Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 marzo 2016
Cancellazione di varieta' ortive dal registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varieta' di specie di piante ortive;
Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;
Vista la richiesta del 24 novembre 2015, prot. Mipaaf n. 24821, con la quale la societa' ISI Sementi S.p.A. in qualita' di unico responsabile della conservazione in purezza, ha richiesto la cancellazione dal registro nazionale della varieta' di melenzana denominata «Pandea» e identificata con il codice SIAN 2803;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013»;
Considerato che la varieta' per la quale e' stata richiesta la cancellazione non riveste particolare interesse in ordine generale;
Ritenuto di dover procedere in conformita';

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, la varieta' di seguito elencata, iscritta al Registro delle varieta' di specie di piante ortive con il decreto a fianco indicato, e' cancellata dal Registro medesimo.

===================================================================== | | | | Responsabile | | | | | | della | | | | |Codice | conservazione | Decreto di | | Specie |Varieta' | SIAN | in purezza | iscrizione/rinnovo | +===========+=========+=======+===============+=====================+ | | | | |D.M. di Iscrizione al| | | | | | Registro del | | | | | |22/03/2007 (N. 1121) | | | | | ISI Sementi | - G.U. N. 83 del | | Melanzana | Pandea | 2803 | S.p.A. | 10/04/2007 | +-----------+---------+-------+---------------+---------------------+

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2016

Il direttore generale: Cacopardi


Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto
di controllo preventivo di legittimita' da parte della
Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne'
alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art.
9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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