Gazzetta n. 99 del 29 aprile 2016 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 febbraio 2016
Determinazione del numero globale di medici specialisti da formare ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2012/2013.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli»;
Visto, in particolare, l'art. 35 di detto decreto, che prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Considerato che, in virtu' del medesimo art. 35, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministero dell'economia e delle finanze, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario nazionale;
Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome Trento e Bolzano in data 15 marzo 2012, concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 e la determinazione per ciascuna tipologia di specializzazione dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato per l'anno accademico 2011/2012;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 maggio 2012 concernente la determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio 2011/2014 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l'anno accademico 2011/2012;
Visto l'art. 1 del citato decreto interministeriale in data 23 maggio 2012 che, per quanto riguarda l'anno 2012/2013, determina in 8.170 unita' il fabbisogno di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia, cosi come indicato nella Tabella 2 parte integrante del decreto in parola;
Considerato che il citato decreto, in ossequio ai termini dell'Accordo Stato-Regioni in data 15 marzo 2012, ferma restando la determinazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare nel triennio 2011/2014, prevede l'eventualita' di procedere ad una rimodulazione della ripartizione dei contratti di formazione specialistica sulla scorta delle esigenze rappresentante dalle Regioni;
Visti gli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
Considerato che il comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, prevede, a partire dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di formazione specialistica;
Tenuto conto che il summenzionato comma 300 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che agli oneri recati dal Titolo VI del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, si provvede nei limiti delle risorse previste dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e dall'art. 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito in legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione dei medici specializzandi, incrementate di 70 milioni di euro per l'anno 2006 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in data 7 marzo 2007, che fissa il costo di ciascun contratto di formazione specialistica in € 25.000,00 lordi per i primi due anni di corso ed in € 26.000,00 lordi per i successivi anni accademici;
Vista la nota prot. 26578, in data 28 marzo 2013 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che le risorse disponibili, relative all'esercizio finanziario 2012, per l'anno accademico 2012/2013 ammontano ad € 638.314.729,40 di cui: € 76.212.853,12 rinvenienti da disponibilita' derivanti dall'a.a. 2011/2012 (esercizio 2012); € 173.013.061,19 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n. 449/1997 e ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 90/2001, convertito in legge n. 188/2001; € 89.088.815,09 stanziati ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428/90; € 300.000.000,00 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n. 266/2005;
Considerato, altresi', che nella predetta lettera il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noto che le complessive disponibilita' finanziarie pari ad € 638.314.729,40 consentono il finanziamento per l'anno accademico 2012/2013 di complessivi 4.500 contratti di formazione specialistica a carico dello Stato riferiti al primo anno di corso;
Preso atto delle minori risorse economiche disponibili per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato riferiti al primo anno di corso che rendono necessaria una rimodulazione della ripartizione degli stessi per ciascuna tipologia di scuola nel rispetto dei criteri metodologici indicati nell'art. 2 del citato Accordo in data 15 marzo 2012;
Vista la nota prot. n. M_DSSMD 0004122, in data 8 febbraio 2013, con la quale il Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ha comunicato il numero dei posti da riservare nelle scuole di specializzazione per le esigenze della sanita' militare che risulta essere pari a complessive 24 unita';

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi del decreto interministeriale 23 maggio 2012, di cui in premessa, per l'anno accademico 2012/2013, il fabbisogno annuo dei medici specialisti da formare e' pari ad 8.170 unita', secondo la ripartizione di cui alla Tabella 1, parte integrante del presente decreto;
 

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Per l'anno accademico 2012/2013, il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato e' fissato in 4.500 unita' per il primo anno di corso ed e' rideterminato per ciascuna specializzazione secondo quanto indicato nella allegata Tabella 2, parte integrante del presente decreto.
2. Alla ripartizione dei contratti di formazione specialistica fra ciascuna scuola di specializzazione, si provvede ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
 
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si fa rinvio al decreto interministeriale 23 maggio 2012.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2016
Il Ministro della salute
Lorenzin
Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Giannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1266
 
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