Gazzetta n. 91 del 19 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 marzo 2016
Approvazione di modifiche dello statuto e del regolamento operativo del Fondo Nazionale di Garanzia.


IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del Tesoro

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che attribuisce al Ministero del tesoro (ora Ministero dell'economia e delle finanze - MEF), sentite la Banca d'Italia e la Consob, la regolamentazione dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo, alla cui adesione e' subordinato l'esercizio dei servizi di investimento da parte degli intermediari;
Visto il regolamento emanato con decreto ministeriale del 14 novembre 1997 n. 485, recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dei sistemi di indennizzo;
Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1998, con il quale sono stati approvati lo statuto ed il regolamento operativo del Fondo Nazionale di Garanzia per la tutela dei crediti vantati dai clienti nei confronti delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio di attivita' di intermediazione mobiliare;
Visto l'art. 11 del predetto regolamento che sottopone alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro (ora MEF), sentite la Banca d'Italia e la Consob, ogni modifica allo statuto e al regolamento operativo del sistema di indennizzo, comportante modifica delle condizioni e degli atti previsti dall'art. 2 dello stesso regolamento;
Visto l'art. 12 del citato regolamento, che attribuisce al Comitato di gestione del Fondo medesimo di deliberare le modifiche al proprio statuto e al regolamento operativo, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di indennizzo;
Visto in particolare il comma 2 del citato art. 12, il quale prevede l'approvazione dello statuto e del regolamento operativo da parte del MEF, sentite la Banca d'Italia e la Consob e la pubblicazione di tale provvedimento nella Gazzetta Ufficiale;
Vista la delibera del 22 luglio 2015 con il quale il Comitato di gestione del Fondo Nazionale di Garanzia ha sottoposto alla preventiva approvazione del MEF, ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 14 novembre 1997, n. 485 le modifiche relative agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 e 36 dello statuto del Fondo Nazionale di Garanzia nonche' le modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del regolamento operativo del Fondo medesimo;
Vista l'approvazione preventiva da parte del MEF, con nota del 20 ottobre 2015, previa acquisizione dei pareri favorevoli della Banca d'Italia in data 1° settembre 2015 e della Consob in data 17 settembre 2015;
Vista la delibera del 15 dicembre 2015 con la quale l'Assemblea degli intermediari del Fondo Nazionale di Garanzia ha approvato le modifiche statutarie;
Vista la delibera del 15 dicembre 2015 con la quale il Comitato di gestione del Fondo Nazionale di Garanzia ha approvato le modifiche del regolamento operativo;
Vista la nota del 3 marzo 2016 con la quale il Fondo Nazionale di Garanzia ha segnalato l'opportunita' che la data di entrata in vigore delle modifiche dello statuto e del regolamento operativo sia il 1° maggio 2016;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate le modifiche allo statuto e al regolamento operativo del Fondo Nazionale di Garanzia, deliberate dall'Assemblea e dal Comitato di gestione del Fondo medesimo il 15 dicembre 2015, nei testi allegati al presente decreto di cui fanno parte integrante, in attuazione dell'art. 12, comma 2 del decreto del Ministro del tesoro del 14 novembre 1997 n. 485.
 
Allegato

Fondo Nazionale di Garanzia
(Art. 15, legge 2 gennaio 1991, n. 1)
STATUTO
Titolo I
Denominazione - Sede - Scopo - Definizioni - Dotazione finanziaria
Art. 1.
Denominazione - Sede - Scopo

1. Il Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito «Fondo»), istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalita' giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
2. Il Fondo e' riconosciuto «sistema di indennizzo» dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
3. Il Fondo ha sede in Roma.
4. La durata del Fondo e' fissata al 30 giugno 2050. Alla scadenza del termine l'Assemblea ne puo' deliberare la proroga.
5. La struttura e l'organizzazione interna sono disciplinate dal presente Statuto che stabilisce altresi' i criteri generali concernenti la disciplina degli interventi indennitari, i rapporti tra il Fondo, gli aderenti e gli investitori. I relativi criteri applicativi sono stabiliti dal Regolamento operativo previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente Statuto si intendono per:
a) «Fondo»: il Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15, legge 2 gennaio 1991, n. 1 e di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
b) «aderenti o soggetti aderenti»: i soggetti, di seguito elencati, autorizzati a prestare servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, riportati nell'Appendice al presente Statuto:
le banche italiane, comunitarie e extracomunitarie, di cui alle seguenti lettere i), l), m);
le societa' di intermediazione mobiliare (SIM), di cui alla seguente lettera n);
le societa' di gestione del risparmio (SGR), di cui alla seguente lettera o);
le societa' di gestione UE, di cui alla seguente lettera p);
le societa' fiduciarie, di cui alla seguente lettera q);
gli intermediari finanziari, di cui alla seguente lettera r);
le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, di cui alle seguenti lettere s) e t);
i gestori di sistemi multilaterali di negoziazione, di cui alla seguente lettera u);
gli agenti di cambio, di cui all'art. 201 del TUF;
nonche' le succursali insediate in Italia di banche, imprese di investimento comunitarie e societa' di gestione UE, abilitate alla prestazione dei servizi e delle attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, sopra richiamati e del servizio accessorio di cui alla seguente lettera bb), limitatamente all'attivita' svolta in Italia.
Resta ferma l'adesione al Fondo dei soggetti aderenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164;
c) «L.F.» (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
d) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
e) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
f) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
g) «Stato comunitario»: lo Stato appartenente all'Unione europea;
h) «Stato extracomunitario»: lo Stato non appartenente all'Unione europea;
i) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;
l) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;
m) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;
n) «societa' di intermediazione mobiliare (SIM)»: l'impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del TUB, avente sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;
o) «societa' di gestione del risparmio (SGR)»: la societa' per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;
p) «societa' di gestione UE»: la societa' di cui all'art. 1, comma 1, lett. o-bis) e art. 18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;
q) «societa' fiduciaria»: la societa' per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. d) ed f), del TUF;
r) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a) e b), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonche' i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. c) e c-bis), del TUF;
s) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;
t) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;
u) «gestori di sistemi multilaterali di negoziazione»: i soggetti, diversi dalle societa' di gestione di mercati regolamentati, autorizzati a gestire un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'art. 77-bis del TUF;
v) «succursale»: la sede di attivita', che costituisce parte priva di personalita' giuridica di un soggetto definito dalla lettera b), che presta i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, ai quali il soggetto medesimo e' autorizzato;
w) «gruppo»: quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
x) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, del TUF;
y) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 3, del TUF;
z) «operazione di investimento»: le operazioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF;
aa) «investitore»: la persona fisica o giuridica che ha affidato a un soggetto aderente al Fondo denaro o strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di cui alla lett. z);
bb) «servizio accessorio»: il servizio di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) del TUF, laddove accessorio ad operazioni di investimento, indicato nell'Appendice al presente Statuto.
2. Le definizioni di cui sopra si riferiscono a quelle previste dalla legislazione vigente al momento dell'approvazione del presente Statuto. Resta inteso che le medesime definizioni dovranno comunque intendersi ed interpretarsi alla luce delle eventuali modifiche legislative e/o regolamentari che dovessero in futuro essere introdotte.

Art. 3.
Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del Fondo e' costituita:
a) dai contributi e dalle quote versati dai soggetti aderenti ai sensi degli articoli 18, 21 e 22;
b) dalle somme rivenienti dall'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 59, comma 4, del TUF;
c) dai proventi derivanti dalla gestione e dall'investimento delle disponibilita' liquide;
d) da ogni altro provento di carattere ordinario e straordinario.
2. La dotazione finanziaria del Fondo e' depositata in banche classificate come «primi 5 gruppi dimensionali» o «altre banche grandi o appartenenti a gruppi grandi» secondo i criteri dimensionali previsti dalla Banca d'Italia. Puo' essere investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in titoli di debito negoziati nei mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 67 del TUF, emessi da banche dell'Ue o da primari organismi finanziari sopranazionali.
3. Lo schema della dotazione finanziaria del Fondo e' dettagliato nel Regolamento operativo.

Titolo II
Organi - Struttura del Fondo
Art. 4.
Organi

1. Sono Organi del Fondo:
a) l'Assemblea;
b) il Comitato di gestione;
c) il Presidente;
d) il Collegio sindacale;
e) il Direttore.

Art. 5.
Costituzione e competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea e' costituita dai soggetti aderenti.
2. L'Assemblea:
a) delibera il numero e nomina i membri del Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 7;
b) nomina due sindaci effettivi e due supplenti, ai sensi dell'art. 13;
c) determina il compenso dei membri del Comitato di gestione e dei sindaci;
d) determina i contributi a copertura delle spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 18;
e) delibera il ricorso a forme assicurative per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali ai sensi dell'art. 22, comma 1;
f) approva il rendiconto della gestione;
g) delibera le modifiche dello Statuto;
h) delibera la durata del Fondo ai sensi dell'art. 1, comma 4;
i) delibera sulla responsabilita' dei membri del Comitato di gestione e dei sindaci.
3. Le deliberazioni di cui al precedente comma 2, unitamente al rendiconto della gestione, sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob.

Art. 6.
Convocazione e deliberazioni dell'Assemblea

1. I soggetti aderenti partecipano all'Assemblea in proprio o per delega scritta rilasciata ad altro soggetto aderente o alla propria Associazione di categoria. Le deleghe devono pervenire al Fondo almeno sette giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
2. L'Assemblea e' convocata dal Presidente, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, telefax o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticita' della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 45 giorni prima del giorno fissato per la riunione.
3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto della gestione, la determinazione dei contributi di cui all'art. 5, comma 2, lett. d) e l'eventuale ripartizione dei costi di cui all'art. 5, comma 2, lett. e). L'Assemblea si riunisce, inoltre, quando lo deliberi il Comitato di gestione o lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, tanti soggetti aderenti che rappresentino almeno il venti per cento dei voti complessivamente spettanti.
4. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in difetto, dal membro del Comitato di gestione piu' anziano di eta'. Il Presidente e' assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o dal notaio.
5. L'Assemblea e' validamente costituita quando siano presenti o validamente rappresentati, in prima convocazione, tanti soggetti aderenti che rappresentino almeno la meta' dei voti complessivamente spettanti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soggetti aderenti presenti o validamente rappresentati.
6. Ogni soggetto aderente ha diritto ad un voto e a un voto aggiuntivo per ogni 100.000 euro di base contributiva dell'ultimo esercizio per la quale sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1. Il diritto di voto non puo' essere esercitato dai soggetti aderenti che non abbiano regolarmente comunicato la base contributiva nei termini e con le modalita' di cui all'art. 20, comma 1.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti ai soggetti aderenti presenti o validamente rappresentati.
8. Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui all'art. 5, comma 2, lett. g) e h) e' necessaria:
a) la presenza di tanti soggetti aderenti che rappresentino piu' della meta' dei voti complessivamente spettanti;
b) l'approvazione di almeno i due terzi dei voti rappresentati in Assemblea.
9. Le votazioni per le nomine alle cariche statutarie si svolgono secondo le modalita' di cui all'art. 7, e con le procedure stabilite dall'Assemblea su proposta del Presidente.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformita' del presente Statuto, vincolano tutti i soggetti aderenti, anche se non intervenuti o dissenzienti.
11. Di ogni Assemblea viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Art. 7.
Comitato di gestione - Nomina membri del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione e' composto di 7 (sette) o 9 (nove) membri a seconda che i soggetti legittimati che abbiano presentato le designazioni siano rispettivamente in numero non superiore a tre ovvero maggiore di tre.
2. Il numero dei membri e' deliberato dall'Assemblea.
3. La ripartizione dei membri tra categorie di soggetti aderenti avviene nel rispetto del principio di proporzionalita' in funzione della base contributiva relativa all'ultimo esercizio per cui sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, in modo che:
la maggioranza assoluta dei membri sia attribuita alla categoria di soggetti aderenti cui e' riferibile la maggioranza della base contributiva, come sopra definita;
i restanti membri siano ripartiti tra le altre categorie di soggetti aderenti in modo tale che, se tali categorie sono almeno due, alla categoria che, tra di esse, rappresenti la base contributiva piu' alta, siano attribuiti n. 2 (due) membri.
4. Le designazioni possono essere presentate dalle Associazioni di categoria di soggetti aderenti al Fondo che abbiano ricevuto delega per almeno il 2% dei voti assembleari complessivamente spettanti agli aderenti. Ciascuna Associazione puo' designare membri per una sola delle categorie di cui al comma 3.
5. Le designazioni possono essere presentate anche da tanti aderenti non iscritti alle Associazioni di categoria che rappresentino almeno i due terzi di tutti gli aderenti.
6. Fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma 1, le designazioni devono pervenire al Fondo almeno quattro giorni lavorativi prima della data dell'Assemblea in prima convocazione.
7. Sulla base delle designazioni di cui ai commi che precedono viene sottoposta al voto dell'Assemblea un'unica lista di candidati, con indicazione dei rispettivi designanti. Il numero dei membri e la lista sono approvati con la maggioranza prevista dall'art. 6, comma 7. Ove nella lista siano indicati candidati in numero superiore a quello deliberato dall'Assemblea nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, ciascun votante esprime la propria preferenza con indicazione nominativa dei candidati per i quali intende esprimere il proprio voto. Nel rispetto dei criteri di cui ai commi che precedono, risultano eletti i candidati che avranno ricevuto, per ciascuna categoria, il maggior numero di voti. Nel caso di parita' di voti, viene eletto il candidato piu' anziano di eta'.

Art. 8.
Requisiti dei membri del Comitato di gestione

1. I membri del Comitato di gestione devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 1, del TUF.
2. Il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.
3. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto, che ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale provvede a informare il Ministero dell'economia e delle finanze che pronuncia la decadenza.
4. Ai membri del Comitato di gestione compete il compenso deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 9.
Durata dell'incarico - Rinuncia

1. Il Comitato di gestione elegge nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente.
2. I membri del Comitato di gestione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
3. Il membro del Comitato di gestione che rinunci all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio sindacale.
4. Il Comitato di gestione nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, che puo' essere scelto anche al di fuori dei propri membri.
5. Qualora uno o piu' membri del Comitato di gestione vengano a cessare dalla carica nel corso dell'esercizio, il Comitato provvede alla sostituzione per cooptazione, nel rispetto del criterio di composizione di cui all'art. 7, comma 1, nominando le persone tempestivamente designate da chi aveva designato i membri cessati dalla carica. I membri cosi' nominati restano in carica fino alla prima Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Comitato di gestione nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. I membri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
6. Qualora venga a cessare la maggioranza dei membri in carica, decade l'intero Comitato di gestione, che rimane in carica fino alla nomina dei nuovi membri. L'Assemblea viene tempestivamente convocata per le nuove nomine.

Art. 10.
Riunioni e deliberazioni del Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione si riunisce su iniziativa del Presidente, o quando ne facciano richiesta almeno tre membri o il Collegio sindacale.
2. L'avviso di convocazione, a firma del Presidente, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere spedito a mezzo telefax o posta elettronica certificata, o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticita' della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni di calendario prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione puo' essere spedito, per telefax o posta elettronica certificata, almeno ventiquattro ore prima della riunione.
3. Per la validita' delle riunioni e' necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica. La riunione del Comitato di gestione puo' svolgersi, o i membri possono parteciparvi, anche con mezzi di telecomunicazione.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
5. Per le deliberazioni concernenti le proposte di modifica dello Statuto, l'approvazione e la modifica del Regolamento operativo e la nomina del Direttore e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.
6. Il membro del Comitato di gestione deve dare notizia agli altri membri e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, abbia in una determinata deliberazione o argomento all'ordine del giorno, precisandone natura, termini, origine e portata. Laddove l'interesse del membro del Comitato di gestione sia in conflitto con quello del Fondo, egli e' tenuto a non presenziare alla trattazione e alla deliberazione sull'argomento. In tali casi, il Comitato di gestione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza della eventuale deliberazione assunta.
7. Il Direttore assiste alle riunioni del Comitato di gestione.
8. Il verbale della riunione del Comitato di gestione e' redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 11.
Poteri del Comitato di gestione

1. La gestione del Fondo e' attribuita al Comitato di gestione cui spetta il compimento di tutte le operazioni necessarie alla realizzazione degli scopi del Fondo, fatte salve le specifiche materie riservate all'Assemblea.
2. In via meramente esemplificativa, il Comitato di gestione delibera su:
a) le istanze di intervento;
b) il preventivo delle spese di funzionamento;
c) le spese di funzionamento;
d) la banca cui affidare il servizio di cassa;
e) l'investimento delle disponibilita' liquide;
f) la nomina del Direttore, determinandone i poteri;
g) la struttura e la composizione dell'organico e il trattamento economico del personale dipendente, su proposta del Direttore;
h) l'esclusione di un soggetto aderente, ai sensi dell'art. 24;
i) le sanzioni a carico dei soggetti aderenti, ai sensi dell'art. 27;
l) il contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento, da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 18, nonche' l'eventuale versamento di acconti;
m) il coefficiente e l'aliquota percentuale per il calcolo dei contributi a copertura degli interventi istituzionali, ai sensi dell'art. 21;
n) la ripartizione tra i soggetti aderenti dei costi di un eventuale ricorso a forme assicurative, da sottoporre all'Assemblea ai sensi dell'art. 22;
o) il progetto del rendiconto della gestione, da sottoporre all'Assemblea;
p) le proposte di modifica dello Statuto, da sottoporre all'Assemblea;
q) il testo del Regolamento operativo, da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ai sensi degli articoli 11 e 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485;
r) le controversie e le procedure giudiziarie di ogni grado;
s) il conferimento di mandati, procure - anche alle liti - e incarichi di consulenza.
3. Il Comitato di gestione fornisce alla Banca d'Italia e alla Consob le informazioni richieste ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. b), del TUF.
4. Il Comitato di gestione stabilisce entro quali limiti i poteri di cui alle lettere c), e), r) e s), possono essere esercitati dal Presidente, il quale riferisce al Comitato nella riunione immediatamente successiva.

Art. 12.
Presidente del Comitato di gestione

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Comitato di gestione, fissandone l'ordine del giorno.
3. Il Presidente esercita i poteri conferitigli dal Comitato di gestione ai sensi del precedente art. 11, comma 4.
4. In caso di assenza o impedimento, i poteri del Presidente sono esercitati dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono assunte dal membro del Comitato di gestione piu' anziano di eta'.

Art. 13.
Collegio sindacale

1. Il Collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti, di cui:
a) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza della categoria di soggetti aderenti cui e' riferibile la maggioranza della base contributiva relativa all'ultimo esercizio per cui sono scaduti i termini di comunicazione di cui all'art. 20, comma 1;
b) uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza delle altre categorie di soggetti aderenti al Fondo;
c) uno effettivo ed uno supplente nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La nomina dei sindaci effettivi e dei sindaci supplenti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 e' effettuata con le modalita' di cui all'art. 7, commi 4, 5, 6 e 7.
3. Il sindaco nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e' il Presidente del Collegio.
4. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Nel caso venga a cessare, nel corso dell'esercizio, un sindaco effettivo, gli subentra il sindaco supplente designato dalla medesima categoria di soggetti aderenti. Il nuovo sindaco resta in carica fino alla prima Assemblea successiva, che provvede all'integrazione del Collegio sindacale nel rispetto delle norme di cui al comma 2. I sindaci cosi' nominati scadono insieme a quelli in carica. Nel caso venga a mancare il sindaco effettivo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, gli subentra il sindaco supplente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Il Collegio sindacale esercita il controllo, anche contabile, sull'attivita' del Fondo ai sensi degli articoli 2403, 2403-bis e 2409-bis, comma 2, del codice civile.
6. Il Collegio sindacale partecipa all'Assemblea e assiste alle riunioni del Comitato di gestione.
7. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale convoca l'Assemblea. Il Collegio sindacale puo' altresi', previa comunicazione al Presidente del Comitato di gestione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravita' e vi sia urgente necessita' di provvedere. In tali casi, e laddove vengano riscontrate irregolarita' di carattere rilevante nell'amministrazione e nel funzionamento del Fondo o impedimenti al regolare adempimento degli interventi istituzionali, i sindaci, anche individualmente, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 14.
Requisiti dei sindaci - Compenso dei sindaci

1. I sindaci devono possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 1, del TUF.
2. Per i sindaci di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b), il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. La decadenza e' dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza e' pronunciata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Per i sindaci, nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 13, comma 1, lett. c), i requisiti sono accertati e la decadenza e' dichiarata dal Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Ai sindaci compete il compenso deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c), ed il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 15.
Direttore

1. Il Direttore deve possedere i requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza stabiliti dal regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 13, comma 1, del TUF.
2. Il Comitato di gestione accerta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa e' dichiarata dal Comitato di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. Il Comitato di gestione ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di inerzia da parte del Comitato di gestione, il Collegio sindacale provvede a informare il Ministero dell'economia e delle finanze che pronuncia la decadenza.
3. Il Direttore ha la firma del Fondo in conformita' alle procure conferitegli dal Comitato di gestione.
4. Il Direttore e' il capo del personale e degli uffici del Fondo e sovraintende al loro funzionamento.
5. Il Direttore provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi statutari e agli altri compiti che gli sono delegati dal Comitato di gestione.
6. Il Direttore predispone il preventivo delle spese di funzionamento e il progetto del rendiconto della gestione.

Titolo III
Aderenti
Capo I
Aderenti
Art. 16.
Adesione al Fondo

1. Aderiscono al Fondo, formulando apposita istanza di adesione secondo le modalita' indicate nel Regolamento operativo:
a) i soggetti che intendono richiedere alla competente Autorita' di vigilanza l'autorizzazione a prestare i servizi e attivita' di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto, salvo che intendano aderire ad altro sistema di indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 59, comma 1, del TUF;
b) le banche e le imprese di investimento extracomunitarie, che intendono richiedere alla competente Autorita' di vigilanza l'autorizzazione a prestare in Italia, tramite succursale, i servizi e attivita' di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia dalle succursali, salvo che aderiscano ad altro sistema di indennizzo estero riconosciuto equivalente ai sensi dell'art. 60, comma 2, del TUF, ovvero intendano aderire ad altro sistema di indennizzo nazionale riconosciuto ai sensi dell'art. 59, comma 1, del TUF.
2. Possono, altresi', aderire al Fondo, ai sensi dell'art. 60, comma 1, del TUF, formulando apposita istanza di adesione, secondo le modalita' indicate nel Regolamento operativo, le succursali insediate in Italia di banche, imprese di investimento comunitarie e societa' di gestione UE, abilitate alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento e il servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, come definiti dal precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto, limitatamente all'attivita' svolta in Italia, al fine di integrare la tutela offerta agli investitori dal sistema di indennizzo dello Stato di origine.
3. L'adesione al Fondo dei soggetti di cui al comma 1 e' subordinata e ha efficacia dalla data del provvedimento di autorizzazione che l'Autorita' di vigilanza comunica al Fondo.
4. L'adesione al Fondo dei soggetti di cui al comma 2 ha efficacia dalla data di comunicazione del Fondo di accettazione della richiesta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che garantiscono l'autenticita' della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento.
5. Il Fondo pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti aderenti. Gli obblighi informativi degli aderenti sono previsti dal Regolamento operativo.

Capo II
Contribuzioni - Spese di funzionamento - Interventi istituzionali
Art. 17.
Copertura finanziaria del Fondo

1. La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali e' a carico dei soggetti aderenti ed e' determinata secondo i criteri previsti dagli articoli 18, 21 e 22.

Art. 18.
Contribuzione dei soggetti aderenti

1. Il contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento e' fissato dall'Assemblea, su proposta del Comitato di gestione, sulla base del preventivo di spesa dell'esercizio di riferimento. Il Comitato di gestione, in caso di necessita' e urgenza, puo' richiedere acconti sul versamento del contributo prima dello svolgimento dell'Assemblea nella quale il contributo viene deliberato.
2. Il contributo annuale e' costituito da una quota fissa unitaria, non divisibile, uguale per tutti i soggetti aderenti. Le modalita' e i termini di versamento sono disciplinati dal Regolamento operativo.
3. In caso di adesione o cessazione in corso d'anno e' dovuto l'intero importo del contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento e non sono previsti rimborsi pro-rata del contributo stesso.
4. L'eventuale eccedenza dell'importo dei contributi versati rispetto alle spese di funzionamento effettivamente sostenute nel corso dell'esercizio di riferimento rimane acquisita al Fondo in apposita posta di bilancio a copertura di spese future e/o straordinarie.

Art. 19.
Base contributiva

1. La base contributiva ai fini della copertura finanziaria degli interventi istituzionali e' costituita dai seguenti aggregati:
a) per la prestazione dei servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. b), c), c-bis), d), e), f), g), del TUF: i proventi lordi relativi all'esercizio di riferimento;
b) per la prestazione del servizio e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. a), del TUF: i volumi intermediati in conto proprio relativi all'esercizio di riferimento.
2. Dalla base contributiva sono esclusi gli aggregati relativi ai servizi e attivita' di investimento prestati ai soggetti di cui all'art. 28, lett. a), b) e c).

Art. 20.
Comunicazioni della base contributiva al Fondo

1. I soggetti aderenti comunicano al Fondo gli aggregati relativi alla propria base contributiva, come identificata dall'art. 19, entro novanta giorni dalla chiusura del proprio esercizio, con le modalita' previste dal Regolamento operativo.

Art. 21.
Copertura finanziaria degli interventi istituzionali

1. Il Comitato di gestione delibera l'aliquota percentuale del contributo necessario alla copertura finanziaria degli interventi istituzionali, in funzione dei mezzi necessari per gli interventi da effettuare. Tale aliquota si applica sui seguenti aggregati della base contributiva individuale pervenuti al Fondo a norma dell'art. 20:
a) per i servizi e attivita' di cui all'art. 19, comma 1, lett. a): proventi lordi;
b) per il servizio e attivita' di cui all'art. 19, comma 1, lett. b): prodotto tra i volumi intermediati e il coefficiente deliberato dal Comitato di gestione e verificato dal Collegio sindacale, calcolato - sulla base degli aggregati di sistema comunicati da tutti i soggetti aderenti (volumi intermediati e commissioni percepite per la prestazione del servizio e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett. b), del TUF, ripartiti nelle singole componenti di negoziazione secondo i criteri deliberati dal Comitato di gestione e comunicati ai soggetti aderenti) - quale valore medio dei coefficienti medi ponderati (incidenza delle singole componenti sul totale delle negoziazioni) degli ultimi cinque esercizi.
2. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono quelli relativi:
all'ultimo esercizio, per le richieste di contributo effettuate dopo il 31 marzo di ciascun anno;
al penultimo esercizio, per le richieste di contributo effettuate tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ciascun anno.
3. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono ridotti alla meta' per i seguenti servizi e attivita' di investimento:
a) collocamento senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
b) ricezione e trasmissione di ordini;
c) consulenza in materia di investimenti;
d) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
4. Gli aggregati della base contributiva di cui al comma 1 sono ridotti ad un quarto per i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del TUF, prestati dalle banche che aderiscono ad un sistema di garanzia dei depositi riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659.
5. Il contributo non puo' essere inferiore ad un importo equivalente al 50% del contributo richiesto a copertura delle spese di funzionamento, anche in caso di segnalazione di base contributiva pari a zero.
6. Le modalita' e i termini di versamento del contributo a copertura finanziaria degli interventi istituzionali sono disciplinati dal Regolamento operativo.

Art. 22.

Forme assicurative per la copertura finanziaria degli interventi
istituzionali

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali l'Assemblea, su proposta del Comitato di gestione, puo' deliberare il ricorso a forme assicurative, il cui costo e' ripartito tra i soggetti aderenti con i criteri di cui all'art. 21.
2. Le modalita' e i termini di versamento della quota di cui al comma 1 sono disciplinati dal Regolamento operativo.

Capo III
Cessazione - Sanzioni
Art. 23.
Cessazione dell'adesione al Fondo

1. L'adesione al Fondo cessa:
a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione o abilitazione a prestare i servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 2 e all'Appendice al presente Statuto o di cancellazione dal ruolo unico nazionale di cui all'art. 201, comma 6, del TUF ed ha efficacia dalla data del suddetto provvedimento;
a seguito di cancellazione della succursale di banca o impresa di investimento comunitaria dagli elenchi dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attivita' di investimento tenuti dalle Autorita' di vigilanza italiane ed ha efficacia dalla data del relativo provvedimento;
a seguito di esclusione, nei casi previsti dal successivo art. 24 ed ha efficacia dalla data del relativo provvedimento;
a seguito di recesso ed ha efficacia dalla data in cui la relativa comunicazione perviene al Fondo, con le modalita' di cui al successivo art. 26.
2. Restano fermi gli obblighi dei soggetti aderenti al versamento delle contribuzioni e all'invio delle comunicazioni specificamente previsti nel Regolamento operativo.
3. I contributi versati o maturati alla data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo rimangono acquisiti definitivamente al Fondo.
4. Dalla data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo gli esponenti del soggetto aderente cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.
5. I soggetti aderenti provvedono:
a pubblicizzare la cessazione della propria adesione al Fondo con tempestiva comunicazione diretta ai singoli clienti e con avviso pubblicato sul proprio sito internet contenente gli estremi dei provvedimenti di cui al comma 1;
ad eliminare dai propri atti o documenti l'indicazione relativa all'adesione al Fondo di cui al Regolamento operativo.
6. Il Fondo rende nota la cessazione dell'adesione dell'intermediario con avviso pubblicato sul proprio sito internet.

Art. 24.
Procedura di esclusione

1. Il Fondo avvia la procedura di esclusione nei confronti dei soggetti aderenti nei casi di:
a) mancata comunicazione dei dati di cui all'art. 20 e/o mancato versamento dei contributi a copertura finanziaria degli interventi istituzionali e delle quote di cui agli articoli 21 e 22, decorso il termine di tre mesi dalla scadenza dell'adempimento;
b) mancato versamento del contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento e delle sanzioni di cui agli articoli 18 e 27, decorso il termine di tre mesi dalla scadenza dell'adempimento.
2. Al verificarsi delle ipotesi di cui al comma 1, il Fondo contesta al soggetto aderente l'inadempimento nel rispetto dei termini e delle forme di cui al D.M. 14 novembre 1997, n. 485, secondo le modalita' specificate nel Regolamento operativo.
3. L'esclusione e' deliberata dal Comitato di gestione e ha efficacia dalla data di ricezione della comunicazione del Fondo, inviata a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale o comunque con mezzi che garantiscano l'autenticita' della sottoscrizione e la prova dell'avvenuto ricevimento.
4. Nel corso della procedura di esclusione il soggetto aderente e' tenuto all'adempimento degli obblighi statutari.
5. Dalla data di avvio della procedura di esclusione il soggetto aderente e' ammesso a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. I suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.
6. L'esclusione deve essere pubblicizzata con le modalita' di cui all'art. 23, commi 5 e 6.
7. Il soggetto escluso e' comunque tenuto agli obblighi specificamente previsti nel Regolamento operativo.
8. In ogni caso, la procedura di esclusione del soggetto aderente di cui al presente articolo cessa ove il medesimo soggetto aderente adempia ai propri obblighi statutari nel corso del procedimento di esclusione avviato dal Fondo a suo carico, fatta salva comunque l'applicazione delle sanzioni indicate nel Regolamento operativo.

Art. 25.
Soggetti aderenti sottoposti a procedure concorsuali

1. La procedura di esclusione dal Fondo non puo' essere avviata o proseguita nei confronti di un soggetto aderente sottoposto ad amministrazione straordinaria.
2. Il soggetto aderente di cui al comma 1 e' tenuto al versamento del contributo previsto dall'art. 18 mentre il versamento del contributo di cui all'art. 21 e della quota di cui all'art. 22 sono sospesi.
3. Il soggetto aderente di cui al comma 1 e' ammesso a partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. Dalla data del provvedimento che dispone l'amministrazione straordinaria i suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.
4. Il soggetto aderente assoggettato a procedure concorsuali non e' tenuto al versamento dei contributi previsti dagli articoli 18 e 21 e della quota prevista dall'art. 22. I suoi esponenti cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.

Art. 26.
Recesso dal Fondo

1. I soggetti aderenti su base volontaria possono recedere dall'adesione al Fondo. Il recesso deve essere comunicato al Fondo con comunicazione sottoscritta con firma digitale o autografa dal legale rappresentante, e inviata a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Contestualmente, il soggetto aderente e il Fondo informano il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob.
2. Il recesso ha efficacia dalla data in cui la relativa comunicazione perviene al Fondo. Il soggetto aderente e' comunque tenuto all'adempimento degli obblighi specificamente previsti nel Regolamento operativo.
3. Dalla data in cui ha efficacia il recesso, gli esponenti del soggetto di cui al comma 1 cessano d'ufficio dagli eventuali incarichi negli Organi del Fondo.
4. Il recesso e' pubblicizzato con le modalita' di cui all'art. 23, commi 5 e 6.

Art. 27.
Provvedimenti in caso di inadempimento degli obblighi statutari

1. Ferme restando le previsioni di cui agli articoli 6, comma 6 e 24, il Fondo, nel caso di inadempimento degli obblighi statutari, contesta l'addebito al soggetto interessato con le modalita' e i termini specificati nel Regolamento operativo e, valutate le eventuali controdeduzioni, puo' adottare i seguenti provvedimenti:
a) sospensione dal diritto di voto in Assemblea;
b) cessazione degli esponenti del soggetto aderente da eventuali incarichi negli Organi del Fondo;
c) sanzioni per il ritardo nella comunicazione dei dati di cui all'art. 20 e nel versamento dei contributi di cui agli articoli 18 e 21 e della quota di cui all'art. 22, determinate secondo i criteri indicati nel Regolamento operativo.
2. Le somme percepite a seguito dell'applicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente, versate con le modalita' e i termini di cui al Regolamento operativo sono imputate a copertura delle spese di funzionamento.
3. Il Fondo da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob dei provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente.

Titolo IV
Investitori
Art. 28.
Soggetti esclusi dall'indennizzo

1. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti:
a) banche, societa' di intermediazione mobiliare, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, societa' di gestione del risparmio, societa' di gestione UE, societa' fiduciarie, agenti di cambio, soggetti di cui al Titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione;
b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali;
c) societa' appartenenti allo stesso gruppo del soggetto aderente, quale definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del TUF;
d) soci che detengono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale del soggetto aderente, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
e) amministratori, dirigenti e sindaci del soggetto aderente o di altre societa' del gruppo di appartenenza del soggetto medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
f) soci della societa' di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio del soggetto aderente o di altre societa' del gruppo di appartenenza del soggetto medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza del soggetto aderente, come accertato dagli organi della procedura concorsuale;
i) coniuge e parenti fino al quarto grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati alle lettere d), e), f), g) e h).

Art. 29.
Crediti ammessi all'indennizzo

1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro il limite di importo di euro 20.000 previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, per i crediti, derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, vantati - per la prestazione dei servizi e attivita' di investimento, nonche' del servizio accessorio, cosi' come definiti nel precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto - nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.
2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali dei soggetti aderenti al Fondo, insediate in Stati membri dell'Unione europea, nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo dei soggetti medesimi. L'indennizzo del Fondo non puo' eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente sistema di indennizzo dello Stato membro ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto nello Stato membro ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo e' limitato all'importo previsto dal richiamato art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.
3. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento extracomunitarie indicate all'art. 16, comma 1, lett. b), aderenti al Fondo, limitatamente all'attivita' svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti sistemi di indennizzo, qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano.
4. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti di cui al comma 1 vantati nei confronti delle succursali insediate in Italia di banche, di imprese di investimento comunitarie e di societa' di gestione UE, indicate all'art. 16, comma 2, aderenti al Fondo, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine, restando in ogni caso inteso che: (i) il Fondo non interviene laddove il sistema di indennizzo dello Stato di origine preveda un indennizzo di importo superiore a quello di cui al comma 1; (ii) l'intervento del Fondo, laddove ne ricorrano i presupposti, avviene comunque, fino alla concorrenza dell'importo previsto dal comma 1.
5. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, se i servizi siano stati prestati da soggetti autorizzati o abilitati ai sensi del TUF.
6. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, derivanti dalla prestazione dei servizi e attivita' di investimento, nonche' del servizio accessorio, cosi' come definiti nel precedente art. 2 e nell'Appendice al presente Statuto, prestati fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca dell'autorizzazione o abilitazione, o la cessazione dell'adesione al Fondo, di un soggetto di cui al comma 5.
7. Le modalita' e le condizioni dell'intervento del Fondo nonche' la procedura di presentazione delle istanze sono disciplinate nel Regolamento operativo.

Art. 30.
Limiti alla cumulabilita' degli indennizzi

1. A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui all'art. 29 non sono cumulabili con l'indennizzo previsto dall'art. 96-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

Art. 31.
Surroga del Fondo

1. A norma dell'art. 59, comma 4, del TUF, il Fondo e' surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati, secondo le modalita' indicate nel Regolamento operativo.

Titolo V
Rendiconto della gestione
Art. 32.
Rendiconto della gestione del Fondo

1. Il rendiconto della gestione e' redatto in base alle norme del codice civile in materia di bilancio delle societa' per azioni, per quanto applicabili.
2. L'esercizio si chiude il 30 giugno di ciascun anno.
3. Il progetto del rendiconto della gestione deve essere comunicato al Collegio sindacale, con la nota integrativa e la relazione del Comitato di gestione, almeno trenta giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea che deve approvarlo.
4. Il rendiconto della gestione e' presentato all'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Titolo VI
Foro competente
Art. 33.
Foro competente

1. Per le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e' competente il Foro del luogo ove ha sede legale il Fondo.

Titolo VII
Norme transitorie e finali
Art. 34.
Procedure concorsuali anteriori al 1° gennaio 2002

1. Per le procedure per le quali lo stato passivo e' stato depositato e reso esecutivo anteriormente all'1.01.2002, l'indennizzo del Fondo e' calcolato al tasso di conversione lire italiane - ecu del giorno in cui e' stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo.

Art. 35.
Comitato di gestione - Collegio sindacale

1. Le modalita' di nomina del Comitato di gestione di cui all'art. 7 e del Collegio sindacale di cui all'art. 13 saranno applicate a partire dal primo rinnovo degli organi collegiali successivo all'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 36.
Modifiche dello Statuto

1. A norma dell'art. 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente Statuto sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il presente Statuto e le sue successive modifiche sono pubblicati sul sito internet del Fondo.

Appendice

i) Ai fini del presente Statuto, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 5, del TUF, per servizi e attivita' di investimento si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
c-bis) collocamento senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
ii) Ai fini del presente Statuto, per servizio accessorio deve intendersi esclusivamente il servizio di cui all'art. 1, comma 6, lett. a) del TUF, ossia la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi, laddove accessori ad operazioni di investimento.
 
Allegato

Fondo Nazionale di Garanzia
(Art. 15, legge 2 gennaio 1991, n. 1)
REGOLAMENTO OPERATIVO
Titolo I
Definizioni - Dotazione finanziaria
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento operativo le definizioni sono quelle di cui all'art. 2 dello Statuto.

Art. 2.
Schema dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del Fondo, costituita ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, e' ripartita, ai fini gestionali, nelle Sezioni A, B, C e D, di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.
2. Nella Sezione A sono registrati:
a credito:
a) i contributi versati dai soggetti aderenti a copertura delle spese di funzionamento ai sensi dell'art. 18 dello Statuto;
b) le sanzioni di cui all'art. 27, comma 1, lett. c) dello Statuto, e le maggiorazioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 del presente Regolamento;
c) i proventi derivanti dalla gestione e dall'investimento delle disponibilita' liquide di cui alle lett. a) e b);
a debito: le spese di funzionamento.
3. Nella Sezione B sono registrati:
a credito:
a) i contributi versati dai soggetti aderenti a copertura degli interventi istituzionali ai sensi dell'art. 21 dello Statuto;
b) le somme rivenienti dall'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), dello Statuto;
c) le somme rivenienti da eventuali altre modalita' di copertura degli interventi istituzionali;
d) le somme accantonate alla Sezione C per gli indennizzi non erogati;
e) i proventi derivanti dalla gestione e dall'investimento delle disponibilita' liquide indicate alle lett. a), b), c) e d), al comma 4, lett. a) e al comma 5;
a debito: le somme impegnate per il pagamento degli indennizzi.
4. Nella Sezione C sono registrati:
a credito:
a) gli accantonamenti delle somme impegnate per il pagamento degli indennizzi;
b) le somme corrispondenti ai crediti derivanti dagli indennizzi pagati;
a debito:
c) le somme registrate a credito della Sezione B, lett. b);
d) le somme accantonate per gli indennizzi non erogati.
5. Nella Sezione D sono registrate a credito le eventuali somme versate dai soggetti aderenti in acconto di contributi futuri.

Titolo II
Aderenti
Capo I
Aderenti
Art. 3.
Istanza di adesione

1. L'istanza di adesione al Fondo, di cui all'art. 16 dello Statuto, sottoscritta con firma digitale o autografa dal legale rappresentante, e' inviata a mezzo posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento ed e' corredata:
per i soggetti di cui all'art. 16, comma 1, dello Statuto, dalla documentazione identificativa del richiedente e dall'indicazione dei servizi e attivita' di investimento per i quali si intende richiedere l'autorizzazione alla competente Autorita' di vigilanza;
per i soggetti di cui all'art. 16, comma 2, dello Statuto, da copia del provvedimento autorizzativo alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento e del servizio accessorio cosi' come definiti dall'art. 2 dello Statuto e relativa Appendice, rilasciato dalla competente Autorita' dello Stato di origine.
2. Il Fondo comunica ai soggetti di cui all'art. 16, commi 1 e 2, dello Statuto, l'adesione. Tale comunicazione e' inviata a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento e l'autenticita' della sottoscrizione.
3. Ai sensi dell'art. 16, comma 5, dello Statuto, i soggetti aderenti informano i clienti investitori sull'adesione al Fondo e sull'indennizzo previsto dagli articoli 28 e 29 dello Statuto. Le informazioni sono fornite nella lingua italiana e nella lingua ufficiale dello Stato ospitante le succursali dei soggetti aderenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. a), dello Statuto, insediate all'estero. L'adesione al Fondo deve essere indicata negli atti e nella corrispondenza dei soggetti aderenti.

Capo II
Contribuzioni - Spese di funzionamento - Interventi istituzionali
Art. 4.

Modalita' e termini di versamento del contributo annuale a copertura
delle spese di funzionamento

1. Il contributo annuale a copertura delle spese di funzionamento di cui all'art. 18 dello Statuto va versato mediante bonifico bancario con valuta per il Fondo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo al soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'importo del contributo da versare. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine suddetto, il contributo viene maggiorato nella misura del 5% per un ritardo contenuto entro i 30 (trenta) giorni dal termine predetto. In caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni si applica la sanzione di cui all'art. 27, comma 1, lett. c), dello Statuto per la cui misura si rinvia al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Art. 5.
Comunicazione della base contributiva

1. I soggetti aderenti comunicano al Fondo gli aggregati di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante corredata da attestazione della conformita' dei dati alle scritture contabili e alle evidenze gestionali rilasciata dalla societa' incaricata della revisione legale e sottoscritta dal responsabile della revisione.
2 Le comunicazioni e attestazioni di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto e al comma 1 del presente articolo, sono trasmesse al Fondo tramite posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, con firme digitali o autografe.
3. La comunicazione medesima va inviata, nel termine di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, anche se pari a zero.
4. Ferme le previsioni di cui all'art. 6, comma 6, dello Statuto, nel caso che la comunicazione di cui all'art. 20, comma 1, dello Statuto sia inviata oltre il termine previsto, il contributo dovuto ai sensi dell'art. 21 dello Statuto e la quota di cui all'art. 22 dello Statuto saranno calcolati, in caso di necessita' e urgenza, sulla base degli aggregati relativi al precedente esercizio maggiorati del 10%, salvo conguaglio qualora gli aggregati successivamente pervenuti risultassero di importo diverso.

Art. 6.

Modalita' e termini di versamento del contributo a copertura
finanziaria degli interventi istituzionali

1. Il contributo a copertura finanziaria degli interventi istituzionali di cui all'art. 21 dello Statuto va versato mediante bonifico bancario con valuta per il Fondo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo al soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'importo del contributo a suo carico. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine suddetto, il contributo viene maggiorato nella misura del 5% per un ritardo contenuto entro i 30 (trenta) giorni dal termine predetto. In caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni si applica la sanzione di cui all'art. 27, comma 1, lett. c), dello Statuto per la cui misura si rinvia al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Art. 7.

Modalita' e termini di versamento delle forme assicurative per la
copertura finanziaria degli interventi istituzionali

1. La quota di cui all'art. 22 dello Statuto va versata mediante bonifico bancario con valuta per il Fondo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Fondo al soggetto aderente, tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, dell'importo della quota a suo carico. Nel caso di ritardato versamento oltre il termine suddetto, la quota viene maggiorata nella misura del 5% per un ritardo contenuto entro i 30 (trenta) giorni dal termine predetto. In caso di ritardo superiore a 30 (trenta) giorni si applica la sanzione di cui all'art. 27, comma 1, lett. c), dello Statuto per la cui misura si rinvia al successivo art. 11 del presente Regolamento.

Capo III
Cessazione - Sanzioni
Art. 8.
Obblighi dell'aderente in caso di cessazione

1. Nel caso di cessazione dell'adesione al Fondo di cui all'art. 23 dello Statuto, il soggetto aderente e' comunque obbligato:
a) al versamento del contributo di cui all'art. 18 dello Statuto relativo all'esercizio in corso alla data della cessazione;
b) al versamento dei contributi e delle quote di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto, deliberati non oltre i dodici mesi successivi alla data in cui ha efficacia la cessazione, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali conseguenti al decreto di liquidazione coatta amministrativa o alla sentenza di fallimento o di omologazione del concordato emessi entro la data in cui ha efficacia la cessazione dell'adesione al Fondo;
c) alla comunicazione degli aggregati di cui all'art. 20 dello Statuto relativi all'attivita' svolta fino alla data in cui ha efficacia la cessazione.

Art. 9.
Procedura di esclusione e obblighi in capo al soggetto escluso

1. Al verificarsi delle ipotesi di esclusione dei soggetti aderenti di cui all'art. 24 dello Statuto:
da parte dei soggetti di cui all'art. 16, comma 1, dello Statuto: il Fondo contesta l'inadempimento e concede un termine di dodici mesi per adempiere agli obblighi statutari, informandone il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob. Decorso inutilmente tale termine, il Fondo informa il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob e previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, delibera l'esclusione e la comunica al soggetto interessato di cui all'art. 16, comma 1 dello Statuto e al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob;
da parte dei soggetti di cui all'art. 16, comma 2, dello Statuto: il Fondo contesta l'inadempimento e concede un termine di dodici mesi per adempiere agli obblighi statutari, informandone l'Autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione alla prestazione dei servizi e attivita' di investimento e del servizio accessorio cosi' come definiti dall'art. 2 dello Statuto e relativa Appendice. Decorso inutilmente tale termine, il Fondo, previo consenso dell'Autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione, delibera l'esclusione e la comunica al soggetto interessato e all'Autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione.
2. Il soggetto escluso e' tenuto agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1, del presente Regolamento.

Art. 10.
Obblighi dell'aderente in caso di recesso

1. Al verificarsi delle ipotesi di recesso di cui all'art. 26 dello Statuto il soggetto aderente e' comunque tenuto all'adempimento dei seguenti obblighi:
a) versamento del contributo di cui all'art. 18 dello Statuto relativo all'esercizio in corso alla data in cui ha efficacia il recesso;
b) versamento dei contributi e delle quote di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto, deliberati non oltre i dodici mesi successivi alla data in cui ha efficacia il recesso, per la copertura finanziaria degli interventi istituzionali conseguenti al decreto di liquidazione coatta amministrativa o alla sentenza di fallimento o di omologazione del concordato emessi entro la data in cui ha efficacia il recesso dall'adesione al Fondo;
c) comunicazione degli aggregati di cui all'art. 20 dello Statuto relativi all'attivita' svolta fino alla data in cui ha efficacia il recesso.

Art. 11.
Procedimento sanzionatorio

1. Fatta salva la procedura di esclusione di cui all'art. 24 dello Statuto, il Fondo, nei casi di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto, contesta al soggetto aderente l'inadempimento mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata o mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Il soggetto aderente puo' presentare controdeduzioni scritte in merito agli addebiti contestati, da inviare a mezzo posta elettronica certificata o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione del Fondo. Decorso tale termine e valutate le eventuali controdeduzioni, il Fondo puo' deliberare le sanzioni di cui all'art. 27 dello Statuto.
2. Le sanzioni di cui all'art. 27, comma 1, lett. c), dello Statuto sono cosi' determinate:
a) ritardo della comunicazione di cui all'art. 20 dello Statuto:
entro 30 (trenta) giorni: 10% del contributo a copertura delle spese di funzionamento;
oltre 30 (trenta) e fino a 60 (sessanta) giorni: 50% del contributo a copertura delle spese di funzionamento;
oltre 60 (sessanta) giorni: fino ad un massimo pari a 5 volte il contributo a copertura delle spese di funzionamento, in funzione dell'ampiezza del ritardo nella comunicazione, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione;
b) ritardo del pagamento del contributo a copertura delle spese di funzionamento di cui all'art. 18 dello Statuto:
oltre 30 (trenta) e fino a 60 (sessanta) giorni: 50% di tale contributo;
oltre 60 (sessanta) giorni: 100% di tale contributo;
c) ritardo del pagamento del contributo a copertura degli interventi istituzionali di cui agli articoli 21 e 22 dello Statuto:
oltre 30 (trenta) e fino a 60 (sessanta) giorni: fino al 10% dell'importo del contributo dovuto, in funzione dell'ampiezza del ritardo e dell'ammontare di tale contributo, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione;
oltre 60 (sessanta) giorni: fino al 30% dell'importo del contributo dovuto, in funzione dell'ampiezza del ritardo e dell'ammontare di tale contributo, sulla base di criteri fissati dal Comitato di gestione.
3. Le somme percepite a seguito dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 27, comma 1, dello Statuto sono versate con le modalita' di cui agli articoli 4, 6 e 7 del presente Regolamento.

Titolo III
Investitori
Capo I
Investitori
Art. 12.
Ambito di indennizzo

1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati all'art. 29 dello Statuto nei confronti, oltre che di soggetti aderenti italiani con sede in Italia, di:
a) succursali di banche italiane, societa' di intermediazione mobiliare, societa' fiduciarie, societa' di gestione del risparmio e intermediari finanziari, insediate in Stati comunitari, aderenti al Fondo. L'indennizzo del Fondo non puo' eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente sistema di indennizzo dello Stato ospitante e, comunque, i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un sistema di indennizzo ufficialmente riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo medesimo e' limitato all'importo previsto dall'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento;
b) succursali insediate in Italia di banche e imprese di investimento, comunitarie, societa' di gestione armonizzate, aderenti al Fondo, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine ed e' limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato di origine, restando in ogni caso inteso che: (i) il Fondo non interviene laddove il sistema di indennizzo dello Stato di origine preveda un indennizzo di importo superiore a quello di cui all'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento; (ii) l'intervento del Fondo, laddove ne ricorrano i presupposti, avviene comunque, entro i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento;
c) succursali insediate in Italia di banche e imprese di investimento, extracomunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del sistema di indennizzo dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti sistemi di indennizzo, qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano e comunque entro i limiti di importo previsti dall'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento.

Capo II
Interventi del Fondo
Art. 13.
Condizioni per gli interventi del Fondo

1. Gli interventi del Fondo di cui all'art. 29 dello Statuto sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.
2. Il Fondo, nei casi di cui al comma 1, indennizza gli investitori che ne abbiano fatto richiesta per i crediti derivanti dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che risultino iscritti allo stato passivo nell'apposita e separata sezione di cui all'art. 57, comma 4, del TUF o tra i crediti chirografari, e che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo e' calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.
3. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUF, gli organi della procedura concorsuale verificano ed attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivino dall'esercizio dei servizi e attivita' di investimento e del servizio accessorio indicati all'art. 29 dello Statuto e dalla mancata restituzione integrale o parziale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore.

Art. 14.
Riconoscimento del credito

1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva:
a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF ed ex art. 87, comma 1, del TUB; in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con sentenza passata in giudicato; in caso di insinuazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF ed ex art. 89 del TUB, quando il credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in giudicato;
b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non siano state promosse impugnazioni ex art. 98 L.F.; in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di domanda tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata in giudicato; nei casi di impugnazioni, quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato;
c) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., quando siano passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.

Art. 15.
Determinazione degli indennizzi

1. A norma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro.
2. Nel caso di operazioni di investimento congiunte di due o piu' investitori, l'indennizzo del Fondo, si commisura per ciascun investitore ai crediti ed al massimale di cui al comma 1.
3. Se non risulta diversamente, i crediti si presumono ripartiti in proporzioni eguali tra gli investitori.
4. In relazione ai crediti relativi ad un'operazione di investimento di cui siano titolari due o piu' persone nella qualita' di soci di una societa' o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, alla quota di crediti spettante a ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole al fine del rispetto del limite di rimborso previsto al comma 1.
6. Nessun investitore puo' ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati.

Capo III
Istanza - Indennizzi
Art. 16.
Istanza di indennizzo: modalita'

1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui all'art. 29 dello Statuto e 15 del presente Regolamento, gli investitori devono presentare al Fondo apposita istanza, con firma digitale o autografa corredata di una copia del documento d'identita' e del codice fiscale, tramite, posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. L'investitore deve indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi sia o no definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione:
a) copia autentica dello stato passivo, per la parte che riporta i crediti oggetto dell'istanza;
b) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o no oggetto di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F.;
c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., copia autentica del decreto del G.D. di scioglimento della riserva;
d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;
e) nei casi di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato;
f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., copia autentica della sentenza o del decreto di omologazione del concordato passati in giudicato;
g) attestazione degli organi della procedura concorsuale che il credito deriva dalla prestazione di servizi e attivita' di investimento di cui all'art. 2 dello Statuto e relativa Appendice e dalla mancata restituzione integrale del denaro e/o degli strumenti finanziari o del loro controvalore;
h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 28 dello Statuto.
2. La documentazione di cui al comma 1, lett. a), b), c), f) e g) puo' pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.

Art. 17.
Istanza di indennizzo: termini

1. L'istanza deve pervenire al Fondo:
a) entro 180 (centottanta) giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del TUF e all'art. 86, comma 8, del TUB, ovvero dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 97 L.F.;
b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., entro 180 (centottanta) giorni dal decreto del G.D. di scioglimento della riserva;
c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., entro 180 (centottanta) giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;
d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F., entro 180 (centottanta) giorni dalla sentenza passata in giudicato;
e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., entro 180 (centottanta) giorni dalla sentenza o dal decreto di omologazione del concordato passati in giudicato.
2. La scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di indennizzo al Fondo di cui al comma 1, non e' opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilita' di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.
3. Le istanze di indennizzo e i documenti di cui all'art. 22 del presente Regolamento devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 31 dello Statuto.

Art. 18.
Accertamento delle disponibilita' finanziarie

1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle istanze di cui all'art. 17 del presente Regolamento, procede all'accertamento delle proprie disponibilita' finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello Statuto e dall'art. 15 del presente Regolamento, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo, inclusi i crediti ammessi con riserva ex art. 96, comma 3, L.F. o che siano oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F..
2. Per le istanze pervenute decorso il termine di cui al comma 1, salvo che nel frattempo non siano intervenuti eventi modificativi di situazioni pregresse, l'accertamento delle disponibilita' finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi sono determinati nella stessa misura e con le stesse modalita' di cui al comma 1.
3. Il Fondo provvede a disporre il pagamento degli indennizzi agli aventi diritto, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo in via definitiva, quanto prima e al piu' tardi entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del presente Regolamento, e per le istanze di cui al comma 2, quanto prima e al piu' tardi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui l'istanza e' pervenuta al Fondo, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 16 e 22 del presente Regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente Regolamento.
4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F., ovvero di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento degli indennizzi in conti individuali, infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento e' disposto quanto prima e al piu' tardi entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 17, comma 1, lett. b), c), d) ed e) del presente Regolamento, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 16 e 22 del presente Regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente Regolamento.

Art. 19.
Circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, qualora per circostanze eccezionali non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini previsti dall'art. 18, commi 3, 4 del presente Regolamento, il Fondo puo', con motivata istanza, richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze una proroga dei termini stessi.

Art. 20.
Destinazione disponibilita' finanziarie

1. Le disponibilita' finanziarie accertate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 del presente Regolamento, sono destinate al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello Statuto e dall'art. 15 del presente Regolamento. Il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli aventi diritto nell'ordine e con le priorita' determinati dalla data in cui e' stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., nell'ordine e con le priorita' determinati dalla data in cui sono passati in giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.
I crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F. ovvero di giudizio di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., assumono gli stessi ordine e priorita' della procedura cui si riferiscono.

Art. 21.
Insufficienza disponibilita' finanziarie

1. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2 del presente Regolamento, superi le disponibilita' finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali accertate ai sensi del medesimo art. 18, commi 1 e 2 del presente Regolamento, il Fondo, ferma la previsione di cui all'art. 19 del presente Regolamento, provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilita' finanziarie come sopra accertate ed in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorita' di cui all'art. 20 del presente Regolamento.
2. I residui indennizzi non soddisfatti dalle disponibilita' finanziarie accertate ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, del presente Regolamento sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilita' finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, quanto prima e al piu' tardi entro 90 (novanta) giorni dall'acquisizione delle disponibilita' medesime, nell'ordine e con le priorita' di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

Art. 22.
Pagamento dell'indennizzo

1. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve far pervenire al Fondo:
a) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione fallimentare, rilasciato in data non anteriore a 30 (trenta) giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credito iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ed ex art. 87, comma 1, del TUB, per impugnazione ex art. 98, comma 3, L.F. ed istanza di revocazione ex art. 98, comma 4, L.F.;
b) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a 30 (trenta) giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che il credito iscritto nello stato passivo non sia assoggettato a vincoli di indisponibilita';
c) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale, rilasciata in data non anteriore a 30 (trenta) giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante l'avvenuta o meno ripartizione parziale e l'eventuale misura;
d) in alternativa:
atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
dichiarazione, secondo fac simile indicato dal Fondo, con firma digitale o autografa, corredata da copia del documento d'identita' e del codice fiscale, con cui l'avente diritto riconosce che, con l'accredito mediante bonifico bancario del Fondo sul conto corrente a lui intestato e da lui indicato, e' soddisfatto integralmente di ogni suo diritto nei confronti del Fondo e rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a tale titolo.
2. La documentazione di cui al comma 1, lett. a), b) e c), puo' pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli organi della procedura concorsuale.
3. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2, 3 e 4, L.F., il Fondo provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalita' di cui all'art. 18, comma 4 del presente Regolamento.

Art. 23.
Surroga del Fondo

1. Il Fondo, esercita il diritto di surroga di cui all'art. 31 dello Statuto, con notifica agli organi della procedura concorsuale dei pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.

Art. 24.
Previsioni di insufficiente realizzo

1. Nella situazione prevista dall'art. 102 L.F., il riconoscimento del credito e la verifica della sua origine dalla prestazione dei servizi e attivita' di investimento, cosi' come definiti nell'art. 2 dello Statuto e relativa Appendice, sono effettuati dal Fondo, che comunica le relative risultanze ai titolari delle istanze di indennizzo inoltrate al Fondo con le modalita' previste dall'art. 16, comma 1, del presente Regolamento.
2. Il termine di 180 (centottanta) giorni di cui all'art. 17 del presente Regolamento, e il termine di 10 (dieci) giorni di cui all'art. 18 del presente Regolamento, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione dei decreti di cui all'art. 102, commi 1 e 3, L.F.. La scadenza del termine di 180 (centottanta) giorni non e' opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilita' di rispettarlo per causa ad esso non imputabile.
3. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute, entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione delle istanze, procede all'accertamento delle proprie disponibilita' finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 29 dello Statuto e dall'art. 15 del presente Regolamento.
4. Per le istanze pervenute decorso il termine di cui al comma 3, salvo che nel frattempo non siano intervenuti eventi modificativi di situazioni pregresse, l'accertamento delle disponibilita' finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi sono determinati nella stessa misura e con le stesse modalita' di quelli di cui al comma 3.
5. Il Fondo provvede a disporre il pagamento dell'indennizzo all'avente diritto, nei limiti di cui all'art. 29 dello Statuto e all'art. 15 del presente Regolamento, quanto prima e al piu' tardi entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2; per le istanze di cui al comma 4, quanto prima e al piu' tardi entro 90 (novanta) giorni dalla data in cui l'istanza e' pervenuta al Fondo, salvo quanto disposto dall'art. 21 del presente Regolamento.
6. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve produrre i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari del credito riconosciuto ai sensi del comma 1 non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 28 dello Statuto;
b) in alternativa:
atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
dichiarazione, secondo fac simile indicato dal Fondo, con firma digitale o autografa, corredata da copia del documento d'identita' e del codice fiscale, con cui l'avente diritto riconosce che, con l'accredito mediante bonifico bancario del Fondo sul conto corrente a lui intestato e da lui indicato, e' soddisfatto integralmente di ogni suo diritto nei confronti del Fondo e rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa a tale titolo.

Titolo IV
Norme transitorie e finali
Art. 25.
Ambito di applicazione

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il presente Regolamento operativo si applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Art. 26.
Modifiche del Regolamento Operativo

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente Regolamento operativo e' approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del citato decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente Regolamento operativo, riguardanti le condizioni o gli atti previsti dall'art. 2 del medesimo D.M. n. 485/1997, sono approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.
3. Il presente Regolamento operativo e le sue successive modifiche sono pubblicati sul sito internet del Fondo.
 
Art. 2

Le modifiche dello statuto e del regolamento operativo del Fondo Nazionale di Garanzia entrano in vigore a decorrere dal 1° maggio 2016.
Il presente decreto e i nuovi testi dello statuto e del regolamento operativo saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 29 marzo 2016

p. Il direttore generale del Tesoro: Cannata
 
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