Gazzetta n. 93 del 21 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 marzo 2016
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.».


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
del Ministero dell'interno
e
IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI,
LE AUTONOMIE E LO SPORT
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»;
Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali;
Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-bis»;
Visto l'art. 1, comma 712, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilita' 2016), il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione degli enti territoriali e' allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del pareggio di bilancio come declinato al comma 711 della citata legge n. 208 del 2015, che non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilita' e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, ed e' definito secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nelle riunioni del 20 gennaio e del 17 febbraio 2016;

Decreta:

Art. 1
Allegato 1 - Principio contabile generale n. 16
della competenza finanziaria

1. Al Principio contabile generale della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.» sono inserite le seguenti: «Le regioni a statuto ordinario fanno riferimento al medesimo saldo di parte corrente determinato al netto delle poste contabili riconducibili alle gestioni vincolate e alle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale».
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Allegato 4/2 - Principio contabile applicato
concernente la contabilita' finanziaria

1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 3.7.5:
1) le parole «di cui all'art. 77-quater, comma 6, del decreto-legge n. 112/2008» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi dell'art. 77-quater, comma 6, ultimo periodo del decreto-legge n. 112/2008, considerando anche l'eventuale aggiornamento infrannuale della stima effettuata ai sensi del citato art. 77-quater del decreto-legge n. 112/2008, fornito dal Dipartimento delle finanze. Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta (ad esempio, nel 2016 le entrate per l'addizionale comunale irpef sono accertate per un importo pari agli accertamenti del 2014 per addizionale irpef, incassati in c/competenza nel 2014 e in c/residui nel 2015). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, e' riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. In caso di modifica della fascia di esenzione, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento e in quello successivo, e' stimato sulla base di una valutazione prudenziale. In caso di istituzione del tributo, per il primo anno, l'accertamento e' effettuato sulla base di una stima prudenziale effettuata dall'ente mediante l'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale. In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non puo' essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale;
2) le seguenti parole «accertati sulla base di tale stima» sono sostituite dalle seguenti «accertati sulla base di stime»;
b) al paragrafo 5.3.3, dopo le parole «compresi nel bilancio di previsione.» inserire le seguenti «Per le Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al medesimo saldo corrente risultante dal prospetto degli equilibri, al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;
c) al paragrafo 5.3.5:
1) dopo le parole «se risultano rispettate le seguenti condizioni» inserire le seguenti «(per le regioni a statuto ordinario si fa riferimento alla medesima quota del margine corrente al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e di quelle riguardanti risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale)»;
2) dopo le parole «corrente previsto in bilancio», inserire le seguenti «(per le regioni a statuto ordinario, il limite consente di identificare la quota consolidata del margine corrente al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e di quelle riguardanti risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale);
d) al paragrafo 5.3.6:
1) dopo le parole «copertura a pagamenti» aggiungere le seguenti «. Le regioni a statuto ordinario conteggiano le medie triennali dei saldi correnti di competenza e di cassa al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione/Fondo di cassa e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni/pagamenti, escludendo le poste contabili riconducibili alle risorse vincolate a destinazioni specifiche e alle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;
2) le parole «Con riferimento agli esercizi non considerati nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 5 esercizi a decorrere dall'esercizio in corso» sono sostituite dalle seguenti «A decorrere dal primo esercizio del bilancio e per i quattro esercizi successivi, anche per quelli non compresi nel bilancio di previsione,».
 
Art. 3
Allegato 6 - Piano dei conti integrato

1. Al piano dei conti economico di cui all'allegato n. 6/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) e' sostituito come segue il codice delle seguenti voci:
1.1.1.03.50 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalita' abitative (cedolare secca)
1.1.1.03.50.001 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalita' abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
1.1.1.03.50.002 - Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalita' abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
b) Sono ripristinate le seguenti voci:
1.1.1.03.01 - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni
1.1.1.03.01.001 - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
1.1.1.03.01.002 - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
1.1.1.03.02 - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni
1.1.1.03.02.001 - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
1.1.1.03.02.002 - Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
1.1.1.03.03 - Accisa sull'energia elettrica
1.1.1.03.03.001 - Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
1.1.1.03.03.002 - Accisa sull'energia elettrica riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
1.1.1.03.04 - Accisa sui prodotti energetici
1.1.1.03.04.001 - Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
1.1.1.03.04.002 - Accisa sui prodotti energetici riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
1.1.1.03.05 - Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche
1.1.1.03.05.001 - Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
1.1.1.03.05.002 - Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
1.1.1.03.11 - Accisa sui tabacchi
1.1.1.03.11.001 - Accisa sui tabacchi riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
1.1.1.03.11.002 - Accisa sui tabacchi riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo
1.1.1.03.21 - Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale
1.1.1.03.21.001 - Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
1.1.1.03.21.002 - Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo
1.1.1.03.22 - Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali
1.1.1.03.22.001 - Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione
1.1.1.03.22.002 - Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo
2. Al piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono ripristinate le seguenti voci:
1.3.2.01.01.02.018 - Crediti da riscossione Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale
1.3.2.01.01.02.019 - Crediti da riscossione Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle societa' di capitali
1.3.2.01.01.02.021 - Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni
1.3.2.01.01.02.022 - Crediti da riscossione Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni
1.3.2.01.01.02.023 - Crediti da riscossione Imposta sulle assicurazioni
1.3.2.01.01.02.024 - Crediti da riscossione Accisa sui tabacchi
1.3.2.01.01.02.025 - Crediti da riscossione Accisa sull'alcool e le bevande alcoliche
1.3.2.01.01.02.026 - Crediti da riscossione Accisa sull'energia elettrica
1.3.2.01.01.02.027 - Crediti da riscossione Accisa sui prodotti energetici
3. Al piano dei conti patrimoniale di cui all'allegato n. 6/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono modificate le denominazioni delle seguenti voci:
1.3.2.01.01.02.003 - Crediti da riscossione Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalita' abitative (cedolare secca)
1.3.2.01.01.02.004 - Crediti da riscossione Imposte sostitutive su risparmio gestito
1.3.2.01.01.02.005 - Crediti da riscossione Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni
1.3.2.01.01.02.007 - Crediti da riscossione Imposta municipale propria riservata all'erario
1.3.2.01.01.02.009 - Crediti da riscossione Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero
1.3.2.01.01.02.010 - Crediti da riscossione Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione
1.3.2.01.01.02.011 - Crediti da riscossione Imposta sul valore delle attivita' finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato
1.3.2.01.01.02.012 - Crediti da riscossione Imposta sulle plusvalenze da cessione di attivita' finanziarie
1.3.2.01.01.02.013 - Crediti da riscossione Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi
1.3.2.01.01.02.014 - Crediti da riscossione Imposte su assicurazione vita
1.3.2.01.01.02.015 - Crediti da riscossione Imposta erariale sugli aeromobili privati
1.3.2.01.01.02.028 - Crediti da riscossione Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanita'
1.3.2.01.01.02.029 - Crediti da riscossione Accisa sul gasolio
1.3.2.01.01.02.030 - Crediti da riscossione Imposta sul gas naturale
1.3.2.01.01.02.038 - Crediti da riscossione Imposta sugli intrattenimenti
1.3.2.01.01.02.045 - Crediti da riscossione Tassa sulle concessioni governative
1.3.2.01.01.02.050 - Crediti da riscossione Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
1.3.2.01.01.02.056 - Crediti da riscossione Tassa sulle emissioni di anidride solforosa
1.3.2.01.01.02.058 - Crediti da riscossione Canone radiotelevisivo
1.3.2.01.01.02.062 - Crediti da riscossione Diritti catastali
1.3.2.01.01.02.071 - Crediti da riscossione Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato
1.3.2.01.01.02.072 - Crediti da riscossione Proventi vari dei Monopoli di Stato
1.3.2.01.01.02.074 - Crediti da riscossione Imposte sulle successioni e donazioni
1.3.2.01.01.02.095 - Crediti da riscossione Altre accise n. a.c.
1.3.2.01.01.02.096 - Crediti da riscossione Altre entrate su lotto, lotterie e altre attivita' di gioco n. a.c.
 
Art. 4
Allegato 9 - Schema di bilancio

1. Allo schema del bilancio di previsione di cui all'allegato n. 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguente modificazioni:
a) il prospetto degli equilibri delle regioni e' sostituito dall'allegato A al presente decreto;
b) il prospetto degli equilibri degli enti locali e' sostituito dall'allegato B al presente decreto;
c) dopo il prospetto degli equilibri degli enti locali e' inserito l'allegato C al presente decreto.
2. L'allegato C al presente decreto e' aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali.
3. L'aggiornamento di cui al comma 1, lettera b) si applica con riferimento al bilancio di previsione 2017 - 2019.
 
Art. 5
Allegato 10 - Rendiconto della gestione

1. Allo schema del rendiconto della gestione di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il prospetto degli equilibri delle regioni e il prospetto degli equilibri degli enti locali sono sostituiti, rispettivamente dall'allegato D e dall'allegato E al presente decreto.
2. Allo schema di rendiconto sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 si applicano con riferimento al rendiconto 2016.
 
Art. 6
Allegato 12

1. All'allegato n. 12 al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente «Allegato al documento tecnico di accompagnamento delle regioni e Allegato al PEG degli enti locali» sono applicate le modifiche apportate dall'art. 7 all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
 
Art. 7
Allegato 13 - Elenco dei titoli, tipologie
e categorie di entrata

1. Nell'elenco dei titoli, tipologie e categorie di entrata di cui all'allegato n. 13 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inserite le seguenti voci:
a) all'allegato 13/1 e' inserita la seguente voce:
5040800 - Entrate da derivati di ammortamento
b) all'allegato 13/2 e' inserita la seguente voce:
5040800 - Entrate da derivati di ammortamento
2. Agli allegati n. 13/1 e n. 13/2, per le seguenti voci la parola «crediti» e' sostituita dalla parola «debiti», come segue:
a) 4030400 «Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione»;
b) 4030500 «Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione»;
c) 4030600 «Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione».
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2016

Il Ragioniere generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze
Franco
Il capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
Belgiorno
Il capo Dipartimento per gli affari regionali,
le autonomie e lo sport
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Naddeo

 
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