Gazzetta n. 92 del 20 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 luglio 2015, n. 230
Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" e, in particolare, l'articolo 5, comma 2;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", e, in particolare, gli articoli 1 e 11, comma 6;
Considerato l'articolo 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, e, in particolare, l'articolo 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002, recante "Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Ente Parco";
Vista la deliberazione della Regione Sardegna n. 13/10 del 30 marzo 2010, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 2 luglio 2010, con la quale la Regione Sardegna ha approvato il Piano del Parco nazionale dell'Asinara;
Vista la deliberazione del Commissario straordinario dell'Ente Parco nazionale dell'Asinara n. 33 del 23 dicembre 2010 con la quale il Regolamento del Parco e' stato adottato e trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Considerato che, attraverso un tavolo di confronto fra l'Ente Parco e il Ministero, il Regolamento del Parco e' stato modificato ed integrato al fine di garantirne la piena rispondenza al disposto della legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonche' l'aggiornamento rispetto alle norme intervenute e ai contenuti concernenti la tutela della biodiversita' e del paesaggio;
Vista la nota prot. 42804/PNM del 9 agosto 2013 con la quale il Ministero ha trasmesso all'Ente Parco il Regolamento del Parco per come definito attraverso il tavolo di confronto;
Visto l'atto di disposizione urgente del Presidente dell'Ente Parco n. 11 del 9 ottobre 2013 che, annullando la deliberazione commissariale n. 33 del 23 dicembre 2010, ha adottato il Regolamento del Parco di cui alla nota prot. 42804/PNM del 9 agosto 2013 e lo ha trasmesso alla Comunita' del Parco per l'acquisizione del parere previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Considerato che, trascorsi i termini di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, non avendo la Comunita' del Parco provveduto ad esprimere il parere richiesto, lo stesso e' inteso favorevolmente acquisito;
Vista la nota prot. 52711/PNM del 24 dicembre 2013 con la quale il Ministero ha trasmesso alla Regione autonoma della Sardegna, alla Provincia di Sassari e al Comune di Porto Torres il Regolamento del Parco al fine dell'acquisizione dell'intesa e dell'espressione dei pareri di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Acquisita l'intesa della Regione autonoma della Sardegna espressa con nota del Presidente prot. 13801 del 12 giugno 2014 subordinata al recepimento delle osservazioni formulate in merito dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente;
Considerati favorevolmente acquisiti i pareri richiesti alla Provincia di Sassari e al Comune di Porto Torres, non avendo gli stessi enti provveduto ad esprimersi nel termine stabilito dal comma 6 dell'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
Vista la nota prot. 22757/PNM del 10 novembre 2014 con la quale e' stata inoltrata al Consiglio di Stato la relazione per la richiesta di parere sul Regolamento del Parco ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - n. 4165/2014 reso nell'adunanza del 20 novembre 2014;
Vista la nota prot. 5177/GAB del 12 marzo 2015 con la quale viene data alla Presidenza del Consiglio dei ministri la comunicazione relativa al Regolamento del Parco ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la nota prot. DAGL 4774 P- del 5 giugno 2015 con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime nulla osta ai fini dell'approvazione del Regolamento del Parco nazionale dell'Asinara;
Ritenuto di procedere all'approvazione del Regolamento del Parco nazionale dell'Asinara;

Decreta:

Art. 1

E' approvato l'allegato Regolamento del Parco nazionale dell'Asinara che con le annesse tabelle A e B forma parte integrante del presente decreto.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2 della legge
8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. 15 luglio 1986, n.
162, S.O. n. 59
"2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le
competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di
parchi nazionali e di individuazione delle zone di
importanza naturalistica nazionale e internazionale
promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve
naturali.".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 10, comma 2, e
11 comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge
quadro sulle aree protette), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. n. 83:
"Art. 1 (Finalita' e ambito della legge). - 1. La
presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della
Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali,
detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione
delle aree naturali protette, al fine di garantire e di
promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il
patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno
rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui
al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno
speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di
perseguire, in particolare, le seguenti finalita':
a) conservazione di specie animali o vegetali, di
associazioni vegetali o forestali, di singolarita'
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunita'
biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di
processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici,
di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro
ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e
ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei
valori antropologici, archeologici, storici e
architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e
tradizionali;
c) promozione di attivita' di educazione, di formazione
e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche'
di attivita' ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e
idrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di
gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali
protette. In dette aree possono essere promosse la
valorizzazione e la sperimentazione di attivita' produttive
compatibili.
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali
protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano
forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per
le medesime finalita' lo Stato, le regioni, gli enti
locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunita'
del parco possono altresi' promuovere i patti territoriali
di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662."
"Art. 10. Comunita' del parco
2. La Comunita' del parco e' organo consultivo e
propositivo dell'Ente parco.
In particolare, il suo parere e' obbligatorio:
a) sul regolamento del parco di cui all'art. 11;
b) sul piano per il parco di cui all'art. 12;
c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei
componenti del Consiglio direttivo;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo."
"Art. 11. Regolamento del parco.
(Omissis).
6. Il regolamento del parco e' approvato dal Ministro
dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati,
da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e
comunque d'intesa con le regioni e le province autonome
interessate; il regolamento acquista efficacia novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono
tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri
regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le
disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle
del comune, che e' tenuto alla loro applicazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 77, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21
aprile 1998, n. 92, S.O. n. 77:
"Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai sensi
dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti e le
funzioni in materia di parchi naturali e riserve statali,
marine e terrestri, attribuiti allo Stato dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394.".
Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O. n. 163:
"Art. 35 (Istituzione del ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio.
2. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio sono attribuite le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato relativi alla tutela dell'ambiente,
del territorio e dell'ecosistema, con particolare riguardo
alle seguenti materie:
a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle
aree naturali protette, tutela della biodiversita' e della
biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e
gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del
Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, della Convenzione di
Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari,
della difesa del mare e dell'ambiente costiero, e della
comunicazione ambientale;
b) gestione dei rifiuti ed interventi di bonifica dei
siti inquinati; tutela delle risorse idriche e relativa
gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali;
c) promozione di politiche di sviluppo durevole e
sostenibile, nazionali e internazionali;
d) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle
condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali
della collettivita' e all'impatto sull'ambiente, con
particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle violazioni compiute in danno dell'ambiente,
prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;
e) difesa e assetto del territorio con riferimento ai
valori naturali e ambientali.
3. Al ministero sono trasferite con le inerenti
risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri
dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle
attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri
o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli
effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi'
trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al ministero
delle politiche agricole in materia di polizia forestale
ambientale.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140
(Regolamento recante riorganizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 1
ottobre 2009, n. 228:
"Art. 5 (Direzione generale per la protezione della
natura e del mare). - 1. La Direzione generale per la
protezione della natura e del mare si articola in 7 uffici
di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) istituzione, conservazione e valorizzazione
sostenibile delle aree protette terrestri e marine;
b) predisposizione della relazione al Parlamento sullo
stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette
e sul funzionamento e i risultati della gestione dei parchi
nazionali;
c) esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree
protette terrestri e marine;
d) iniziative volte a garantire la conservazione e la
corretta gestione della Rete Natura 2000 di cui alla
direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992;
e) coordinamento delle attivita' inerenti alla
predisposizione e all'aggiornamento della Carta della
natura ai sensi della legge quadro sulle aree protette;
f) individuazione delle linee fondamentali di assetto
del territorio, d'intesa, per quanto di competenza, con la
Direzione generale per la tutela del territorio e delle
risorse idriche, al fine della tutela degli ecosistemi
terrestri e marini;
g) conoscenza e monitoraggio dello stato della
biodiversita', terrestre e marina, con la definizione di
linee guida di indirizzo e la predisposizione e
l'aggiornamento della Strategia nazionale per la
biodiversita';
h) coordinamento delle attivita' amministrative,
tecniche e scientifiche in materia di biosicurezza e di
biotecnologie e monitoraggio delle immissioni nell'ambiente
degli organismi geneticamente modificati nonche'
predisposizione del piano generale per le attivita' di
vigilanza;
i) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di
flora e fauna terrestri e marine con particolare riguardo
alla tutela delle foreste promuovendo la gestione
sostenibile degli ecosistemi forestali;
l) attuazione della Convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e
ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, delle
Convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio
materiale ed immateriale dell'umanita', nonche' di ogni
altro accordo internazionale relativo alla protezione della
natura e della biodiversita';
m) esercizio delle competenze previste dalla
legislazione in materia di cave e torbiere in relazione
alla loro compatibilita' ambientale con particolare
riferimento al controllo di legittimita' sulle
autorizzazioni paesaggistiche;
n) coordinamento delle attivita' di monitoraggio dello
stato dell'ambiente marino;
o) difesa e gestione integrata della fascia costiera
marina;
p) attuazione della Convenzione di Barcellona e di ogni
altro accordo internazionale per la tutela, la
conservazione e la salvaguardia del Mare Mediterraneo,
anche in collaborazione con le Amministrazioni competenti;
q) promozione della sicurezza in mare con particolare
riferimento al rischio di rilascio di inquinanti in
ambiente marino;
r) programmazione, coordinamento ed attuazione degli
interventi in caso di inquinamento marino e valutazione
degli effetti conseguenti all'esecuzione dei piani e
progetti;
s) autorizzazione agli scarichi in mare da nave,
aeromobili o da piattaforma nonche' alla movimentazione dei
fondali marini derivante dall'attivita' di posa in mare di
cavi e condotte facenti parte di reti energetiche di
interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche
di altri Stati;
t) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati
per superare situazioni di crisi nelle materie di
competenza, in raccordo con il Dipartimento della
protezione civile;
u) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle
azioni di prevenzione, alle attivita' di ripristino
ambientale, al risanamento ambientale e alla
quantificazione del danno ambientale anche al fine di
garantire l'azione risarcitoria.".
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre
2002 (Istituzione del Parco nazionale dell'Asinara e
dell'Ente Parco) , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 dicembre 2002, n. 298.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214:
"Art. 17. Regolamenti.
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".
 
Allegato

REGOLAMENTO
del Parco Nazionale dell'Asinara
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Finalita'
Art. 3 - Coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione
Art. 4 - Definizioni

TITOLO II - NORME D'USO DEL TERRITORIO
Capo I - Norme generali

Art. 5 - Rispetto della quiete dell'ambiente naturale
Art. 6 - Salvaguardia della pulizia dei luoghi
Art. 7 - Accensione di fuochi e abbruciamenti
Art. 8 - Difesa dagli incendi boschivi
Art. 9 - Campeggio e bivacco
Art. 10 - Riprese fotografiche, video e cinematografiche
Art. 11 - Introduzioni ed attraversamento di armi ed esplosivi
Art. 12 - Introduzione cani e gatti e altri animali da compagnia
Art. 13 - Attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio

Capo II - Accesso e fruizione

Art. 14 - Accesso
Art. 15 - Accesso pedonale, con velocipedi, a cavallo e con mezzi a motore
Art. 16 - Accessibilita' per anziani, disabili abili e bambini
Art. 17 - Circolazione con mezzi motorizzati
Art. 18 - Visite guidate
Art. 19 - Servizi di visita al Parco
Art. 20 - Obblighi dei soggetti autorizzati al servizio di visita al Parco
Art. 21 - Esercizio del volo
Art. 22 - Limitazioni all'accesso e alla fruizione
TITOLO III - NORME PER LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' E LA
TUTELA DEL PAESAGGIO
Capo I - Gestione degli habitat e delle specie di flora e fauna
Sezione I - SITI DELLA RETE NATURA 2000

Art. 23 - Zone di Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario e Zone Speciali di Conservazione

Sezione II - FLORA

Art. 24 - Conservazione della flora
Art. 25 - Raccolta di specie vegetali
Art. 26 - Introduzione di specie vegetali

Sezione III - FUNGHI E TARTUFI

Art. 27 - Raccolta di tartufi
Art. 28 - Raccolta di funghi

Sezione IV - FAUNA

Art. 29 - Gestione della fauna

Capo II - Difesa del suolo e dei corpi idrici

Art. 30 - Attivita' estrattive e mineraria
Art. 31 - Suolo
Art. 32 - Corpi idrici

Capo III - Gestione agrosilvopastorale

Art. 33 - Agroecosistemi
Art. 34 - Pascolo

Capo IV - Gestione delle trasformazioni del territorio

Art. 35 - Pianificazione attuativa
Art. 36 - Interventi edilizi
Art. 37 - Interventi su edifici in Ambito Urbano
Art. 38 - Destinazioni d'uso in ambito urbano
Art. 39 - Sistemazioni esterne in ambito urbano
Art. 40 - Interventi su edifici in ambito agricolo
Art. 41 - Interventi su edifici non ricadenti in ambito urbano
Art. 42 - Ruderi
Art. 43 - Attrezzature leggere e strutture temporanee
Art. 44 - Recinzioni
Art. 45 - Infrastrutture
Art. 46 - Rete viaria
Art. 47 - Cartelli e insegne pubblicitarie nelle unita' urbane

TITOLO IV - ALTRE ATTIVITA'
Capo I - Attivita' produttive sostenibili

Art. 48 - Attivita' artigianali e commerciali
Art. 49 - Attivita' turistica
Art. 50 - Marchio e simbolo del Parco
Capo II - Attivita' di ricerca scientifica,ricreativo sportive e
culturali

Art. 51 - Attivita' di ricerca scientifica
Art. 52 - Attivita' di tirocinio universitario e tesi di laurea
Art. 53 - Attivita' sportive e ricreative
Art. 54 - Attivita' di Educazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile
Art. 55 - Interventi di occupazione giovanile, volontariato, comunita' terapeutiche e servizio civile alternativo

TITOLO V - NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONI

Art. 56 - Gestione generale dell'ecosistema e dei suoi componenti
Art. 57 - Istanza di nulla osta
Art. 58 - Integrazioni documentali
Art. 59 - Conclusione del procedimento
Art. 60 - Valutazioni ambientali
Art. 61 - Autorizzazione paesaggistica e tutela dei beni ambientali e paesaggistici
Art. 62 - Autorizzazioni

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 63 - Sanzioni
Art. 64 - Contestazione e notificazione
Art. 65 - Pagamento in misura ridotta
Art. 66 - Provvedimenti del Direttore in materia di sanzioni

TITOLO VII - NORME FINALI

Art. 67 - Efficacia dei regolamenti provvisori

ALLEGATI

ANNESSO A) - PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE DEL PARCO E DELL'AREA MARINA PROTETTA
ANNESSO B) - PERIMETRAZIONE DEL PARCO, DEL SIC E DELLE ZPS
Art. 1.
Oggetto

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 11 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, disciplina l'esercizio delle attivita' consentite nel Parco Nazionale dell'Asinara, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2002 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre 2002.
2. Le norme contenute nel presente Regolamento integrano la disciplina del territorio prevista dal Piano del Parco, di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, approvato con deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/10 del 30 marzo 2010 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2010. Il Piano del Parco dell'Asinara e' composto dalle norme di attuazione, dalla relazione generale e da quattro relazioni tecniche, da quattro gruppi di elaborati cartografici (sistema ambientale, sistema storico-culturale e sistema insediativo) e dalla relazione integrativa sulla valutazione della capacita' insediativa.
3. Il presente Regolamento dispone, per come, specificato all'art. 23, le misure di conservazione per le porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del Parco, che sono il Sito di Importanza Comunitaria "Isola dell'Asinara" codice ITB010082 e la Zona di Protezione Speciale "Isola dell'Asinara" codice ITB010001, come da cartografia riportata all'Annesso B).
 
Art. 2

L'allegato Regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 luglio 2015

Il Ministro: Galletti Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 802
 

Art. 2.
Finalita'

1. Il presente Regolamento e' finalizzato a garantire e promuovere in forma coordinata, nelle aree comprese nel Parco, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, e a favorire l'uso sostenibile delle risorse, nonche' l'integrazione tra uomo e ambiente naturale.
 

Art. 3.
Coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione

1. In coerenza con le finalita' di cui all'art. 2 il presente Regolamento persegue gli obiettivi di tutela della biodiversita' e di tutte le componenti ambientali, anche con riguardo al paesaggio, collocandosi nel quadro culturale delineato dalla Convenzione Europea del Paesaggio e accolto a livello nazionale con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni e con la legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000".
2. Il presente Regolamento si raccorda con il sistema di obiettivi e indirizzi proposti a livello regionale nel Piano Paesaggistico Regionale della Regione Autonoma della Sardegna approvato con deliberazione della Giunta Regionale del 5 settembre 2006, n. 36/7 per il Primo Ambito Omogeneo (Costa), e specificamente con la Scheda d'Ambito n. 14 Golfo dell'Asinara.
3. Nel territorio del Parco, gia' suddiviso nel Piano del Parco in Unita' di paesaggio (art. 14, commi 2 e 3 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco) e Unita' urbane (art. 23, commi 3 e 5 delle Norme di Attuazione del Piano), sono individuate le seguenti Zone A, B, C e D come rappresentate all'Annesso A) del presente Regolamento:
a) ZONA A - Unita' del paesaggio rupicolo costiero e del paesaggio potenziale a olivastro di Cala Scombro di Dentro, riserva integrale di cui alla lettera a) dell'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;
b) ZONA A - Unita' del paesaggio rupicolo costiero e del paesaggio potenziale a olivastro di Cala Scombro di Fuori, riserva integrale di cui alla lettera a) dell'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;
c) ZONA A - Unita' del paesaggio rupicolo costiero di Cala d'Arena, riserva integrale di cui alla lettera a) dell'art. 12, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;
d) ZONA B - Unita' del paesaggio potenziale a ginepro su scisti e graniti,
1) paesaggio potenziale a olivastro
2) paesaggio potenziale a leccio
3) paesaggio rupicolo costiero
4) paesaggio sabbioso costiero
5) paesaggio delle zone umide salate e salmastre
6) paesaggio delle zone umide d'acqua dolce
7) paesaggio rupicolo delle zone interne
e) ZONA C - Unita' urbana 9 - Cala d'Oliva - ambito agricolo urbano di Cala d'Oliva e Case Bianche;
f) ZONA C - Unita' urbana 10 - Cala Reale - ambito agricolo urbano di Campo Perdu e Fornelli;
g) ZONA C - Unita' urbana 11 - Trabuccato - ambito agricolo di Trabuccato;
h) ZONA D - Unita' urbana 9 - Cala d'Oliva;
i) ZONA D - Unita' urbana 10 - Cala Reale;
l) ZONA D - Unita' urbana 11 - Trabuccato.
 

Art. 4.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni:
a) "abbruciamento", l'uso del fuoco per bruciare residui vegetali connessi all'esercizio delle attivita' agricole e forestali;
b) "animale da compagnia", ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia;
c) "armi", con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, ecc.) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti;
d) "biodiversita'", la variabilita' degli organismi viventi di tutte le fonti, incluse, tra l'altro, quelle terrestri, marine ed altri ecosistemi acquatici, nonche' i complessi ecologici dei quali essi fanno parte, tra cui la diversita' all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;
e) "bivacco", sistemazione provvisoria per una notte all'aperto di escursionisti;
f) "bicicletta con pedalata assistita", velocipede alla cui azione propulsiva umana si aggiunge quella di un motore;
g) "campeggio", sosta all'aperto per piu' notti nel medesimo luogo con tende, camper o roulotte;
h) "ecosistema", complesso dinamico formato da comunita' di piante, di animali e di microrganismi e dal loro ambiente non vivente le quali, grazie alla loro interazione, costituiscono un'unita' funzionale;
i) "escursionista", fruitore della rete dei sentieri;
l) "escursionismo", attivita' motoria basata sul camminare nel territorio lungo percorsi (strade, sentieri, ecc.) attrezzati;
m) "esplosivi", i prodotti esplosivi e/o esplodenti conosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati, in particolare i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;
n) "fauna", l'insieme delle specie animali che risiedono in un determinato territorio;
o) "flora", l'insieme delle specie vegetali che si presentano in un determinato territorio;
p) "fossili", tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore all'epoca attuale e che si rinvengono nelle rocce;
q) "habitat", zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
r) "habitat di una specie", ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
s) "interventi di manutenzione ordinaria", quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
t) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
u) "interventi di restauro e risanamento conservativo", rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
v) "interventi di ristrutturazione edilizia", quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonche' quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
z) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti;
aa) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
bb) "mezzi di cattura", i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell'art. 21 della legge n. 157 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
cc) "minerali", i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici e aventi ben definite proprieta' chimiche, fisiche e cristallografiche;
dd) "oggetti assimilati alle armi", quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti, in particolare le armi ad avancarica, le armi a modesta capacita' offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna) gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna;
ee) "organismo geneticamente modificato (OGM)", un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico e' stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale;
ff) "paesaggio", una determinata parte di territorio, cosi' come e' percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
gg) "rete dei sentieri", l'insieme dei sentieri del Parco;
hh) "rifiuti", qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
ii) "risorse genetiche", il materiale genetico, di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unita' funzionali dell'eredita', avente valore effettivo o potenziale;
ll) "SIC" Sito di Interesse Comunitario individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"ratificata attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
mm) "segnaletica", insieme di segnali posti lungo i sentieri usati per fornire informazioni e prescrizioni agli escursionisti;
nn) "segnaletica verticale", segnaletica costituita da tabelle fissate su appositi sostegni infissi nel terreno, con lo scopo di fornire agli escursionisti informazioni sulla rete dei sentieri, sui siti di interesse e sulle norme comportamentali da seguire;
oo) "segnaletica orizzontale", segnaletica posizionata al suolo, sui tronchi degli alberi o su altri oggetti inamovibili, con lo scopo di indicare agli escursionisti la continuita' di un sentiero in entrambe le direzioni;
pp) "stato di conservazione di un habitat naturale", l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonche' sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonche' la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio;
qq) "stato di conservazione di una specie", l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie in causa possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio;
rr) "tempo di percorrenza" tempo necessario all'escursionista medio per percorrere un tratto di sentiero in un determinato senso di cammino, con esclusione dei tempi di sosta, in condizioni meteorologiche ottimali e in assenza di copertura nevosa;
ss) "trasporto", il transito ovvero l'attraversamento del territorio del parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
tt) "velocipede", veicoli con due o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza;
uu) "ZPS" Zona a Protezione Speciale individuato ai sensi della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 "concernente la conservazione degli uccelli selvatici" recepita attraverso la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.
 
Art. 5.
Rispetto della quiete dell'ambiente naturale

1. In tutto il territorio del Parco e' vietata l'emissione di rumore e di luce in concentrazione tale da recare danno agli habitat naturali e alle specie animali e disturbo alla quiete dei luoghi; e' vietato l'esercizio di attivita' rumorose o inquinanti, oltre i limiti stabiliti dalla legge.
2. Nelle zone A e B non e' consentito l'uso di strumenti elettroacustici per la diffusione di suoni o rumori. Nelle zone A e B e' vietato l'uso di apparecchi radio, televisivi e simili, nonche' di apparecchi produttivi luminosi tali da determinare disturbo alla quiete dell'ambiente, ad eccezione di quelli ubicati presso abitazioni o utilizzati mediante dispositivi con audio in cuffia, in ogni caso nel rispetto dei limiti di legge.
3. Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti gli strumenti necessari per attivita' di ricerca scientifica e monitoraggio, previa autorizzazione dell'Ente Parco, nonche' per esigenze di sorveglianza, soccorso ed ordine pubblico.
4. Per tutti gli operatori turistici e' fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce; detti impianti devono essere utilizzati unicamente per fornire informazioni sugli itinerari e sulle localita' visitate ai turisti trasportati, con il volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione da parte degli stessi.
 

Art. 6.
Salvaguardia della pulizia dei luoghi

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto. Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti presso appositi contenitori ubicati nelle aree definite dal Comune di Porto Torres, quando istituite. Fino all'istituzione delle aree ecologiche di conferimento, i rifiuti devono essere portati al di fuori dell'Isola Asinara.
2. All'interno delle Unita' Urbane, ove non vige il divieto di fumo di cui al successivo art. 7, e' obbligatorio l'uso di posacenere.
 

Art. 7.
Accensione di fuochi e abbruciamenti

1. L'accensione di fuochi, al di fuori delle abitazioni, per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio e' consentita esclusivamente nelle aree attrezzate appositamente individuate dall'Ente parco.
2. E' consentito nelle aree urbane e nelle immediate pertinenze degli edifici l'utilizzo di bracieri da barbecue e fornelli da campeggio.
3. L'accensione di fuochi e' consentita per attivita' economiche connesse all'agricoltura, alla selvicoltura e alla pastorizia e per attivita' di manutenzione e pulizia del territorio nel rispetto delle vigenti norme in materia forestale e antincendio. La bruciatura delle stoppie e delle paglie e' sempre vietata, salvo autorizzazione dell'Ente Parco, anche ai sensi dell'art. 5, lettera t) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 17 ottobre 2007.
4. L'abbruciamento dei residui vegetali di potatura di colture permanenti e forestali e' consentito solo ed esclusivamente in assenza di vento, previa comunicazione della localita', della data e dell'ora dell'accensione dei fuochi al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Tali operazioni sono vietate nei periodi a rischio di incendio boschivo resi noti dalla Regione Sardegna.
5. Durante l'abbruciamento di cui al comma 4 e' fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione, con persone in numero sufficiente e dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.
6. Su tutto il territorio del Parco non e' consentito fumare, fatta eccezione nelle Unita' Urbane cosi' come definite dal Piano del Parco.
7. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni del Piano Antincendio Boschivo di cui all'art. 8, nonche' le disposizioni recate dall'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
 

Art. 8.
Difesa dagli incendi boschivi

1. L'attivita' antincendio e' esercitata sulla base delle indicazioni del Piano Antincendio Boschivo, redatto ogni anno in collaborazione tra l'Ente Parco e il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e consiste in azioni di sorveglianza e prevenzione.
2. Allo scopo di garantire una piu' diffusa azione di prevenzione, l'Ente Parco promuove forme di collaborazione attiva con il Comune, le scuole, le organizzazioni sindacali, professionali e le associazioni ambientaliste, anche mediante la produzione di materiale audiovisivo, documentari, campagne giornalistiche e radiotelevisive.
3. E' vietato provvedere alla prevenzione realizzando fasce tagliafuoco e ricorrendo alla ripulitura delle aree boschive mediante asportazione del sottobosco, della lettiera, degli alberi e dei rami caduti o secchi, della vegetazione erbacea, anche se secca, nelle radure e in praterie e pascoli.
4. L'Ente Parco puo' realizzare serbatoi d'acqua o reti idriche sotterranee per lo spegnimento di incendi, ubicandole generalmente lungo le strade e in ogni caso in punti che consentano un agevole rifornimento e prelevamento delle acque con mezzi meccanici.
 

Art. 9.
Campeggio e bivacco

1. In tutto il territorio del Parco le attivita' di campeggio e di bivacco sono consentite esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco, nelle aree destinate a tale scopo con apposito provvedimento dell'Ente Parco.
 

Art. 10.
Riprese fotografiche, video e cinematografiche

1. Nel Parco sono consentite attivita' amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco.
3. Le riprese di cui al comma 2 devono essere effettuate secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente Parco nell'autorizzazione e, comunque, senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale.
4. Il personale di vigilanza puo' impedire la realizzazione e la prosecuzione delle attivita' di cui al presente articolo ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonche' della tranquillita' dei luoghi del Parco.
5. Il Parco puo', per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore:
a) acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto;
b) utilizzare il materiale per fini istituzionali. In tali casi l'utilizzo si intende gratuito, pertanto nulla e' dovuto dall'Ente Parco all'autore, fatta salva la citazione della fonte nel materiale divulgato.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi devono essere autorizzate dall'Ente Parco e devono riportare per esteso la denominazione "Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta Isola dell'Asinara".
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle riprese di cui al comma 2 i richiedenti devono versare al Parco un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalita' indicate con autonomo provvedimento dall'Ente Parco e approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 

Art. 11.
Introduzioni ed attraversamento di armi ed esplosivi

1. In tutto il territorio del Parco e' vietata ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, fatto salvo quanto riportato nel presente articolo.
2. Sono consentiti l'introduzione e il trasporto delle armi ai seguenti soggetti:
a) appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonche' alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, che portano in via permanente le armi di cui sono muniti secondo i termini delle leggi e dei rispettivi regolamenti vigenti;
b) addetti al servizio di polizia municipale, cui e' conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualita' di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalita' e nei casi nonche' negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell'art. 5 della legge n. 65 del 7 marzo 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti;
c) appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del servizio di appartenenza;
d) appartenenti alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato che siano al seguito di personalita' dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato Italiano le armi di cui e' dotato per fini di difesa;
e) agenti di Polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorita' di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato;
f) personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, e' concesso il permesso di porto d'armi;
g) medici veterinari esercenti la professione, previa autorizzazione dell'Ente Parco, per i quali i relativi strumenti quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti;
h) privati autorizzati dall'Ente Parco ai fini degli abbattimenti selettivi per la gestione della fauna come riportato all'art. 30;
i) le persone abilitate per ragione della loro professione a portare le armi.
 

Art. 12.
Introduzione cani e gatti e altri animali da compagnia

1. Nelle zone A, B e C e' vietato introdurre cani, gatti e altri animali da compagnia.
2. L'accesso ai cani, ai gatti e ad altri animali da compagnia e' consentito solo dai moli di Cala Reale e Cala d'Oliva.
3. Nelle Zone Urbane di Cala d'Oliva e Cala Reale e' consentito introdurre cani esclusivamente nelle aree allestite, individuate allo scopo con apposito provvedimento dell'Ente Parco.
4. Per l'utilizzo delle aree allestite di cui al comma 3 vigono le seguenti regole:
a) i cani devono essere in possesso dei certificati sanitari da esibire su richiesta agli Enti competenti e al personale dell'Ente Parco;
b) i cani devono essere portati sempre al guinzaglio;
c) il proprietario deve sempre essere munito di appositi sistemi di raccolta degli escrementi.
5. E' vietato il transito con cani, gatti e altri animali da compagnia su strade di collegamento tra un'area urbana e l'altra.
6. Non sono soggetti alle restrizioni di cui ai commi precedenti:
a) i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso;
b) i cani guida per i non vedenti e di accompagnamento per i diversamente abili;
c) i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, in regola con le norme sanitarie e controllati dal conduttore, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
d) i cani utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
7. L'Ente Parco, per particolari esigenze di tutela del territorio, puo' limitare o sospendere l'ingresso di cani, gatti e altri animali da compagnia nelle zone predefinite, dandone preventiva ed adeguata informazione.
 

Art. 13.
Attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio

1. In tutto il territorio del Parco sono consentite le attivita' di soccorso, sorveglianza, nonche' di servizio svolte da e per conto dell'Ente Parco.
 
Art. 14.
Accesso

1. L'accesso all'isola e' consentito esclusivamente agli approdi di Fornelli, Cala Reale e Cala d'Oliva, salvo specifiche autorizzazioni da parte dell'Ente Parco.
2. Per quanto attiene l'accesso e la circolazione dei natanti il presente Regolamento si coordina con il Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'Area Marina Protetta "Isola dell'Asinara" e con i connessi disciplinari integrativi, cui si fa rinvio.
 

Art. 15.
Accesso pedonale, con velocipedi, a cavallo
e con mezzi a motore

1. Nelle zone A non e' consentito l'accesso.
2. Nelle zone B, C e D e' consentito l'accesso, anche a scopo escursionistico, unicamente lungo i sentieri e i percorsi appositamente segnalati e lungo la viabilita' indicata nel Piano del Parco, ed esclusivamente nelle ore diurne:
a) a piedi;
b) con velocipedi;
c) con biciclette a pedalata assistita;
d) a cavallo;
e) con autoveicoli elettrici a quattro ruote;
f) con mezzi, anche elettrici, adibiti al trasporto di anziani, disabili e bambini;
g) con altri mezzi ecologici autorizzati dal Parco.
3. Nelle zone B, C e D nel caso di escursioni a piedi di comitive organizzate oltre le 20 unita' e' obbligatorio comunicare all'Ente Parco:
a) finalita' dell'escursione;
b) Ente o Associazione che organizza l'escursione;
c) numero di partecipanti;
d) giornata, orari e programma dell'escursione.
4. Nelle zone B, C e D le escursioni a cavallo sono consentite per piccoli gruppi e lungo i percorsi definiti dall'Ente Parco, con l'accompagnamento obbligatorio del personale di custodia dei cavalli.
 

Art. 16.
Accessibilita' per anziani, disabili abili e bambini

1. La fruizione del Parco da parte di anziani, diversamente abili e bambini e' favorita attraverso una rete di sentieri dotati delle necessarie attrezzature ed individuati con apposita segnaletica.
2. Oltre l'applicazione delle normative vigenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nel territorio del Parco e' garantita la totale accessibilita' agli spazi di utilizzo comune.
 

Art. 17.
Circolazione con mezzi motorizzati

1. In tutto il territorio del Parco l'accesso e il transito con veicoli motorizzati sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco.
2. L'Ente Parco autorizza il transito solo sulla strada pavimentata e sulla viabilita' sterrata principale indicata nel Piano del Parco e riportata nell'autorizzazione rilasciata.
3. La sosta di lungo periodo dei veicoli motorizzati deve avvenire esclusivamente negli appositi spazi di parcheggio individuati dall'Ente Parco. Durante le soste brevi deve essere lasciata sgombra la strada e devono essere spenti i motori.
 

Art. 18.
Visite guidate

1. Le visite guidate al Parco sono effettuate esclusivamente dalle Guide esclusive del Parco.
2. Le visite guidate possono essere effettuate a bordo di mezzi motorizzati espressamente autorizzati a tale scopo dall'Ente Parco e da operatori autorizzati, con l'accompagnamento di almeno una Guida esclusiva del Parco ed alle condizioni di cui agli articoli 19 e 20.
3. Le visite guidate possono essere effettuate esclusivamente lungo la viabilita' indicata nel Piano del Parco e riportata nell'autorizzazione rilasciata.
4. Sono ammesse, previa autorizzazione dell'Ente Parco, le seguenti tipologie di visite guidate a bordo di mezzi motorizzati:
a) con mezzo fuoristrada fino a 8 persone;
b) con autoveicolo con capienza superiore a 8 persone con lunghezza non superiore a 8 m;
c) con trenino gommato con capienza fino a 54 persone.
5. Il conteggio delle persone trasportabili di cui al comma 4 deve essere effettuato escludendo i posti occupati dalle Guide esclusive del Parco.
6. Le Guide esclusive del Parco durante lo svolgimento dell'attivita' sui mezzi autorizzati hanno diritto al trasporto gratuito.
7. Gli operatori autorizzati dal Parco sono tenuti ad accompagnare i visitatori per tutta la durata della visita, informandoli sulla norme vigenti e sul comportamento da tenere all'interno del Parco.
8. Per non recare disturbo alla fauna del Parco e per motivi di sicurezza non sono autorizzate visite con automezzi all'esterno delle aree urbane come definite dal Piano del Parco nel periodo compreso tra il tramonto e l'alba.
 

Art. 19.
Servizi di visita al Parco

1. Gli operatori interessati a svolgere attivita' di visite guidate di cui all'art. 18, comma 4, devono presentare apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione al transito dei mezzi motorizzati, mediante l'utilizzo della modulistica da ritirarsi presso gli Uffici del Parco e disponibile sul sito internet del Parco.
2. L'Ente Parco stabilisce annualmente, con autonomo provvedimento, emanato sulla base delle esigenze di tutela ambientale del Parco:
a) il numero massimo degli operatori e dei mezzi autorizzabili;
b) eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni alla circolazione.
3. Gli automezzi in uso per la visita guidata devono essere omologati agli standard europei sulle emissioni inquinanti.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18 comma 4, godono di titolo preferenziale gli operatori che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:
a) utilizzo di mezzi aventi prestazioni ambientali superiori;
b) utilizzo di mezzi che assicurano l'accessibilita' alle persone diversamente abili;
c) pregressa esperienza maturata nel settore;
d) possesso di certificazione ambientale d'impresa;
e) garanzia dello svolgimento del servizio anche nel periodo invernale.
5. L'istanza di autorizzazione deve contenere le generalita' del richiedente, l'oggetto e la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18 comma 4 implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dal Parco Nazionale.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 18 comma 4 gli operatori devono;
a) risultare titolari o soci di impresa la cui ragione sociale preveda quale attivita' prevalente l'attivita' di cui si richiede l'autorizzazione;
b) essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di trasporto di pubblico;
c) versare all'Ente Parco un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, stabilito dall'Ente Parco con autonomo provvedimento.
8. L'Ente Parco stabilisce, con autonomo provvedimento, la durata dell'autorizzazione di cui all'art. 18, comma 4, a seconda della diversa tipologia di mezzo autorizzato, sulla base di specifiche esigenze di tutela ambientale.
 

Art. 20.
Obblighi dei soggetti autorizzati al servizio
di visita al Parco

1. I soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento devono obbligatoriamente compilare, per ciascuna visita, un apposito Registro presenze, rilasciato e vidimato dal Parco all'atto dell'emissione dell'autorizzazione.
2. I soggetti autorizzati di cui al comma 1 devono garantire il servizio anche con un solo passeggero a bordo del mezzo.
3. Il soggetto autorizzato deve annotare nel Registro:
a) data;
b) percorso effettuato;
c) nominativi delle guide e/o dei conduttori;
d) numero delle persone trasportate;
e) provenienza;
f) eventuali note.
4. Il Registro presenza di cui al comma 1 deve essere consegnato alla scadenza di ogni autorizzazione agli Uffici dell'Ente Parco.
5. La mancata compilazione o la mancata riconsegna del Registro presenze di cui al comma 1 pregiudica il rilascio di nuove autorizzazioni o eventuali rinnovi.
6. I dati contenuti nel Registro presenze sono utilizzati esclusivamente dall'Ente Parco per le finalita' istituzionali e nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. Tutto il materiale di promozione di ciascun servizio all'interno del Parco e' soggetto alla preventiva approvazione dell'Ente Parco.
8. E' vietato cedere o subappaltare, anche in parte, il servizio oggetto dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.
9. Il soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 19, e' tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali variazioni relative alla propria sede legale, nonche' qualsiasi modifica del proprio assetto societario o dell'attivita' oggetto di autorizzazione.
10. Sono a carico del soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 19, tutte le altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dei servizi proposti.
 

Art. 21.
Esercizio del volo

1. Nel territorio del Parco e' vietato l'esercizio del volo con qualsiasi velivolo, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo e quanto previsto dal presente articolo.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
a) i velivoli impiegati in operazioni di emergenza, soccorso ed ordine pubblico;
b) i velivoli specificatamente autorizzati dall'Ente Parco:
1) per le riprese fotografiche e cinematografiche;
2) per le attivita' di ricerca scientifica;
3) per l'esecuzione di lavori pubblici e privati e per il trasporto di materiali;
4) per attivita' di servizio.
3. Il decollo e l'atterraggio dei velivoli, salvo nei casi d'emergenza, di soccorso e di ordine pubblico, sono ammessi esclusivamente nelle zone appositamente individuate dall'Ente Parco con apposito provvedimento.
 

Art. 22.
Limitazioni all'accesso e alla fruizione

1. L'Ente Parco, per sopravvenute esigenze di tutela ambientale o per ragioni di sicurezza, con apposito provvedimento, puo' vietare o limitare, anche temporaneamente, l'accesso e la circolazione in qualsiasi zona del territorio del Parco.
2. L'Ente Parco puo' inoltre disporre la chiusura temporanea di percorsi agli escursionisti in occasione di eventi naturali sensibili al disturbo antropico.
3. L'Ente Parco, sulla base dei periodici monitoraggi effettuati ai sensi delle previsioni del Piano del Parco sugli effetti ambientali della presenza antropica, determina annualmente, con apposito provvedimento, il limite massimo delle presenze nel territorio del Parco.
 
Art. 23.

Zone di Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario e Zone
Speciali di Conservazione

1. Nelle porzioni dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del sopraccitato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Nelle porzioni dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco si applicano le misure di conservazione previste all'art. 2 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)".
3. Nelle porzioni dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel territorio del Parco si applicano le misure di conservazione previste nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le misure di conservazione individuate dal Piano del Parco e quelle previste dai Piani di Gestione del SIC ITB010082 "Isola dell'Asinara" e ZPS ITB010001 "Isola Asinara" predisposti dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara.
4. La gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti anche solo parzialmente nel territorio del Parco e' affidata all'Ente Parco, intendendo per gestione tutte le attivita' tecniche, amministrative e gestionali operative, atte a garantire la conservazione ottimale dei siti della Rete Europea Natura 2000.
5. L'Ente Parco, relativamente ai siti della Rete Natura 2000 ricadenti parzialmente all'interno del territorio del Parco:
a) contribuisce all'attivita' di monitoraggio di competenza regionale (ai sensi dell'art. 13 decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni), attraverso la raccolta dei dati di monitoraggio di habitat e specie di interesse comunitario tutelati dalla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, presenti nel territorio del Parco";
b) effettua, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007, il monitoraggio delle popolazioni di specie ornitiche protette dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 "concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorita' di conservazione".
 

Art. 24.
Conservazione della Flora

1. La conservazione della flora, laddove non diversamente disposto per gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, e' assicurata da una gestione ordinaria indirizzata a pilotare le successioni vegetali verso le strutturazioni potenziali.
2. L'Ente Parco promuove e sostiene finanziariamente progetti di eradicazione di specie alloctone invasive.
 

Art. 25.
Raccolta di specie vegetali

1. Nel territorio del Parco, laddove consentita, la raccolta di flora spontanea e di prodotti del sottobosco e' subordinata ad obiettivi generali di conservazione dell'integrita' territoriale e degli equilibri degli ecosistemi. Gli effetti della raccolta sugli ecosistemi del Parco sono monitorati dall'Ente Parco attraverso indagini scientifiche al fine di verificare la compatibilita' della raccolta con le finalita' di conservazione.
2. Nella Zona A e' vietata la raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco.
3. Nelle zone B, C e D la raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco e' consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco. L'autorizzazione riporta specificamente l'indicazione delle specie di cui e' consentita la raccolta.
4. Nella raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco e' vietato l'uso di:
a) rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno o l'apparato aereo e radicale della vegetazione;
b) sacchetti e buste di plastica.
5. L'Ente Parco in considerazione della disponibilita' delle risorse della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco e di particolari esigenze di tutela del territorio nel suo complesso puo' limitare o sospendere il rilascio delle autorizzazioni, dandone tempestiva informazione al pubblico.
6. La raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco da parte degli ospiti di attivita' ricettive e' consentita esclusivamente alla presenza di accompagnatori autorizzati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
7. La quantita', le specie, le dimensioni delle specie per la raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco, il numero di autorizzazioni, i giorni di raccolta, il corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, sono stabiliti dall'Ente Parco con autonomo provvedimento.
8. L'istanza di autorizzazione per raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco di cui al comma 3 deve essere presentata all'Ente Parco sull'apposita modulistica disponibile presso i suoi Uffici e sul suo sito internet.
9. Ai minori di anni 14 e' consentita la raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco purche' accompagnati da soggetti autorizzati ad essa e sotto la loro responsabilita'. La raccolta di flora spontanea e di altri prodotti del sottobosco del minore concorre a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.
 

Art. 26.
Introduzione di specie vegetali

1. In tutto il territorio del parco e' vietata l'introduzione di specie alloctone, a qualunque stadio di sviluppo, fatte salve le aree a uso urbano e agricolo dove possono permanere specie di particolare interesse storico-produttivo.
2. In tutto il territorio del Parco e' in ogni caso vietata l'introduzione di semi o specie vegetali geneticamente modificati.
 

Art. 27.
Raccolta di tartufi

1. In tutto il territorio del Parco e' vietata la raccolta dei tartufi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, l'Ente Parco puo' autorizzare la raccolta di tartufi per esigenze di ricerca scientifica o, eccezionalmente, in occasioni di mostre, seminari e altre manifestazioni aventi carattere scientifico-divulgativo.
 

Art. 28.
Raccolta di funghi

1. Nella Zona A e' vietata la raccolta di funghi.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 25, comma 1, del presente Regolamento, nelle zone B, C e D e' consentita la raccolta di funghi previa autorizzazione dell'Ente Parco.
3. La raccolta dei funghi e' consentita soltanto per le specie commestibili. E' vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici, nonche' il danneggiamento o la distruzione di qualunque specie.
4. E' vietata la raccolta di funghi nelle ore notturne comprese tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima della levata del sole.
5. L'autorizzazione alla raccolta di funghi puo' essere rilasciata dall'Ente Parco, su specifica richiesta, alle seguenti categorie di soggetti:
a) residenti nel Comune di Porto Torres;
b) residenti nell'Area Vasta Contigua come da indicazione del Piano del Parco (Stintino, Sorso, Sennori, Castelsardo, Sassari);
c) soggetti che dimostrino l'attestato di frequenza ad appositi corsi di formazione micologica promossi dall'Ente Parco.
6. L'autorizzazione alla raccolta ha validita' annuale.
7. La raccolta di funghi da parte degli ospiti di attivita' ricettive e' consentita esclusivamente alla presenza di accompagnatori autorizzati.
8. La quantita', le specie, le dimensioni delle specie per la raccolta di funghi, il numero di autorizzazioni, i giorni di raccolta, il corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, sono stabiliti dall'Ente Parco con autonomo provvedimento del Consiglio Direttivo.
9. Nella raccolta dei funghi e' vietato l'uso di:
a) rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino;
b) sacchetti e buste di plastica.
10. I funghi devono essere riposti in contenitori a rete o cesti, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore.
11. L'istanza di autorizzazione per la raccolta di funghi di cui al comma 2 deve essere presentata all'Ente Parco sull'apposita modulistica disponibile presso i suoi Uffici e sul suo sito internet.
12. L'accesso al Parco per la raccolta di funghi deve avvenire esclusivamente da Porto Torres con nave di linea e sbarco a Cala Reale.
13. Ai minori di anni 14 e' consentita la raccolta dei funghi purche' accompagnati da soggetti autorizzati e sotto la loro responsabilita'. La raccolta di funghi del minore concorre a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.
14. In deroga ai limiti e ai divieti di cui al presente articolo l'Ente Parco puo' autorizzare la raccolta di funghi per esigenze di ricerca scientifica o, eccezionalmente, in occasioni di mostre, seminari e altre manifestazioni aventi carattere scientifico-divulgativo.
 

Art. 29.
Gestione della fauna

1. In tutto il territorio del Parco e' vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo, esercitare l'attivita' venatoria e catturare, uccidere, danneggiare e disturbare qualsiasi specie animale, nonche':
a) perturbare le specie animali durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione e nelle loro principali aree trofiche;
b) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
c) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.
2. Dai divieti di cui al comma 1 sono escluse le attivita' di studio e di ricerca espressamente autorizzate dall'Ente Parco, che stabilisce specie e quantitativi prelevabili, nonche' gli interventi tecnici finalizzati alla conservazione e alla tutela ambientale di cui al presente articolo.
3. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati e' vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503. L'Ente Parco, per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica puo' autorizzare persone nominativamente indicate ad effettuare le riprese. L'autorizzazione deve specificare la durata, il luogo, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione.
4. L'ente Parco e' tenuto a indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica. La liquidazione e la corresponsione degli indennizzi avviene entro novanta giorni dal nocumento, secondo quanto previsto da apposito regolamento di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica predisposto dall'Ente Parco.
5. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 11 e 12, in tutto il territorio del Parco e' vietato introdurre o reintrodurre specie animali alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale, con eccezione degli interventi connessi alla normale conduzione delle attivita' zootecniche che non utilizzino specie animali in grado di produrre ibridi con specie presenti allo stato naturale, e che devono in ogni caso privilegiare la scelta di razze autoctone.
6. L'Ente Parco valuta l'esigenza, sulla base dei piu' aggiornati rapporti redatti dai principali enti e istituti nazionali e internazionali per la conservazione della natura, di vietare l'introduzione e l'utilizzo, in tutto il territorio del Parco, di specie animali particolarmente problematiche.
7. In attuazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonche' delle disposizioni comunitarie, in particolare della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 "concernente la conservazione degli uccelli selvatici", del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, cosi' come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, fermo restando nel territorio del Parco il divieto di esercizio venatorio, sono consentiti, sulla base del documento scientifico di cui al comma 9, i seguenti interventi:
a) prelievi selettivi e abbattimenti;
b) reintroduzioni e ripopolamenti faunistici.
8. Gli interventi previsti alle lettere a) e b) del comma 7 sono finalizzati esclusivamente alla conservazione e alla tutela ambientale. In particolare:
a) mantenere la complessita' e la diversita' ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie non autoctone;
b) contenere gli impatti sulle colture agricole quali territori da valorizzare e qualificare all'interno dell'area protetta in quanto fondamentali per la conservazione della diversita' animale e vegetale e del paesaggio;
c) contenere l'impatto sugli ambienti forestali e sulle aree destinate al pascolo, in quanto elementi di rilievo ai fini economici, ambientali e paesaggistici;
d) controllare la densita' di popolazioni animali ai fini di limitare la diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie protette;
e) attuare il controllo sanitario della fauna, attraverso l'eliminazione di singoli soggetti ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute delle popolazioni protette o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti;
f) attuare un controllo numerico delle specie alloctone, o di quelle autoctone di recente introduzione effettuata per scopi di gestione venatoria o per altre finalita' incompatibili con le finalita' proprie dell'Ente Parco.
9. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 7, l'Ente Parco predispone la redazione di un documento scientifico, corredato dal relativo parere favorevole dell'ISPRA che, segua la verifica da esso operata riguardo l'inapplicabilita' o l'inefficacia di metodi ecologici di controllo di cui all'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che contenga:
a) giustificazioni ecologiche e tecniche dell'intervento proposto;
b) redazione di uno studio di fattibilita' dell'operazione; definizione della specie, sottospecie, eta' di individui da reintrodurre, prelevare o abbattere;
c) definizione del numero complessivo di soggetti da catturare e/o immettere;
d) definizione del personale necessario per effettuare l'intervento;
e) definizione di metodi, tempi e strumenti utilizzati per l'intervento;
f) indicazione sui costi previsti.
10. Con apposito provvedimento, l'Ente Parco, stabilisce adeguate misure per il mantenimento della specie in uno stato di conservazione soddisfacente, relative a:
a) accesso a determinate aree;
b) regolamentazione dei periodi e della metodologia del prelievo;
c) istituzione di un sistema di autorizzazione di prelievi;
d) allevamento in cattivita' di specie animali provenienti da attivita' di prelievo nell'ambiente naturale a condizioni rigorosamente controllate.
11. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare la tranquillita' delle specie animali.
12. La gestione della fauna viene effettuata con l'avvio della rimozione programmata ed efficace di ogni componente domestica inselvatichita nel sistema terrestre e una gestione ordinaria attraverso specifici modelli di gestione.
13. Al fine della rimozione totale del pascolo non controllato sull'intera Isola si deve procedere attraverso le seguenti fasi:
a) rimozione degli ibridi di cinghialexmaiale;
b) rimozione delle capre inselvatichite;
c) rimozione di parte dei cavalli presenti con eventuale mantenimento di un nucleo per attivita' ippoturistiche, previa verifica di effettive possibilita';
d) rimozione della totalita' dei bovini presenti ad di fuori degli ambiti agricoli delle unita' urbane;
e) rimozione dei gatti inselvatichiti.
14. Per le specie asino bianco e asino grigio sardo deve essere attuato un modello di gestione specifico che tuteli e valorizzi le due specie italiane.
15. In seguito alle azioni prioritarie di riduzione del carico animale e della costante analisi dello stato della fauna selvatica possono essere effettuate prudenti operazioni di reintroduzione finalizzate al ripristino di zoocenosi il piu' possibile complete e rappresentative della realta' sarda.
 

Art. 30.
Attivita' estrattive e minerarie

1. Nel territorio del Parco e' vietata l'apertura di cave, la demolizione di pareti e affioramenti rocciosi, e l'asportazione di materiale lapideo.
 

Art. 31.
S u o l o

1. Nel territorio del Parco le movimentazioni di terreno, ivi inclusi gli sbancamenti, livellamenti, rinterri, depositi anche temporanei di materiali e gli scavi, sono consentite, esclusivamente, previa autorizzazione dell'Ente Parco, se richieste da:
a) normali operazioni connesse all'esercizio delle attivita' agricole;
b) attivita' di manutenzione e gestione del patrimonio boschivo;
c) realizzazione di interventi edilizi autorizzati;
d) realizzazione di altri interventi, espressamente autorizzati dall'Ente Parco, che siano necessari al perseguimento delle finalita' del Piano e a garantire l'incolumita' delle persone e la conservazione dei beni.
2. Le movimentazioni di terreno necessarie per la realizzazione di opere autorizzate con nulla osta dell'Ente Parco devono essere previste nel progetto di intervento. Per tutte le movimentazioni di terreno deve essere prodotto uno studio di compatibilita' ambientale, allegato alla richiesta di nulla osta, che attesti come l'intervento proposto non coinvolga emergenze di rilievo. Il suddetto studio deve indicare i modi di esecuzione, la durata e le modalita' di ripristino previste, che devono essere in grado di ricomporre l'equilibrio naturale preesistente all'intervento stesso.
3. Qualora le movimentazioni di terreno insistano su una zona connotata da vegetazione naturale, anche sporadica, e' obbligatorio favorire il ripristino della vegetazione con tecniche di ingegneria naturalistica.
4. Sono vietate le movimentazioni di terreno, qualora l'intervento sia suscettibile di alterare l'ambiente e di modificare la morfologia dei luoghi.
 

Art. 32.
Corpi idrici

1. Nel territorio del Parco e' vietato deviare il corso di acque superficiali, scavare pozzi, eseguire lavori di sistemazione idraulica e qualsiasi intervento che possa modificare il regime delle acque, ivi comprese le acque sotterranee e le relative sorgenti. In particolare, e' vietata la captazione da sorgenti e da falde, fatte salve le captazioni esistenti e censite alla data di pubblicazione del presente Regolamento.
2. Le risorse idriche per uso civile sono costituite dagli attuali bacini artificiali. Le opere necessarie alla realizzazione delle condotte idriche di interconnessione e di adduzione devono essere totalmente interrate e le aree di loro pertinenza devono essere sistemate in modo da non arrecare disturbo al paesaggio circostante.
 

Art. 33.
Agroecosistemi

1. Le attivita' agro-zootecniche sono consentite in porzioni limitate delle unita' di paesaggio e delle unita' urbane conformemente alle specifiche localizzazioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano e dai relativi modelli di gestione.
2. Nel territorio del Parco e' consentita esclusivamente la coltivazione con metodo biologico; l'Ente Parco promuove misure di incentivazione della stessa.
3. Nel territorio del Parco e' vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici e fitofarmaci di sintesi e tutto cio' che non e' ammesso nella agricoltura biologica.
4. Nel territorio del Parco, salvo autorizzazione dell'Ente Parco, e' vietata l'introduzione di terra vegetale, ma e' ammesso l'uso di ammendanti o correttivi della struttura del terreno di origine organica-biologica.
 

Art. 34.
Pascolo

1. Nel territorio del Parco e' consentita l'attivita' di pascolo, ad esclusione della Unita' paesaggistico-ambientale n. 5 relativa al paesaggio sabbioso costiero, con le modalita' di cui all'art. 44, comma 2.
 

Art. 35.
Pianificazione attuativa

1. Gli interventi organici sulle unita' urbane di cui al Piano del Parco devono essere preceduti, secondo quanto previsto dalle Norme di attuazione del Piano, da Piani Particolareggiati redatti dall'Ente Parco, d'intesa con il Comune di Porto Torres.
2. I piani particolareggiati, i cui contenuti sono indicati all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dovranno essere dotati dei seguenti elaborati:
a) Il Repertorio delle forme insediative - costituisce il documento conoscitivo e di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e, relativamente agli edifici rurali, per gli interventi di recupero. Il repertorio comprende la descrizione analitica delle tipologie edilizie caratterizzanti il territorio del Parco ed una serie di schede che, per ogni singolo edificio considerato, descrivono l'ubicazione ed il contesto ambientale, i caratteri tipologici e morfologici, i materiali e le tecniche costruttive, lo stato di consistenza e la destinazione d'uso.
b) Il Repertorio dei materiali e delle tecniche costruttive - fornisce le indicazioni e le metodologie d'intervento per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso l'analisi e la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali tradizionali, prefigurando un quadro di soluzioni tecnico-tipologiche di riferimento.
c) Il Piano del colore - fornisce indicazioni sulle tinteggiature esterne degli edifici sulla base di adeguate ricerche cromatografiche e di analisi che tengano conto delle modifiche introdotte dall'uso dei manufatti.
3. L'aggiornamento tecnico e l'eventuale integrazione dei documenti costitutivi di cui ai commi precedenti sono demandati alla competenza del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi e sentita la Comunita' del Parco.
4. Sino alla approvazione dei Piani particolareggiati, la disciplina degli interventi nelle unita' urbane e' regolata dal Piano del Parco e dal presente Regolamento.
5. In tutto il territorio del Parco sono vietati interventi di nuova costruzione e la impermeabilizzazione di suolo, a meno che quest'ultima non si renda indispensabile in relazione ad interventi strettamente necessari ad esigenze funzionali dell'Ente Parco. I Piani particolareggiati di cui ai commi precedenti non possono prevedere ristrutturazione o trasformazione urbanistica e possono contemplare esclusivamente interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero funzionale degli edifici esistenti a condizione che di questi siano sempre conservati, volumetria, caratteri tipologici e materiali tipici della tradizione costruttiva locale.
 

Art. 36.
Interventi edilizi

1. Ogni intervento edilizio all'interno del Parco, consentito ai sensi dell'art. 35 comma 5, e' subordinato al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, secondo quanto disposto al Titolo V.
2. Ciascun Progetto allegato all'istanza di nulla osta deve comprendere i seguenti documenti:
a) planimetria generale;
b) documentazione fotografica dell'edificio con le sue pertinenze e del contesto in cui e' inserito;
c) rilievo attuale dell'edificio e sue pertinenze in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100;
d) progetto di trasformazione in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100, con evidenziate le parti oggetto di modificazione e tavole dello stato finale;
e) eventuali particolari costruttivi delle parti modificate in generale e con puntuale riferimento alle murature e agli spazi di pertinenza, con indicazione delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati, in scala 1:20.
3. Tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, devono ricercare soluzioni ecologicamente e paesisticamente compatibili e devono documentare le modalita' e gli impatti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi, alla produzione di energia, al trasporto dei materiali e della manodopera sul luogo dell'intervento.
4. L'Ente Parco puo' prescrivere, di volta in volta, ulteriori adempimenti per esigenze di tutela.
5. Ai fini della trasparenza ed imparzialita' dell'azione amministrativa, tutti gli elaborati sono depositati e possono essere visionati da parte dei terzi controinteressati presso l'Ente Parco.
 

Art. 37.
Interventi su edifici in Ambito Urbano

1. Negli Ambiti Urbani, cosi come definiti dal Piano del Parco, sono ammessi gli interventi su edifici esistenti con i seguenti limiti:
a) conservazione dell'aspetto esterno e dell'assetto distributivo interno;
b) esclusione di incrementi volumetrici;
c) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio, nonche' di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;
d) rispetto delle destinazioni d'uso previste nel Piano del Parco;
e) esclusione dell'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figurativita' del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso schermature realizzate con elementi vegetali;
f) esclusione dell'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; e' ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni manufatto isolato e per ogni edificio, posto in modo tale da non interferire con la figurativita' del manufatto e del suo intorno, con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici, preferibilmente, attraverso schermature realizzate con elementi vegetali;
g) esclusione delle trasformazioni della struttura costruttiva volte ad alterare l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo;
h) esclusione delle trasformazioni dei vani scala, delle coperture, delle logge e delle altane per le quali e' fatto obbligo di mantenere impianto e sviluppo spaziali, forma, nonche' materiali e tecniche costruttive impiegate all'epoca della costruzione originaria;
i) conservazione dei tipi di paramento, delle partiture architettoniche, degli apparati di decoro che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica, attraverso interventi di restauro conservativo volti a ridurre, allo stretto indispensabile, la sostituzione, la ricostituzione di parti o di componenti obsolete;
l) conservazione di forme, partitura, materiali e lavorazioni dei serramenti, degli scuri e delle persiane, dei componenti in ferro fucinato quali inferriate e ringhiere, dei canali di gronda, dei tubi pluviali, dei comignoli, in tutte le loro configurazioni tradizionali;
m) riprese o rifacimenti dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica, quando presente, che devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario;
n) conservazione delle pavimentazioni esterne tradizionali quali selciati, acciottolati, lastricati e basolati in granito e/o scisto; i sistemi di raccolta e di defluenza delle acque meteoriche (cunette, chiusini e griglie), di metallo fuso o di pietra scolpita; le fontane, le cappellette, le cancellate, i pergolati in ferro battuto o in legno sagomato;
o) rifacimento completo delle coperture solo se necessario e in tal caso dovranno essere rispettate le quote di gronda e di colmo esistenti, con l'obbligo della realizzazione del cordolo perimetrale incassato, con orditura e manto di finitura con stesse caratteristiche costruttive del preesistente, comprese le opere necessarie per l'eventuale impermeabilizzazione e/o isolamento; eventuali catene dovranno essere in acciaio con capi chiave in ghisa o acciaio;
p) esclusione della realizzazione di terrazzi ritagliati nelle falde del tetto, ne' di abbaini e lucernari;
q) sostituzione o rifacimento di scale e soglie esterne consentite utilizzando esclusivamente pietra locale, ovvero estratta nella regione Sardegna, dello stesso tipo di quella originale o di tipo simile a quello presente negli edifici preesistenti;
r) sostituzione o il rifacimento di elementi in ferro con l'utilizzo esclusivo di ferro pieno con forme desunte dalla tradizione locale o con disegno semplice ed essenziale;
s) rimozione di superfetazioni ovvero di volumi e di elementi estranei all'organismo edilizio che si pongano in evidente contrasto con il contesto e non siano divenuti nel tempo elemento di ulteriore caratterizzazione degli edifici;
t) conservazione obbligatoria degli spazi aperti, con i relativi manufatti di pertinenza degli edifici e sistemazioni a verde;
u) mitigazione della visibilita' di elementi da realizzare tramite spostamenti, interramenti e idonea schermatura di apparecchiature tecnologiche quali antenne, parabole, contatori, linee elettriche, tubature e altri elementi che deturpano le linee architettoniche degli edifici.
2. Gli interventi devono riguardare sempre un intero edificio definito come quella parte di tessuto edilizio strutturalmente ed architettonicamente individuato e concluso. Non sono consentiti interventi parziali che alterino l'unitarieta' dell'organismo edilizio.
3. In assenza di specifiche indicazioni e per gli interventi da effettuare prima che il Parco si doti del Piano Particolareggiato per le unita' urbane, la scelta del colore deve essere preceduta dall'analisi degli strati cromatici successivi e dalla presentazione di campionature all'atto della richiesta di nulla osta.
 

Art. 38.
Destinazioni d'uso in ambito urbano

1. Sono consentite, all'interno degli ambiti urbani, le funzioni abitative di servizio e turistiche e i servizi direttamente loro connessi e le funzioni infrastrutturale.
2. Negli usi consentiti individuati dal Piano del Parco rientrano:
a) Residenza di servizio: sono compresi gli alloggi, aventi caratteristiche tali da essere adibiti ad uso permanente ai sensi delle norme d'igiene, i relativi spazi di servizio, nonche' eventuali spazi per il lavoro domestico, e le attivita' non nocive o moleste strettamente connesse alla funzione principale.
b) Residenza turistica: sono compresi gli alloggi destinati ad uso stagionale di tipo ricettivo e i relativi servizi.
c) Residenza collettiva: sono compresi ostelli, foresterie, convitti, case di riposo, strutture ricettive e i relativi servizi.
d) Servizi integrativi della funzione residenziale: sono compresi uffici, ambulatori medici, spazi per attivita' culturali, sociali, ricreative e simili.
e) Attivita' commerciali al dettaglio: sono compresi gli spazi di vendita e di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino e di esposizione.
f) Esercizi pubblici: sono compresi ristoranti, pizzerie, osterie, trattorie, bar, sale di ritrovo e di svago, con l'esclusione di locali quali discoteche e altre attivita' rumorose o con alta affluenza di pubblico.
g) Attrezzature culturali, per la ricerca scientifica e attrezzature per lo spettacolo: sono compresi biblioteche, locali per lo spettacolo, centri culturali, sedi di associazioni.
h) Artigianato di servizio e laboratoriale di modeste dimensioni: sono compresi gli spazi per attivita' artigianali di servizio complementari con la residenza purche' non producano rumori ed odori molesti e nocivi e siano ubicati ai piani terra e/o seminterrati; i depositi di materiali e derrate non nocivi e non maleodoranti ed ubicati ai piani terra e/o seminterrati.
 

Art. 39.
Sistemazioni esterne in ambito urbano

1. Negli Ambiti Urbani sono consentite le seguenti tipologie e modalita' di intervento sugli elementi esterni:
a) La manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici e dei percorsi di accesso, ivi compresa la sistemazione del piano di calpestio e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti, anche attraverso la sostituzione di materiali ed elementi incongrui, con il divieto di realizzare nuove superfici impermeabili. Le aree di pertinenza degli edifici, i percorsi interni alle proprieta', in caso di intervento, devono mantenere le connotazioni originarie;
b) La realizzazione di opere di smaltimento delle acque superficiali, escludendo per le parti in vista l'impiego di componenti in materiale plastico: le griglie ed i chiusini devono essere in metallo fuso o fucinato, oppure in materiale lapideo forato;
c) La realizzazione di intercapedini areate, connesse ad opere di risanamento ed adeguamento igienico-sanitario dei manufatti ad uso abitativo, per una profondita' netta massima di 50 cm;
d) L'interramento di serbatoi e/o di condotte connesse agli impianti tecnologici o alle reti di utenza;
e) Il ripristino di muri esistenti e la costruzione di nuovi muri di contenimento, nel rispetto del contesto paesaggistico e senza alterare la morfologia e il profilo del versante, da attuarsi prioritariamente con le tecniche del muro a secco, fatte salve altre tecniche tradizionali piu' appropriate al contesto ambientale o a comprovate esigenze di stabilita';
f) La realizzazione di recinzioni, ringhiere e cancellate, costituite da profilati metallici, non scatolati, di adeguata consistenza e di disegno assonante con i modelli presenti nell'ambito oggetto di intervento;
g) La costruzione di sostegni a pergolati nelle adiacenze degli edifici ad uso abitativo, per una superficie complessiva non superiore a 25 mq, da realizzare in ferro battuto o in legno, anche sagomato, di disegno assonante con il contesto, escludendo qualsiasi tipo di tamponatura;
h) L'illuminazione esterna, in prossimita' degli edifici o lungo i percorsi di accesso agli stessi, mediante la posa di corpi illuminanti, in numero strettamente limitato alle esigenze di visibilita' e correttamente inseriti nel contesto paesaggistico. Detti corpi illuminanti dovranno essere dotati di sistemi contro l'inquinamento luminoso, ai sensi delle Norme UNI 10/779;
i) La costruzione di strutture per la cottura del cibo, da realizzarsi nell'area di pertinenza di edifici ad uso residenziale, in posizione defilata rispetto alle visuali principali dei percorsi pubblici e dei punti panoramici.
 

Art. 40.
Interventi su edifici in Ambito agricolo

1. Negli Ambiti Agricoli delle unita' urbane, cosi' come definiti dal Piano del Parco, sono consentiti gli interventi sugli edifici esistenti nell'osservanza dei seguenti limiti:
a) esclusione di incrementi volumetrici;
b) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, con esclusione degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che siano finalizzati al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonche' conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;
c) conservazione della destinazione d'uso prevista dal Piano del Parco;
d) conservazione e recupero di manufatti e strutture connesse alle attivita' agricole e pastorali.
2. Gli interventi consentiti devono essere realizzati nei seguenti termini:
a) sono escluse le trasformazioni della struttura che alterino radicalmente l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo; e' da mantenere invariata, per quanto possibile, la quota di imposta dell'edificio, in quanto correlata alla ripartizione esterna delle aperture; sono inoltre escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, comprese la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, delle coperture e delle relative pendenze e sporgenze di gronda;
b) devono essere mantenuti i tipi di paramento, gli intonaci e i motivi di decoro che caratterizzano i fronti dei corpi di fabbrica;
c) nel rinnovo delle componenti e degli elementi costitutivi, si devono riproporre i materiali e le lavorazioni tradizionali per la realizzazione delle scale esterne, dei serramenti, degli scuri e delle persiane, delle inferriate e delle ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, nonche' dei comignoli in tutte le loro configurazioni;
d) la ripresa o il rifacimento dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario ed una cromia tale da riprendere le tonalita' delle terre naturali;
e) gli interventi di manutenzione o di rinnovo delle pavimentazioni esterne o dei marciapiedi sono da attuarsi, riproponendo la configurazione originaria, identificabile nella terra battuta anche con addittivi stabilizzanti, nell'acciottolato, nel selciato o nel lastricato a spacco;
f) e' vietata l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figurativita' del manufatto e del suo intorno, con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici;
g) e' vietata l'installazione di antenne TV e di parabole;
h) e' vietata l'installazione di antenne per la telefonia mobile, ad eccezione degli impianti assolutamente indispensabili per la copertura di particolari zone e a condizione che ne sia previsto un corretto inserimento paesistico-ambientale;
i) e' consentito il recupero degli edifici esistenti, nei limiti di quanto previsto nel presente articolo, per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica come regolamentata dalla normativa vigente;
l) e' consentito l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici esistenti che risultino carenti sotto questo profilo, con esclusione di incrementi volumetrici.
 

Art. 41.
Interventi su edifici non ricadenti in Ambito urbano

1. Negli edifici e nei manufatti situati all'esterno delle unita' urbane sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza o al recupero.
2. Negli edifici di cui al comma 1 sono consentiti usi esclusivamente legati alla ricerca e osservazione scientifica e alla fruizione naturalistica e culturale.
 

Art. 42.
Ruderi

1. Gli edifici allo stato di rudere devono essere posti in sicurezza con opere minimali di consolidamento strutturale tali da consentirne la fruizione visiva di prossimita' e l'accesso alle aree di pertinenza.
2. Le modalita' di consolidamento ed i materiali utilizzati nelle opere di cui al comma 1 debbono essere compatibili con le tecniche materiali utilizzate originariamente per la costruzione.
 

Art. 43.
Attrezzature leggere e strutture temporanee

1. E' consentita la realizzazione di attrezzature leggere per il miglior utilizzo degli spazi esterni destinati alla fruizione, quali ombrari semplici, da realizzare in profilati metallici non scatolati o in legno anche sagomato, e sedute da realizzare anch'esse in profilato metallico non scatolato, legno o pietrame locale.
2. E' consentita l'installazione di strutture temporanee removibili per esposizioni, luoghi di incontro, intrattenimento o altre manifestazioni ed eventi, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere installate senza effettuare scavi e movimenti terra e devono essere rimosse a fine evento.
 

Art. 44.
Recinzioni

1. Per particolari e momentanee esigenze operative e per aree circoscritte e' consentita la realizzazione di recinzioni metalliche o in legno.
2. Per la delimitazione delle zone da destinare al pascolo brado, devono essere impiegati recinti a basso impatto visivo, con materiale lapideo locale, la cui movimentazione deve essere espressamente autorizzata dall'Ente Parco, o altri tipi di recinzione con sistemi di dissuasione che permettano, in ogni caso, la libera circolazione di piccoli animali.
 

Art. 45.
Infrastrutture

1. La realizzazione di nuovi impianti e reti tecnologiche e' consentita solo se di tipo interrato. Nel caso di interventi di manutenzione di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza ad uso pubblico e privato occorre dare priorita' al loro interramento.
2. Relativamente alle infrastrutture viarie, elettriche, telefoniche e idriche, sul territorio del Parco, sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente Parco:
a) gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti e infrastrutture;
b) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
c) gli interventi di miglioramento della viabilita' di accesso agli impianti esistenti;
d) le potature, gli interventi di taglio e soppressione della ceppaia per le piante che, trovandosi in prossimita' di infrastrutture esistenti, pregiudichino la funzionalita' dell'impianto e l'incolumita' delle persone;
e) gli interventi a basso impatto associati all'utilizzo della viabilita' pedonale, ciclabile ed equestre;
f) gli scavi per l'interramento di opere di infrastrutture a rete;
g) il pronto ripristino degli impianti, in caso di danneggiamento e comprovata urgenza, previa comunicazione all'Ente Parco.
 

Art. 46.
Rete viaria

1. Non e' consentito tracciare nuove piste permanenti di servizio. La viabilita' di servizio permanente esistente deve essere mantenuta con le caratteristiche attuali; vi possono essere praticate opere di ripulitura del piano stradale e opere di regimazione delle acque superficiali senza provocare allargamenti o varianti ai percorsi attuali. La regimazione delle acque superficiali deve essere attuata con piccole canalizzazioni di modeste dimensioni, con profondita' non superiore ai 35 cm, con pendenza non superiore al 5% e disposte con una inclinazione di circa 30° rispetto all'asse stradale.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, nuovi tratti di piste di collegamento possono essere realizzati in caso di dissesti idrogeologici che determinino la distruzione di tratti di piste esistenti.
3. Ove strettamente necessario, l'Ente Parco, puo' prevedere e migliorare piste e strade di servizio, da mantenere tutte a fondo naturale e con caratteristiche e dimensioni analoghe a quelle esistenti, esclusivamente per la prevenzione e lotta contro gli incendi secondo quanto stabilito nei piani per la difesa dagli incendi.
4. Per la sistemazione di strade sterrate secondarie devono essere utilizzati materiali del luogo e tecnologie che rispettino l'ambiente, con espresso divieto di far uso di materiale cementizi o bituminosi, con possibilita' d'uso di componenti stabilizzanti.
 

Art. 47.
Cartelli e insegne pubblicitarie

1. Le insegne pubblicitarie e le affissioni a muro sono consentite nelle aree urbane, previa autorizzazione dell'Ente Parco per quanto di competenza, solo negli spazi appositi realizzati mediante tabelloni a muro o elementi autoportanti di informazione.
2. In deroga a quanto disposto al comma 1:
a) bar, ristoranti e trattorie possono installare, previa autorizzazione dell'Ente Parco, un segnale con le eventuali specifiche dell'attivita' e una locandina porta menu';
b) carabinieri, polizia, farmacie ed altri enti di pubblica utilita' possono installare in aderenza ai locali insegne, anche luminose.
 

Art. 48.
Attivita' artigianali e commerciali

1. Le attivita' artigianali, commerciali e di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande sono consentite nelle unita' urbane, conformemente alle localizzazioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano del Parco.
2. Nel territorio del Parco sono vietate tutte le attivita' di commercio itinerante su area pubblica.
3. L'Ente Parco agevola, anche tramite le misure di incentivazione, l'apertura o la permanenza di esercizi commerciali per la vendita di prodotti dotati di marchio di qualita' del Parco.
4. Tutte le attivita' di cui al presente articolo devono essere autorizzate dall'Ente Parco.
 

Art. 49.
Attivita' turistica

1. Le imprese che intendono svolgere attivita' per il soggiorno e la circolazione del pubblico devono presentare all'Ente parco istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a) ragione sociale dell'impresa;
b) descrizione dei luoghi in cui si svolge l'attivita' e delle strutture ed attrezzature disponibili;
c) descrizione delle attivita' svolte;
d) documenti attestanti il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le attivita' a cio' interessate;
e) documenti attestanti il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti;
f) dimostrazione che la attivita' svolta non determina danno ambientale ed indicazione dei responsabili del rispetto dell'ambiente.
2. Nel caso in cui l'esercizio della attivita' turistica dovesse dare luogo a danni all'ambiente, l'impresa e' responsabile per il danno procurato ed e' sottoposta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, con l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi anche per quanto riguarda la copertura vegetale.
 

Art. 50.
Marchio e simbolo del Parco

1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, art. 14, comma 4, l'Ente Parco puo' promuovere attivita' economiche, sociali e commerciali presenti nel territorio del Parco e dell'area vasta contigua, sia attraverso proprio materiale sia attraverso la concessione d'uso del proprio simbolo, nonche' attraverso la creazione di uno specifico marchio.
2. L'Ente Parco puo' concedere l'uso del proprio simbolo e del marchio a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di sostenibilita' ambientale, qualita' e tipicita'. Il simbolo e il marchio del Parco Nazionale dell'Asinara puo' essere concesso attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
3. Chiunque intenda utilizzare il simbolo del Parco Nazionale dell'Asinara nel proprio materiale promozionale, deve inoltrare richiesta scritta all'Ente.
4. La concessione dell'uso del simbolo e del marchio del Parco Nazionale dell'Asinara, per quanto non previsto dal presente Regolamento, e' disciplinata dalla legislazione vigente, ed ad essa si applicano le norme vigenti in materia di denominazione, simbolo e marchio.
5. La concessione del simbolo e del marchio del Parco Nazionale dell'Asinara e' disciplinata da autonomo provvedimento emanato dall'Ente Parco.
 

Art. 51.
Attivita' di ricerca scientifica

1. Nel Parco la ricerca scientifica e' consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco. Essa puo' svolgersi anche con patrocinio dell'Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico.
2. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di ricerca scientifica deve contenere i curriculum vitae del ricercatore e degli eventuali collaboratori che partecipano attivamente alla ricerca, e una relazione esplicativa inerente a:
a) tipo di attivita' e obiettivi della ricerca;
b) parametri analizzati;
c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
e) tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni e' consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco e dell'Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Parco una relazione tecnico-scientifica sull'attivita' svolta e sui risultati della ricerca, nonche' copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'Ente parco, nonche' il consenso all'Ente Parco di utilizzare per finalita' istituzionali i risultati delle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. Una copia della pubblicazione risultate dalla ricerca deve essere obbligatoriamente inviata all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente che procedera' ad inserire i dati scaturiti nel Sistema Informativo Regionale Ambientale SIRA II.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attivita' di ricerca scientifica deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista di inizio attivita'.
6. Per l'attivita' di cui al comma 1, l'Ente Parco puo' indicare un proprio collaboratore per il coordinamento organizzativo della ricerca.
7. Per le ricerche scientifiche in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e non in regola con le sue disposizioni e' presentata ai fini della regolarizzazione entro il termine massimo di novanta giorni la richiesta di autorizzazione di cui al comma 2.
8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalita' di monitoraggio e gestione del Parco, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonche' ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge.
9. Le attivita' di ricerca sono, di norma, realizzate attraverso convenzioni con Universita' o altri soggetti pubblici e privati dotati di specifica e riconosciuta competenza.
10. L'Ente Parco puo' autorizzare enti ed istituzioni alla raccolta di campioni di fauna, flora, minerali, rocce, per attivita' didattiche e scientifiche, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di accesso alle risorse genetiche e di prelievo di specie di interesse conservazionistico.
 

Art. 52.
Attivita' di tirocinio universitario e tesi di laurea

1. L'Ente Parco in accordo con i Dipartimenti universitari interessati, puo' stipulare apposita convenzione per lo svolgimento di tirocinio inerente il corso di laurea dei propri studenti e tesi di laurea.
2. Gli interessati ad attivita' di tirocinio universitario e tesi di laurea devono far pervenire dell'Ente Parco espressa richiesta a firma del relatore di tesi o tutor di tirocinio corredata da un sintetico programma di ricerca o in cui vengano precisati almeno i seguenti elementi:
a) oggetto della ricerca;
b) la sua durata;
c) i prelievi di materiale vivente o non vivente eventualmente necessari;
d) l'impiego di particolari apparecchiature e/o metodologie;
e) le aree del Parco interessate alle indagini.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 2 ottenga la prescritta autorizzazione, lo studente puo' avere libero accesso al Parco e puo' farvi la ricerca secondo il programma stabilito. L'Ente Parco si riserva di porre comunque limitazioni, in caso di necessita', ed in qualsiasi momento, sui punti c) e d) del comma 2.
4. Per tutte le attivita' di tirocinio e attivita' di tesi, l'Ente Parco affida lo studente ad un responsabile del Parco che si occupa degli argomenti trattati e dell'organizzazione logistica.
5. Sia il relatore, che il tutor del tirocinio, che lo studente si devono impegnare a consegnare all'Ente Parco una copia formato elettronico della tesi o altro materiale prodotto.
6. Gli studenti potranno, previa apposita istanza, essere autorizzati a servirsi delle attrezzature del Parco esistenti sul posto (cartografia, biblioteca, documentazione scientifica ecc.) secondo le modalita' da definirsi caso per caso. Essi potranno anche essere autorizzati ad alloggiare nei locali dell'Ente Parco (Foresterie) ove questi risultino disponibili, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle ricerche.
7. Sulla base di accordi specifici, presi caso per caso, verranno stabilite le modalita' con cui debbano essere consegnati all'Ente Parco parte del materiale significativo raccolto e copia delle foto realizzate durante la ricerca (che verranno comunque utilizzate dall'Ente con menzione dell'autore per soli fini interni didattici e documentativi).
8. Nella pubblicazione deve essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara. L'Ente Parco si riserva il diritto di far stampare il numero di estratti che riterra' opportuno per i propri fini divulgativi.
 

Art. 53.
Attivita' sportive e ricreative

1. Le attivita' sportive sono consentite nelle zone nelle quali non sussistano motivi di contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
2. Nel territorio del Parco sono vietate le attivita' sportive automobilistiche e motociclistiche e le relative gare.
3. Nel territorio del Parco sono vietati il volo planato nonche' il tiro al piattello ed il tiro a segno con qualsiasi arma da fuoco.
4. L'Ente Parco, per motivate esigenze di conservazione e tutela, puo' determinare luoghi e periodi in cui vietare o regolamentare, con specifici disciplinari, attivita' sportive e ricreative.
 

Art. 54.
Attivita' di educazione ambientale
e allo sviluppo sostenibile

1. Nel Parco Nazionale dell'Asinara l'attivita' di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile e' consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco. L'attivita' puo' svolgersi anche con patrocinio dell'Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico. L'istanza di autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita' di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile deve indicare:
a) relazione generale dell'attivita';
b) tipo di attivita' e obiettivi dell'attivita';
c) luoghi dove si svolge l'attivita';
d) curriculum vitae del personale coinvolto;
e) periodo e i costi che dovranno sostenere i fruitori.
2. Tutte le attivita' di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile autorizzate saranno inserite in una apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente Parco.
3. Nei mezzi motorizzati coinvolti nelle attivita' di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile non e' obbligatoria la presenza della Guida Esclusiva del Parco.
 

Art. 55.

Occupazione giovanile, volontariato, comunita' terapeutiche e
servizio civile

1. Sotto il controllo degli organi dell'Ente Parco e compatibilmente con le esigenze di specifica competenza tecnica, esso si avvale delle attivita' derivanti dalla prestazione di servizio civile, da programmi di reinserimento di comunita' terapeutiche e da interventi a favore dell'occupazione giovanile.
 

Art. 56.
Gestione generale dell'ecosistema e dei suoi componenti

1. L'Ente Parco, nel rilasciare autorizzazioni per interventi e per attivita' sul territorio del Parco, nonche' per la gestione dello stesso adottera' caso per caso i provvedimenti necessari al fine di tutelare le strutture, le funzioni e i processi ecosistemici del Parco, ovvero la flora, la fauna, la vegetazione, i flussi energetici, i cicli dei materiali, caratteristici sia della parte terrestre che marina.
2. Nelle aree ove sono presenti ecosistemi con equilibri particolarmente precari, od ove si dovessero manifestare realta' biologiche non ancora note, l'Ente Parco provvede a ridurre opportunamente la presenza antropica fino a vietare l'accesso nei casi in cui potrebbe essere compromesso il mantenimento degli ecosistemi, degli equilibri e dei relativi processi biologici.
 

Art. 57.
Istanza di nulla osta

1. Il rilascio di permessi di costruire, concessioni o altri provvedimenti e titoli abilitativi relativi ad interventi, impianti ed opere ed attivita' all'interno del territorio del Parco e' subordinato al preventivo nulla osta di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni da parte del Direttore dell'Ente Parco.
2. La richiesta di nulla osta deve pervenire all'Ente Parco completa delle generalita' del richiedente, compresa l'individuazione del soggetto responsabile dell'esecuzione degli interventi, con tutta la documentazione tecnico-grafica progettuale, in n. 2 copie.
3. Per ogni intervento edilizio all'interno del Parco, eccetto quelli di manutenzione ordinaria, ciascun progetto allegato all'istanza di nulla osta deve comprendere gli Elaborati indicati all'art. 36.
4. Per tutti gli interventi e le opere il proponente deve allegare alla domanda di nulla osta la determinazione dell'Autorita' competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale oppure la comunicazione di non assoggettabilita' alla procedura, secondo quanto disposto dall'art. 60, commi 1 e 2, trattandosi di interventi ed opere da eseguirsi su un sito della Rete Natura 2000.
 

Art. 58.
Integrazioni documentali

1. In caso di documentazione carente, insufficiente o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato, invitandolo ad integrare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, la documentazione presentata.
2. La comunicazione di cui al comma 1 determina dal giorno del suo ricevimento la sospensione del decorso dei termini del procedimento, i quali riprendono a decorrere:
a) dal ricevimento da parte dell'Ente Parco dei documenti integrativi da parte dell'interessato, ove ricevuti prima della scadenza del termine;
b) dalla scadenza del termine indicato ai sensi del comma 1 per l'integrazione documentale.
3. Nel caso in cui il richiedente non provveda a depositare entro i termini di cui al comma 1 la documentazione integrativa richiesta, il procedimento si conclude con il diniego del nulla osta.
 

Art. 59.
Conclusione del procedimento

1. Il nulla osta e' reso entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza presentata completa in ogni sua parte. Il Presidente del Parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, puo' rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il nulla osta si intende rilasciato.
3. Il diniego e' immediatamente impugnabile nelle forme di legge ed e' affisso all'albo dell'Ente Parco e a quello del Comune di Porto Torres. L'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente Parco, con le medesime modalita', da' notizia, per estratto, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.
4. Per l'esame dei ricorsi avverso il diniego di rilascio di nulla osta da parte del Direttore, viene costituito un Comitato composto da tre componenti del Consiglio Direttivo, eletto dal Consiglio Direttivo medesimo. Il Comitato, denominato "Comitato per i ricorsi di cui all'art. 13 legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni dell'Ente Parco" decide con votazione a maggioranza. Non saranno ammessi i ricorsi pervenuti all'Ente Parco, oltre il termine di 60 giorni successivi alla scadenza per la loro presentazione.
5. L'atto di conclusione del procedimento, di assenso o di diniego, e' comunicato, contemporaneamente alla pubblicazioni di cui al comma 4, al soggetto richiedente presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata, qualora questi ne sia dotato. Il richiedente e' tenuto a replicare all'atto dell'avvenuta ricezione della comunicazione.
6. La durata e validita' del nulla osta e' quella dell'atto autorizzativo al quale si lega e, comunque, non puo' essere superiore a cinque anni dalla data del rilascio.
7. E' sempre escluso il tacito rinnovo dell'atto di consenso.
 

Art. 60.
Valutazioni ambientali

1. Per tutti gli interventi, le opere, progetti, piani e programmi da realizzarsi nel territorio del Parco, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nel Parco, il proponente, ai sensi della normativa vigente, deve svolgere la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, e, nei casi in cui si richieda un nulla osta, allegare la determinazione dell'Autorita' competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale oppure la comunicazione di non assoggettabilita' alla procedura alla relativa domanda.
2. La Valutazione di Incidenza Ambientale deve individuare e valutare gli effetti che l'iniziativa puo' avere sul sito della Rete Natura 2000, in riferimento, in primo luogo, agli obiettivi di conservazione degli stessi.
3. I piani e programmi di cui al comma 1 del presente articolo ricadono nel campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica per come stabilito dalla normativa vigente.
 

Art. 61.
Autorizzazione paesaggistica e tutela
dei beni ambientali e paesaggistici

1. Il territorio del Parco costituisce nel suo insieme un bene di interesse paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tutelato attraverso il Piano del Parco.
2. Al fine di scongiurare la distruzione o la modificazione dei valori paesaggistici del Parco, ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tutti i proprietari o detentori di immobili e aree ricadenti nel territorio protetto devono fare istanza di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di eventuali interventi che possano modificare lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. Per quanto attiene agli interventi di lieve entita' viene implementato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entita', a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi di cui all'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, quali: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro conservativo.
4. L'autorizzazione di cui al comma 2, che consente la verifica di compatibilita' fra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato, viene richiesta presentando il progetto degli interventi corredato da idonea documentazione, nella forma della Relazione Paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
5. L'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata nei modi e nei tempi definiti dell'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La richiesta di autorizzazione paesaggistica non sostituisce la richiesta di nulla osta, rilasciato dall'Ente Parco a fronte della verifica di coerenza degli interventi proposto con le prescrizioni del Piano del Parco e del Regolamento del Parco.
 

Art. 62.
Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni richieste all'Ente Parco per le varie attivita' pubbliche e private e a norma del presente Regolamento, sono rilasciate dal Direttore del Parco.
2. Sulle istanze di autorizzazione per attivita' di qualsiasi tipo, il Direttore del Parco deve pronunciarsi per iscritto osservando le prescrizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. E' facolta' dell'Ente Parco, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attivita' istituzionale volte a far fronte a situazioni d'emergenza, di rilasciare anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.
 

Art. 63.
Sanzioni

1. L'infrazione a qualsiasi norma in vigore all'interno del Parco Nazionale dell'Asinara e relativa al presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, e' sanzionata ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento e' compresa tra un minimo di 25,8 Euro (venticinque,28 Euro) e il massimo fissati 1032,9 Euro (milletrentadue,9 Euro) per ciascuna violazione del Regolamento.
3. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente Parco provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'art. 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
4. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo del Parco e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente Parco, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
5. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza, deve essere immediatamente trasmesso all'Ente Parco, che provvede ad irrogare la relativa sanzione.
6. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono imputati al bilancio dell'Ente Parco e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali del Parco Nazionale.
 

Art. 64.
Contestazione e notificazione

1. Quando possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
2. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione e' individuata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 689 del 24 novembre 1981.
3. Se la contestazione immediata della violazione non e' avvenuta per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma 1, gli estremi della violazione stessa devono essere notificati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica italiana ed entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento a quelli residenti all'estero.
4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti, compreso il ricorso al servizio postale. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione, compresi gli agenti di Polizia Giudiziaria.
 

Art. 65.
Pagamento in misura ridotta

1. E' consentito il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
2. Le modalita' di pagamento sono specificate nel verbale di accertamento della violazione, che deve indicare termini e modalita' per presentare all'Ente Parco Nazionale dell'Asinara eventuali scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti.
 

Art. 66.
Provvedimenti del Direttore in materia di sanzioni

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore del Parco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorita'.
2. Decorso il termine di cui al comma precedente, il Direttore non e' piu' tenuto a prendere in considerazione scritti e richieste di audizione, eventualmente pervenuti alla sua attenzione.
3. Il pagamento e' effettuato sul conto corrente postale o bancario intestato all'Ente Parco, come indicato nella Ordinanza, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
4. L'Ordinanza costituisce titolo esecutivo. In mancanza di sospensione della esecutivita' del provvedimento a seguito di opposizione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Ente procede alla riscossione delle somme dovute in base e alle forme previste per la cessazione delle imposte dirette, a norma dell'art. 27 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e con le maggiorazioni ivi previste.
 

Art. 67.
Efficacia dei regolamenti provvisori

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti provvedimenti:
a) Regolamento per la concessione del marchio del Parco, approvato con Deliberazione del Comitato di Gestione Provvisoria del Parco Nazionale dell'Asinara n. 125 del 24 luglio 2001;
b) Regolamento d'uso delle foresterie di servizio del Parco, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 3 del 27 gennaio 2005;
c) Regolamento sanzioni amministrative relative al Regolamento per lo svolgimento della fruizione del Parco Nazionale dell'Asinara e per il rilascio delle concessioni approvato con ADU 1 del 10 marzo 2011.
 
ANNESSO A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
ANNESSO B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
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