Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2016 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 30 marzo 2016 |
Scioglimento della «Cristal 2020 - Societa' cooperativa», in Roma. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l' art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto l' art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies c.c.; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il D.D. 7/SGC/2014 del 28 febbraio 2014 con il quale la societa' cooperativa Cristal 2020 - Societa' cooperativa con sede in Roma e' stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies c.c. ed il dott. Antonello Pierro ne e' stato nominato commissario governativo; Preso atto della relazione conclusiva del 15 dicembre 2014 con la quale il commissario governativo ha proposto l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'Autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiedecies c.c. senza dar luogo alla nomina di liquidatore in quanto dall'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio 2011, l'ente risulta privo di attivo realizzabile; Tenuto conto che nella citata relazione il commissario governativo ha evidenziato che ogni tentativo finalizzato alla presa in consegna dell'ente e' rimasto privo di riscontro, che per questo motivo ha effettuato un accesso presso l'Agenzia delle entrate di Roma al fine di acquisire le evidenze relative ai redditi dichiarati dalla cooperativa nonche' il nominativo del professionista depositario delle scritture contabili dell'ente, che e' risultato irrintracciabile presso i recapiti risultanti dal competente ordine professionale ed al suo indirizzo di posta certificata; Preso atto, altresi', che il commissario ha provveduto ad inoltrare in data 28 novembre 2014 un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma in relazione alla mancata consegna della gestione dell'ente; Considerato che nella citata relazione conclusiva il commissario governativo evidenziava che dall'esame del bilancio 2011 si rileva che la cooperativa Cristal 2020 avrebbe maturato crediti per un totale di € 322.814 e debiti per € 319.854, un utile, prima delle imposte, pari ad € 42.726, e che dall'esame delle «immobilizzazioni materiali» iscritte in bilancio risulta un attivo di € 1.013,00 importo tale da far presumere che la cooperativa non ha alcun immobile in proprieta', circostanza asseverata anche dalle risultanze negative di una visura catastale sulla provincia di Roma effettuata in data 2 dicembre 2014; Preso atto, infine, che il commissario governativo ha dichiarato di aver ricevuto in data 27 novembre 2014 la notifica dell'atto di precetto al pagamento della somma di Euro 3.263,82 in forza di sentenza n. 8479/2014 del Tribunale di Roma con la quale la cooperativa Cristal 2020 e' stata condannata al pagamento di € 1.013,90 per emolumenti dovuti in forza di rapporto di lavoro oltre alle spese di lite; Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che la casella di posta certificata dell'ente e' risultata non attiva; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa Cristal 2020 - Societa' Cooperativa con sede in Roma (codice fiscale 11295421009), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge. Roma, 30 marzo 2016
Il direttore generale: Moleti |
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