Gazzetta n. 81 del 7 aprile 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 8 marzo 2016 |
Modifiche al decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonche' le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalita'; Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalita' di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalita'; Visto il Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) n. 2014IT06RDNP001 approvato dalla Commissione europea con decisione (C2015)8312 del 20 novembre 2015; Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, in particolare il Capo I; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» ed, in particolare l'art. 1, comma 210, che inserisce l'Anagrafe delle aziende agricole e il fascicolo aziendale tra le banche dati di interesse nazionale di cui all'art. 60 del Codice dell'Amministrazione digitale; Tenuto conto degli atti di indirizzo del Parlamento al Governo in materia di politica agricola comune; Considerato il decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020; Considerato il Capo III - Gestione del rischio, articoli dall'11 al 16 del decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015; Considerato l'art. 17 - disposizioni finali - del decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, ed in particolare il comma 1 che stabilisce, tra l'altro, che «Al fine di semplificare le procedure dei regimi di sostegno e di aiuto, previa comunicazione alla Conferenza Stato-Regioni, con decreto ministeriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto»; Considerato il decreto 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016, con il quale e' stato approvato il Piano assicurativo agricolo 2016; Considerato l'art. 3, comma 2 del decreto 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016, che individua le combinazioni di rischi assicurabili; Considerato l'art. 6 del decreto 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016, che stabilisce i termini per la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate; Considerata la nota ministeriale 1° febbraio 2016 con la quale e' stato comunicato alla Commissione che per mero errore materiale nel programma di sviluppo rurale nazionale e' stabilito che il pagamento delle polizze collettive e' dimostrato dalla quietanza rilasciata all'organismo collettivo di difesa dalla compagnia di assicurazione, unitamente ad una distinta con l'importo suddiviso per i singoli certificati di polizza, e dalla prova del rimborso all'organismo collettivo da parte del singolo beneficiario aderente alla polizza collettiva della quota del premio complessivo di propria pertinenza, ed e' stato chiesto di cancellare l'ultima parte del paragrafo: «e dalla prova del rimborso all'organismo collettivo da parte del singolo beneficiario aderente alla polizza collettiva della quota del premio complessivo di propria pertinenza»; Considerato che l'implementazione a regime del sistema di gestione dei rischi di cui all'art. 11 del decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, necessita di passaggi intermedi che consentano, nelle more, la corretta gestione delle misure assicurative, nonche' eventuali interventi di semplificazione delle procedure; Tenuto conto che per il 2016, stante l'anticipo dei cicli vegetativi di alcune colture dovuto all'andamento climatico anomalo, e' necessario consentire l'immediata sottoscrizione delle polizze agevolate a copertura del rischio gelo; Ritenuto necessario allineare il testo del decreto 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, con il programma nazionale di sviluppo rurale; Ritenuto necessario consentire l'emissione del Piano assicurativo individuale (PAI) in forma semplificata per permettere agli agricoltori la sottoscrizione delle coperture assicurative agevolate in tempi compatibili con l'entrata in rischio delle colture;
Decreta:
Art. 1
Modifiche al decreto ministeriale recante «semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»
1. Al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'art. 14, comma 3, lettera c), punto 2 e' soppresso; b) l'art. 14, comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Per quanto riguarda il prodotto, l'intervento, la soglia e la superficie assicurata si fa riferimento al Piano assicurativo individuale (PAI) allegato alla polizza o al certificato»; c) all'art. 15, dopo il comma 7, e' inserito il seguente comma: «7-bis. Nel caso in cui la quantita' assicurata riportata in polizza e' superiore a quella riportata nel Piano assicurativo individuale, ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo, si utilizza quella di valore inferiore riportata nel Piano assicurativo individuale»; d) all'art. 17 dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «1-bis. In deroga al comma 1, con decreto direttoriale possono essere apportate modifiche e/o integrazioni alle procedure ed agli allegati del presente decreto, finalizzate alla semplificazione delle procedure di gestione del sistema di gestione dei rischi, nonche' ad individuare soluzioni temporanee che consentano la corretta gestione delle misure, nelle more dell'entrata a regime del sistema stesso». |
| Art. 2 Modifiche all'allegato B) - Sistema integrato di gestione dei rischi - al decreto ministeriale «semplificazione della gestione della PAC 2014-2020»
1. Nell'allegato B, lettera b), punto 3, del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, sono eliminati, rispettivamente, dall'elenco di cui al paragrafo b) i dati di cui ai numeri vi, vii, xi, xii, xiii, xiv e dall'elenco di cui al paragrafo d) i dati di cui ai numeri vi, vii, ix, x, xi, xii. 2. Al medesimo allegato B, lettera c) dopo la lettera m sono inserite le seguenti: n) per le colture: 1) Prodotto assicurabile riportato nel decreto prezzi; 2) Prezzo unitario assicurato (al massimo pari al prezzo unitario massimo del prodotto stabilito annualmente ai sensi dell'art. 127, comma, 3 della legge n. 388/2000); 3) Valore assicurato; 4) Avversita' assicurabile; 5) Fitopatia assicurabile; 6) Infestazione parassitaria assicurabile; 7) Numero PAI; o) per la zootecnia: 1) Prezzo assicurato per i mancati redditi (al massimo pari al prezzo massimo per il calcolo dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti colpiti dalle epizoozie riportato nel «decreto prezzi»); 2) Prezzo assicurato smaltimento capi (al massi pari al Prezzo massimo smaltimento capi stabilito annualmente ai sensi dell'art. 127, comma, 3 della legge n. 388/2000); 3) Valore assicurato; 4) Garanzie assicurabili; 5) Epizoozie assicurabili; 6) Infestazione parassitaria assicurabile; 7) Numero PAI. 3. Nell'allegato B, lettera e), del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162, il punto 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'ISMEA, sulla base dei dati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, prima di effettuare il calcolo dei parametri contributivi, provvede ai controlli di coerenza dei dati pervenuti, in base ai criteri definiti nel Piano assicurativo annuale, segnalando le eventuali anomalie riscontrate, che abbiano una incidenza tale da influenzare il calcolo dei parametri contributivi, ai fini dell'approvazione con provvedimento del Mipaaf.». |
| Art. 3 Disposizioni per la sottoscrizione delle polizze agevolate 2016
1. In deroga all'art. 14, comma 2, lettera c), per la sola annualita' 2016 e nel caso in cui l'entrata in rischio della coltura non sia compatibile con i tempi di rilascio del Piano assicurativo individuale e' consentita, fino alla data del 31 marzo 2016, la sottoscrizione delle polizze assicurative agevolate a copertura del rischio gelo prima della sottoscrizione dal Piano assicurativo individuale, che dovra' comunque essere rilasciato entro il termine del 30 aprile 2016, nell'ambito delle combinazioni stabilite all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016, sulle colture a ciclo autunno primaverile e sulle colture permanenti, di cui all'art. 6, comma 2, lettere a) e b) del citato decreto.
Roma, 8 marzo 2016
Il Ministro: Martina Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 710 |
|
|
|