Gazzetta n. 87 del 14 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 febbraio 2016
Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che disciplinano l'imposta municipale propria;
Visto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;
Visto l'articolo 9, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede che sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i modelli per il versamento;
Visto l'articolo 13, comma 12 del decreto legge n. 201 del 2011, il quale dispone che il versamento dell'imposta municipale propria, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nonche', a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;
Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2012, di approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento dell'imposta municipale propria;
Visto il comma 722 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, detta la procedura per il riversamento al comune competente di somme erroneamente versate a un comune incompetente;
Visto il comma 723 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il quale, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, disciplina le regolazioni in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 722;
Visto il comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonche' l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725;
Visto il comma 725 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 e, per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
Visto il comma 726 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724;
Visto il comma 727 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, il quale prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 e, per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
Visto l'articolo 1, comma 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il quale dispone che le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, si applicano a tutti i tributi locali e che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' applicative delle predette disposizioni;
Visto l'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007, il quale al comma 2 dispone che al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all'erario provvede l'Amministrazione che le ha acquisite, con le modalita' previste per il pagamento delle spese dello Stato;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Sentita la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 giugno 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, 21 settembre 2015 attuativo delle disposizioni riguardanti le procedure di riversamento e regolazione relative ai tributi locali previste dai citati commi da 722 a 727 della legge n. 147 del 2013;
Considerato che, per mero errore materiale, il predetto decreto non contiene le integrazioni e le modifiche in considerazione delle quali la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 giugno 2015;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di procedere all'annullamento del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, 21 settembre 2015 e alla emanazione, in sostituzione, del presente decreto sul quale la Conferenza Stato citta' ed autonomie locali ha espresso parere favorevole nella seduta del 18 giugno 2015;

Decreta:

Art. 1

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalita' con le quali si eseguono le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni sulla spesa del bilancio statale di cui all'articolo 1, commi da 722 a 727 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative a tutti i tributi locali, dando prioritariamente attuazione a quelle concernenti l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la maggiorazione standard del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legge n. 201 del 2011, l'imposta municipale immobiliare istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 e l'imposta immobiliare semplice istituita dalla Provincia autonoma di Trento con la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
 
Art. 2

Versamento a ente locale incompetente

1. Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, a un ente locale diverso da quello destinatario del tributo, l'ente locale che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, procede al riversamento all'ente locale competente delle somme indebitamente percepite entro centottanta giorni dal momento in cui ne e' venuto a conoscenza.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento, l'ente locale destinatario delle somme e l'ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.
 
Art. 3
Presentazione dell'istanza di rimborso e comunicazioni dei
contribuenti

1. Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in misura superiore all'importo dovuto, il contribuente presenta apposita istanza di rimborso all'ente locale.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata all'ente locale anche nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza dell'ente locale e abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con successivo versamento.
3. Nel caso in cui sia stata versata all'ente locale una somma spettante allo Stato ovvero allo Stato una somma spettante all'ente locale, il contribuente, se non vi sono somme da restituire, presenta al comune una semplice comunicazione.
 
Art. 4

Istruttoria dell'ente locale

1. L'ente locale procede all'istruttoria delle istanze e delle comunicazioni di cui all'articolo 3, al fine di verificarne la fondatezza, entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse, dandone contestuale comunicazione al contribuente.
2. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ente locale comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante le modalita' di cui all'articolo 7, l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e dell'erario, e la quota a carico dell'erario da rimborsare al contribuente e all'ente locale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1.
3. L'ente locale puo' comunque attivare l'istruttoria e i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell'ambito delle attivita' di controllo del tributo, dandone comunicazione ai sensi del comma 2.
 
Art. 5
Procedura di rimborso e di restituzione nei confronti dei
contribuenti

1. Nel caso in cui le somme da rimborsare al contribuente per effetto di versamenti superiori al dovuto, di cui all'articolo 3, comma 1, riguardino la quota di spettanza dell'ente locale, quest'ultimo provvede direttamente alla loro restituzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Se le somme da rimborsare riguardano la quota dello Stato, quest'ultimo effettua la restituzione, ai sensi dell'art. 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, a valere sul capitolo "3866 restituzione e rimborsi" per la parte capitale e sul capitolo "3830 interessi passivi su somme in deposito o indebitamente riscosse ed interessi di mora sulle restituzioni all'esportazione" per la parte interessi. Gli interessi sono calcolati applicando il tasso d'interesse legale.
3. L'ente locale puo' comunque procedere al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato, dandone comunicazione ai sensi dell'articolo 4.
4. L'ente locale che nelle more dell'approvazione del presente provvedimento abbia gia' provveduto a liquidare le somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato ne da' comunicazione ai sensi dell'articolo 4.
 
Art. 6

Regolazioni Stato - enti locali

1. Gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli esiti della procedura del riversamento di cui all'articolo 2 nonche' dell'istruttoria di cui all'articolo 4, mediante le modalita' di cui all'articolo 7.
2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma precedente sono trasmessi dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dell'interno, il quale effettua, relativamente alle somme versate all'erario ma spettanti all'ente locale, ove dovute, ovvero a quelle di cui all'articolo 5, comma 3, le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
3. Nel caso di somme erroneamente versate all'ente locale ma di competenza dell'erario, l'ente locale provvede al riversamento di dette somme nei confronti dell'erario.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno provvedono, esclusivamente per le somme riguardanti l'imposta municipale propria e il tributo per i servizi indivisibili per gli anni 2013 e seguenti, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), alle eventuali regolazioni, nell'ambito del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna e in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Ai fini delle regolazioni di cui al comma 4, vengono prese in considerazione le comunicazioni pervenute entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento del Fondo di solidarieta' comunale.
 
Art. 7

Trasmissione dei dati

1. I comuni trasmettono, entro sessanta giorni dall'emanazione del provvedimento di rimborso o dalla data di comunicazione al contribuente dell'esito dell'istruttoria relativa alle comunicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4, i dati necessari all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti mediante il loro inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo un'applicazione che verra' resa disponibile sul Portale stesso.
2. In sede di prima applicazione della procedura disciplinata nel presente decreto, gli enti locali inviano i dati relativi alle istruttorie gia' concluse entro sessanta giorni dalla data in cui e' resa disponibile la relativa applicazione sul Portale del federalismo fiscale.
3. Non sono ritenuti validi i dati inviati o gia' inviati con modalita' diverse da quelle previste nel presente decreto.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno 21 settembre 2015, che e' conseguentemente annullato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 febbraio 2016

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Il Ministro dell'interno
Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2016 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 533
 
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