Gazzetta n. 85 del 12 aprile 2016 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 21 marzo 2016
Comparto Regioni ed Autonomie Locali - Personale non dirigenziale. Valutazione di idoneita' dell'Accordo nazionale dell'8 marzo 2016, di integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, sottoscritto dall'ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali. (Delibera n. 16/129).


LA COMMISSIONE

Nel procedimento pos. n. 2400/15, premesso che:
l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, la tutela del patrimonio artistico, con particolare riguardo ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
l'art. 2, comma 1, lettera i), dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali - Personale non dirigenziale, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 02/181, del 25 settembre 2002, annovera, tra i servizi pubblici essenziali, i servizi culturali;
l'art. 2, comma 2, par. 13), del citato Accordo prevede che, in caso di sciopero, debba essere garantita l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali di proprieta' dell'Amministrazione;
l'art. 5 del suddetto Accordo disciplina i criteri di individuazione del contingente di personale da esonerare dallo sciopero, al fine di garantire la continuita' delle prestazioni indispensabili;
l'art. 6, comma 5, di tale Accordo individua i periodi di franchigia durante i quali non possono essere effettuati scioperi, anche nei servizi culturali;
il decreto-legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante «Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione», convertito nella legge n. 182 del 12 novembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2015, ha modificato l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, prevedendo, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, oltre ai servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, anche l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall'art. 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004;
a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione n. 182 del 12 novembre 2015, l'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, ha convocato, per il giorno 23 novembre 2015, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comparto, per l'avvio della trattativa diretta all'integrazione dell'Accordo vigente nel settore, a seguito delle modifiche apportate dalla citata legge di conversione;
con nota del 24 novembre 2015, l'ARAN ha rappresentato alla Commissione che, nel corso del predetto incontro, le Organizzazioni sindacali hanno ritenuto insussistenti le condizioni per la prosecuzione delle trattative dirette all'individuazione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
la Commissione di garanzia, rilevata la sostanziale distanza tra le parti sociali, ha adottato, con delibera n. 16/02, dell'11 gennaio 2016, una Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di prestazioni indispensabili, ex art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita';
in data 23 febbraio 2016, le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del Comparto Ministeri e l'ARAN hanno sottoscritto l'Accordo di integrazione dell'Accordo nazionale per il Comparto Ministeri, dell'8 marzo 2005, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge di conversione 12 novembre 2015, n. 182;
con nota del 29 febbraio 2016, la Commissione ha invitato l'ARAN e le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Regioni ed Autonomie Locali a manifestare la propria disponibilita' al raggiungimento, in tempi brevi, di un analogo Accordo quanto piu' ampiamente condiviso, per il settore dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita';
con l'Accordo nazionale dell'8 marzo 2016, siglato da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto, le parti firmatarie hanno integrato l'Accordo nazionale per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, dando attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del decreto-legge n. 146 del 20 settembre 2015, che ha modificato l'art. 1, comma 2, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
con nota del 9 marzo 2016, l'ARAN ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto Accordo, per la prescritta valutazione di idoneita';
in data 14 marzo 2016, la Commissione ha trasmesso il testo di tale Accordo alle Associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere;
entro il termine del 21 marzo 2016, fissato dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, non e' pervenuto alcun parere da parte delle Associazioni degli utenti e dei consumatori;
Considerato che:
1) l'Accordo di integrazione dell'8 marzo 2016, allegato alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale, risulta sottoscritto dall'ARAN, delegazione trattante di parte pubblica, e da tutte le Organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto;
2) il testo dell'Accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale, del 19 settembre 2002, in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del Comparto Regioni ed Autonomie Locali - Personale non dirigenziale, in attuazione della legge n. 146 del 1990, cosi' come modificata dal decreto-legge n. 146 del 20 settembre 2015, recante «Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione», convertito con modifiche nella legge n. 182 del 12 novembre 2015;
3) il predetto Accordo prevede, tra i servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero, la vigilanza sui beni culturali nonche' l'apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati dall'art. 101, comma 3, del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004;
4) l'Accordo individua le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, prevedendo la tutela, custodia e vigilanza dei beni culturali, nonche' la pubblica fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura indicati nell'art. 101, comma 3, del codice dei beni culturali, nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti;
5) l'Accordo demanda la stipulazione dei relativi Protocolli di attuazione alla successiva contrattazione decentrata;
6) l'Accordo consente alle parti di ricorrere ad un criterio alternativo di garanzia del servizio, dettato da specifiche esigenze dell'utenza o oggettiva compromissione del diritto di sciopero, consistente nell'individuazione, mediante Protocollo d'Intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura al pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura, coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza;
7) l'Accordo disciplina puntualmente le modalita' di individuazione dei contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili in caso di sciopero;
8) l'Accordo prevede, limitatamente ai servizi di fruizione di beni culturali, specifici periodi di franchigia adeguati ad assicurare un adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, fruizione e valorizzazione di musei e altri istituti e luoghi della cultura;

Rilevato
che l'Accordo nazionale di integrazione dell'8 marzo 2016 e' idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;

Revoca
la Proposta di Regolamentazione provvisoria in materia di prestazioni indispensabili, ex art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, nel settore dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilita', adottata con delibera n. 16/02, dell'11 gennaio 2016;

Valuta idoneo
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo di integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali - Personale non dirigenziale, sottoscritto in data 8 marzo 2016, da ARAN e dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali;

Dispone
la trasmissione della presente delibera all'ARAN e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali, nonche' ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e all'ANCI;

Dispone
inoltre la pubblicazione del citato Accordo e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento degli stessi sul sito Internet della Commissione di garanzia.
Roma, 21 marzo 2016

Il Presidente: Alesse
 
Allegato Accordo di integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in materia
di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero
nell'ambito del Comparto Regioni - Autonomie locali
Il giorno 8 marzo 2016, alle ore 17,00 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'Aran nella persona del Presidente Dott. Sergio Gasparrini (firmato) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:


=================================================================
|  Organizzazioni sindacali |  Confederazioni |
+===============================+===============================+
| CGIL FP (firmato) | CGIL (firmato) |
+-------------------------------+-------------------------------+
| CISL FP (firmato) | CISL (firmato) |
+-------------------------------+-------------------------------+
| UIL FPL (firmato) | UIL (firmato) |
+-------------------------------+-------------------------------+
| CSA Regioni Autonomie locali | |
|(firmato) | CGU-CISAL (firmato) |
+-------------------------------+-------------------------------+

Al termine della riunione le parti sottoscrivono, l'allegato Accordo di integrazione dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero nell'ambito del Comparto Regioni - Autonomie locali.

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COMPARTO DELLE REGIONI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Accordo di integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in materia
di norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle
procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero

Art. 1.

Campo di applicazione e finalita'

1. Il presente accordo integra il vigente Accordo collettivo nazionale del 19 settembre 2002 sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, in attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146, cosi' come modificata dal decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito dalla legge 12 novembre 2015, n. 182.
2. L'art. 1, comma 1, dell'Accordo del 19 settembre 2002 e' cosi' sostituito:
«1. Il presente accordo da' attuazione alle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83, nonche' dalla legge 12 novembre 2015, n. 182, di conversione del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.».
3. Per quanto non previsto dal presente testo contrattuale, restano confermate le disposizioni dell'Accordo del 19 settembre 2002, di cui al comma 1.
 

Art. 2.

Servizi pubblici essenziali

1. Nell'art. 2, comma 1, lett. i), dell'Accordo del 19 settembre 2002, la previsione «servizi culturali» e' sostituita con la seguente: «servizi culturali: vigilanza sui beni culturali nonche' apertura al pubblico regolamentata di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».
2. Nell'art. 2, comma 2, del medesimo Accordo del 19 settembre 2002, il punto 13) e' cosi' sostituito:
«13) fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, da assicurare mediante:
a) la tutela, custodia e vigilanza dei beni culturali di appartenenza regionale o territoriale, o dei quali lo stato abbia trasferito la disponibilita';
b) la pubblica fruizione degli istituti e luoghi della cultura di cui al comma 1, lett. i) nella misura non inferiore al 50% degli spazi ordinariamente aperti al pubblico, comprensivi degli elementi caratterizzanti;
c) qualora quest'ultima misura comporti un oggettivo pregiudizio dell'esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguata a garantire le specifiche esigenze dell'utenza, l'individuazione, mediante Protocollo d'intesa, di una fascia oraria, corrispondente al 50% del normale orario di apertura del pubblico dei musei e altri istituti e luoghi della cultura coincidente con il periodo di massima richiesta dell'utenza. La completezza del servizio deve essere garantita unicamente durante la suddetta fascia oraria.
 

Art. 3.

Contingenti di personale

1. Nell'art. 5 dell'Accordo del 19 settembre 2002, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«7. Per garantire la piena erogazione del servizio, nell'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, punto 13), lett. c), l'amministrazione ricorre al personale programmato nei normali turni.».
 

Art. 4.

Modalita' di effettuazione degli scioperi

1. L'art. 6, comma 5, dell'Accordo del 19 settembre 2002, e' cosi' sostituito:
«5. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi:
a) dal 10 al 20 agosto;
b) dal 23 dicembre al 7 gennaio;
c) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo;
d) due giorni prima e due giorni dopo la commemorazione dei defunti, limitatamente ai servizi cimiteriali ed ai servizi di polizia municipale;
e) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;
f) limitatamente ai servizi di fruizione dei beni culturali, nel mese di agosto, nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione sono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravita' o di calamita' naturale.».
 

Art. 5.

Norma finale

1. In fase di prima applicazione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, sono stipulati, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo del 19 settembre 2002, i relativi protocolli di attuazione. Decorso tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e l'amministrazione adotta i necessari regolamenti, in conformita' con le disposizioni del presente Accordo.
2. I Protocolli di cui al presente Accordo garantiscono comunque un adeguato contemperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero e la vigilanza, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 2, anche nell'ottica di assicurarne l'accessibilita' in condizioni di sicurezza, valutando altresi' la sussistenza dei presupposti, tenendo conto anche delle realta' territoriali, per l'applicazione dell'art. 2, comma 2, punto 13), lett. c).
 
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