Gazzetta n. 96 del 26 aprile 2016 (vai al sommario)
LEGGE 5 aprile 2016, n. 53
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.


La Camera dei deputatati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26 agosto 2014.
 
Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Orientale
dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di attivita' lavorativa da
parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare
e tecnico amministrativo

La Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, qui di seguito denominate le «Parti», desiderando concludere un Accordo al fine di facilitare lo svolgimento di attivita' lavorativa da parte dei familiari che convivono con il personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari dello Stato Inviante sul territorio dello Stato ricevente, hanno convenuto quanto segue.

Art. 1

Oggetto dell'Accordo

1. I familiari facenti parte del nucleo familiare e che convivono con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Orientale dell'Uruguay nella Repubblica Italiana e della Repubblica Italiana nella Repubblica Orientale dell'Uruguay potranno essere autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attivita' lavorativa di tipo autonomo o subordinato nel territorio di quest'ultimo, in conformita' con le disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocita'.
2. L'espressione «familiari» del capoverso precedente designa:
I) i coniugi non separati;
II) i figli di eta' compresa tra i 18 e i 26 anni a carico o non in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento;
III) i figli diversamente abili a prescindere dalla loro eta'; facenti parte del nucleo familiare che convivono con un funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari.
3. Questo beneficio non si applica ai familiari del personale assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari.
4. Il suddetto beneficio si estendera' ugualmente ai familiari del predetto personale delle Rappresentanze accreditate presso la Santa Sede.
 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
 

Art. 2

Procedura di autorizzazione in Italia

1. L'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay inviera' una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare presente in Italia che ha ricevuto un'offerta di lavoro alla quale intende corrispondere, includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'.
2. Nel caso si tratti di attivita' lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio della procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potra' assumere direttamente il lavoratore in base alla normativa vigente in Italia.
3. L'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay informera' prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attivita' lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attivita' lavorativa o riprendere un'attivita' lavorativa gia' conclusa, l'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay dovra' formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente accordo.
4. Nel caso in cui l'attivita' lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay inviera' una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana, informandolo del nome del familiare presente in Italia che intende intraprendere un'attivita' lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana, verificato che la persona in questione rientri nelle categorie definite dal presente accordo, sentiti i Dicasteri competenti, dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.
5. L'Ambasciata della Repubblica Orientale dell'Uruguay informera' prontamente il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana della conclusione, da parte del familiare, dell'attivita' lavorativa autonoma autorizzata.
 
Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 2016

MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Gentiloni Silveri, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Orlando
 

Art. 3

Procedura di autorizzazione
nella Repubblica Orientale dell'Uruguay

1. L'Ambasciata della Repubblica Italiana inviera' una Nota Verbale alla Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay, informandolo del nome del familiare presente in Uruguay che ha ricevuto un'offerta di lavoro di suo interesse, includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'.
2. Nel caso si tratti di attivita' lavorativa subordinata, la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio della procedura per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potra' assumere direttamente il lavoratore in base alla normativa vigente in Uruguay.
3. L'Ambasciata della Repubblica Italiana informera' prontamente la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay la conclusione, da parte di un familiare, dell'attivita' lavorativa subordinata autorizzata. Nel caso in cui un familiare desideri intraprendere una nuova attivita' lavorativa o riprendere un'attivita' lavorativa gia' conclusa, l'Ambasciata della Repubblica Italiana dovra' formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi del presente accordo.
4. Nel caso in cui l'attivita' lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica Italiana inviera' una Nota Verbale alla Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay, informandolo del nome del familiare presente in Uruguay che intende intraprendere un'attivita' lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attivita'. La Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay, dopo aver verificato che la persona in questione rientri nelle categorie definite dal presente accordo, sentiti i Ministeri competenti, dara' comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.
5. L'Ambasciata della Repubblica Italiana informera' immediatamente la Direzione di Protocollo e Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Orientale dell'Uruguay della conclusione, da parte di un familiare, dell'attivita' lavorativa autonoma autorizzata.
 

Art. 4

Applicazione della normativa locale

1. Le Parti convengono che i familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere l'attivita' lavorativa saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attivita' in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni in quanto alla natura o al tipo di attivita' che verra' svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente.
2. Le Parti convengono che, per le attivita' lavorative o professionali per le quali si richiedano qualifiche particolari, sara' necessario che il familiare convivente adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali attivita' nello Stato ricevente.
3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati.
4. Per quanto attiene alle materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto nella normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi bilaterali o multilaterali vigenti fra i due Stati.
 

Art. 5

Immunita'

1. Qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa in conformita' del presente Accordo godano di immunita' dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, o in virtu' di altro accordo internazionale applicabile, si conviene che le immunita' dalla giurisdizione civile ed amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile e amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attivita' lavorativa suddetta.
2. Qualora i familiari che svolgono un'attivita' lavorativa in base al presente Accordo godano di immunita' dalla giurisdizione penale in conformita' ai suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attivita' lavorativa, dara' priorita' lo Stato inviante, alla considerazione della richiesta di rinuncia presentatagli dallo Stato ricevente al fine del perfezionamento di tale rinuncia.
3. Le Parti concordano che tale rinuncia all'immunita' dalla giurisdizione penale non puo' essere intesa come riferita anche all'immunita' dall'esecuzione della sentenza, per la quale dovra' essere richiesta una rinuncia espressa. In tale caso, la Parte ricevente dara' seria considerazione ad una richiesta di rinuncia all'immunita' dall'esecuzione della sentenza riguardante un familiare autorizzato allo svolgimento di un'attivita' lavorativa.
4. In tutti i casi previsti dal presente articolo, l'esame della richiesta e il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel piu' breve termine possibile. Qualora non si verificasse la rinuncia, potranno essere considerati il richiamo e la revoca dell'autorizzazione.
 

Art. 6

Limiti all'autorizzazione

1. Le Parti convengono che l'autorizzazione a svolgere un'attivita' nello Stato ricevente terminera' non appena il beneficiario cessera' di avere lo status di familiare convivente e sara' concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del funzionario diplomatico, funzionario consolare di carriera o membro del personale tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari.
2. L'autorizzazione sara' subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potra' essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potra' essere altresi' negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.
 

Art. 7

Soluzione delle controversie

Le controversie fra le Parti risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica.
 

Art. 8

Entrata in vigore, durata e denuncia

1. Il presente Accordo entrera' in vigore 60 (sessanta) giorni successivamente alla data dell'ultima Nota con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare prontamente le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo.
2. Il presente Accordo avra' durata illimitata; ciascuna delle Parti potra' notificare in qualsiasi momento per iscritto e per via diplomatica la sua decisione di denunciarlo. La denuncia avra' effetto dopo tre mesi a partire dalla data della suddetta notifica.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 26 agosto 2014 in due originali in italiano e in spagnolo, tutti i testi facenti egualmente fede.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
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