IL DIRETTORE GENERALE per l'igene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonche' i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183». Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visto il decreto del 7 aprile 2010 con il quale il prodotto fitosanitario denominato Folicur Giardino, contenente la sostanza attiva Tebuconazolo, e' stato autorizzato per l'impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico, con n. 13682 fino al 31 agosto 2019 a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale in Milano - Viale Certosa 130, ai sensi del decreto legislativo 194/95; Vista l'istanza di ri-registrazione che l'impresa medesima ha presentato in data 28 febbraio 2012 in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 con le modalita' definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva Tebuconazolo; Tenuto conto delle verifiche svolte relativamente ai prodotti fitosanitari autorizzati per l'impiego su piante ornamentali e da fiore in appartamento, balcone e giardino domestico (PPO) in merito alla conformita' della nuova classificazione di pericolo ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1272/2008 rispetto ai requisiti adottati a livello nazionale per tale tipologia di prodotti; Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo 194/1995, nella riunione del 25 novembre 2015; Vista la nota del 9 febbraio 2016 con la quale e' stata comunicata all'Impresa la non conformita' della nuova classificazione di pericolo del prodotto in questione; Considerato che contestualmente all'istanza sopra citata l'impresa ha richiesto la modifica di composizione, relativamente ad una riduzione del contenuto della sostanza attiva nei limiti previsti dal suddetto regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di ripristinare le condizioni di conformita' ai previsti requisiti di classificazione; Vista la nota del 18 febbraio 2016 con la quale la suddetta Impresa ha richiesto la sospensione dell'autorizzazione in attesa delle riregistrazione e contestuale modifica di composizione e classificazione di pericolo del prodotto fitosanitario; Ritenuto di sospendere l'autorizzazione in questione, in attesa della conclusione dell'iter di ri-registrazione, con ritiro delle confezioni di prodotto presenti in commercio;
Decreta:
E' sospesa, a decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario Folicur Giardino, registrato al n. 13682 in data 7 aprile 2010, a nome dell'Impresa Bayer CropScience Srl, con sede legale in Milano, Viale Certosa- 130. L'Impresa e' tenuta al ritiro delle scorte di prodotto presenti in commercio entro 15 giorni dal presente decreto, sia dei prodotti recanti etichetta adeguata ai requisiti del regolamento (CE) n. 1272/2008 che di quelli immessi sul mercato prima del 1° giugno 2015 e tuttora etichettati in conformita' alla direttiva 1999/45/CE. Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute http://www.salute.gov.it nella sezione «Banca dati».
Roma, 9 marzo 2016
Il direttore generale: Ruocco |