Gazzetta n. 86 del 13 aprile 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 1 aprile 2016 |
Modalita' di aggiornamento del corso antincendio avanzato. |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 (Convenzione STCW '78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato; Viste le Risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle Parti alla Convenzione Internazionale sugli standards di addestramento e tenuta della guardia (Convenzione STCW'78) dal 21 al 25 giugno 2010; Vista la regola VI/3 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/3 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori per l'addestramento relativo all'antincendio avanzato per il personale marittimo; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 "Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare" con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 5; Visto decreto dirigenziale 8 marzo 2007 relativo alla "Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo"; Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987 relativo all'istituzione del corso antincendio di base ed avanzato come modificato dal decreto dirigenziale 07 agosto 2001; Vista l'intesa espressa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 7772 del 16/3/2016.
Decreta:
Art. 1 Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto definisce le modalita' di aggiornamento del corso di addestramento antincendio avanzato di cui al decreto 4 aprile 1987 e successive modifiche ed integrazioni, in conformita' alla regola VI/3 dell'annesso della Convenzione STCW' 78 nella sua versione aggiornata ed alla sezione A-VI/3 del relativo codice. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Modalita' di rinnovo
1. Il corso di addestramento antincendio avanzato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori cinque anni alle seguenti condizioni: a) aver effettuato almeno un anno di navigazione su navi soggette all'applicazione della Convenzione STCW; b) aver superato il corso di aggiornamento (refresher training) di cui al successivo articolo 3 commi 1., 2. e 3.; e c) aver effettuato, a bordo, gli addestramenti di cui al successivo articolo 3 comma 4. |
| Art. 3
Aggiornamento dell'addestramento antincendio avanzato (Advanced fire fighting refresher training)
1. L'aggiornamento dell'addestramento del corso antincendio avanzato, della durata di almeno 4 ore, e' effettuato a terra, presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei allo svolgimento del corso antincendio di base e avanzato, secondo il programma di cui all'allegato A. Allo stesso possono essere ammessi un numero massimo di 30 persone. 2. Gli enti di cui al comma 1 che intendono svolgere il corso di aggiornamento, ne danno comunicazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' alla capitaneria di porto competente per territorio e si attengono alle disposizioni relative all'organizzazione dei corsi di addestramento. 3. Al termine dell'aggiornamento, il direttore del corso antincendio avanzato, responsabile dell'aggiornamento stesso, redige un verbale dei partecipanti al corso e rilascia un attestato come da modello in allegato B. 4. Al termine dell'aggiornamento effettuato a bordo, di cui all'art.2 comma 1 lettera c), secondo il programma riportato in allegato C, la Compagnia di navigazione o il Comandante della nave rilascia un attestato come da modello in allegato D. |
| Art. 4 Disposizioni transitorie
1. Il personale marittimo che sia in possesso di un attestato di addestramento relativo al corso antincendio avanzato, rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 1987 e successive modifiche ed integrazioni, oppure registrato sull' "attestato relativo all'addestramento conseguito", rilasciato il 1° gennaio 2012 o in data antecedente effettua l'aggiornamento di cui alli'art. 3 del presente decreto entro e non oltre il 1° gennaio 2017. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 1° aprile 2016
Il comandante generale: Melone |
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