IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 aprile 2015, con la quale e' stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data del medesimo provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo, nonche' la delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2015, con la quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato di ulteriori centottanta giorni; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della regione Abruzzo»; Viste le note del Commissario delegato prot. n. RA/205374 del 5 agosto 2015, prot. RA/278830SCDO 256 del 5 novembre 2015 e RA/44134 del 29 febbraio 2016; Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. All'art. 1, comma 3, lett. a) dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015, dopo le parole: «Enti locali» sono aggiunte le seguenti: «e dai Consorzi di Bonifica». 2. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015, dopo le parole: «Enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ed ai Consorzi di Bonifica». 3. Al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impiegato nelle attivita' di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015, puo' essere autorizzata, dalla data di adozione della stessa ordinanza n. 256 e fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di quattro unita', la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro-capite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti. 4. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attivita' di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015, e' riconosciuta, entro il limite di nove unita', dalla data di adozione della stessa ordinanza n. 256 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015. 6. All'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 256 del 26 maggio 2015, dopo il penultimo alinea e' aggiunto il seguente: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24 e 45;». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 aprile 2016
Il Capo del Dipartimento: Curcio |