Gazzetta n. 78 del 4 aprile 2016 (vai al sommario)
CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE
DELIBERA 16 febbraio 2016
Approvazione del regolamento interno. (Delibera n. 5649).


IL CONSIGLIO
DELLA MAGISTRATURA MILITARE

Visti gli articoli 60 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, in particolare, l'art. 62, comma 3, lettera d);
(Omissis).

Delibera
di approvare il seguente testo:

Art. 1
Sede e durata del Consiglio

1. Il Consiglio della magistratura militare ha sede in Roma e puo' tenere adunanze anche nella sede di uno degli uffici giudiziari militari.
2. La durata del Consiglio si computa dal giorno dell'insediamento.
 
Art. 2
Insediamento

1. La seduta di insediamento del Consiglio e' convocata dal Presidente ed ha luogo nel giorno da lui fissato, sotto la sua presidenza.
2. Nella prima seduta, il Consiglio:
a) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sugli eventuali reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilita' ed alle operazioni elettorali;
b) verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, provvede a darne comunicazione ai Presidenti stessi, adottando i provvedimenti interni di competenza.
 
Art. 3
Presidente

1. Il Presidente promuove l'attivita' e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio e regola le funzioni della Segreteria.
 
Art. 4
Vicepresidente

1. Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento.
2. Nel caso in cui, durante una seduta del Consiglio che si svolge in assenza del Presidente, il Vicepresidente se ne allontana temporaneamente e ritiene che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta e' assunta, per la durata dell'assenza del Vicepresidente, dal Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione.
3. Nello stesso modo si procede in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, se, dopo la convocazione della seduta, ne e' pervenuta comunicazione alla Segreteria del Consiglio da parte degli stessi.
 
Art. 5
Posizione dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio partecipano ai lavori ed alle deliberazioni del Consiglio stesso in posizione di parita'.
2. Nelle manifestazioni ufficiali al Presidente seguono il Vicepresidente, il Procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione e gli altri componenti in ordine di anzianita' di ruolo.
3. La medesima regola si segue per le elencazioni dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale debba osservarsi un ordine di precedenza.
4. Il Consiglio puo' deliberare che nella determinazione dell'impegno di lavoro giudiziario dei magistrati militari addetti all'Ufficio di Segreteria si tenga conto, da parte dei capi degli uffici nei quali gli stessi prestano servizio, dell'impegno primario derivante dalla partecipazione ai lavori del Consiglio.
5. Se, dopo la verifica di cui all'art. 2, uno dei componenti del Consiglio cessi dal suo incarico per qualsiasi causa, o si verifica una delle ipotesi di incompatibilita' previste dagli articoli 60, comma 1, lettera d) e 68 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio procede alla relativa sostituzione.
 
Art. 6
Nomina dei componenti dell'Ufficio di Segreteria

1. Il magistrato dirigente e il magistrato addetto all'Ufficio di Segreteria sono nominati dal Consiglio, con voto palese, entro il novantesimo giorno successivo all'insediamento del Consiglio stesso. La scelta e', rispettivamente, indirizzata verso i nominativi di magistrati che hanno, preferibilmente, conseguito la terza e la prima valutazione di professionalita', che non ricoprano incarichi direttivi di uffici giudiziari militari e che, a seguito di specifico interpello, hanno fatto conoscere, prima dell'adozione della deliberazione, di essere disponibili all'incarico.
2. Sono nominati i magistrati delle due categorie che hanno riportato il maggior numero di voti. Il Presidente provvede a dare comunicazione dell'avvenuta nomina agli interessati ed ai titolari degli uffici in cui i magistrati medesimi prestano servizio.
3. I magistrati nominati vengono immediatamente convocati alla prima riunione del Consiglio o a quella appositamente fissata a tale scopo ed assumono da tale momento le funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento.
4. In caso di sopravvenuto impedimento di uno dei componenti dell'Ufficio di Segreteria, che rende impossibile lo svolgimento dei compiti previsti per un apprezzabile periodo di tempo, ed in ogni altro caso in cui i magistrati predetti non possono proseguire nell'espletamento dell'incarico, il Consiglio provvede immediatamente alla loro sostituzione con le modalita' di cui al primo comma, inserendo la questione all'ordine del giorno della prima seduta utile, ovvero fissando apposita riunione.
5. I componenti dell'Ufficio di Segreteria restano in carica sino alla nomina dei nuovi Segretari, salvo che non siano revocati dal Consiglio, ovvero che non presentino dimissioni, accettate dal Consiglio.
 
Art. 7
Ufficio di Segreteria

1. Il Presidente o, in caso di impedimento, il Vicepresidente regola le funzioni dell'Ufficio di Segreteria.
2. Rientra tra i compiti dell'Ufficio di Segreteria:
a) assistere il Presidente e il Vicepresidente nella predisposizione e nello svolgimento dei lavori attinenti l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio;
b) curare che per gli affari da trattare sia acquisita la necessaria documentazione, da tenere a disposizione dei componenti del Consiglio presso la Segreteria e da consegnare a ciascun componente del Consiglio che ne fa richiesta;
c) provvedere alla sistematica raccolta e tenuta delle pubblicazioni nelle varie materie di interesse del Consiglio e curare che le stesse siano poste a disposizione dei componenti del Consiglio a loro richiesta, nonche' provvedere all'acquisizione degli atti o pubblicazioni ritenuti necessari dal Consiglio, dalle Commissioni o dai rispettivi componenti;
d) fornire ai magistrati militari, principalmente mediante l'uso di sistemi telematici, le notizie non riservate relative alle attivita' del Consiglio ed alle pratiche che li riguardano.
 
Art. 8
Compiti del magistrato militare dirigente
della Segreteria

1. Il magistrato militare dirigente della Segreteria, individuato nel piu' anziano dei due nominati, ha le seguenti attribuzioni:
a) assiste alle riunioni del Consiglio e ne redige i verbali; provvede alla conservazione degli atti e cura gli adempimenti preparatori delle riunioni stesse e l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
b) cura, nell'ambito delle proprie funzioni, i rapporti con le segreterie o con gli analoghi uffici degli organi costituzionali, di rilevanza costituzionale e con gli altri organi dello Stato;
c) coordina e dirige l'attivita' del personale dell'Ufficio di Segreteria e sovraintende al personale addetto al Consiglio, assicurando il buon andamento dei servizi;
d) adempie ad ogni altro compito previsto dai regolamenti del Consiglio o specificamente affidatogli dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare addetto all'Ufficio di Segreteria.
 
Art. 9
Compiti del magistrato militare addetto alla Segreteria

1. Il magistrato militare addetto alla Segreteria, individuato nel meno anziano dei due nominati, ha le seguenti attribuzioni:
a) cura l'organizzazione delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni a mezzo del personale addetto della Segreteria, provvedendo a far raccogliere il materiale documentale necessario ed alla sua distribuzione in copia ai componenti del Consiglio e delle Commissioni;
b) cura, su richiesta dei componenti del Consiglio, l'acquisizione di ogni documentazione ritenuta necessaria per i lavori;
c) adempie ad ogni altro compito previsto dal regolamento o specificamente affidatogli dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio.
2. In caso di assenza o impedimento temporanei detto magistrato viene sostituito nei suoi compiti dal magistrato militare dirigente dell'Ufficio di Segreteria.
 
Art. 10
Compiti di assistenza alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni
dei magistrati militari addetti alla Segreteria
1. I magistrati militari addetti alla Segreteria hanno altresi' il compito di:
a) assistere, se richiesti, alle riunioni del Consiglio e delle Commissioni e redigere il relativo verbale;
b) assistere, se richiesti, il Presidente durante le adunanze del Consiglio, provvedendo a dare lettura di ogni atto o documento che debba essere comunicato al Consiglio.
 
Art. 11
Atti del Consiglio

1. Il Consiglio delibera i provvedimenti di cui agli articoli 61, comma 1; 62, commi 1 e 3, lettere a), b), c), d); 63, 64 e 65 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e su quanto altro di propria competenza, con votazione a maggioranza sulle proposte della Commissione, permanente o speciale, competente per materia o del relatore all'uopo nominato.
2. Delibera altresi' su eventuali richieste del Parlamento in tema di funzionamento della giustizia amministrata dagli organi giudiziari militari e sull'invio a tal fine di propri componenti nelle sedi giudiziarie, sui ricorsi, reclami, rapporti ed esposti che gli sono indirizzati, nonche' sulle nomine delle Commissioni di esame, sui risultati e sulle graduatorie di concorsi e di esami, e su ogni altro atto di sua competenza.
3. Il Consiglio puo' disporre indagini conoscitive in ordine all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici giudiziari militari, sia acquisendo documentazione ed elementi di valutazione dai magistrati militari addetti agli uffici interessati o che sugli stessi esercitano la sorveglianza, sia procedendo all'indagine direttamente presso l'ufficio o gli uffici stessi a mezzo di uno o piu' componenti del Consiglio a tal fine nominati. Questi ultimi possono acquisire utili elementi di valutazione anche dal personale di cancelleria, di Segreteria ed amministrativo.
 
Art. 12
Risoluzioni

1. Il Consiglio puo' adottare risoluzioni per quanto attiene l'esercizio delle proprie attribuzioni. Ogni componente puo' formulare richiesta al Presidente, che l'assegna alla Commissione competente.
2. Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo diversa decisione motivata, sono pubblicate sul Portale della Giustizia militare. Ad esse le Commissioni ed il Consiglio si attengono, nell'esercizio delle loro attribuzioni, finche' non sono state modificate con successiva risoluzione.
3. Circolari e direttive sono emanate dal Presidente del Consiglio in conformita' a tali risoluzioni.
 
Art. 13
Sedute del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Quando ricorrono motivi di sicurezza, ovvero quando, sulle esigenze di pubblicita', prevalgano ragioni di salvaguardia del segreto della indagine penale o di tutela della riservatezza della vita privata del magistrato o di terzi in particolare nel caso di trattamento di dati sensibili ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, le sedute non sono pubbliche. In tali casi, l'esclusione della pubblicita' della seduta o di parti di essa e' deliberata su proposta delle singole Commissioni o di un componente del Consiglio. La delibera e' adottata in assenza di pubblico, immediatamente prima dell'esame della questione.
3. L'esclusione della pubblicita' della seduta o di parti di essa comporta l'allontanamento del pubblico dalla sala ove si svolge la seduta e la cessazione delle riprese televisive, della registrazione e della trasmissione radiofonica.
4. Quando la seduta e' pubblica, l'accesso della stampa e del pubblico puo' essere limitato a locali separati collegati all'aula da impianti audiovisivi a circuito chiuso. Il Presidente determina le modalita' e le limitazioni dell'accesso in conformita' alle indicazioni del Consiglio.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle sedute delle Commissioni che si svolgono sempre in forma non pubblica.
 
Art. 14
Rilascio di copia e visione degli atti

1. La competenza al rilascio di copia o di autorizzazione alla visione degli atti e' sempre attribuita al Presidente, sentita la Commissione competente. I casi e le modalita' di accesso sono disciplinati dai commi seguenti.
2. Chiunque ha diritto di prendere visione ovvero di ottenere copia dei verbali delle sedute pubbliche del Consiglio e delle delibere consiliari assunte in seduta pubblica.
3. Ai sensi dell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all'accesso:
a) i documenti coperti da segreto o da divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge;
b) i documenti che riguardino la tutela dell'ordine pubblico, l'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
c) i documenti che riguardino la sicurezza personale dei magistrati;
d) i documenti che riguardino la sfera sanitaria delle persone;
e) i documenti concernenti la sfera privata delle persone;
f) i documenti attinenti a procedimenti penali e disciplinari o concernenti l'istruzione dei ricorsi amministrativi, fatta eccezione per la fase pubblica dei procedimenti;
g) i documenti attinenti alla dispensa dal servizio.
4. La visione o il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari definiti in seduta consiliare sono autorizzati, a richiesta di tutti i soggetti privati e pubblici, compresi quelli portatori di interessi diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale e' chiesto l'accesso.
5. E' comunque garantito ai richiedenti l'accesso ed il rilascio di copia dei documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per tutelare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la sfera sessuale.
6. La prevalenza dell'accesso sul diritto alla riservatezza deve essere verificata in concreto rispetto alle effettive esigenze di difesa prospettate dal richiedente l'accesso.
7. La visione o il rilascio di copie dei verbali e delle deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 15, non sono consentiti nei casi in cui la segretazione sia disposta per esigenze di tutela della sicurezza di beni o persone, salvo che la richiesta provenga dal magistrato interessato.
8. Per i procedimenti non ancora definiti la visione e il rilascio di copia dei verbali delle Commissioni, nonche' degli atti e dei documenti formati o acquisiti nel medesimo procedimento, possono essere autorizzati solo nei casi in cui la visione e la copia di tali atti siano strettamente necessari al richiedente per far valere, in via diretta ed immediata, un proprio diritto o interesse in giudizio.
9. In tutti i casi di diniego, anche parziale, all'accesso, il relativo provvedimento deve essere specificamente motivato. Contro il provvedimento di diniego, e' ammesso reclamo al Consiglio che provvede entro trenta giorni.
10. Il rilascio di copia avviene a spese del richiedente esclusivamente in forma telematica mediante invio su casella di posta elettronica certificata intestata al richiedente.
 
Art. 15
Obbligo del segreto

1. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali e' stata esclusa la pubblicita' nonche' su quanto concerne i lavori delle Commissioni per i quali sia stata deliberata la secretazione, nei limiti in cui essa e' stata disposta. In nessun caso sono coperti dal segreto, salvo che ricorrano esigenze di sicurezza e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali, le deliberazioni adottate dal Consiglio, i dispositivi delle proposte delle Commissioni, il risultato delle votazioni e il voto espresso da ciascun componente.
2. Le Commissioni, se esistono le esigenze di riservatezza indicate nell'art. 14, possono deliberare, a maggioranza dei componenti, la secretazione dei propri lavori o di singoli atti. Per gli stessi motivi, il Presidente, sentita, se ritiene, la Commissione per il regolamento e la riforma, all'atto dell'assegnazione della pratica alla Commissione competente, puo' disporne la secretazione provvisoria fino a che la Commissione non abbia deliberato in merito.
3. La secretazione disposta dalla Commissione ha efficacia fino alla deliberazione delle proposte da sottoporre al Consiglio, salvo che la Commissione non deliberi di proporre al Consiglio di escludere la pubblicita' delle sedute consiliari o di mantenere la secretazione di singoli atti o documenti.
4. I magistrati della Segreteria nonche' il personale addetto sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute del Consiglio per le quali e' stata esclusa la pubblicita', salvo quanto disposto dall'ultima parte del precedente comma 1.
5. I magistrati della Segreteria nonche' il personale addetto sono tenuti al segreto su quanto riguarda le sedute delle Commissioni nonche' sugli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso dei procedimenti consiliari sino alla loro definizione in seduta pubblica.
 
Art. 16
Il Portale della Giustizia militare

1. Il Consiglio pubblica in formato elettronico sul Portale della Giustizia militare, a cura della Segreteria, i seguenti atti:
a) i concorsi per la copertura dei posti vacanti presso gli uffici giudiziari militari;
b) le deliberazioni e le risoluzioni del Consiglio, ad esclusione di quelle per le quali e' stata esclusa la pubblicita';
c) ogni altro atto cui il Consiglio ritiene di dare pubblicita'.
2. Il Consiglio delibera in ordine alla forma, alla struttura, alla periodicita', ai destinatari e alle modalita' di pubblicazione telematica dei predetti atti o documenti sul Portale della Giustizia militare.
 
Art. 17
Direttive alle Commissioni

1. Il Consiglio puo' deferire alle Commissioni, secondo la loro rispettiva competenza, compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, formulando proprie direttive.
 
Art. 18
Procedura per il conferimento degli uffici direttivi

1. Per il conferimento degli uffici direttivi, la Commissione competente, previa apposita deliberazione, indica al Ministro della Difesa l'elenco degli aspiranti, le proprie valutazioni e le conseguenti motivate conclusioni, allegando quelle dei dissenzienti che lo richiedono e procede al concerto.
2. All'esito riferisce al Consiglio che delibera.
3. Il Consiglio si esprime sempre con voto palese.
 
Art. 19
Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi

1. La Commissione referente competente individua i posti vacanti che devono essere coperti. Propone conseguentemente al Consiglio di disporre la pubblicazione dei relativi concorsi sul Portale della Giustizia militare.
2. Per esigenze di servizio di particolare urgenza, la Commissione puo' proporre al Consiglio di provvedere alla pubblicazione anche mediante comunicazione via telefax o posta elettronica ai capi degli uffici, richiedendo agli stessi di provvedere a darne comunicazione ai magistrati dell'ufficio personalmente, ovvero presso il recapito dai medesimi indicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dando conferma al Consiglio, anche via telefax o posta elettronica della avvenuta comunicazione.
3. Il bando di concorso dispone che i magistrati militari interessati a partecipare ai concorsi devono consegnare le domande di partecipazione al concorso al capo dell'ufficio entro la data fissata dal bando stesso e che i capi degli uffici devono provvedere all'inoltro immediato delle domande al Consiglio, preannunciando mediante telefax o posta elettronica l'avvenuta trasmissione ed indicando i nominativi dei magistrati che hanno presentato la domanda, ovvero dando comunicazione negativa.
4. La Commissione, trascorsi dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri fissati dal Consiglio e formula la conseguente proposta.
5. Quando debbono essere assegnati piu' posti di un medesimo ufficio, contestualmente pubblicati, non sono ammissibili emendamenti alla proposta o alle proposte che possano incidere sulla individuazione dei magistrati vincitori del concorso, ma esclusivamente proposte alternative, per la motivazione delle quali il Presidente, su richiesta del proponente, puo' rinviare la discussione.
6. Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della Commissione, e, se essa sia respinta, sui nominativi che seguono nella graduatoria formata dalla Commissione.
7. Il Consiglio, deliberando il trasferimento, puo' deliberare, altresi', di segnalare al Ministro della Difesa, per gli adempimenti di competenza, l'opportunita' che esso abbia effetto con urgenza.
 
Art. 20
Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio

1. Per disporre d'ufficio trasferimenti nei casi previsti dalla legge, si osserva il procedimento stabilito con apposita deliberazione del Consiglio.
 
Art. 21
Votazioni

1. Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale previsto dagli articoli 35 e 42.
2. Alle votazioni, eccettuate quelle per ballottaggio, si procede per alzata di mano, salvo che risulti l'unanimita' dei consensi.
3. In Consiglio la votazione per appello nominale ha luogo, oltre che nei casi di votazione per ballottaggio, quando la richiede un componente; in tal caso si procede iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico.
4. Si da' luogo a votazione per scrutinio segreto soltanto per questioni concernenti persone, ad esclusione del conferimento di incarichi direttivi, a richiesta, in Commissione, di un componente, o, in Consiglio, di due componenti. In tal caso si procede scrivendo sulla scheda «SI» o «NO» alla proposta messa in votazione, ovvero, nelle votazioni per ballottaggio, indicando sulla scheda la proposta votata. Nelle sedute del Consiglio, la richiesta di votazione a scrutinio segreto deve essere presentata prima delle dichiarazioni di voto. Se alla richiesta di votazione per scrutinio segreto si oppone anche un solo componente, decide il Consiglio.
5. E' approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca concorrono soltanto alla formazione del numero legale.
 
Art. 22
Ordine delle votazioni

1. La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, e' posta in votazione non appena e' presentata, con precedenza su ogni altra votazione. La questione pregiudiziale che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi e', quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Terminata la discussione, si procede alle votazioni, iniziando dalle proposte di assunzioni istruttorie e passando poi a quelle di definizione del merito.
2. Per le deliberazioni e' posta in votazione la proposta della Commissione. Se essa e' respinta, sono poste in votazione le proposte presentate dai componenti la Commissione o il Consiglio, nell'ordine della presentazione. Se la Commissione ha presentato piu' proposte alternative o si e' limitata a sottoporre la questione, sono poste in votazione le proposte fatte proprie o formulate dai componenti, nell'ordine di presentazione. Se non vi e' nessuna osservazione, la proposta della Commissione si intende approvata.
 
Art. 23
Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare

1. Se da rapporti o esposti risultano fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare o essi emergono nel corso di un'istruttoria, il Consiglio ne informa immediatamente i titolari dell'azione disciplinare.
2. La comunicazione non implica nessuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilita' che possono eventualmente risultare.
 
Art. 24

Incontri e seminari di studi. Tirocinio dei magistrati militari di
prima nomina

1. Il Consiglio, su proposta della Commissione per il regolamento e la riforma giudiziaria, organizza incontri e seminari di studio al fine di favorire l'aggiornamento professionale dei magistrati militari.
2. Il Consiglio provvede ad organizzare e dirigere il tirocinio dei magistrati militari di prima nomina.
 
Art. 24 bis
Comitato per le pari opportunita'
nella magistratura militare

1. E' istituito il Comitato per le pari opportunita' nella magistratura militare con il compito di formulare, alle competenti Commissioni, pareri e proposte finalizzati alla rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunita' tra uomini e donne nel lavoro dei magistrati militari oltre che alla promozione di azioni positive.
2. Il Comitato e' cosi' composto: un componente del C.M.M., che lo presiede, nominato dal Consiglio; due magistrati militari, preferibilmente un uomo e una donna, designati dal Presidente dell'A.M.M.I. (Associazione Magistrati Militari d'Italia).
3. Il Comitato e' disciplinato da proprio regolamento approvato con delibera del Consiglio su proposta della competente Commissione.
 
Art. 25
Costituzione delle Commissioni.

1. Non appena insediato, il Consiglio nomina:
a) la Commissione per il regolamento del Consiglio, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia;
b) la Commissione per gli Uffici direttivi;
c) la Commissione per gli affari generali;
d) la Commissione per il bilancio e la programmazione economica.
Le Commissioni sono costituite da tre componenti, di cui due consiglieri eletti.
2. La Commissione per gli uffici direttivi e' presieduta dal Vicepresidente del Consiglio della Magistratura Militare.
 
Art. 26

Commissione per il regolamento, la riforma giudiziaria e
l'amministrazione della giustizia

1. Il Presidente del Consiglio nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per il regolamento, la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia. La Commissione interpreta il regolamento, quando ne e' richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consiglio; elabora proposte di modifica del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento che sono presentate da qualsiasi componente del Consiglio al Presidente, che ne informa il Consiglio.
2. La Commissione ha altresi' le seguenti attribuzioni:
a) proposte in tema di interventi amministrativi o normativi sia sull'ordinamento giudiziario militare sia sulle altre questioni inerenti l'andamento della giustizia, nonche' relativamente a questioni giudiziarie di particolare interesse;
b) questioni di carattere generale sulla situazione dei magistrati e sulla composizione degli uffici;
c) raccolta ed elaborazione dei dati statistici sul lavoro degli uffici giudiziari; valutazione delle esigenze degli uffici e relative proposte.
 
Art. 27
Commissione per gli uffici direttivi

1. Il Presidente del Consiglio nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per gli uffici direttivi. Tale Commissione oltre le competenze stabilite dalla legge ha altresi' competenza in materia di tramutamenti, assegnazioni, conferimenti di funzioni, applicazioni di magistrati, disciplina del tirocinio dei magistrati militari di prima nomina, formazione delle tabelle e criteri di organizzazione degli uffici giudiziari militari.
 
Art. 28
Commissione per gli affari generali

1. Il Presidente nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per gli affari generali, che ha competenza in materia di:
a) questioni di stato dei magistrati militari;
b) assunzioni nella magistratura militare;
c) eliminazione ed inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati;
d) autorizzazione per gli incarichi extra-giudiziari;
e) ricorsi e reclami;
f) ogni altra materia che non e' di competenza delle altre Commissioni.
 
Art. 29
Commissione per il bilancio
e la programmazione economica

1. Il Presidente del Consiglio nomina il Presidente ed il Vicepresidente della Commissione per il bilancio e la programmazione economica.
2. La Commissione ha competenza in materia di:
a) programmazione finanziaria ed impiego delle risorse sui capitoli riguardanti il funzionamento del Consiglio e lo svolgimento delle sue attivita' istituzionali;
b) attivita' economico-finanziarie riguardanti il funzionamento degli uffici giudiziari militari e le spese di giustizia.
 
Art. 30
Durata delle commissioni

1. Le Commissioni hanno la durata del Consiglio che le ha nominate.
 
Art. 31
Commissioni speciali

1. Il Presidente puo', altresi', istituire Commissioni speciali per compiti determinati, nominandone il Presidente e i componenti scelti fra i membri del Consiglio e definendone gli incarichi.
 
Art. 32
Assegnazione delle pratiche alle Commissioni

1. Il Presidente riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che sono indirizzati al Consiglio e sentiti, se ritiene, gli altri componenti del Consiglio, li trasmette alla Commissione competente o, in caso di competenza di due Commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse, a tali Commissioni congiunte.
2. Gli esposti anonimi sono direttamente ed immediatamente archiviati dallo stesso Presidente, secondo l'ordine cronologico del protocollo, e distrutti dopo cinque anni. Si considerano anonimi anche gli esposti apocrifi o che comunque non consentono l'identificazione dell'autore. Nel caso in cui gli esposti anonimi siano stati assegnati ad una Commissione, questa provvede direttamente all'archiviazione.
3. Delle attivita' di cui ai commi precedenti, a cura del magistrato Segretario, e' redatto verbale contenente l'elenco degli atti esaminati e le determinazioni per ciascuno adottate.
4. La visione e il rilascio di copia del verbale di cui al comma 3 sono autorizzati dal Presidente, sentiti i componenti del Consiglio, limitatamente agli atti ed alle determinazioni concernenti la persona del richiedente.
5. Il Presidente di ogni Commissione se non ritiene di riferire egli stesso, assegna ogni pratica a un relatore tra i componenti la Commissione.
6. Circa le richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio, il Presidente della Commissione propone alla Commissione di richiedere al Consiglio l'archiviazione ovvero la trasmissione al Ministro o all'autorita' giudiziaria competente, se si tratti di questione di loro competenza e risulti che non ne siano gia' stati informati. Se si tratta di questione di competenza di altra Commissione, il Presidente ne propone la trasmissione ad essa; se l'altra Commissione solleva questione di competenza, decide il Presidente del Consiglio.
7. Se due o piu' pratiche assegnate a diverse Commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e gia' non siano state rimesse alle Commissioni congiunte a norma del primo comma, le Commissioni che ne sono investite possono chiedere al Presidente di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso le Commissioni riunite sono presiedute dal Presidente che precede nel ruolo di anzianita'.
 
Art. 33
Formazione e tenuta dei dossier

1. La Segreteria forma e cura la tenuta di un dossier informatizzato per ogni pratica esaminata dagli organi consiliari.
2. Nel dossier sono inseriti tutti i documenti relativi alla pratica in trattazione e sono annotati:
a) il nome del relatore;
b) le date delle sedute nelle quali la pratica e' presa in esame;
c) gli eventuali incombenti istruttori disposti ed espletati;
d) le decisioni adottate;
e) le deliberazioni conclusive.
 
Art. 34
Ordine del giorno delle Commissioni

1. La Segreteria, nella settimana precedente la riunione della Commissione, ne forma l'ordine del giorno, nel quale, secondo le disposizioni del Presidente della Commissione, sono iscritte in ordine cronologico le pratiche assegnate ai sensi dell'art. 32.
2. Almeno tre giorni prima della riunione della Commissione, l'ordine del giorno e' comunicato, unitamente alla data e all'ora fissate dal Presidente, ai componenti della Commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio.
3. Ove ne ravvisi l'urgenza, il Presidente della Commissione puo' disporre la trattazione di una pratica assegnata alla Commissione ma non ancora inserita all'ordine del giorno. Se pero' un componente ne fa richiesta la deliberazione e' rinviata alla prima seduta successiva.
4. Indipendentemente dalla normale procedura di convocazione, la Commissione al termine di ogni seduta puo' deliberare, a maggioranza, la data e l'ordine del giorno della sua successiva convocazione, fermo restando, per la Segreteria, il compito di darne comunicazione ai componenti della Commissione eventualmente assenti ed agli altri componenti del Consiglio.
 
Art. 35
Sedute delle Commissioni

1. Le Commissioni deliberano validamente con la presenza di due componenti. Il Presidente o il Vicepresidente possono nominare un supplente per ciascuna Commissione, quando uno dei componenti e' temporaneamente impedito.
2. Il Presidente della Commissione, o in sua assenza, il Vicepresidente, convoca le sedute. Le sedute sono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. In caso di prolungato impedimento del Presidente della Commissione, il suo Vicepresidente provvede agli altri atti di competenza del Presidente, per sua delega o per disposizione del Presidente del Consiglio.
 
Art. 36
Ordine dell'esame delle pratiche

1. Le pratiche elencate nell'ordine del giorno della Commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi sono obiezioni, si puo' derogare a tale ordine.
2. Il Presidente della Commissione o il relatore da lui designato riferisce sulle questioni concernenti la pratica in esame.
3. Ogni componente della Commissione puo' chiedere preventivamente al Presidente della Commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa viene in discussione, puo' chiederne il rinvio a data determinata.
4. Il Consiglio, se ritiene l'assoluta urgenza di una pratica, puo' richiederne alla Commissione competente l'esame immediato.
 
Art. 37
Verbale delle sedute

1. Delle sedute delle Commissioni e' redatto verbale, contenente l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni, le opinioni espresse dai componenti che ne fanno richiesta.
2. Il verbale e' approvato dalla Commissione, previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte, ed e' firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.
 
Art. 38
Esame degli atti

1. Ciascun componente del Consiglio ha facolta' di prendere visione e di avere copia dei fascicoli personali dei magistrati, di tutti i verbali, gli atti e i documenti relativi ad ogni pratica che vi sia iscritta, nonche' di ogni atto pervenuto al Consiglio, dopo l'esame di esso da parte del Presidente, comprese le comunicazioni relative all'inizio dell'azione disciplinare.
 
Art. 39
Partecipazione alle sedute delle Commissioni

1. Ogni componente del Consiglio ha facolta' di intervenire alle sedute di ogni Commissione e di partecipare alla discussione, senza, peraltro, prendere parte alle votazioni.
 
Art. 40
Incombenti istruttori

1. Quando una Commissione lo ritiene necessario per istruire una pratica che le e' stata assegnata, puo' richiedere informazioni e chiarimenti al Presidente o al Procuratore generale presso la corte militare di appello, al Presidente del tribunale militare di sorveglianza, al Presidente del tribunale militare o al Procuratore militare della Repubblica e al magistrato militare interessato. Il Presidente della Commissione provvede alle comunicazioni conseguenti.
2. Se la Commissione ritiene necessario convocare, per essere sentiti, i dirigenti degli uffici giudiziari militari sopraindicati, il magistrato militare interessato o altri magistrati militari, o inviare sul posto uno o piu' dei suoi componenti per indagini, ne da' comunicazione al Presidente del Consiglio della Magistratura Militare che, se non ritiene di disporre in conformita', sottopone la questione al Consiglio.
 
Art. 41
Deliberazioni delle Commissioni

1. Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenti istruttori eventualmente disposti, la Commissione, sentito il relatore, delibera le proposte che intende sottoporre al Consiglio. Il Presidente del Consiglio dispone l'inserzione delle pratiche esitate dalla Commissione all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio, fermo restando quanto disposto dagli articoli 43 e 44.
2. Il relatore informa sinteticamente il Consiglio dei punti di vista espressi durante la discussione in Commissione, della proposta di maggioranza, delle eventuali posizioni di minoranza e delle votazioni effettuate.
3. La proposta e' approvata dalla Commissione in forma scritta ed e' trasmessa al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti, in allegato all'ordine del giorno della seduta cui e' iscritta.
 
Art. 41 bis
Nomina del Collegio dei revisori dei conti

1. Ai sensi dell'art. 37, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, il Consiglio della magistratura militare, per i fini e nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le modalita' fissate dal Consiglio con apposita deliberazione, affida il controllo sulla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale, nonche' sulla corretta ed economica gestione delle risorse e sulla trasparenza, imparzialita' e buon andamento dell'azione amministrativa a un Collegio dei revisori dei conti, composto da un Presidente di sezione della Corte dei conti, in servizio, designato dal Presidente della Corte dei conti e da due componenti di cui uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti in servizio, designati dal Presidente della Corte dei conti o tra i professori ordinari di contabilita' pubblica o discipline similari, anche in quiescenza, e l'altro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 16, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Il Collegio nella sua composizione dura in carica quattro anni che decorrono dalla data del suo insediamento.
3. Il Collegio disciplina il proprio funzionamento attraverso l'approvazione di un regolamento interno.
4. Il pagamento dei compensi dei componenti del Collegio dei revisori, ripartiti secondo le determinazioni del medesimo Collegio, viene effettuato sulla base dello stanziamento annuale di bilancio del Ministero della Difesa sul cap. 1164/2, previa conforme deliberazione del Consiglio, a cura del competente Centro di Responsabilita' Amministrativa (C.R.A.) mediante mandati diretti ad impegno contemporaneo.
 
Art. 42
Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno tre componenti, di cui uno elettivo.
2. Le deliberazioni sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 21. A parita' di voti prevale il voto del Presidente della seduta.
3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, se anche quest'ultimo non puo' essere presente, dal Procuratore Generale Militare presso la Corte di Cassazione. Il Presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio la questione viene rimessa alla Commissione per il regolamento e la riforma, che riferisce al Consiglio.
4. Delle sedute e' redatto verbale contenente le deliberazioni, le motivazioni addotte, il riassunto della discussione, le opinioni dei dissenzienti, le proposte che sono state disattese e le votazioni.
5. Dell'avvenuto deposito del verbale il Segretario da' comunicazione al Consiglio nella seduta immediatamente successiva al deposito ed a richiesta viene rilasciata contestualmente copia della bozza; se entro il termine di giorni quindici non sono presentate osservazioni, il verbale si intende approvato ed e' firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta. In caso contrario il verbale viene approvato previa delibera sulle correzioni eventualmente proposte.
6. In caso di urgenza il Consiglio puo' disporre che la Segreteria, senza attendere l'approvazione del verbale, dia immediata esecuzione alle deliberazioni adottate; in tal caso l'approvazione del verbale puo' essere deliberata dal Consiglio a partire dalla seduta successiva a quella in cui e' stata data comunicazione dell'avvenuto deposito.
 
Art. 43
Formazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' predisposto dalla Segreteria secondo le disposizioni del Presidente ed e' comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, assieme alla convocazione del Consiglio.
2. In caso di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunte all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.
3. All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio puo' deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessa altri argomenti. Se pero' un componente ne fa richiesta, l'argomento e' rinviato alla seduta successiva o ad altra deliberata dal Consiglio.
 
Art. 44
Richiesta di inserzione all'ordine del giorno
e di convocazione

1. Ciascuno dei componenti puo' chiedere al Presidente, prima dell'inizio della seduta, l'inserzione all'ordine del giorno di una pratica gia' discussa in Commissione.
2. Ciascuno dei componenti puo' chiedere al Presidente la convocazione urgente del Consiglio per la discussione di un determinato argomento. Il Presidente, sentita, se ritiene, la Commissione per il regolamento e la riforma, se decide di accogliere la richiesta, fissa la data della discussione entro il termine di quindici giorni. Quando la richiesta e' sottoscritta da almeno due dei componenti del Consiglio, la data della discussione e' fissata entro il termine di sette giorni.
3. Se il Presidente ritiene di non accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio, che delibera in proposito e, se accoglie la richiesta, fissa la data della discussione entro i termini di cui al comma 1.
 
Art. 45
Ordine delle deliberazioni

1. Nel corso della seduta ogni punto all'ordine del giorno e' distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si e' deliberato, salvo che, su proposta di uno dei componenti, il Presidente disponga di modificare l'ordine dei lavori ovvero il Consiglio deliberi a maggioranza il rinvio della pratica in Commissione o ad altra seduta del Consiglio.
2. Se sorge discussione sulle questioni di cui al comma che precede, il Presidente puo' limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non piu' di cinque minuti ciascuno.
 
Art. 46
Relazione delle Commissioni

1. Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno la discussione e' aperta, di regola, dal relatore a nome della Commissione ed e' conclusa con la votazione, secondo quanto disposto dagli articoli 21 e 22.
2. Fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 5, se una delibera concerne piu' persone e un componente ne fa richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.
 
Art. 47
Discussione

1. Sull'ordine del giorno ogni componente che ne faccia richiesta puo' prendere la parola secondo i tempi stabiliti dal Presidente, salva diversa deliberazione del Consiglio in ordine della durata degli interventi.
 
Art. 48
Convocazione successiva

1. Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da parte del Presidente del Consiglio o, in sua vece, del Vicepresidente, il Consiglio puo' deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione e l'ordine del giorno di tale seduta, fermo restando, per la Segreteria, il compito di darne comunicazione al Ministro ed ai componenti eventualmente assenti.
2. Una volta decisa la convocazione, e' in facolta' del Presidente e del Vicepresidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dall'art. 43.
 
Art. 49
Attuazione delle deliberazioni del Consiglio

1. Il Presidente, avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria, assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. In caso di difficolta' o fatti nuovi, ne riferisce immediatamente al Consiglio per l'adozione dei necessari provvedimenti.
 
Art. 50
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Esso sostituisce il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio in data 24 novembre 2009, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2009.
3. Il Regolamento e' pubblicato sul Portale della Giustizia militare.

Roma, 16 febbraio 2016

Il Presidente: Canzio
 
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