Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 2 febbraio 2016 |
Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, ed in particolare l'art. 68; Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 dicembre 1976, recante "Profilassi dell'anemia infettiva degli equini", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1976, n. 348, e s.m.i.; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1994, n. 93, S.O.; Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009, recante "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (art. 8, comma 15, legge 1° agosto 2003, n. 200)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65; Vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai Paesi terzi; Visto il decreto del Ministro della salute 9 gennaio 2012, recante "Revoca del decreto 14 aprile 2011 concernente il trasferimento del centro di riferimento per l'anemia infettiva degli equini all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e contestuale riassegnazione delle funzioni del Centro di riferimento all'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 2012, n. 56; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino); Rilevato che dal punto di vista epidemiologico continuano ad essere segnalati casi di anemia infettiva degli equidi; Ritenuto pertanto di adottare, su tutte le categorie degli equidi, un piano obbligatorio per la sorveglianza sanitaria uniforme per tutte le tipologie di aziende detentrici di equidi senza avvalersi dell'assegnazione di qualifiche sanitarie ininfluente ai fini della esecuzione dei piani di risanamento e dei provvedimenti applicativi; Considerato che l'applicazione delle misure straordinarie introdotte con le ordinanze ministeriali succedutesi a partire dal 2006, fino alla ordinanza 6 agosto 2010 che ha cessato la sua efficacia il 19 settembre 2012, ha consentito di acquisire maggiori conoscenze sull'epidemiologia e sulla diffusione dell'infezione nonche' in materia di diagnostica di laboratorio; Visto il parere espresso con nota prot. n. 4648/15 del 15 maggio 2015 dal Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva equina presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, secondo cui l'abrogazione del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e le misure previste dal presente decreto «consentiranno di modulare in maniera flessibile i criteri di sorveglianza sulla base dell'analisi del rischio e, allo stesso tempo, di eliminare i controlli sierologici annuali limitati alle tipologie di allevamento "equidi sportivi" che comportano un inutile onere in termini di impiego di risorse e costi»; Ritenuto di procedere all'adozione del presente decreto, che sostituisce integralmente il citato decreto del Ministro della sanita' 4 dicembre 1976, al fine di armonizzare e rendere piu' efficaci le misure sanitarie per la lotta alla malattia; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 20 gennaio 2016;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e criteri
1. E' reso obbligatorio su tutto il territorio nazionale il piano per la sorveglianza e il controllo dell'anemia infettiva degli equidi secondo quanto indicato all'allegato 1 al presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle attivita' di programmazione e coordinamento, assicurano l'applicazione del presente piano e ne verificano l'attuazione. 3. E' fatto divieto di movimentare equidi non sottoposti ai controlli effettuati conformemente al presente decreto. 4. Nell'ambito delle attivita' previste dal presente piano, i proprietari o i detentori degli equidi rendono disponibili ai servizi veterinari o ai veterinari formalmente incaricati di cui all'art. 2, comma 1, gli equidi da sottoporre a controllo, provvedendo al loro contenimento anche nel caso in cui gli stessi siano tenuti allo stato brado. |
| Allegato 1
CRITERI PER LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DELL'ANEMIA INFETTIVA EQUINA PREMESSA La sorveglianza ed il controllo hanno i seguenti obiettivi: • Limitare la diffusione dell'infezione sul territorio nazionale ed offrire garanzie sanitarie ai fini delle movimentazioni e degli scambi internazionali; • Adeguare le modalita' di sorveglianza in funzione del livello di rischio di diffusione dell'infezione a livello territoriale, tenendo conto anche delle evidenze epidemiologiche derivanti dai precedenti piani di controllo, limitando i costi per la comunita'; • Implementare i sistemi informativi dedicati per migliorare l'efficacia della sorveglianza epidemiologica. DEFINIZIONI Area a rischio elevato: a) Regioni e Province Autonome in cui, a seguito dell'applicazione del Piano previsto dall'O.M. 6 agosto 2010, e' stato controllato meno del 50% (percentuale cumulativa) delle aziende registrate in BDN; b) Regioni e Province Autonome in cui e' stato controllato piu' del 50% delle aziende registrate in BDN ma in cui la prevalenza dei focolai osservata nell'ultimo anno di applicazione dell'O.M. 2010 e' risultata superiore a 0,5% (limite superiore dell'intervallo di confidenza). Aree a rischio basso: le Regioni e le Province autonome non comprese tra quelle a rischio elevato. Caso accertato di AIE: Equide risultato positivo al test diagnostico di conferma. Caso incidente di AIE: Ogni nuovo caso accertato in una azienda, ivi compresi i puledri nati da fattrici positive, mantenutisi positivi oltre il dodicesimo mese di eta'. Caso prevalente di AIE: Ogni caso di AIE, gia' accertato ufficialmente in precedenza. Focolaio incidente di AIE: Azienda indenne nella quale si riscontra il primo caso di AIE. Nella presente definizione sono comprese anche le aziende in cui vengano introdotti equidi rispondenti alla definizione di caso confermato. Anche questa fattispecie deve essere notificata sul SIMAN. Focolaio prevalente di AIE: Azienda sede di focolaio di AIE non ancora estinto. Rispondono a questa definizione anche le aziende di cui all'art. 4 commi 1 e 2 del presente decreto, presso cui sono mantenuti in vita, in condizioni di biosicurezza, gli equidi sieropositivi. Nel caso in cui il capo sieropositivo venisse spostato dalla struttura nella quale si trovava al momento della conferma per essere detenuto in isolamento, secondo le misure di biosicurezza di cui all'allegato 2 "Misure di biosicurezza da garantire per il mantenimento di equidi sieropositivi per AIE", ad altra struttura a distanza di biosicurezza dalla precedente, il detentore deve richiedere l'assegnazione di un nuovo codice aziendale in quanto tale fattispecie rappresenta un'unita' epidemiologica distinta. Area di sorveglianza attiva (ASA): Si considera l'area avente raggio di 3 km dal limite di un nuovo focolaio incidente o di un focolaio prevalente di AIE. Cluster di infezione (si puo' applicare in aree del territorio a rischio basso): Sono costituiti da aree in cui sono presenti almeno 2 focolai di AIE incidenti e/o prevalenti ad una distanza massima di 5 Km. I cluster comprendono tutti gli allevamenti compresi entro i buffer confluenti aventi raggio di 5 Km tracciati intorno alla localizzazione geografica delle aziende sede di focolaio. I cluster sono definiti dalla contiguita' territoriale, indipendentemente dalla localizzazione inter-provinciale e/o inter-regionale. Il cluster potra' essere estinto quando tutti i focolai attivi (incidenti o prevalenti) in esso presenti risulteranno estinti. In caso di persistenza di un singolo focolaio prevalente, saranno applicate solo le misure previste per l'ASA. Azienda sospetta di AIE: Ogni azienda in cui: • e' stato individuato un equide sospetto sierologico o sospetto clinico; • e' transitato un soggetto che rientri nella definizione di caso accertato di AIE nei 12 mesi antecedenti la diagnosi ed ogni azienda verso cui sono usciti soggetti provenienti dal focolaio incidente. Sistema Informativo Nazionale dell'Anemia infettiva degli equini: e' il sistema gestito dal Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva (CRAIE) che, integrando i dati relativi alle notifiche dei focolai su SIMAN e delle aziende censite in BDN, fornisce ai Servizi Veterinari, alla rete degli Istituti zooprofilattici sperimentali ed al Ministero della Salute, uno strumento di reportistica, di verifica e di gestione operativa delle azioni previste dal presente decreto, consentendo l'utilizzo di informazioni semplificate e verificate alla fonte per la gestione "di campo" delle attivita' di sorveglianza epidemiologica. Test diagnostico di screening: Uno fra i test ELISA approvati dal Centro di referenza da impiegare ai fini della sorveglianza sierologica. Test diagnostico ai fini della movimentazione internazionale: Test di immunodiffusione in gel di agar (AGID) prescritto dal Manual of Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH effettuato dai laboratori accreditati degli IIZZSS. Test diagnostici di conferma: 1. Il CRAIE ai fini della conferma diagnostica impiega il Test di immunodiffusione in gel di agar (AGID) prescritto dal Manual of Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH. 2. In caso di esito discordante fra test di screening e test di conferma potranno essere utilizzati altri metodi raccomandati dal Manual of Diagnostic Tests and Vaccines del WOAH per verificare la specificita' del test di screening. Caso Sospetto di AIE: 1. Ogni equide risultato positivo ad un test sierologico di screening, fino a conclusione dell'iter di conferma da parte del Centro di referenza. 2. Ogni caso di positivita' sierologica riferibile al punto 2 della definizione relativa ai test diagnostici di conferma. 3. Ogni equide presente in un focolaio di anemia infettiva fino a conclusione negativa degli esiti. 4. I puledri nati da fattrici positive, fino al compimento del dodicesimo mese di eta'. 5. Ogni equide che presenti sintomi riferibili ad AIE fino ad accertamento diagnostico. Periodo a rischio: Periodo di attivita' vettoriale compreso tra maggio e ottobre. ATTIVITA' DI CONTROLLO Aree a rischio elevato: Tutti gli equidi di eta' superiore ai 12 mesi, ad eccezione degli equidi da macello non destinati alla riproduzione, sono sottoposti annualmente ad un test sierologico per AIE. Aree a rischio basso: Devono essere sottoposti a controllo: 1. tutti gli equidi di eta' superiore ai 12 mesi, ai fini della introduzione a fiere, aste, mercati, ippodromi ed altre concentrazioni di equidi (maneggi, scuderie, alpeggi, etc.) attraverso l'esecuzione di almeno un test sierologico per l'AIE eseguito dopo i 12 mesi di eta'. Tale test ha validita' di tre anni. 2. annualmente tutti gli equidi di eta' superiore ai 12 mesi presenti negli allevamenti situati all'interno delle ASA. 3. annualmente tutti gli equidi di eta' superiore ai 12 mesi presenti nelle aziende site entro il cluster fino all'estinzione dei focolai corrispondenti. Se nell'ambito di tali controlli viene individuato un nuovo focolaio incidente, l'area corrispondente al cluster sara' estesa a partire da quest'ultimo. Categorie a rischio: Indipendentemente dalle sopracitate categorizzazioni di rischio delle aree, sono sottoposte a controllo annuale le seguenti categorie: 1. equidi da lavoro, mantenuti negli allevamenti definiti da "lavoro" nel campo "orientamento produttivo" della Banca Dati Nazionale (BDN); 2. tutti i muli; 3. tutti gli equidi, nelle aziende in cui siano presenti uno o piu' muli; 4. in sede di macellazione tutti gli equidi nati ed allevati sul territorio nazionale. Nel caso sia confermata la positivita' sierologica su sangue prelevato al mattatoio, il CRAIE invia comunicazione alla Regione e al Servizio veterinario territoriale in cui ha sede l'allevamento di origine, al fine di attuare gli adempimenti di competenza, e, per conoscenza, al Servizio che opera presso il mattatoio per i rispettivi adempimenti di competenza. Indicazioni operative Si raccomanda l'esecuzione dei controlli sierologici prima dell'inizio del periodo a rischio. La modulistica per l'invio dei campioni agli Istituti Zooprofilattici ed al Centro di referenza e' riportata ai seguenti Moduli A e B che devono essere compilati chiaramente ed in ogni loro parte. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, sono interamente a carico del proprietario o del detentore dell'equide. AZIONI CONSEGUENTI ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN CASO SOSPETTO DI AIE I soggetti dichiarati sospetti in conformita' alla fattispecie di cui al punto 2 alla definizione di "caso sospetto di AIE", dovranno essere sottoposti alle seguenti misure: 1. esecuzione di controlli ogni 6 mesi fino ad accertamento definitivo dello stato sierologico. Tutti gli esami eseguiti su tali soggetti devono essere riportati sul documento identificativo indicandone l'esito e la metodica utilizzata. 2. Il test sierologico di screening deve essere esteso, con cadenza semestrale, anche agli altri equidi mantenuti nella stessa azienda. 3. La movimentazione di tali soggetti e' subordinata alla compilazione del modello 4 recando l'attestazione sanitaria e la firma del veterinario ufficiale che trasmettera' l'informazione alla azienda sanitaria ricevente, anche ai fini dell'estensione nell'azienda di destinazione degli adempimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2. AZIONI CONSEGUENTI ALL'APERTURA DI UN FOCOLAIO Oltre a quanto previsto agli articoli 3 e 4 del decreto il servizio veterinario ufficiale dovra': 1. Condurre l'indagine epidemiologica compilando la "Scheda di indagine epidemiologica" resa disponibile dal CRAIE nel Sistema Informativo Nazionale dell'Anemia infettiva degli equini". 2. Effettuare il rintraccio delle aziende che abbiano avuto scambi di equidi (provenienza e/o destinazione) da e verso il focolaio nell'arco dei 12 mesi precedenti la conferma di positivita' ed estendere ad esse lo screening sierologico, trasmettendo tempestiva comunicazione alle ASL competenti per territorio. 3. Adottare le misure di biosicurezza come descritte nell'allegato 2 "Misure di biosicurezza da garantire per il mantenimento di equidi sieropositivi per AIE". 4. Sottoporre a controllo gli equidi presenti negli allevamenti situati nelle ASA connesse a focolai incidenti entro 30 giorni dalla loro conferma come notificata su SIMAN.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2
MISURE DI BIOSICUREZZA DA GARANTIRE PER IL MANTENIMENTO DI EQUIDI SIEROPOSITIVI PER AIE
1) L'area destinata all'isolamento che puo' ospitare piu' soggetti sieropositivi, puo' essere un paddock esterno, purche' sia garantita una distanza minima di 200 metri da ogni altro luogo ove siano tenuti, anche temporaneamente, altri equidi. Qualora non sia possibile mantenere l'animale in paddock esterno esso deve essere detenuto in un locale chiuso che, nel rispetto delle esigenze etologiche e di benessere dell'animale, deve avere almeno le seguenti caratteristiche: - reti anti-insetto a porte e finestre; - presenza di trappole luminose o in alternativa impiego di insetticidi; - rimozione almeno quotidiana di feci e sostanze organiche; - canalizzazione delle acque di scarico e dei liquami; - pulizia, disinfezione e disinfestazione periodica dei ricoveri, secondo un programma concordato con l'Azienda unita' sanitaria locale; - pulizia e disinfezione degli strumenti e degli attrezzi utilizzati. 2) La movimentazione di cui all'art. 4 deve essere effettuata nelle ore serali e/o notturne (dopo le ore 19.00 nel periodo primaverile/estivo dal 1°aprile al 30 settembre; dopo le ore 17.00 negli altri mesi) in considerazione del ciclo vitale diurno degli insetti vettori, previa disinfestazione con idonei insetticidi dei mezzi di trasporto e degli animali stessi con sostanze ad azione repellente ed insetticida. Il mezzo utilizzato per il trasporto deve essere nuovamente pulito e disinfestato dopo lo spostamento. 3) L'esito dei controlli di cui all'art. 4, comma 4, va comunicato mediante relazione scritta al Servizio veterinario regionale o provinciale nonche' al Ministero della salute, Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Diagnosi di malattia
1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati a cura dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi, secondo le modalita' indicate dalle regioni o province autonome. 2. Le prove di screening sono effettuate presso i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali o, limitatamente agli equidi di pertinenza delle Forze Armate, presso i laboratori del Centro studi e ricerche di sanita' e veterinaria di Roma e dell'Ospedale veterinario Militare di Montelibretti (RM). 3. In caso di riscontro di positivita', il campione e' inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva equina degli equini, di seguito denominato: Centro di referenza. 4. I campioni di sangue che pervengono agli Istituti zooprofilattici sperimentali e al Centro di referenza devono contenere le informazioni di cui ai moduli A e B riportati in calce all'allegato 1. 5. I proprietari o i detentori degli equidi provvedono affinche' l'esito nonche' la data delle singole prove diagnostiche siano riportati dal servizio veterinario competente per territorio sul documento d'identificazione dell'equide. 6. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali provvedono, direttamente o per il tramite delle regioni e delle province autonome, a inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dalla conferma di positivita' effettuata dal Centro di referenza, le informazioni previste dalla direttiva 82/894/CE e successive modifiche ed integrazioni, tramite registrazione delle stesse nel Sistema informativo malattie animali nazionale, di seguito denominato: SIMAN. 7. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono al Centro di referenza i dati e ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio, secondo le modalita' indicate dal Centro di referenza. 8. Il Centro di referenza rende disponibili informazioni sulla situazione epidemiologica a livello nazionale tramite aggiornamento in tempo reale del Sistema informativo nazionale dell'anemia infettiva degli equini di cui all'allegato 1. |
| Art. 3
Misure sanitarie in caso di focolaio
1. In attesa della conferma di cui all'art. 2, comma 3, le autorita' sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, dall'art. 4, comma 5 lettera a), punto iii) della direttiva n. 2009/156/CE e dall'art. 4 del presente decreto. 2. Tali misure vengono revocate nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positivita'. 3. I focolai si considerano estinti e le misure di cui al comma 1 sono revocate quando gli equidi infetti sono venuti a morte o allontanati definitivamente dall'azienda e gli accertamenti diagnostici sui rimanenti soggetti mantenuti in azienda sono risultati negativi in conformita' all'art. 4, comma 5, lettera a), punto iii) della direttiva n. 2009/156/CE. 4. Le misure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle aziende di cui al successivo art. 4, commi 1 e 2, o qualsiasi altra azienda che riceve equidi sieropositivi oggetto di spostamento. In questi casi deve essere preventivamente effettuata la registrazione di apertura di focolaio, di cui all'art. 2, comma 6, nel SIMAN. |
| Art. 4
Misure di biosicurezza
1. I servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio dispongono che gli animali sieropositivi siano sottoposti a isolamento e sequestro in sedi e ricoveri compatibili con le esigenze etologiche degli equidi, permettendo la presenza nella stessa struttura o area idonea al mantenimento di piu' soggetti positivi, anche di proprieta' di terzi, purche' siano garantite adeguate misure di biosicurezza atte ad impedire la diffusione della malattia, come specificato all'allegato 2. 2. Al fine di permettere la convivenza di piu' equidi sieropositivi in uno stesso luogo, nel rispetto delle esigenze etologiche della specie di cui al comma 1, le regioni e le province autonome consentono a privati cittadini e ad associazioni riconosciute di individuare e gestire strutture o aree idonee per il mantenimento degli equidi sieropositivi secondo le condizioni di cui all'allegato 2. 3. La movimentazione degli animali sieropositivi, previa compilazione del modello IV di cui al decreto ministeriale 16 maggio 2007, recante la modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ad opera del servizio veterinario dell'azienda sanitaria territorialmente competente, e' consentita esclusivamente per motivi legati alla tutela del benessere animale, per il trasferimento nelle aree di cui al comma 2 del presente articolo o per essere destinati alla produzione di alimenti; essa puo' avvenire solo dopo la comunicazione del servizio veterinario dell'ASL competente sul territorio di partenza al servizio veterinario dell'ASL di destinazione che deve esprimere il proprio assenso formale e garantire la vigilanza sul rispetto delle misure minime di cui all'allegato 2. 4. Il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale nell'ambito della quale l'equide e' stabulato in isolamento, nelle condizioni di biosicurezza di cui all'allegato 2, deve provvedere a verificare almeno semestralmente il rispetto di tali condizioni compilando la scheda di cui al modulo C, riportata in calce all'allegato 2. 5. La scheda di cui al comma 4 va compilata in duplice copia: una copia destinata al proprietario e una da conservare da parte dell'Azienda unita' sanitaria locale. |
| Art. 5
Vigilanza veterinaria e norme finali
1. Al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni del presente decreto, i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio assicurano la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende come definite dall'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 29 dicembre 2009. 2. Nel caso di mancata messa a disposizione degli equidi, in base all'art. 1, comma 4, l'autorita' preposta ai controlli diffida il proprietario o il detentore ad adottare, entro il termine di 15 giorni, gli adempimenti necessari ai fini della corretta applicazione del piano. 3. Sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, l'allegato 1 al presente decreto e' modificato con dispositivo del Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari presso il Ministero della salute, sentite le regioni e le province autonome e il Centro di referenza. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Il decreto del Ministro della sanita' 4 dicembre 1976 e' abrogato. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 2016
Il Ministro: Lorenzin
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1310 |
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