Gazzetta n. 94 del 22 aprile 2016 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2016, n. 51 |
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, in materia di delega di funzioni amministrative relative al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e, in particolare, gli articoli 12 e 19; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 gennaio 2015; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Delega delle funzioni amministrative e organizzative di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano
1. Dopo l'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' aggiunto il seguente articolo 19-quater: «Art. 19-quater. - 1. Sono delegate alla provincia autonoma di Bolzano, con riferimento al proprio territorio, le funzioni riguardanti l'attivita' amministrativa e organizzativa di supporto al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano. Tali funzioni ricomprendono l'attivita' di competenza del personale tecnico amministrativo assegnato al predetto Tribunale, ivi compreso il segretario generale, nonche' la gestione dei beni mobili e degli immobili necessari al funzionamento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, escluse le spese per il personale di magistratura. 2. Spettano al personale tecnico amministrativo di cui al presente articolo le attribuzioni che le norme statali demandano al personale statale dei tribunali amministrativi regionali che riveste le corrispondenti qualifiche; resta ferma la dipendenza funzionale del medesimo dal personale di magistratura. Il segretario generale e' nominato dalla giunta provinciale previa intesa con il Presidente del Tribunale di cui al comma 1, individuandolo fra il personale con qualifica di dirigente ovvero con funzioni dirigenziali. 3. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli uffici di segreteria del Tribunale di cui al comma 1 puo', entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere di essere inquadrato nel ruolo ovvero in un apposito ruolo del personale della provincia autonoma di Bolzano, salvo l'assenso dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del suddetto inquadramento e' effettuata una corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del Tribunale amministrativo di Bolzano - personale amministrativo - ruolo locale approvate con articolo 9 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161. L'inquadramento avviene sulla base della tabella di equiparazione prevista nell'allegato A al presente decreto. Al personale inquadrato nei ruoli provinciali e' attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti; la differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza e quello attribuito per effetto dell'inquadramento nel ruolo provinciale e' conservato a titolo di assegno personale riassorbibile. Il servizio prestato nei ruoli di provenienza e' valutato a tutti gli effetti. Per la ricongiunzione dei servizi ai fini di trattamento di quiescenza e di previdenza si applicano le norme vigenti in materia. Fino a diversa disposizione del competente contratto collettivo provinciale di lavoro, al personale assegnato al Tribunale di cui al comma 1, continua ad essere corrisposta l'indennita' di amministrazione con le modalita' e negli importi previsti per i dipendenti dei tribunali amministrativi regionali. 4. Il personale di cui al comma 3 che non richieda di essere inquadrato nel ruolo ovvero in un apposito ruolo del personale della provincia, qualora in posizione di comando, e' restituito all'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni, ovvero se dipendente dello Stato e' assegnato anche fuori ruolo al Commissariato del Governo della provincia di Bolzano previa richiesta da presentare entro il termine previsto al comma 3. All'atto del collocamento fuori ruolo del personale interessato, e' reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nella dotazione organica dell'Amministrazione di appartenenza. Al personale inquadrato nel ruolo della provincia autonoma di Bolzano gia' dipendente dello Stato al momento della decorrenza della delega di cui al comma 1 e' garantita la facolta' di rientrare nelle Amministrazioni di precedente appartenenza in caso di revoca della predetta delega. 5. La provincia assicura l'assegnazione al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano di una dotazione di personale, individuata d'intesa con il Presidente del Tribunale medesimo, nel limite massimo di tre unita' equivalenti di personale tecnico amministrativo per ogni magistrato assegnato, oltre al segretario generale. 6. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il presente articolo la provincia autonoma di Bolzano, fermo restando quanto disposto dal comma 2, applica la normativa provinciale in materia di personale, di contabilita' e di attivita' contrattuale avvalendosi a tal fine delle competenti strutture provinciali.». 2. Anche con riferimento al Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano cessa di applicarsi il secondo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161, in materia di nomina del segretario generale.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1984, n. 217.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' citato nella nota al titolo. - Si riporta il testo dell'art. 107 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige): «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano.».
Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' citato nella nota al titolo. - Il decreto legislativo 20 aprile 1999, n. 161 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernente l'istituzione del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1999, n. 134. Il testo dell'art. 9 e' il seguente: «Art. 9. - 1. La tabella A relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, nonche' la tabella B relativa alla dotazione organica del personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano, allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica, come modificata dal decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, sono modificate dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, e' citato nella nota al titolo. Il testo dell'art. 12, comma 2, e' il seguente: «Art. 12. - (Omissis). 2. Per la copertura del posto di segretario generale puo' essere chiamato un funzionario in possesso della qualifica di dirigente appartenente ai ruoli dello Stato, della regione o delle province autonome. La nomina e' conferita dal Commissario del Governo competente su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa d'intesa col Presidente del Consiglio di Stato. (Omissis).». |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Disposizioni finanziarie e finali
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 provvede esclusivamente la provincia autonoma di Bolzano. L'onere finanziario a carico della provincia per le funzioni oggetto della delega e' considerato, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in misura corrispondente alla media dell'onere sostenuto dallo Stato per la medesima funzione nel triennio dal 2013 al 2015. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di spesa interessati. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 spiegano effetto a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 aprile 2016
MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' citato nelle note alle premesse. Il testo dell'art. 79, comma 1, e' il seguente: «Art. 79. - 1. Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla regione, dalle province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarieta' e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonche' all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea: a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore; b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'art. 78; c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni di euro annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore a 40 milioni di euro complessivi; d) con le modalita' di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3. (Omissis).». |
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