Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005260/XVJ/CE/C del 16 marzo 2016, i manufatti esplosivi di seguito riportati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 a), del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati: Denominazione esplosivo: polvere senza fumo «GSB 146». Numero certificato: LOM 15 EXP 5075. Data certificato: 9 aprile 2015. Numero ONU: 0161. Classe di rischio: 1.3 C. Categoria P.S.: I. Denominazione esplosivo: polvere senza fumo «GDB 111». Numero certificato: LOM 14 EXP 5020. Data certificato: 10 febbraio 2014. Numero ONU: 0161. Classe di rischio: 1.3 C. Categoria P.S.: I. Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto. Per i citati esplosivi il sig. Ferrari Simone titolare, in nome e per conto della «Pravisani S.p.A.», della licenza per il deposito e la vendita di materiale esplosivo in localita' Borghetto - Valeggio sul Mincio (Vr), ha prodotto gli attestati «E del tipo» rilasciati dall'Organismo Notificato «LOM» (Spagna) su richiesta della Expal System S.A., Av.da del Partenon 16 - 28042 Madrid. Da tali certificati risulta che i citati esplosivi sono prodotti presso gli stabilimenti della medesima societa' richiedente. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica. |