Estratto determina n. 474 /2016 del 31 marzo 2016
Medicinale: VORICONAZOLO PHARMA REGULATORY SOLUTIONS. Titolare A.I.C.: Pharma Regulatory Solutions Ltd. - 20 Campbell Road - Woodley, Reading - RG5 3NA - Regno Unito. Confezioni: «200 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro; A.I.C. n. 043980010 (in base 10), 19Y57B (in base 32). Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione. Composizione: ogni flaconcino contiene: principio attivo: 200 mg di voriconazolo; eccipienti: idrossipropilbetadex. Produzione del principio attivo: Medichem Manufacturing (Malta) Ltd. - HF-61, Hal Far Industrial Estate BBG 3000 Malta. Produzione: Gland Pharma Limited Survey No. 143 - 148, 150 & 151 Near Gandimaisamma Cross Roads D.P. Pally, Quthubullapur Mandal Ranga Reddy District Hyderabad - 500 043 India. Controllo di qualita' e rilascio dei lotti: Xellia Pharmaceuticals ApS - Dalslandsgade 11 - 2300 Copenhagen S - Danimarca. Indicazioni terapeutiche: «Voriconazolo» e' un agente antimicotico triazolico ad ampio spettro ed e' indicato negli adulti e nei bambini di eta' pari o superiore ai due anni, nei seguenti casi: trattamento dell'aspergillosi invasiva; trattamento della candidemia in pazienti non neutropenici; trattamento di infezioni gravi e invasive da candida resistenti al fluconazolo (inclusa la C. Krusei). Trattamento di infezioni micotiche gravi causate da Scedosporium spp. e Fusarium spp. «Voriconazolo» deve essere somministrato principalmente a pazienti con infezioni a carattere progressivo che possono mettere in pericolo la vita del paziente stesso. Profilassi di infezioni micotiche invasive in pazienti ad alto rischio sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT).
Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtu' dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».
Classificazione ai fini della fornitura
La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VORICONAZOLO PHARMA REGULATORY SOLUTIONS e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, specialista in malattie infettive, ematologo (RNRL).
Tutela brevettuale
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Stampati
Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione. E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR
Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |