Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 aprile 2016
Modifica del decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1998, concernente: «Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, e in particolare, gli articoli 6 e 27-bis che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni e in particolare, gli articoli 5, 20-quater e 25-bis che prevedono 1'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui e' disciplinato l'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante "Norme per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino" e, in particolare, l'art. 1, comma 2, che attribuisce al Ministro della sanita' il potere di fissare i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato di idoneita' per il porto delle armi;
Vista la legge 7 giugno 1990, n. 149, recante "Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato";
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14 comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395" e, in particolare di articoli 5, 24, 123, 124, 125 e 1268;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di Polizia penitenziaria a norma dell'art. 12 della L. 28 luglio 1999, n. 266" e, in particolare, l'art. 7;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 635, 640 e 2139;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 132, recante "Regolamento sui requisiti psico-attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia";
Visto il proprio decreto 14 settembre 1994 recante "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per difesa personale";
Visto il proprio decreto 28 aprile 1998, recante "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998, n. 143;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 55-bis che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente il "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380";
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante il "Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e in particolare gli articoli 579, 582 e 587;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante "Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare";
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 416631 del 15 dicembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.m. n. 155/2000;
Vista la nota del Ministero dell'interno del 23 dicembre 2014 con cui si richiede di semplificare il procedimento amministrativo di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale in favore del personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con particolare riferimento alle modalita' di accertamento dei requisiti psico-fisici;
Considerato che l'ordinamento prevede per gli appartenenti alle Forze di polizia, di cui citato art. 16 della legge n. 121/1981, requisiti psico-fisici minimi superiori rispetto a quelli previsti dal proprio decreto 28 aprile 1998;
Ritenuto, pertanto, di modificare il proprio decreto 28 aprile 1998 prevedendo che l'idoneita' psico-fisica per il rilascio del porto d'armi in favore degli appartenenti alle Forze di polizia sia assorbita dall'essere in servizio, dimostrandola attraverso l'esibizione di un attestato che certifichi tale condizione;
Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore di sanita', reso della seduta del 13 ottobre 2015;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 marzo 2016 (Rep. Atti n. 49/CSR del 24 marzo 2016);

Decreta:

Art. 1

1. Al decreto del Ministro della salute 28 aprile 1998, dopo l'art. 4 e' aggiunto il seguente:

"Art. 4-bis.

1. Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si presume in capo agli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che risultino idonei al servizio attivo di polizia o al servizio militare incondizionato sulla base di un'apposita attestazione di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza da cui risulti, tra l'altro, che non e' in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell'arma in dotazione individuale."
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2016

Il Ministro: Lorenzin
 
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