Gazzetta n. 100 del 30 aprile 2016 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
REGOLAMENTO 22 marzo 2016 |
Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. |
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IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modifiche e integrazioni («Legge assegni»); Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD); Visto l'art. 8, comma 7, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, prevedendo che: a) l'assegno bancario possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; b) il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica; c) l'assegno circolare possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; Visto l'art. 8, comma 7, lettera c) del decreto-legge sopracitato che prevede che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche emanate rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia; Visto l'art. 8, comma 7, lettera e) del decreto-legge sopracitato che prevede l'emanazione da parte della Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento ministeriale, di regole tecniche per l'applicazione delle norme primarie e secondarie sopracitate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 3 dicembre 2013 recante «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205, «Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari», emanato ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera d) del decreto-legge sopracitato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 7, lettera b) e c) del medesimo decreto-legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 13 novembre 2014 recante «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale»;
Adotta ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il seguente Regolamento:
Art. 1 Definizioni
Nel presente regolamento (di seguito «Regolamento»), si intende per: a) «Allegato tecnico»: insieme delle indicazioni tecnico-operative che costituiscono parte integrante del Regolamento; b) «emittente»: la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso l'assegno circolare per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dell'emissione; nel Regolamento il termine emittente e' utilizzato anche con riferimento ai vaglia postali e ai titoli speciali della Banca d'Italia; c) «immagine dell'assegno»: copia per immagine dell'assegno, su supporto informatico - di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-ter) del CAD - la cui conformita' all'originale cartaceo e' assicurata dal negoziatore mediante l'utilizzo della propria firma digitale in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 della legge assegni; d) «intermediari»: i soggetti di cui alle lettere b), e) e f); e) «negoziatore»: la banca, o altro soggetto abilitato alla negoziazione, a cui l'assegno e' girato per l'incasso; f) «trattario»: la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui e' detenuto il conto di traenza dell'assegno. |
| Allegato tecnico 1. Generazione dell'immagine dell'assegno. L'immagine dell'assegno e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico generato abbia forma e contenuto identici a quelli del documento cartaceo da cui e' tratto; cio' previo raffronto dei documenti, ovvero attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia. L'immagine dell'assegno e' generata in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014 e nel rispetto di quanto precede con riferimento al recto e al verso del titolo; essa e' memorizzata in un unico file in formato PDF/A, identificabile in modo univoco rispetto all'originale cartaceo. Con riferimento ai metadati minimi di cui all'art. 3, comma 9 del succitato decreto: - l'identificativo univoco e persistente deve essere valorizzato con una stringa composta dalla sequenza codice ABI, carattere«_», codice CAB, carattere«_», numero dell'assegno; - il riferimento temporale e' la data e l'ora di generazione del documento con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC) in conformita' a quanto previsto nell'Allegato 1 del decreto stesso; - l'oggetto e' valorizzato con la stringa «Copia per immagine dell'assegno»; - il «nome» del soggetto che ha formato il documento e' costituito dalla ragione sociale del negoziatore ovvero della terza parte a cui il negoziatore ha esternalizzato l'attivita' materiale di generazione dell'immagine dell'assegno; il «cognome» e' la sequenza codice ABI, carattere«_», codice CAB del negoziatore, il «codice fiscale» e' la partita I.V.A. del negoziatore ovvero della terza parte delegata; - il destinatario e' lasciato vuoto. Nell'acquisizione dell'immagine dell'assegno dovra' essere garantita la migliore rispondenza del titolo all'originale cartaceo, in modo da poterne rilevare eventuali alterazioni e/o anomalie. A tale proposito, di seguito si riportano le caratteristiche cui riferirsi: - risoluzione minima = 200 DPI - modalita' di acquisizione = 256 toni di grigio o colore (1) - compressione = jpeg - formato di uscita = PDF/A L'immagine acquisita deve garantire la leggibilita' di tutte le informazioni contenute nell'assegno cartaceo. Il processo di generazione dell'immagine dell'assegno deve assicurare che il titolo cartaceo venga utilizzato una sola volta per generare una sola immagine avente valore ai fini del Regolamento. In caso di errori materiali avvenuti in fase di acquisizione dell'immagine, il negoziatore procede alla generazione di una nuova immagine, non rilevando in alcun modo, ai fini del Regolamento, l'immagine precedentemente generata ed erroneamente acquisita. Il documento informatico generato deve essere sottoscritto con firma digitale, ai sensi del capitolo 2 del presente Allegato e conservato ai sensi del successivo capitolo 3. Al fine di assicurare l'immodificabilita' e l'integrita' dell'immagine dell'assegno in origine generata e certificata devono essere attuate tutte le misure di natura organizzativa e tecnologica volte a garantire che il documento sottoposto alla sottoscrizione con firma digitale corrisponda esattamente al titolo cartaceo originale da cui e' tratto. Il processo di generazione dell'immagine dell'assegno prevede, ove possibile, controlli atti a rilevare in via automatica eventuali anomalie del titolo cartaceo e degli elementi di sicurezza in esso inseriti. 2. Firma digitale. I formati di firma digitale per la sottoscrizione da parte degli intermediari dei documenti informatici previsti nel Regolamento, inclusi quelli utilizzati per assicurarne la conformita' all'originale cartaceo, sono gli stessi previsti dall'art. 21, comma 1 (formato di busta crittografica «CAdES») e comma 15 (formato di busta crittografica «PAdES») della deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009, emanata dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA, oggi AgID) e successive modifiche e integrazioni. In fase di apposizione della firma digitale deve essere utilizzato l'algoritmo di hashing prescritto dalle norme di legge. (2) Il processo di verifica della firma deve essere svolto secondo le modalita' previste dalla normativa in materia. Il valore della firma digitale nel tempo e' assicurato dalla conservazione sostitutiva (cfr. capitolo 3) (3) Per la sottoscrizione mediante apposizione di firma digitale (4) e per la verifica della firma digitale, occorre utilizzare applicativi conformi alla normativa vigente (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni). In coerenza con quanto previsto dalla menzionata deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009, il certificato utilizzato dall'intermediario per gli scopi di cui al presente Regolamento deve contenere: - nei campi givenName e surname rispettivamente il nome e il cognome del titolare del certificato e cioe' il soggetto persona fisica in favore del quale l'intermediario chiede o autorizza il rilascio del certificato; - nel campo organizationName, se applicabili, la ragione sociale o la denominazione e il codice identificativo dell'intermediario che ha richiesto o autorizzato il rilascio del certificato del titolare. In particolare, nei casi di apposizione della firma digitale, al fine di attestare la conformita' dell'immagine dell'assegno all'originale cartaceo, tale firma deve essere imputabile al negoziatore e deve essere apposta da un soggetto che per tale attivita' puo' impegnare il negoziatore stesso. Nei casi di esternalizzazione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, di attivita' per cui e' richiesta l'apposizione della firma digitale, il certificato del titolare delegato deve contenere: - nel campo givenName e surname i riferimenti della persona fisica cui viene delegata tale attivita' e quindi la titolarita' del certificato; - nel campo organizationName i riferimenti del delegante; - nel campo title l'indicazione circa i poteri di rappresentanza del delegante in capo al titolare; - nel campo UserNotice la formula «digitalizzazione assegni», al fine di definire il perimetro d'azione ed eventuali limitazioni d'uso del delegato. Considerato che la fase di rilascio del certificato di firma cosi' come quella della sospensione e della revoca della firma stessa dipendono non solo da situazioni e circostanze relative al titolare ma anche dalle vicende dei suoi poteri, gli intermediari devono, altresi', attuare procedure tecniche ed organizzative affinche' le indicazioni dei poteri risultino con certezza all'atto dell'apposizione e della verifica della firma. Ogni documento informatico sottoscritto con firma digitale deve, inoltre, essere privo di elementi attivi cioe' di «macroistruzioni o codici eseguibili o altri elementi tali da attivare funzionalita' che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati» (5) . Nel caso di documento informatico sottoscritto con firma digitale contenente allegati anch'essi firmati digitalmente, la validita' della firma digitale e i poteri del soggetto firmatario devono essere assicurati per il documento informatico e per ogni allegato. 3. Conservazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento. Il sistema di conservazione del negoziatore deve gestire le seguenti tipologie di documenti informatici: «Immagine assegno», «Protesto/constatazione equivalente», «Documento di non protestabilita'». Il sistema di conservazione deve essere gestito almeno sulla base dei dati identificativi dell'assegno (codice ABI, CAB e numero assegno) e della tipologia del documento. Le procedure di conservazione devono essere attivate tempestivamente quando: - e' stata attestata la conformita' dell'immagine dell'assegno all'originale cartaceo mediante apposizione della firma digitale (Tipologia «Immagine assegno»); - e' stato ricevuto un protesto/constatazione equivalente (Tipologia «Protesto/constatazione equivalente»); - e' stato ricevuto un documento attestante la non protestabilita' del titolo (Tipologia «Documento di non protestabilita'») (6) . Gli intermediari realizzano il sistema di conservazione con l'obiettivo di assicurare nel tempo i requisiti di integrita', autenticita', accessibilita', leggibilita', riproducibilita' e disponibilita' dei documenti informatici nonche' delle informazioni conservate, anche in caso di eventi societari (quali ad es. fusioni, scissioni, ristrutturazioni) che interessino il negoziatore. La disponibilita' dei documenti informatici e delle informazioni conservate va riferita agli aventi diritto e alle Autorita' per obblighi rivenienti da disposizioni di legge o regolamentari. Ai fini del processo di conservazione si deve ottemperare a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 3 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 13 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni. Deve essere garantita, per il periodo di tempo stabilito dall'art. 4, comma 1 del Regolamento, la rintracciabilita' e la leggibilita' dei documenti informatici; in particolare, devono essere garantite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni almeno in relazione a codice ABI, CAB, numero assegno e tipologia di documento. 4. Registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento. Gli intermediari, ciascuno in relazione al proprio ruolo, devono registrare tempestivamente su supporto informatico, con modalita' idonee a garantire la completezza, la correttezza, la non modificabilita', i dati e i documenti prodotti e/o utilizzati durante l'intero ciclo di vita dell'assegno. Deve essere altresi' assicurata la registrazione delle operazioni di accesso, inserimento e modifica delle informazioni di cui sopra con misure adeguate ad attestarne l'immodificabilita'. Deve essere garantita la rintracciabilita' e la leggibilita' delle informazioni associate agli eventi caratterizzanti il ciclo di vita dell'assegno anche in caso di eventi societari (quali ad es. fusioni, scissioni, ristrutturazioni); in particolare, devono essere garantite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni almeno in relazione a codice ABI, CAB e numero assegno. La Figura 1 descrive gli eventi caratterizzanti il ciclo di vita dell'assegno in forma elettronica attraverso il diagramma di stato.
Parte di provvedimento in formato grafico
===================================================================== | Stato | Evento | +=========================+=========================================+ | | Assegno scansionato e sottoscritto con | | | firma digitale per copia conforme | | Digitalizzato | all'originale cartaceo | +-------------------------+-----------------------------------------+ | | Invio/Ricezione dell'assegno in formato | | | elettronico dal negoziatore al | | Presentato al Pagamento | trattario/emittente | +-------------------------+-----------------------------------------+ | Pagato | Avvenuto regolamento | +-------------------------+-----------------------------------------+ | |Invio/Ricezione del messaggio di notifica| | | dell'impossibilita' di pagare l'assegno | | Impagato | da parte del trattario/emittente | +-------------------------+-----------------------------------------+ | | Ricezione dal pubblico ufficiale del | | | documento attestante il | | | protesto/constatazione equivalente e | | Assegno Protestato | invio dello stesso | +-------------------------+-----------------------------------------+ | | Ricezione dal pubblico ufficiale del | | | documento attestante la non | | |protestabilita' del titolo e invio dello | |Assegno Non Protestabile | stesso | +-------------------------+-----------------------------------------+ | | Consegna di documentazione al portatore | | |del titolo ai sensi dell'art. 15 comma 1 | | Consegnato | del Regolamento | +-------------------------+-----------------------------------------+ Tabella 1 5. Scambio dei dati di cui alla Sezione III del Regolamento. 5.1. Procedure per il trattamento in forma elettronica dell'assegno. Le procedure utilizzate per il trattamento in forma elettronica dell'assegno devono consentire: - la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno al trattario/emittente attraverso l'invio di un flusso elettronico unico contenente: a) i soli dati dell'assegno (7) , per gli assegni bancari e postali di importo sino a 5.000 euro e per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d'Italia, senza limiti di importo; b) i dati (8) e l'immagine dell'assegno firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo superiore a 5.000 euro; - l'eventuale richiesta del trattario/emittente al negoziatore della trasmissione dell'immagine dell'assegno sottoscritta con firma digitale e la relativa risposta (9) ; - la comunicazione dell'eventuale esito dell'impossibilita' di pagare il titolo. Le suddette procedure devono inoltre consentire la comunicazione dell'esito di protesto/constatazione equivalente o dichiarazione di non protestabilita'. 5.2. Caratteristiche delle reti trasmissive. Le reti trasmissive utilizzate per lo scambio di flussi/messaggi connessi con la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno devono essere caratterizzate da presidi tecnici e funzionali tali da garantire livelli operativi, di servizio e di sicurezza, almeno pari a quelli stabiliti dalla Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione (CIPA) per il «Sistema per la trasmissione telematica di dati» (10) , nonche' la piena interoperabilita' per il colloquio tra intermediari collegati a reti diverse. 6. Scambio dei dati di cui alla Sezione IV del Regolamento. 6.1 Informazioni minime scambiate tra le parti. La documentazione trasmessa ai fini del protesto/constatazione equivalente deve contenere almeno la data di presentazione della richiesta di protesto/constatazione equivalente, i dati dell'assegno (11) , i dati identificativi del negoziatore, la causale di rifiuto di pagamento (12) , i dati identificativi dei soggetti da protestare, nonche' ogni altra informazione prevista dalla normativa vigente. Il protesto o la constatazione equivalente, ovvero il documento attestante la non protestabilita' del titolo, sono documenti redatti su supporto digitale in un formato conforme alla normativa vigente (cfr. i citati decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014), sottoscritti con firma digitale dal pubblico ufficiale incaricato della levata del protesto o del rilascio della constatazione equivalente (cfr. la citata deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009). Con riferimento ai metadati minimi di cui all'art. 3, comma 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014 (13) , l'identificativo univoco e persistente del documento informatico attestante il rilascio del protesto/constatazione equivalente ovvero attestante la non protestabilita' del titolo deve essere valorizzato con una stringa composta almeno dalla sequenza codice ABI, carattere«_», codice CAB, carattere«_», numero dell'assegno, carattere«_» e la data e ora di generazione nel formato aaaaMMgg_hh24mm (14) . I suddetti documenti informatici devono essere tali da preservare nel tempo l'apparenza visiva, indipendentemente dagli strumenti e sistemi usati per la creazione, memorizzazione e visualizzazione. In particolare tali documenti devono essere privi di elementi attivi cioe' di «macroistruzioni o codici eseguibili o altri elementi, tali da attivare funzionalita' che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati» (15) . Il documento informatico attestante la levata del protesto o della constatazione equivalente ovvero il documento informatico attestante la non protestabilita' del titolo deve essere acquisito dal trattario/emittente, che ha l'obbligo di inviarlo al negoziatore non oltre il quarto giorno lavorativo successivo all'acquisizione. 6.2 Caratteristiche della trasmissione. Ai fini del protesto o della constatazione equivalente, le comunicazioni tra trattario/emittente e pubblico ufficiale devono utilizzare protocolli sicuri in grado di garantire: - la riservatezza delle informazioni scambiate in modo che ne sia consentita la leggibilita' solo al destinatario; - l'autenticazione del mittente e del destinatario in modo che ciascuno abbia certezza dell'identita' dell'interlocutore; - l'integrita' del messaggio in modo che questo non sia manomesso durante la trasmissione. Le reti trasmissive devono assicurare, oltre alla sicurezza del servizio offerto, adeguati livelli di affidabilita'. 7. Esternalizzazione. Gli intermediari valutano i profili di efficienza e i rischi connessi con il ricorso all'esternalizzazione delle attivita' di cui all'art. 17, comma 1 del Regolamento. Qualora decidano di esternalizzare una o piu' attivita' a uno o piu' soggetti, gli intermediari devono precisare, per ciascuna delle attivita' esternalizzate, i servizi che saranno forniti da ciascuno di essi, assicurandosi che, per ciascuna attivita', sussistano procedure tecniche e organizzative tali da garantire adeguati livelli di affidabilita', efficienza e sicurezza nonche', ove necessario, la sussistenza dei poteri di firma (cfr. capitolo 2). Gli intermediari individuano i soggetti cui esternalizzare le predette attivita' in base a competenza, capacita' e presenza delle eventuali autorizzazioni richieste dalla legge; essi verificano inoltre che tali requisiti sussistano nel tempo. Il contratto di esternalizzazione deve prevedere almeno: i diritti, gli obblighi, le responsabilita' dei contraenti; la disciplina dei livelli di servizio, gli strumenti per il monitoraggio delle attivita' esternalizzate e le clausole penali per il caso di mancato rispetto; la definizione di politiche, procedure e controlli formali per proteggere lo scambio d'informazioni (in formato elettronico o cartaceo) tra i contraenti, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato, garantendo sempre la riservatezza, l'integrita', l'autenticita' e la tracciabilita' delle informazioni scambiate; le modalita' di trattamento delle informazioni cui accede il personale del soggetto al quale sono esternalizzate le attivita' nonche' delle informazioni memorizzate e processate dai suoi sistemi informativi.
(1) Le immagini dovranno rispettare i livelli cromatici degli originali da cui sono derivate; la profondita' di bit dovra' essere tale da garantire la corrispondenza al colore dell'originale.
(2) Determinazione Commissariale n. 69/2010 (funzione di hash SHA-256) e successive modifiche e integrazioni.
(3) Il soggetto deputato alla conservazione dei documenti informatici nel tempo dovra' attenersi a quanto previsto dall'art. 62 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013 e dovra' quindi associare un riferimento temporale opponibile a terzi che collochi la generazione delle firme digitali in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del relativo certificato qualificato. In particolare, per «riferimento temporale opponibile a terzi» si intende una marca temporale generata in conformita' a quanto previsto all'art. 17 della deliberazione del CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009.
(4) In conformita' con la normativa vigente, la sottoscrizione dei documenti informatici previsti nel Regolamento puo' avvenire anche mediante apposizione di firma automatica digitale.
(5) Cfr. art. 4, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013.
(6) Devono essere trasferiti nel sistema di conservazione tutti i documenti attestanti la non protestabilita' del titolo.
(7) Cfr. articolo 8 del Regolamento.
(8) Cfr. articolo 8 del Regolamento.
(9) Il processo, che si attiva con la richiesta del trattario/emittente cui deve far seguito il negoziatore con l'invio dell'immagine, deve completarsi entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.
(10) Cfr. documento «Sistema per la trasmissione telematica di dati - Requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza e standard di colloquio» redatto dalla CIPA (Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione).
(11) Numero dell'assegno, conto corrente trassato, luogo e data di emissione, importo, trattario/emittente, piazza di pagamento.
(12) L'eventuale documentazione accessoria deve essere allegata alla richiesta di protesto/constatazione equivalente in un formato conforme alla normativa vigente (cfr. i citati decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014).
(13) Indipendentemente dal formato prescelto, i metadati devono essere integrati nel documento.
(14) Con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC).
(15) Cfr. articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013. |
| Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il Regolamento si applica agli intermediari che si avvalgono della facolta' di cui all'art. 31, comma 3 della legge assegni con riferimento ai seguenti titoli (di seguito anche «assegni» o «assegno»): assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia. 2. I titoli di cui al comma precedente devono essere denominati in euro, tratti su o emessi da una filiale italiana di banca italiana o di banca estera, negoziati sul territorio della Repubblica italiana. Sulla base di un accordo tra gli intermediari, e nel rispetto di ogni altra norma applicabile, le disposizioni del presente Regolamento possono, laddove compatibili, essere applicate anche a titoli in euro tratti, emessi o negoziati al di fuori del territorio della Repubblica italiana. 3. Le disposizioni di cui alle sezioni II, IV, V e VI del Regolamento possono applicarsi, in quanto compatibili, anche ai titoli presentati al pagamento in forma cartacea direttamente al trattario o all'emittente in quanto in tali casi il negoziatore coincide con il trattario o l'emittente. |
| Art. 3 Generazione dell'immagine dell'assegno
1. Il negoziatore genera l'immagine dell'assegno assicurando, mediante apposizione della propria firma digitale, la conformita' dell'immagine all'originale cartaceo, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato tecnico (capitoli 1 e 2). La firma digitale deve essere imputabile al negoziatore e deve essere apposta da un soggetto che per tale attivita' puo' impegnare il negoziatore. 2. Il processo di generazione dell'immagine assicura che il titolo cartaceo venga utilizzato una sola volta per generare una sola immagine avente valore ai fini della presente disciplina; il processo garantisce altresi' la conformita' dell'immagine dell'assegno all'originale cartaceo. 3. In accordo tra loro e d'intesa con la Banca d'Italia, gli intermediari definiscono le procedure da seguire nel caso in cui non sia possibile generare un'immagine che consenta al negoziatore di assicurare, ai sensi del comma 1, la conformita' della stessa all'originale cartaceo. |
| Art. 4 Conservazione dell'immagine dell'assegno
1. L'immagine dell'assegno e' conservata a cura del negoziatore per i termini previsti dalla legge. 2. La conservazione e' effettuata in conformita' alle regole tecniche e organizzative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato tecnico (capitolo 3) e con modalita' tali da garantire per tutto il periodo di conservazione l'accessibilita' e l'utilizzabilita' dell'immagine dell'assegno. |
| Art. 5 Registrazione su supporto informatico
1. Il negoziatore registra su supporto informatico, con modalita' idonee a garantire la non modificabilita' e la piena tracciabilita', tutti gli eventi caratterizzanti la vita dell'assegno, nonche' i dati di cui all'art. 8 del Regolamento (Allegato tecnico, capitolo 4). 2. Il trattario o l'emittente registrano su supporto informatico, con modalita' idonee a garantire la non modificabilita' e la piena tracciabilita', gli eventi di cui all'art. 7, comma 5 e agli articoli 11, 12 e 13. |
| Art. 6 Conservazione e disponibilita' dei titoli cartacei
1. L'assegno cartaceo e' conservato dal negoziatore per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Durante tale periodo l'assegno cartaceo viene esibito solo su richiesta dell'Autorita' giudiziaria. Ogni altra richiesta di esibizione o di copia viene evasa sulla base dell'immagine dell'assegno. 2. Decorso il periodo di conservazione di cui al comma precedente l'assegno cartaceo e' distrutto, fatto salvo il caso in cui siano pendenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione dell'Autorita' giudiziaria ovvero sia stata disconosciuta la firma dell'assegno o il negoziatore abbia evidenza di altre esigenze di difesa. |
| Art. 7 Presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno
1. La presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno da parte del negoziatore avviene con la trasmissione in via telematica al trattario o all'emittente: a) dell'immagine dell'assegno unitamente ai dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare superiore a quello indicato nell'Allegato tecnico (capitolo 5.1); b) dei soli dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare pari o inferiore a quello indicato nell'Allegato tecnico, nonche' per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d'Italia, di qualsiasi ammontare. 2. Nei casi di cui alla lettera b) di cui al comma precedente il negoziatore trasmette l'immagine dell'assegno a fronte di specifica richiesta da parte del trattario o dell'emittente. 3. Gli intermediari, d'accordo tra loro, possono prevedere casi in cui, per problematiche connesse con la materialita' del titolo, l'immagine viene trasmessa, unitamente ai dati di cui al citato art. 8, anche per i titoli di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo. 4. La presentazione al pagamento in forma elettronica, nonche' la richiesta di trasmissione dell'immagine dell'assegno da parte del trattario o dell'emittente rispettano i requisiti operativi indicati nell'Allegato tecnico (capitolo 5.1) e quanto eventualmente previsto dagli intermediari d'accordo tra loro. 5. La presentazione al pagamento in forma elettronica si considera effettuata quando il trattario o l'emittente ricevono quanto previsto ai sensi del comma 1 del presente articolo. 6. Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo e procedurale atto a garantire che l'assegno sia presentato al pagamento una sola volta. |
| Art. 8 Dati da trasmettere
1. Il negoziatore trasmette in via telematica al trattario o all'emittente almeno i seguenti dati relativi all'assegno negoziato: a) identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB); b) identificativo del trattario o dell'emittente (codice ABI e CAB); c) importo; d) data di emissione; e) numero identificativo dell'assegno; f) nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia. |
| Art. 9 Reti trasmissive
1. Le attivita' di trasmissione di cui alla presente sezione sono effettuate mediante reti che posseggono almeno i requisiti previsti nell'Allegato tecnico (capitolo 5.2). |
| Art. 10 Tempi
1. Il negoziatore presenta al pagamento in forma elettronica l'assegno al trattario o all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli e' stato girato per l'incasso. 2. Nel caso in cui l'assegno sia girato per l'incasso attraverso sistemi alternativi alla consegna presso lo sportello, il termine di cui al comma precedente decorre dal giorno in cui il titolo perviene al negoziatore. Gli intermediari informano i propri clienti sui tempi massimi entro cui i titoli girati per l'incasso con le predette modalita' pervengono al negoziatore. 3. La richiesta di trasmissione dell'immagine dell'assegno di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento deve pervenire al negoziatore in tempi che rendano possibile l'invio dell'immagine non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione. 4. Resta ferma la possibilita', ove ricorrano i presupposti previsti per legge, di avvalersi delle previsioni in tema di proroga dei termini legali e convenzionali. |
| Art. 11 Assegni non pagati
1. La comunicazione di mancato pagamento e' trasmessa in via telematica dal trattario o dall'emittente al negoziatore in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 120 del Testo unico bancario (TUB) in materia di disponibilita' economica e valuta, rispettando i requisiti operativi indicati nell'Allegato tecnico (capitolo 5.1) e quanto eventualmente previsto dagli intermediari, d'accordo tra loro, sentita la Banca d'Italia. |
| Art. 12 Trasmissione dei dati ai fini della levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica
1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica il trattario o l'emittente, per conto del negoziatore, trasmette in via telematica ai pubblici ufficiali abilitati la distinta con la quale richiede la levata del protesto o della constatazione equivalente, sottoscritta con firma digitale, unitamente all'immagine dell'assegno generata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, nonche' le informazioni di cui all'Allegato tecnico (capitolo 6.1). 2. Gli intermediari e i pubblici ufficiali, d'accordo tra loro, possono stabilire che la documentazione di cui al comma 1 non sia sottoscritta con firma digitale purche' essa sia comunque riconducibile in modo certo al trattario o all'emittente, senza possibilita' di suo ripudio. 3. Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo e procedurale atto a garantire che la documentazione di cui al comma 1 possa essere trasmessa una sola volta con riferimento a ciascun assegno; e' fatto salvo il caso in cui l'intermediario abbia ricevuto in via telematica dal pubblico ufficiale un documento attestante la non protestabilita' del titolo. |
| Art. 13 Levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica
1. Nei casi di cui al precedente art. 12, il protesto o la constatazione equivalente vengono levati in via telematica dal pubblico ufficiale a cio' abilitato, esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni inviate dal trattario o dall'emittente. 2. Il protesto o la constatazione equivalente possono essere uniti all'immagine dell'assegno e devono essere sottoscritti con firma digitale dal pubblico ufficiale. 3. Qualora l'assegno non risulti protestabile, il pubblico ufficiale genera e sottoscrive con firma digitale un documento attestante la non protestabilita' del titolo (capitolo 6.1 dell'Allegato tecnico). 4. Il trattario o l'emittente acquisiscono per via telematica dal pubblico ufficiale il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilita' del titolo e lo inviano, sempre per via telematica, al negoziatore non oltre il quarto giorno lavorativo successivo all'acquisizione. 5. Il negoziatore conserva il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilita' del titolo in conformita' ai criteri previsti dall'art. 4, comma 2 del Regolamento. |
| Art. 14 Reti trasmissive
1. Le attivita' di trasmissione di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento vengono effettuate dagli intermediari e dai pubblici ufficiali mediante reti che abbiano almeno i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti nell'Allegato tecnico (capitolo 6.2) e siano in grado di assicurare che lo scambio delle informazioni avvenga nel rispetto dei limiti temporali normativamente previsti. |
| Art. 15 Consegna di documentazione
1. Il negoziatore rilascia al portatore del titolo una sola volta: a) una copia analogica dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento, su cui e' apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformita' all'originale informatico conservato nei propri archivi; b) una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilita' del titolo, su cui e' apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformita' all'originale informatico conservato nei propri archivi. 2. A richiesta degli aventi diritto, il negoziatore rilascia copie semplici, analogiche o informatiche, della sola immagine dell'assegno, dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilita' del titolo. |
| Art. 16 Comunicazioni alle autorita'
1. Restano ferme le modalita' di comunicazione alle autorita' nonche' ai pubblici ufficiali e alla Banca d'Italia, rivenienti da altre disposizioni di legge o regolamentari che riguardino i titoli e le attivita' di cui al Regolamento. |
| Art. 17 Terze parti
1. Nel rispetto della vigente normativa in tema di esternalizzazione, nonche' di quanto previsto nel Regolamento e nell'Allegato tecnico (capitolo 7), gli intermediari possono delegare a terze parti: a) le attivita' materiali di generazione dell'immagine dell'assegno; b) la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno; c) la comunicazione di mancato pagamento; d) la trasmissione dei dati ai fini della levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica; e) la conservazione dell'immagine dell'assegno; f) la conservazione del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilita' del titolo; g) la registrazione su supporto informatico degli eventi relativi all'assegno; h) la conservazione e la distruzione dei titoli cartacei. 2. Gli intermediari hanno la responsabilita' delle attivita' esternalizzate e presidiano i rischi derivanti dall'esternalizzazione esercitando, fra l'altro, attivita' di controllo e mantenendo le competenze necessarie per una eventuale internalizzazione; essi documentano e approvano, ad un adeguato livello organizzativo coerente con la piu' complessiva politica aziendale, l'eventuale delega a soggetti terzi delle attivita' di cui al comma precedente. |
| Art. 18 Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205 gli operatori si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore. Roma, 22 marzo 2016
Il Governatore: Visco |
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