Gazzetta n. 79 del 5 aprile 2016 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Kabi».


Estratto determina n. 424/2016 del 17 marzo 2016

Medicinale: LINEZOLID KABI
Titolare AIC:
Fresenius Kabi Italia S.r.l.
Via Camagre, 41
Isola della Scala VR
Confezione
"2 mg/ml soluzione per infusione" 10 flaconi LDPE da 300 ml
AIC n. 043113048 (in base 10) 193QLS (in base 32)
Confezione
"2 mg/ml soluzione per infusione" 30 flaconi LDPE da 300 ml
AIC n. 043113051 (in base 10) 193QLV (in base 32)
Confezione
"2 mg/ml soluzione per infusione" 50 flaconi LDPE da 300 ml
AIC n. 043113063 (in base 10) 193QM7 (in base 32)
Forma farmaceutica:
Soluzione per infusione.
Composizione:
Ogni ml di soluzione per infusione contiene:
Principio attivo:
2 mg di linezolid.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione
"2 mg/ml soluzione per infusione" 10 flaconi LDPE da 300 ml
AIC n. 043113048 (in base 10) 193QLS (in base 32)
Classe di rimborsabilita'
C
Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LINEZOLID KABI e' la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'AIC del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 
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