Gazzetta n. 90 del 18 aprile 2016 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Taxol».


Estratto determina V & A n. 516/2016 del 16 marzo 2016

E' autorizzata la seguente variazione: Modifiche del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti sezioni del Foglio Illustrativo (procedura NL/H/0047/001/II/063), relativamente al medicinale «TAXOL», nelle seguenti forme e confezioni che, per adeguamento agli standard terms, vengono modificate come di seguito, da:
028848012 - 1 flacone 30 mg/5 ml;
028848024 - flacone 100 mg/16,7 ml;
028848036 - 1 flacone 300mg, 6mg/ml;
028848048 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 150 mg; a:
028848012 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 5 ml;
028848024 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 16,7 ml;
028848036 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 50 ml;
028848048 - «6 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino da 25 ml.
Titolare AIC: Bristol Myers Squibb S.r.l.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.
2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

1. Sia i lotti gia' prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
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