Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 febbraio 2016
Sostituzione della terna commissariale della «Consorzio regionale cooperative di abitazione - Coop Casa Lazio - Societa' cooperativa a r.l.», in Roma.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2004, n. 259, con il quale veniva posta in liquidazione coatta amministrativa la societa' cooperativa «Consorzio Regionale Cooperative di Abitazione - Coop Casa Lazio - Societa' cooperativa a r.l.», con sede in Roma, e conferito il relativo incarico di Commissari Liquidatori all'Avv. Prof. Oberdan Scozzafava, all'Avv. Romolo Reboa e al dott. Alessandro Zavaglia;
Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2007 n. 2/2007 con il quale, preso atto del rinvio a giudizio nei confronti dell'Avv. Romolo Reboa, per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 615-ter cpv., giusta nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma notificata il 14 novembre 2006, veniva sospeso il decreto ministeriale n. 259/2004 nella parte relativa alla nomina dell'Avv. Reboa a Commissario Liquidatore del sopra citato consorzio, sino alla definizione del processo penale a suo carico e nominato ad interim l'avv. Giorgio Cherubini;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2007 n. 468/2007 di nuova sospensione del decreto ministeriale del 6 agosto 2004, nella parte relativa alla nomina dell'Avv. Reboa, come commissario liquidatore del Consorzio, sino alla definizione in primo grado del procedimento giudiziale e comunque per un periodo non eccedente la durata di un anno dalla data del decreto ministeriale del 4 settembre 2007 e contestuale conferma dell'avv. Giorgio Cherubini nell'incarico di commissario liquidatore ad interim;
Visto il decreto ministeriale n. 53 del 24 aprile 2009, con il quale veniva prorogata la sospensione parziale del citato decreto ministeriale del 6 agosto 2004, sino alla definizione del giudizio penale di primo grado 120009/05 RGNRP RG n. 24817/05 GIP., e comunque per un periodo non eccedente i 18 mesi dalla data del decreto ministeriale del 24 aprile 2009;
Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 2010 n. 422/2010 con cui, preso atto della sentenza di condanna emessa nei confronti dell'Avv. Reboa per il reato ascrittogli ex art. 615-ter cp, avvinto dal vincolo della continuazione, in concorso con altri, giusta nota della procura del 5 ottobre 2010, acquisita con protocollo n. 135294, veniva definitivamente disposta la revoca dell'Avv. Reboa, dall'incarico di commissario liquidatore del Consorzio Regionale Cooperative di Abitazione - Coop Casa Lazio - Societa' cooperativa a r.l. in lca e nominato stabilmente l'Avv. Giorgio Cherubini, ad integrazione della tema commissariale;
Vista la sentenza n. 1169/2015 con la quale il TAR del Lazio Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio RG n. 987/2011, ha rigettato la domanda di annullamento del decreto ministeriale n. 422/2010 e contestuale risarcimento del danno proposta dall'Avv. Reboa e riconosciuto la piena legittimita' dell'operato del Ministero e del provvedimento impugnato, anche a fronte della sopravvenuta sentenza di assoluzione nelle more intervenuta;
Visto il ricorso al Consiglio di Stato proposto dall'Avv. Reboa per la riforma integrale della Sentenza n. 1169/2015, a tutt'oggi pendente innanzi la citata Autorita';
Vista la comunicazione del 6 agosto 2014 e successiva del 9 aprile 2015, con le quali l'avv. prof. Oberdan Scozzafava, il dott. Alessandro Zavaglia e l'avv. Giorgio Cherubini hanno formalizzato le proprie dimissioni irrevocabili dall'incarico di componenti il Collegio dei Commissari liquidatori nella procedura in esame;
Vista la nota prot. 214102 del 26 ottobre 2015, con la quale e' stato autorizzato il sostituendo collegio dimissionario ad avviare le azioni di responsabilita' nei confronti dei soggetti risultati a seguito di sentenza penale di condanna del 5 maggio 2014, corresponsabili del grave dissesto economico del Consorzio Coop. Casa Lazio, oggi in lca, anche, mediante la presentazione di un ricorso per sequestro conservativo, ante causam, ex artt. 669-bis e 671 c.p.c., sugli immobili di proprieta' dei medesimi, come da istanza del 6 agosto 2014 e successiva integrazione del 15 ottobre 2015;
Visto il decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in particolare l'art. 12 comma 75 che per quanto concerne l'incarico di commissario per la gestione delle societa' cooperative in liquidazione coatta amministrativa di cui agli articoli 2545-terdecies del codice civile e 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267 ha stabilito la sua monocraticita';
Ritenuto, di dover procedere alla nomina di un commissario liquidatore in sostituzione del collegio dimissionario;
Ravvisata l'opportunita', di conferire l'incarico di commissario liquidatore del Consorzio Regionale Cooperative di Abitazione - Coop Casa Lazio - Societa' cooperativa a r.l. in lca ad un soggetto con specifica professionalita' in materia economico e contabile, in considerazione, dei futuri adempimenti procedurali ed in particolare di quelli relativi all'amministrazione e ai riparti ai creditori;
Tenuto conto della pendenza del giudizio avanti al Consiglio di Stato, per l'annullamento del citato decreto ministeriale n. 422/2010;
Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore della societa' in premessa, il dott. Andrea Urbani, nato a Roma il 20 novembre 1964 (c.f. RBNNDR64S20H501Q), e domiciliato in Roma, Viale dell'Umanesimo n. 69, in sostituzione dei sigg. Avv. prof. Oberdan Scozzafava, del dott. Alessandro Zavaglia e dell'avv. Giorgio Cherubini, dimissionari, fino alla definizione del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato.
 
Art. 2

Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tale provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.
Roma, 24 febbraio 2016

Il Ministro: Guidi
 
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