita' del mondo accademico o della vita sociale nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica, imprenditoriale, culturale e del lavoro.
2) Il Rettore dura in carica un triennio e puo' essere confermato.
3) Il Rettore:
a. riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita';
b. cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;
c. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;
d. rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;
e. esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto;
f. convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;
g. formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' e assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso su tali temi;
h. fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
i. vigila sul rispetto della Carta dei Servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della carta;
j. esercita l'attivita' disciplinare sul corpo docente e sugli studenti nel rispetto delle norme vigenti;
k. adotta, in caso di necessita' ed urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
l. propone al Consiglio di Amministrazione le azioni disciplinari nei confronti del personale docente e previo parere vincolante del collegio di disciplina secondo le modalita' e termini di cui all'art. 3 della legge 18 del 16 gennaio 2006.
4) Il Rettore puo' conferire ad uno o piu' professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Universita' rientranti nelle sue competenza.
5) Al Rettore viene riconosciuta una indennita' di funzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 11.
Il Senato Accademico

1. Il Senato Accademico e' composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede, dai presidi e dai direttori dei Dipartimento, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale.
2. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico e' concordato con il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Universita'.
3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il Senato Accademico:
a. elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano di sviluppo dei corsi di studio dell'Ateneo;
b. propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita';
c. propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;
d. propone l'adozione del Regolamento didattico di Ateneo deliberata a maggioranza assoluta dei componenti;
e. esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;
f. adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;
g. stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza».
4. Il Direttore Generale esercita le funzioni di segretario del Senato Accademico.
 

Art. 12.
Il Nucleo di Valutazione

1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita'.
2. L'Universita' assicura al Nucleo di Valutazione interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
 

Art. 13.
Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili.
2. I membri del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati.
3. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' adottato dal Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 14.
Le Facolta'

1. Le Facolta' hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Le Facolta' vengono costituite e soppresse con deliberazione del consiglio di amministrazione su proposta del Senato Accademico.
3. Le Facolta' sono validamente costituite quando sono rispettati i requisiti di numerosita' della docenza previsti per l'accreditamento dei corsi di studio.
4. Sono organi della Facolta':
a. il Preside;
b. il Consiglio di facolta';
5. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'. In particolare il Preside:
a. convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno;
b. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento in materia didattica;
c. cura l'ordinato svolgimento delle attivita' della Facolta';
d. e' membro di diritto del Senato Accademico;
e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento.
6. Il Preside viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico approvata a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori in ruolo nella Facolta'. Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile.
 

Art. 15.
Il Consiglio di Facolta'

1. Il Consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo. Le modalita' di funzionamento di ciascun consiglio di facolta' sono stabilite dal regolamento di facolta', deliberato dal consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.
2. Sono compiti del Consiglio di facolta':
a. la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;
b. la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato accademico;
c. la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;
d. la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
e. esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.
 

Art. 16.
Titoli rilasciati

1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1, l'Universita' rilascia i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dall'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita'.
3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i conseguenti titoli e i Master universitari di primo e di secondo livello.
 

Art. 17.
Ricerca, accordi e cooperazione internazionale

1. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.
2. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita' e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; a tale fine puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.
 

Art. 18.
Il Regolamento didattico di Ateneo

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004. Il Regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, su proposta del Senato accademico espressa a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita'.
 

Art. 19.
Docenti

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.
2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.
3. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Universita', liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.
4. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
5. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.
 

Art. 20.
Attivita' di docenza

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'.
3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.
 

Art. 21.
I Dipartimenti

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attivita' di ricerca sono preposti i Dipartimenti. I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a Facolta' diverse. Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:
a. promuove e coordina l'attivita' di ricerca e culturale;
b. organizza e coordina l'attivita' del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;
c. gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito; esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
2. Sono organi del Dipartimento:
a. il Direttore;
b. il Consiglio di Dipartimento.
 

Art. 22.
Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico e dura in carica due anni e puo' essere confermato e puo' essere revocato in qualsiasi momento su delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore:
a. presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere;
b. propone gli orientamenti generali di ricerca;
c. sovrintende al funzionamento del dipartimento;
d. vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attivita' di ricerca svolte dal dipartimento;
e. e' membro di diritto del Senato accademico;
f. mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.
3. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, puo' nominare tra i professori di ruolo e non di ruolo, un Vice Direttore con il compito di coadiuvarlo. In caso di assenza o d'impedimento del Direttore, svolge le funzioni di Direttore il docente con la maggiore anzianita' nei ruoli, che presiede altresi' la seduta per la designazione del Direttore. Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.
 

Art. 23.
Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento e' composto dal Direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
2. Il Consiglio di Dipartimento e' organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento. In particolare:
a. delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attivita' di ricerca;
b. formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle Facolta', sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le Facolta' le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio di Amministrazione;
c. approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca;
d. cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei Corsi di laurea, di Master universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del Dottorato di ricerca;
e. approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;
f. detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
g. avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica;
h. adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 24.
Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale dell'Universita', allorche' nominato, e' assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
2 Il Direttore Generale dell'Universita' puo' essere revocato in qualsiasi momento su delibera del Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 25.
L'Amministratore Delegato

1. L'Amministratore Delegato, allorche' nominato, e' assunto su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a tre anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'Amministratore Delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
2. L'Amministratore Delegato, puo' essere revocato in qualsiasi momento su delibera del Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 26.
Cessazione delle attivita'

1. Qualora l'Universita' debba per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni suo rapporto patrimoniale attivo e passivo e' devoluta dal Consiglio di Amministrazione alla societa' Unimercatorum Srl, secondo l'ordinamento vigente.
 

Art. 27.
Centri di Ricerca

1. L'Universita' puo' costituire Centri di ricerca. I Centri di ricerca sono strutture istituite per la promozione e lo svolgimento dell'attivita' di ricerca finalizzata a specifici obiettivi.
2. L'Universita' puo' istituire Centri di ricerca anche in collaborazione con altre istituzioni universitarie e non, attraverso apposite convenzioni con enti pubblici e privati. La loro istituzione e' disposta dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Consiglio di facolta' o del Senato accademico; l'organizzazione dei Centri di ricerca e' disciplinata dai rispettivi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 28.
Strutture di servizio

1. L'Universita' puo' costituire strutture di servizio. Appartengono alle strutture di servizio:
a. la Biblioteca;
b. il Centro servizi e-learning;
c. le altre strutture individuate e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione al fine di supportare e integrare le attivita' per la didattica, la formazione e la ricerca.
d. Il Centro Linguistico di Ateneo;
e. Il C.E.L.L.;
f. Il Centro Certificazioni Contratti Lavoro.
2. La Biblioteca e' struttura di servizio a supporto delle attivita' didattiche e di ricerca. L'organizzazione della Biblioteca e i servizi da essa erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Centro servizi e-learning e' la struttura tecnica responsabile della progettazione e gestione della piattaforma e-learning dell'Universita'. L'organizzazione del Centro e i servizi da esso erogati sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
 

Art. 29.
Assegni di ricerca

1. L'Universita', in ossequio alla normativa vigente in materia, puo' conferire assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca secondo le modalita' stabilite nel relativo Regolamento.
 

Art. 30.
Entrata in vigore e pubblicita'

1. Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale previo parere favorevole del MIUR.
2. Il presente Statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma 21 marzo 2016

Il Presidente: Pacini
 
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